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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1348/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1539/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 874/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente colme da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'accertamento Tari ricevuto il 18 ottobre 2024 con cui il comune contestava l' omessa dichiarazione della TA.RI e TEFA per l'immobile di proprietà per gli anni dal 2018 al 2023 per un l'importo complessivo ad € 6.305,00 di cui € 3.947,41 per imposta
La parte impugnando l'atto eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza da parte del comune in ordine all'annualità 2018 poiché richiamando la norma di settore evidenziava che l'atto andavano notificato entro il 31.12. del quinto anno successivo per cui era intervenuta la prescrizione.
Contestava inoltre l'errato conteggiato della superficie determinata in 111 mq dal comune nell'atto impugnato, sostenendo che come si evinceva anche dall' istanza di autotutela depositata al Comune, la superficie tassabile era pari a 78 mq ovvero quelli riferiti al box, mentre la restante metratura era riferita alla corte esterna che era pertinenza dell'immobile, e come tale, non assoggettabile a tassa rifiuti. Depositava planimetrie catastali. Concludeva chiedendo che per l'anno 2018 fosse dichiarata l'intervenuta la prescrizione della pretesa erariale e, per le annualità successive che fosse riconosciuta tassabile solo la superficie del box ai fini tari. Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario
Il Comune nonostante la regolare notifica non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice come il ricorso è parzialmente fondato come da motivi di cui appresso
In merito all'eccezione preliminare di prescrizione relativa all'anno 2018, questa non è fondata poiché a seguito del covid nel 2020 è stato introdotto l'art. 67 del D.L. 18/2020 che disciplina la sospensione dell'attività accertativa per il covid prevedendo la sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni. Il comma 4 del medesimo articolo aveva stabilito che con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applicava la sospensione anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 212/2000, l'articolo 12 comma 1 e 3 del D. Lgs 159/2015. La Corte di Cassazione con la sentenza 1630/2025 ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale 8.3. - 31.5. dell'anno 2020, ma anche alle altre attività, determinando così un differimento della scadenza ordinaria dei termini per la stessa durata della sospensione.
Quindi, la sospensione de quo si estende a tutte le annualità ancora pendenti a tale data, con una conseguente estensione della proroga di 85 giorni ai periodi d'imposta dal 2015 al 2020.
Di conseguenza trattandosi di omessa dichiarazione Tari anno 2018 il termine è iniziato a decorrere dal
31.12.2019 per cui se la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 31.12.2024 a causa della sospensione di 85 giorni la stessa è slittata al 26.3.2025 avendo la parte ricevuto l'atto prima di tale data nessuna prescrizione è maturata.
Va invece accolta l'eccezione relativa alla riduzione dei mq con riferimento alle superfici oggetto di tassazione che può essere applicata solo al box auto che come documentato dalla parte è pari a 78 mq, mentre va esclusa dalla tassazione la superficie relativa alla corte esterna posta a servizio dell'appartamento e quindi quale pertinenza non è soggetto al pagamento tari.
In conclusione si accoglie parzialmente il ricorso e si riconosce dovuta la Tari per gli anni dal 2018 al 2023 solo su mq 78 riferiti al garges. Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate stante la soccombenza di entrambe le parti di causa
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione in atti Spese compensate Cosi deciso in Roma il
28.1.2026 Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1539/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014269191 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 874/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente colme da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'accertamento Tari ricevuto il 18 ottobre 2024 con cui il comune contestava l' omessa dichiarazione della TA.RI e TEFA per l'immobile di proprietà per gli anni dal 2018 al 2023 per un l'importo complessivo ad € 6.305,00 di cui € 3.947,41 per imposta
La parte impugnando l'atto eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza da parte del comune in ordine all'annualità 2018 poiché richiamando la norma di settore evidenziava che l'atto andavano notificato entro il 31.12. del quinto anno successivo per cui era intervenuta la prescrizione.
Contestava inoltre l'errato conteggiato della superficie determinata in 111 mq dal comune nell'atto impugnato, sostenendo che come si evinceva anche dall' istanza di autotutela depositata al Comune, la superficie tassabile era pari a 78 mq ovvero quelli riferiti al box, mentre la restante metratura era riferita alla corte esterna che era pertinenza dell'immobile, e come tale, non assoggettabile a tassa rifiuti. Depositava planimetrie catastali. Concludeva chiedendo che per l'anno 2018 fosse dichiarata l'intervenuta la prescrizione della pretesa erariale e, per le annualità successive che fosse riconosciuta tassabile solo la superficie del box ai fini tari. Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario
Il Comune nonostante la regolare notifica non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice come il ricorso è parzialmente fondato come da motivi di cui appresso
In merito all'eccezione preliminare di prescrizione relativa all'anno 2018, questa non è fondata poiché a seguito del covid nel 2020 è stato introdotto l'art. 67 del D.L. 18/2020 che disciplina la sospensione dell'attività accertativa per il covid prevedendo la sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni. Il comma 4 del medesimo articolo aveva stabilito che con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applicava la sospensione anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 212/2000, l'articolo 12 comma 1 e 3 del D. Lgs 159/2015. La Corte di Cassazione con la sentenza 1630/2025 ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale 8.3. - 31.5. dell'anno 2020, ma anche alle altre attività, determinando così un differimento della scadenza ordinaria dei termini per la stessa durata della sospensione.
Quindi, la sospensione de quo si estende a tutte le annualità ancora pendenti a tale data, con una conseguente estensione della proroga di 85 giorni ai periodi d'imposta dal 2015 al 2020.
Di conseguenza trattandosi di omessa dichiarazione Tari anno 2018 il termine è iniziato a decorrere dal
31.12.2019 per cui se la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 31.12.2024 a causa della sospensione di 85 giorni la stessa è slittata al 26.3.2025 avendo la parte ricevuto l'atto prima di tale data nessuna prescrizione è maturata.
Va invece accolta l'eccezione relativa alla riduzione dei mq con riferimento alle superfici oggetto di tassazione che può essere applicata solo al box auto che come documentato dalla parte è pari a 78 mq, mentre va esclusa dalla tassazione la superficie relativa alla corte esterna posta a servizio dell'appartamento e quindi quale pertinenza non è soggetto al pagamento tari.
In conclusione si accoglie parzialmente il ricorso e si riconosce dovuta la Tari per gli anni dal 2018 al 2023 solo su mq 78 riferiti al garges. Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate stante la soccombenza di entrambe le parti di causa
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione in atti Spese compensate Cosi deciso in Roma il
28.1.2026 Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa