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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15352/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020601937000 TASSA AUTOMOB. 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003459815000 TASSA AUTOMOB. 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI
e la Regione Campania impugnando le cartelle di pagamento,in epigrafe indicate,che assumeva notificate in data 13.06.2025 relative all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2020.
A fondamento del ricorso deduceva che gli avvisi di accertamento, posti a fondamento delle gravate cartelle di pagamento,non risultavano notificati.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI e la Regione Campania resistendo al ricorso richiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente giova evidenziare che gli avvisi di accertamento . prodromici alle gravate cartelle risultano notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R.,.. modalità semplificata di notificazione . espressamente prevista,per le tasse automobilistiche, dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007 e a cui non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta, di cui alla legge 890/82. ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito appare necessario richiamarsi al consolidato principio, più volte enunciato dalla Corte di
Cassazione,anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98,secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass.n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).
Alla luce di tale premessa . i suindicati avvisi di accertamento devono ritenersi ritualmente notificati e l'eccezione si configura infondata.
In particolare l'avviso di accertamento n. 964224137727 deve ritenersi ritualmente notificato,a mezzo posta, senza che, a contrariis,rilevino le doglianze dedotte dalla parte ricorrente nelle memorie di replica, ovvero che l'avviso reca una sottoscrizione non intellegibile in violazione dle principio secondo il quale è richiesta per esteso“la firma del ricevente".Al riguardo è sufficiente rilevare che in svariate sentenze è stato precisato che, in base all'articolo 26 del D.p.r n. 602/1973, la cartella di pagamento è suscettibile di essere notificata anche direttamente da parte dell'Agente della SI mediante raccomandata
“ordinaria” con avviso di ricevimento, con la conseguenza che, per il perfezionamento del relativo iter procedimentale, è sufficiente “che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.In particolare per la ritualità della notifica non è necessaria, né l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, né che la relativa sottoscrizione sia intelligibile;
ciò in quanto la relazione tra la persona cui il piego è destinato e quella cui è stato consegnato “costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.(cfr ex multis Commissione Tributaria regionale del Lazio sentenza n.157 del 17 gennaio 2022).Inoltre, quando la notifica sia eseguita mediante raccomandata postale “diretta”,come nella fattispecie de qua,. trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario . “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico” (cfr ex multis Cassazione n.. 17289, 20766, 35641,
36215 del 2021)..
Del pari risulta legittimamente notificato per compiuta giacenza,. l'avviso di accertamento n.
064020089017,. per compiuta giacenza. non rilievando, a contraris, l'assunto dedotto dalla ricorrente, nelle memorie di replica, secondo il quale mancherebbe in atti la prova dell'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 8 L. 890/1982 in quanto trovando applicazione, nella fattispecie de qua, la suindicata normativa,ovvero le norme concernenti il servizio postale ordinario, . per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza,non è necessario .l'invio al contribuente della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). La doglia.nza
è pertanto,infondata.
Per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dele spese di giudizio che liquida in euro
250,00 da corrispondersi a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15352/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020601937000 TASSA AUTOMOB. 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003459815000 TASSA AUTOMOB. 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI
e la Regione Campania impugnando le cartelle di pagamento,in epigrafe indicate,che assumeva notificate in data 13.06.2025 relative all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2020.
A fondamento del ricorso deduceva che gli avvisi di accertamento, posti a fondamento delle gravate cartelle di pagamento,non risultavano notificati.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI e la Regione Campania resistendo al ricorso richiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente giova evidenziare che gli avvisi di accertamento . prodromici alle gravate cartelle risultano notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R.,.. modalità semplificata di notificazione . espressamente prevista,per le tasse automobilistiche, dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007 e a cui non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta, di cui alla legge 890/82. ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito appare necessario richiamarsi al consolidato principio, più volte enunciato dalla Corte di
Cassazione,anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98,secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass.n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).
Alla luce di tale premessa . i suindicati avvisi di accertamento devono ritenersi ritualmente notificati e l'eccezione si configura infondata.
In particolare l'avviso di accertamento n. 964224137727 deve ritenersi ritualmente notificato,a mezzo posta, senza che, a contrariis,rilevino le doglianze dedotte dalla parte ricorrente nelle memorie di replica, ovvero che l'avviso reca una sottoscrizione non intellegibile in violazione dle principio secondo il quale è richiesta per esteso“la firma del ricevente".Al riguardo è sufficiente rilevare che in svariate sentenze è stato precisato che, in base all'articolo 26 del D.p.r n. 602/1973, la cartella di pagamento è suscettibile di essere notificata anche direttamente da parte dell'Agente della SI mediante raccomandata
“ordinaria” con avviso di ricevimento, con la conseguenza che, per il perfezionamento del relativo iter procedimentale, è sufficiente “che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.In particolare per la ritualità della notifica non è necessaria, né l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, né che la relativa sottoscrizione sia intelligibile;
ciò in quanto la relazione tra la persona cui il piego è destinato e quella cui è stato consegnato “costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.(cfr ex multis Commissione Tributaria regionale del Lazio sentenza n.157 del 17 gennaio 2022).Inoltre, quando la notifica sia eseguita mediante raccomandata postale “diretta”,come nella fattispecie de qua,. trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario . “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico” (cfr ex multis Cassazione n.. 17289, 20766, 35641,
36215 del 2021)..
Del pari risulta legittimamente notificato per compiuta giacenza,. l'avviso di accertamento n.
064020089017,. per compiuta giacenza. non rilievando, a contraris, l'assunto dedotto dalla ricorrente, nelle memorie di replica, secondo il quale mancherebbe in atti la prova dell'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 8 L. 890/1982 in quanto trovando applicazione, nella fattispecie de qua, la suindicata normativa,ovvero le norme concernenti il servizio postale ordinario, . per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza,non è necessario .l'invio al contribuente della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). La doglia.nza
è pertanto,infondata.
Per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dele spese di giudizio che liquida in euro
250,00 da corrispondersi a favore di ciascuna delle resistenti costituite.