TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLIMENO Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO 45 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. SOLIMENO PAOLO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_1
allegando:
- di essere socia accomandataria della sas ER di AS RB e di esercitare l'attività artigiana di elaborazione dati e servizi accessori per le imprese e di essere stata iscritta presso la gestione artigiana;
- che in data 10.12.2021 le era stato notificato provvedimento datato 23 novembre 2021 CP_1
con il quale le si comunicava la cancellazione dalla suddetta gestione a far data da giugno 2011.
Sostenendo l'illegittimità del provvedimento retroattivo di cancellazione alla luce del fatto che l'attività svolta aveva tutte le caratteristiche dell'impresa artigiana rassegnava le seguenti conclusioni “dichiarare illegittimo e nullo, o comunque inefficace il provvedimento di CP_1
“cancellazione d'impresa" dalla gestione Artigiani disposta dall'Istituto con effetto dal 20.6.2011
e comunicato a il 10.12.2021; • per l'effetto revocare la cancellazione Parte_1
retroattiva disposta e ordinare all'Istituto convenuto di ripristinare integralmente la posizione personale della ricorrente nella Gestione Artigiani dell'Istituto e dichiarare validi ai fini del
1 diritto e della misura della pensione tutti i versamenti contributivi effettuati da Parte_1
nella Gestione Artigiani dell senza soluzione di continuità e con ogni effetto di legge sulla CP_1 sua posizione previdenziale;
• in ipotesi subordinata condannare l' a trasferire, senza CP_2
oneri per la ricorrente, i contributi versati dal giugno 2011 al dicembre 2014 dalla gestione
Artigiani alla gestione Commercianti - o ad altra gestione che si riterrà di giustizia - e convalidare interamente e ad ogni fine di legge e regolamento da dicembre 2014 a dicembre
2019 i contributi versati dalla stessa nella gestione Artigiani;
• in ipotesi ulteriormente subordinata condannare l' a trasferire la contribuzione versata nella posizione CP_2
previdenziale della ricorrente da giugno 2011 fino a dicembre 2019 alla gestione Commercianti, ricorrendone i presupposti;
• il tutto, in ipotesi, con effetto nelle eventuali diverse decorrenze di iscrizione e contribuzione, iniziali e finali, rispetto a quanto chiesto in tesi, che risulteranno di giustizia;
• sempre con vittoria di spese e competenze del giudizio”. CP_ ritualmente costituitosi sosteneva che la sas ER aveva perso i requisiti dell'impresa artigiana a far data 20 giugno 2011 allorquando era stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La questione deve essere risolta alla luce della previsione di cui all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alla quale le variazioni in materia di classificazione dei datori di lavoro, hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, o anche delle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare, all'ente previdenziale, la variazione della propria attività in quanto, pur se in un momento successivo, si realizza una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata ( cfr tra le altre Cass. 8558 dell'
11/4/2014).
CP_ Nel caso di specie l' che ha proceduto alla variazione a novembre 2021, per poter legittimamente farne retroagire gli effetti all'anno 2011, aveva l'onere di provare:
a) l'insussistenza dei presupposti di fatto per la classificazione dell'impresa come artigiana;
b) l'omissione da parte della società di doverose comunicazioni di variazioni dell'attività in concreto svolta rilevanti ai fini della classificazione.
Tale onere probatorio non risulta assolto.
2 CP_ L' si è limitato a far riferimento all'avvenuta cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane (pacificamente avvenuta nell'anno 2011) . Tale dato, secondo il consolidato orientamento della Cassazione ha valore solo indiziario, dovendo essere corredato da ulteriori elementi di prova “l'inquadramento dell'impresa, e quindi il regime assicurativo applicabile ai lavoratori della stessa, è regolato esclusivamente dalla legge, la quale richiede l'esistenza di determinati presupposti di fatto per includere il datore nell'uno o nell'altro settore (industria, artigianato, terziario ecc.), sicché i provvedimenti di classificazione o inquadramento sono meramente ricognitivi e pienamente sindacabili in sede giudiziale ed il giudice del merito resta libero di verificare se sussistono in fatto tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e trarre le conseguenze di tale accertamento a fini previdenziali” ( così tra le altre Cass Sez. L -
, Sentenza n. 24555 del 01/12/2016 conf Cass Sez. L, Sentenza n. 23996 del 2014).
In ogni caso, comunque, l' non ha comprovato ( e nemmeno allegato per la verità) che il CP_2
ritardo nella variazione della classificazione fosse imputabile ad omesse comunicazioni dell'assicurato alla luce del dato pacifico per cui l'avvenuta cancellazione dall'albo risultava regolarmente pubblicata sul registro delle imprese e quindi, era nella sfera di conoscibilità dell'ente previdenziale.
Queste in sintesi le ragioni dell'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che la variazione relativa alla posizione previdenziale di disposta da Parte_1
con atto datato 23 novembre 2021 ha efficacia dalla data della comunicazione e cioè dal CP_1
10.12.2021;
CP_ condanna L' al pagamento delle spese di lite in favore della suddetta che si Pt_1
liquidano in € 259 per cu e complessivi € 2150 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLIMENO Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO 45 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. SOLIMENO PAOLO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_1
allegando:
- di essere socia accomandataria della sas ER di AS RB e di esercitare l'attività artigiana di elaborazione dati e servizi accessori per le imprese e di essere stata iscritta presso la gestione artigiana;
- che in data 10.12.2021 le era stato notificato provvedimento datato 23 novembre 2021 CP_1
con il quale le si comunicava la cancellazione dalla suddetta gestione a far data da giugno 2011.
Sostenendo l'illegittimità del provvedimento retroattivo di cancellazione alla luce del fatto che l'attività svolta aveva tutte le caratteristiche dell'impresa artigiana rassegnava le seguenti conclusioni “dichiarare illegittimo e nullo, o comunque inefficace il provvedimento di CP_1
“cancellazione d'impresa" dalla gestione Artigiani disposta dall'Istituto con effetto dal 20.6.2011
e comunicato a il 10.12.2021; • per l'effetto revocare la cancellazione Parte_1
retroattiva disposta e ordinare all'Istituto convenuto di ripristinare integralmente la posizione personale della ricorrente nella Gestione Artigiani dell'Istituto e dichiarare validi ai fini del
1 diritto e della misura della pensione tutti i versamenti contributivi effettuati da Parte_1
nella Gestione Artigiani dell senza soluzione di continuità e con ogni effetto di legge sulla CP_1 sua posizione previdenziale;
• in ipotesi subordinata condannare l' a trasferire, senza CP_2
oneri per la ricorrente, i contributi versati dal giugno 2011 al dicembre 2014 dalla gestione
Artigiani alla gestione Commercianti - o ad altra gestione che si riterrà di giustizia - e convalidare interamente e ad ogni fine di legge e regolamento da dicembre 2014 a dicembre
2019 i contributi versati dalla stessa nella gestione Artigiani;
• in ipotesi ulteriormente subordinata condannare l' a trasferire la contribuzione versata nella posizione CP_2
previdenziale della ricorrente da giugno 2011 fino a dicembre 2019 alla gestione Commercianti, ricorrendone i presupposti;
• il tutto, in ipotesi, con effetto nelle eventuali diverse decorrenze di iscrizione e contribuzione, iniziali e finali, rispetto a quanto chiesto in tesi, che risulteranno di giustizia;
• sempre con vittoria di spese e competenze del giudizio”. CP_ ritualmente costituitosi sosteneva che la sas ER aveva perso i requisiti dell'impresa artigiana a far data 20 giugno 2011 allorquando era stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La questione deve essere risolta alla luce della previsione di cui all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alla quale le variazioni in materia di classificazione dei datori di lavoro, hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, o anche delle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare, all'ente previdenziale, la variazione della propria attività in quanto, pur se in un momento successivo, si realizza una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata ( cfr tra le altre Cass. 8558 dell'
11/4/2014).
CP_ Nel caso di specie l' che ha proceduto alla variazione a novembre 2021, per poter legittimamente farne retroagire gli effetti all'anno 2011, aveva l'onere di provare:
a) l'insussistenza dei presupposti di fatto per la classificazione dell'impresa come artigiana;
b) l'omissione da parte della società di doverose comunicazioni di variazioni dell'attività in concreto svolta rilevanti ai fini della classificazione.
Tale onere probatorio non risulta assolto.
2 CP_ L' si è limitato a far riferimento all'avvenuta cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane (pacificamente avvenuta nell'anno 2011) . Tale dato, secondo il consolidato orientamento della Cassazione ha valore solo indiziario, dovendo essere corredato da ulteriori elementi di prova “l'inquadramento dell'impresa, e quindi il regime assicurativo applicabile ai lavoratori della stessa, è regolato esclusivamente dalla legge, la quale richiede l'esistenza di determinati presupposti di fatto per includere il datore nell'uno o nell'altro settore (industria, artigianato, terziario ecc.), sicché i provvedimenti di classificazione o inquadramento sono meramente ricognitivi e pienamente sindacabili in sede giudiziale ed il giudice del merito resta libero di verificare se sussistono in fatto tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e trarre le conseguenze di tale accertamento a fini previdenziali” ( così tra le altre Cass Sez. L -
, Sentenza n. 24555 del 01/12/2016 conf Cass Sez. L, Sentenza n. 23996 del 2014).
In ogni caso, comunque, l' non ha comprovato ( e nemmeno allegato per la verità) che il CP_2
ritardo nella variazione della classificazione fosse imputabile ad omesse comunicazioni dell'assicurato alla luce del dato pacifico per cui l'avvenuta cancellazione dall'albo risultava regolarmente pubblicata sul registro delle imprese e quindi, era nella sfera di conoscibilità dell'ente previdenziale.
Queste in sintesi le ragioni dell'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che la variazione relativa alla posizione previdenziale di disposta da Parte_1
con atto datato 23 novembre 2021 ha efficacia dalla data della comunicazione e cioè dal CP_1
10.12.2021;
CP_ condanna L' al pagamento delle spese di lite in favore della suddetta che si Pt_1
liquidano in € 259 per cu e complessivi € 2150 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3