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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 247/2020 R.G. avverso la sentenza n. 293 del 29/06/2020 del
Tribunale di SS in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n.
1564/2017 R.G.; oggetto : nullità di clausole di contratto di c/c bancario - ripetizione di indebito
T R A
(p. Iva ), con sede in , Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla citazione in appello dall'avv. Tiziana Palladino -pec: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._1 individuale corrente in SS (p.Iva ), rappresentata e difesa in virtù di P.IVA_2 procura alle liti allegata alla comparsa in appello dall'avv. Carmela Lalli - pec:
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni: avv. Palladino per l'appellante nel riportarsi ai propri motivi di appello ed a tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni ivi formulate, ne chiede l'accoglimento con conseguente riforma della sentenza emessa in primo grado per tutte le ragioni dedotte nell'atto principale e per quelle successive, sotto il profilo contabile, anche alla luce dell'espletata CTU che viene impugnata in parte de qua; avv. Lalli per l'appellata
1) rigettare l'appello proposto giacché inammissibile e infondato e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da parte appellante, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 293 del 29.06.2020, pubblicata dal Tribunale Civile di SS, resa nella controversia di primo grado R.G. 1564/2017;
2) condannare l'appellante alle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale di SS in composizione monocratica, con sentenza n. 293 del
29/06/2020 (non notificata), in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, con citazione notificata il 21/07/2017 nei confronti della : Parte_1
a) - ha dichiarato la nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui, nel rapporto di c/c n. 2006.31 (intercorso fra le parti dal 3/09/1993 al 6/11/2015), erano state previste l'applicazione di interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto;
b) - ha dichiarato che al 6/11/2015 il saldo del conto era di € 33.103,17 a credito per la correntista, in luogo di quello pari a zero risultante dall'estratto conto della banca;
c) - ha condannato la al pagamento in favore dell'attrice della somma suddetta, oltre Pt_1 agli interessi legali su tale importo dalla domanda al saldo, spese processuali e di ctu.
2 Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con citazione notificata il 28/09/2020, la
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con Parte_1 rigetto delle domande della e restituzione dell'importo versatole con riserva dell'esito CP_1 dell'impugnazione, pari ad € 42.425,66 per capitale, interessi e spese, o in subordine con riduzione delle somme dovute alla parte appellata, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto nel merito con vittoria delle spese del grado.
La Corte, acquisita nuova ctu e relativa integrazione, si è riservata per la decisione con ordinanza del 16/01/2025, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- In riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata -concernente comunque questione da valutarsi d'ufficio- la costante giurisprudenza della S.C. ritiene che l'impugnazione debba contenere l'individuazione delle questioni e delle motivazioni contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., sez. un. n. 36481/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199; Cass. civ. Sez.
II, 27/03/2015, n. 6294; Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22502 del 2014).
Nel caso, i motivi di appello si rivelano conformi ai principi richiamati, l'atto di appello contenendo la chiara indicazione dei capi della decisione che si assumono viziati da erronea motivazione, le modifiche suggerite circa la valutazione delle prove e la decisione che si suggerisce di sostituire a quella impugnata.
Neppure ricorrono i motivi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 345
c.p.c., genericamente prospettati dall'appellata.
3 3.-- Il primo motivo di appello censura l'erroneo accollo alla banca dell'onere di provare la natura solutoria delle rimesse effettuate dalla correntista in conto corrente e l'erronea esclusione della intervenuta prescrizione del credito di ripetizione azionato.
Il primo giudice ha respinto l'eccezione della banca di prescrizione decennale del diritto della correntista alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., richiamando Cass. sez. un.
2/12/2010 n. 24418 in tema di distinzione fra i versamenti effettuati dal correntista con funzione solutoria -per i quali la prescrizione decennale dell'actio indebiti decorre a far tempo dalla singola operazione annotata- e quelli meramente ripristinatori della provvista in relazione ad un'apertura di credito -per i quali la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto, non potendo parlarsi di veri e propri pagamenti-.
Tanto avendo ritenuto non adempiuto dalla convenuta l'onere di provare che fra le parti non era stata convenuta un'apertura di credito in conto corrente (e dunque di dimostrare che, contrariamente a quanto dedotto dalla correntista, il conto non era affidato); ha aggiunto che, al contrario, l'esistenza dell'affidamento -indipendentemente dalla conclusione o meno di un formale contratto di apertura di credito- emergeva dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti della ctu, in carenza di specifiche allegazioni della banca circa il superamento del limite di fido.
Tenuto conto quindi della chiusura del conto in data 6/11/2015 e della notifica della citazione del 21/07/2017 (preceduta dalla istanza di mediazione del 20/06/2016) il tribunale ha considerato tempestiva la domanda.
La decisione adottata sul punto merita conferma, non essendo emersi dalla nuova consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di appello elementi tali da smentire la conclusione tratta dal primo giudice.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (a far tempo da Cass., sez. un.
13/06/2019, n. 15895) l'onere dell'istituto di credito che eccepisce la prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, accompagnata dalla dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
4 La Suprema Corte ha tuttavia rimarcato, risolvendo il contrasto ulteriormente manifestatosi sulla questione, la differenza tra onere di allegazione e onere della prova, precisando che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato “ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova”.
Tale precisazione è stata ulteriormente sviluppata dalla giurisprudenza successiva, che impone comunque al giudice di valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito (comunque acquisita, quindi anche in difetto di una specifica allegazione da parte del correntista), quale impedimento al decorso della prescrizione (Cass., ord. 6/12/2019, n.
31927; Cass., ord. 14/07/2020, n. 14958).
Viene così confermato l'orientamento, già espresso prima della pronuncia delle Sezioni
Unite del 2019 (v. Cass., n. 20933/2017; Cass., n. 27704/2018), secondo cui in caso di esistenza dell'apertura di credito opera la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse, con l'ulteriore conseguenza dell'”onere della banca di allegare e provare quali siano le rimesse che abbiano avuto natura solutoria”.
Sul piano probatorio, inoltre (v. Cass. Sez.
1 -ordinanza n. 34997 del 14/12/2023) “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa”.
La nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra infatti una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2,
t.u.b.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio del negozio in questione.
5 Nella specie, con valutazione che alla luce dei principi menzionati si condivide, il tribunale ha fatto propria la conclusione della ctu nominata in primo grado, secondo la quale il conto è stato affidato per tutto il periodo, in considerazione dei seguenti indici:
- lettera di apertura di credito per £ 20.000.000 del 10/09/2023 rilasciata dall'istituto di credito;
- estratti di c/c riportanti l'applicazione di tassi entro ed oltre fido;
- lettera di richiesta di revoca dell'affidamento concesso per € 30.000,00 indirizzata alla banca da datata 1/08/2014, con relativa firma di ricevuta della Controparte_1 destinataria;
- lettera di richiesta di revoca della garanzia concessa per il fido di € 30.000,00 sul c/c n.
2006.31 rivolta alla banca, sottoscrivente per ricevuta, dal garante il Persona_1
4/08/2014;
- prospetto di conteggio delle rimesse ritenute solutorie incluso nella comparsa di risposta della banca, contenente nella colonna “importo dell'affidamento” il limite di fido di £
40.000.000 (poi € 20.658,28).
A fronte dei suddetti univoci elementi -non smentiti dalla ctu svolta in secondo grado-, costituiva pertanto onere dell'appellante dimostrare la fondatezza dei suoi rilievi e, quindi,
l'esecuzione di versamenti in presenza di uno scoperto superiore all'ammontare del fido concesso, del che non vi è evidenza.
Secondo la già citata Cass., n. 34997/2023 la prova per presunzioni è utilizzabile anche in mancanza di certezza sul limite dell'affidamento, in quanto "a fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario".
Ne risulta smentita la tesi della natura solutoria delle rimesse eseguite dalla correntista quando il conto corrente era negativo, dovendo considerarsi tale scopertura rientrante nel
6 fido concesso ed operando le rimesse in funzione esclusivamente ripristinatoria della provvista, con conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto della correntista alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
4.-- Con il secondo motivo di appello si denuncia l'omessa valutazione delle pattuizioni di cui al contratto di accensione di conto corrente sottoscritto dalla correntista, prodotto dalla banca con la memoria depositata in primo grado ex art. 183, co.6, n. 3) c.p.c., con la richiesta, in riforma della sentenza impugnata, di tenere conto di tale prova documentale ai fini della ricostruzione contabile dei rapporti fra le parti.
Il motivo è fondato: la sentenza appellata ha recepito la deduzione della ctu secondo cui la copia del contratto di conto corrente recante la firma di datato Controparte_1
3/09/1993 non sarebbe stata valutabile ai fini della risposta ai quesiti postile, in quanto tardivamente prodotta dal consulente di parte della banca solo in fase conclusiva delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto è tuttavia smentito dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado, dal quale risulta la produzione del contratto con la terza memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. della banca convenuta, depositata il 1°/03/2018.
Il documento in questione risulta dunque tempestivamente prodotto quale prova contraria rispetto alla precedente produzione di copia dello stesso contratto non firmata dalle parti, effettuata dall'attrice al fine di sostenere l'inesistenza della pattuizione degli interessi ultralegali ex art. 1284, co.2, c.c., delle c.m.s. e delle spese addebitate sul conto.
La si limita in questa a ribadire la tardività del deposito del contratto, nulla rilevando CP_1
(come già in primo grado) circa la propria sottoscrizione dello stesso.
Nè rileva la mancanza della sottoscrizione della banca nella copia prodotta: in tema di contratti “monofirma”, a partire dalla pronuncia delle sez. un. della Cassazione del
16/01/2018 n.898 in materia di contratti di intermediazione finanziaria, con principio poi recepito in riferimento ai contratti bancari (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 18/06/2018, n. 16070;
Cass. 2018/nn.14243 e 14646; Cass. 2019/nn. 22385 e 22640; Cass. 2023/n. 28500), il requisito della forma scritta del contratto previsto a pena di nullità viene inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla
7 norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del correntista, e non anche quella della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.
5.-- La banca critica con il terzo motivo di appello le modalità della ricostruzione del saldo del c/c effettuata in primo grado dalla ctu e recepita in sentenza.
I rilievi dell'appellante risultano fondati solo per quanto di ragione.
a) Circa l'asserita incompletezza degli estratti conto prodotti dall'appellata, la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente grado, così come quella acquisita dal tribunale, hanno dato conto della mancanza, nell'arco del rapporto durato circa 22 anni, degli estratti relativi al primo trimestre 2015 - allorchè tuttavia la movimentazione del conto era già diventata sporadica e di scarsa entità (già nel quarto trimestre 2014, in cui il saldo del conto era positivo ed era già stata revocata la linea di credito, sono state effettuate complessivamente
11 operazioni, mentre nel primo e terzo trimestre 2015 si evincono solo 8 operazioni, per lo più addebiti di un euro)-; si è pertanto provveduto alla ricostruzione mediante “scritture di raccordo” (v. il conteggio elaborato con la relazione integrativa attribuendo alla scrittura di raccordo la data del primo giorno del periodo mancante), che consentono di rendere consequenziale la ricostruzione del conto corrente e di conseguire un risultato contabile che si discosta in modo minimo da quello reale;
come riferito dalla ctu svolta in appello, rispetto ad oltre 10.500 registrazioni rilevate dagli estratti conto, le operazioni ricostruite con scritture di raccordo sono inferiori a 5.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente l'accertamento del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi i quali consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (v. fra le altre Cass. sez. 1 n. 37800 del 27/12/2022 ; Cass. sez. I n. 35979 del 7/12/2022; Cass.
8 n. 20621 del 19/07/2021; Cass. civ. sez. II, 28/10/2019 n. 27476; Cass. civ. Sez. I Ord.,
03/12/2018, n. 31187.
b) La ctu nominata in appello è stata incaricata di applicare le previsioni del contratto del
3/09/1993 quanto al tasso di interessi ed alle spese di conto, al fine della rettifica della statuizione di primo grado conseguente a quanto esposto al paragrafo 4 che precede.
c) Deve invece ribadirsi l'esclusione della legittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi per la correntista, anche in riferimento al periodo successivo alla
Delibera CICR del 09/02/2000, alla quale la banca appellante afferma di essersi adeguata rendendo legittima la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
L'art. 7 della delibera citata prevede che “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
L'istituto di credito sostiene che le nuove condizioni non possano considerarsi peggiorative delle precedenti, con conseguente sufficienza della loro pubblicazione in G.U. e la comunicazione della notizia ai sensi dell'art.7, co.2.
Di contro, come osservato dal primo giudice, non è sostenibile che l'adozione della pari periodicità a partire dal 1/07/2000 non comporti alcun peggioramento per il correntista, in quanto prima della deliberazione del CICR non era prevista alcuna valida clausola di capitalizzazione degli interessi a debito, essendo l'anatocismo praticato affetto da nullità.
In tal senso, Cass. civ. Sez. I, ord., 21/10/2019 n. 26769 e Cass. civ. Sez. I Ord., 21/10/2019,
n. 26779, che hanno ritenuto, valutando la possibilità di adeguare i contratti bancari in essere
9 alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9/02/2000, che l'introduzione della clausola anatocistica comporti un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente, con la conseguenza che essa deve essere espressamente approvata dalla clientela: la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in luogo di altre forme di capitalizzazione le cui clausole siano colpite da nullità non è configurabile, per la S.C., quale miglioramento delle condizioni praticate, in quanto il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra la capitalizzazione e l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori.
d) Quanto alla commissione di massimo scoperto, la sentenza impugnata (avendo considerato inapplicabili le clausole del contratto del 3/09/1993) ha ritenuto che ne sia mancata la pattuizione, attenendosi pertanto al conteggio che ne ha escluso l'operatività, predisposto dalla ctu.
Ad integrazione della suddetta motivazione, si osserva che l'istituto della c.m.s. è stato regolato solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, convertito con Legge n. 2/2009, con cui il legislatore ha delimitato l'ambito di validità di tali commissioni.
La legge citata prevede che, per quanto attiene ai contratti bancari stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore del regime di cui al D.L. n. 185/08, come nel caso di specie, in assenza di uno specifico regime normativo, tale commissione di massimo scoperto può ritenersi valida solo in caso di specificità della relativa pattuizione: la stessa non solo deve essere pertanto determinata contrattualmente nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, mediante la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla -percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito- e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
10 La ctu svolta in questa sede ha riscontrato in proposito che nel contratto di conto corrente sono stabiliti il valore percentuale della c.m.s. e la periodicità di liquidazione, ma non è indicata in modo chiaro ed univoco la base di calcolo, vale a dire su quale importo debba essere calcolata la c.m.s. (se nei limiti o in caso di sconfinamento).
6.-- Va di conseguenza recepito il conteggio elaborato dalla ctu con la relazione integrativa del 9/03/2024 (terza ipotesi del prospetto riassuntivo allegato), con riconoscimento del minor credito della correntista di € 15.257,24 in luogo di quello di € 33.103,17 riconosciutole dalla sentenza appellata;
merita inoltre accoglimento la richiesta di restituzione della differenza (pari ad € 17.845,93 oltre relativi interessi versati) avanzata ai sensi dell'art. 336 c.p.c. dall'appellante -la quale, come documentato, ha versato in data
22/07/2020 alla controparte l'importo previsto dalla pronuncia impugnata-.
7.-- L'esito complessivo della decisione, comportante l'accoglimento delle domande della correntista per quanto di ragione ed il riconoscimento della parziale fondatezza delle eccezioni della banca, giustifica la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata la metà delle spese processuali, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 per il primo grado ed al D.M. n. 147/2022 per il presente appello, parametri fra minimi e medi in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta, con compensazione fra le parti della quota residua;
le spese di ctu relative ad entrambi i gradi sono poste in via definitiva al 50% a carico di ciascuna parte con vincolo solidale verso le ctu.
P. Q. M.
La Corte di Appello di SS - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 28/09/2020 dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
titolare dell'impresa omonima, avverso la sentenza n. 293/2020 del Tribunale CP_1 di SS in composizione monocratica;
lette le conclusioni in atti, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, determina l'importo dovuto dalla banca appellante all'appellata, a
11 titolo di ripetizione di indebito, in € 15.257,24 oltre interessi legali dal 21/07/2017, in luogo di quello di € 33.103,17 riconosciutole dalla sentenza appellata;
2) condanna a restituire all'appellante ai sensi dell'art. 336 c.p.c. Controparte_1
l'importo di € 17.845,93 e relativi interessi, ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata la metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per tale quota, per il primo grado, in € 132,00 per esborsi ed in
€ 1.893,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in € 2.179,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa, dichiarando compensata fra le parti la quota residua;
pone in via definitiva le spese di ctu relative ad entrambi i gradi al 50% a carico di ciascuna parte, con vincolo solidale verso le ctu.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9 ottobre 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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