TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1871/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1871/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROGATO FRANCESCA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in PIAZZA DANTE N. 4, AV;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Genova, in data 17/06/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova alla
Parte II, Serie A, n. 172, dell'anno 2005; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Pavia, Viale Partigiani n. 117, viene assegnata alla Signora
la quale vi risiederà unitamente al figlio nato dall'unione matrimoniale;
Parte_1
- gli arredi che compongono l'abitazione coniugale rimarranno nella disponibilità della
Signora Parte_1
pag. 1 di 3 - i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- il Signor entro il giorno 1 (uno) di ciascun mese, corrisponderà alla Parte_2
Signora l'importo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), con Parte_1
l'adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente e frequentante il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado;
- le spese straordinaria (così come individuate dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pavia), che dovranno essere preventivamente concordate (ad eccezione di quelle obbligatorie per legge o di quelle mediche urgenti), saranno sostenute nella misura pari al 50% da parte di ciascun genitore, previa esibizione dei documenti giustificativi e/o delle ricevute di pagamento;
- l'assegno familiare sarà percepito, nella misura del 100%, dalla Signora Parte_1
- i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
- i coniugi danno atto di aver già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno di essi abbia diritto al ulteriori pretese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.5.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Genova, in data 17/06/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova alla Parte II, Serie A, n. 172, dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1871/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1871/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROGATO FRANCESCA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in PIAZZA DANTE N. 4, AV;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Genova, in data 17/06/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova alla
Parte II, Serie A, n. 172, dell'anno 2005; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Pavia, Viale Partigiani n. 117, viene assegnata alla Signora
la quale vi risiederà unitamente al figlio nato dall'unione matrimoniale;
Parte_1
- gli arredi che compongono l'abitazione coniugale rimarranno nella disponibilità della
Signora Parte_1
pag. 1 di 3 - i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- il Signor entro il giorno 1 (uno) di ciascun mese, corrisponderà alla Parte_2
Signora l'importo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), con Parte_1
l'adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente e frequentante il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado;
- le spese straordinaria (così come individuate dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pavia), che dovranno essere preventivamente concordate (ad eccezione di quelle obbligatorie per legge o di quelle mediche urgenti), saranno sostenute nella misura pari al 50% da parte di ciascun genitore, previa esibizione dei documenti giustificativi e/o delle ricevute di pagamento;
- l'assegno familiare sarà percepito, nella misura del 100%, dalla Signora Parte_1
- i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
- i coniugi danno atto di aver già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno di essi abbia diritto al ulteriori pretese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.5.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Genova, in data 17/06/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova alla Parte II, Serie A, n. 172, dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3