Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/1983, n. 2028
CASS
Sentenza 23 marzo 1983

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La discrezionalità valutativa, che contrassegna le operazioni di scelta di un'azienda municipalizzata in Sede di espletamento di concorso per l'assunzione di dipendenti, come nell'analogo caso di concorso interno per promozioni, non configura espressione di potestà pubblica di autorganizzazione, ma costituisce, nella fase preliminare alla Costituzione di un rapporto di lavoro di natura privatistica, Esercizio di potere imprenditoriale, ovvero attività dovuta nell'ambito dei rapporti obbligatori inerenti al concorso stesso,sicché resta sindacabile da parte del giudice ordinario tanto sotto il profilo dell'osservanza delle norme regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva, quanto sotto il profilo dell'osservanza del principio generale di correttezza fissato dall'art. 1175 cod. civ.. ( V 4736/81, mass n 415468; ( V 4181/81, mass n 414846).*

Commentario1

  • 1Art. 284 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/1983, n. 2028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2028
Data del deposito : 23 marzo 1983

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