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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Roberta Lezzi e Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 21.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 4.876,66 (con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a CP_1 scomputo del debito), chiesta in ripetizione dall'ente previdenziale con comunicazione datata 3.1.2023, sulla prestazione INVCIV n. 07023209, in relazione ai ratei corrisposti da gennaio 2018 a gennaio 2023, eccependo il difetto di motivazione del provvedimento in questione, l'irripetibilità di quanto erogato in mancanza di dolo da parte dell'accipiens, l'infondatezza nel merito della pretesa. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, dopo aver rilevato che l'indebito di cui trattasi promana dalla revoca della maggiorazione dell'assegno sociale in godimento disposta dall'istituto a seguito di domanda di ricostituzione presentata dal il Pt_1
25.10.2022 e che “il ricalcolo frutto dell'indebito, che ha natura previdenziale, è stato determinato dal fatto che nella domanda presentata il 25 ottobre 2022 il pensionato si è dichiarato di stato civile coniugato, mentre nella precedente domanda dallo stesso presentato il 16.1.2012 si era dichiarato nubile. Pertanto, la maggiorazione all'assegno sociale è stata revocata, in quanto si è tenuto conto correttamente anche del reddito del coniuge, come da modello TR 150 del 3.1.2023 che si allega nel quale sono sviluppati i calcoli con l'esposizione analitica dei redditi di marito e moglie, cui ha fatto seguito la comunicazione di riliquidazione a debito”, contestando le deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Preliminarmente, a fronte delle puntuali allegazioni dell'istituto previdenziale convenuto in ordine alle ragioni che hanno dato luogo all'indebito oggetto di ripetizione, è da disattendere la doglianza della parte ricorrente che involge la carenza di motivazione del provvedimento di recupero delle relative somme.
1 In relazione alle allegazioni dell' (secondo, cui, appunto, la maggiorazione CP_1 all'assegno sociale è stata revocata, in quanto si è tenuto conto correttamente anche del reddito del coniuge, come da modello TR 150 del 3.1.2023), è, inoltre, da ritenere che le somme di cui si discute siano state indebitamente erogate al (in conseguenza del Pt_1 venir meno dei requisiti reddituali per beneficiare della suddetta maggiorazione), laddove nessuna dimostrazione è stata fornita dalla parte ricorrente in ordine al possesso di redditi compatibili con la soglia di riferimento e dovendosi, in ogni caso, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Tanto premesso, avendo la pretesa restitutoria pacificamente ad oggetto la maggiorazione sociale, corrisposta, in maniera assertivamente indebita sull'assegno sociale derivante dalla trasformazione dell'assegno di invalidità civile, occorre fare riferimento, nell'ambito della presente vicenda litigiosa, alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile al caso concreto dipende dalla natura della prestazione cui è riferita la maggiorazione (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Tanto premesso, giova rammentare che, se, per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli
2 sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del sopravvenuto difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono
3 preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771). Tanto premesso in termini generali, occorre, nel caso, rilevare come la circostanza che il in sede di presentazione della domanda amministrativa del 16.1.2012, Pt_1 avesse indicato la propria condizione di nubile (comunicando all' di essere CP_1 coniugato soltanto a seguito della domanda di ricostituzione del 25.10.2022, cui si correla il ricalcolo da cui scaturisce l'indebito per cui è causa), evidenzia come l'assicurato in parola avesse disatteso l'obbligo legale di comunicare all' le CP_1 circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto alla prestazione. In ragione di ciò, è, pertanto, da ritenere che il medesimo si sia trovato in una Pt_1 situazione di dolo rispetto alla mancata insorgenza del diritto a percepire la maggiorazione che viene in rilievo, sì da escludere che possa essersi, in tal senso, generato un affidamento meritevole di essere tutelato per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dei pagamenti indebiti medio tempore eseguiti. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato il 21.3.2023 da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda Parte_1 CP_1 attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
4
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Roberta Lezzi e Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 21.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 4.876,66 (con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a CP_1 scomputo del debito), chiesta in ripetizione dall'ente previdenziale con comunicazione datata 3.1.2023, sulla prestazione INVCIV n. 07023209, in relazione ai ratei corrisposti da gennaio 2018 a gennaio 2023, eccependo il difetto di motivazione del provvedimento in questione, l'irripetibilità di quanto erogato in mancanza di dolo da parte dell'accipiens, l'infondatezza nel merito della pretesa. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, dopo aver rilevato che l'indebito di cui trattasi promana dalla revoca della maggiorazione dell'assegno sociale in godimento disposta dall'istituto a seguito di domanda di ricostituzione presentata dal il Pt_1
25.10.2022 e che “il ricalcolo frutto dell'indebito, che ha natura previdenziale, è stato determinato dal fatto che nella domanda presentata il 25 ottobre 2022 il pensionato si è dichiarato di stato civile coniugato, mentre nella precedente domanda dallo stesso presentato il 16.1.2012 si era dichiarato nubile. Pertanto, la maggiorazione all'assegno sociale è stata revocata, in quanto si è tenuto conto correttamente anche del reddito del coniuge, come da modello TR 150 del 3.1.2023 che si allega nel quale sono sviluppati i calcoli con l'esposizione analitica dei redditi di marito e moglie, cui ha fatto seguito la comunicazione di riliquidazione a debito”, contestando le deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Preliminarmente, a fronte delle puntuali allegazioni dell'istituto previdenziale convenuto in ordine alle ragioni che hanno dato luogo all'indebito oggetto di ripetizione, è da disattendere la doglianza della parte ricorrente che involge la carenza di motivazione del provvedimento di recupero delle relative somme.
1 In relazione alle allegazioni dell' (secondo, cui, appunto, la maggiorazione CP_1 all'assegno sociale è stata revocata, in quanto si è tenuto conto correttamente anche del reddito del coniuge, come da modello TR 150 del 3.1.2023), è, inoltre, da ritenere che le somme di cui si discute siano state indebitamente erogate al (in conseguenza del Pt_1 venir meno dei requisiti reddituali per beneficiare della suddetta maggiorazione), laddove nessuna dimostrazione è stata fornita dalla parte ricorrente in ordine al possesso di redditi compatibili con la soglia di riferimento e dovendosi, in ogni caso, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Tanto premesso, avendo la pretesa restitutoria pacificamente ad oggetto la maggiorazione sociale, corrisposta, in maniera assertivamente indebita sull'assegno sociale derivante dalla trasformazione dell'assegno di invalidità civile, occorre fare riferimento, nell'ambito della presente vicenda litigiosa, alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile al caso concreto dipende dalla natura della prestazione cui è riferita la maggiorazione (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Tanto premesso, giova rammentare che, se, per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli
2 sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del sopravvenuto difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono
3 preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771). Tanto premesso in termini generali, occorre, nel caso, rilevare come la circostanza che il in sede di presentazione della domanda amministrativa del 16.1.2012, Pt_1 avesse indicato la propria condizione di nubile (comunicando all' di essere CP_1 coniugato soltanto a seguito della domanda di ricostituzione del 25.10.2022, cui si correla il ricalcolo da cui scaturisce l'indebito per cui è causa), evidenzia come l'assicurato in parola avesse disatteso l'obbligo legale di comunicare all' le CP_1 circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto alla prestazione. In ragione di ciò, è, pertanto, da ritenere che il medesimo si sia trovato in una Pt_1 situazione di dolo rispetto alla mancata insorgenza del diritto a percepire la maggiorazione che viene in rilievo, sì da escludere che possa essersi, in tal senso, generato un affidamento meritevole di essere tutelato per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dei pagamenti indebiti medio tempore eseguiti. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato il 21.3.2023 da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda Parte_1 CP_1 attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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