CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 02/02/2026, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1645/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13033/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015901259000 4535,54
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 953/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 12.064.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, l'avv. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' AD al fine di impugnare l'intimazione di pagamento n.
07120259015901259000 notificata in data 15/04/2025, con cui veniva intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 4.535,54 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 07120180023203415000 relativa a contravvenzioni al Codice della strada, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli per Euro 39.51;
2. n. 07120210015849783000 relativa a TARI, anno 2014, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
635.10;
3. n. 07120210092901402000 relativa a TARES, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
671,64
4. n. 07120220022428510000 relativa a TARI, anno 2015, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
1.326,00
5. n. 07120220116434526000 relativa a Addizionale comunale IRPEF, anno 2018, Ente impositore
Agenzia delle Entrate - Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale Napoli 3 per Euro 81,72
6. n. 07120220116434627000 relativa a TARI, anno 2018, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
605,14
7. n. 07120230101150662000 relativa a Quota Avvocato anno 2022, Ente impositore Nominativo_1 dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per Euro 189. 89
8. n. 07120240054359921000 relativa a Imposta sostitutiva sul regime forfettario, anno 2020, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale Napoli 3 per Euro 986,38
Parte ricorrente eccepisce l' omessa notifica degli atti prodromici e l' intervenuta prescrizione quinquennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l' AD che esibisce e deposita copia delle notifiche degli atti prodromici regolarmente effettuate a mezzo pec all' indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente
Evidenzia poi il difetto di giurisdizione della CGT di Napoli in favore del giudice ordinario in relazione alla cartella n. 07120180023203415000 relativa a contravvenzioni al Codice della strada, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' avv.
Difensore_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente questo giudice rileva il difetto di giurisdizione dell' adita Corte Tributaria in favore del Giudice Ordinario territorialmente competente in relazione alla cartella n. 07120180023203415000 relativa a contravvenzioni al Codice della strada, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
39.51
Nel merito il ricorso è infondato
L' Ufficio ha dato prova di aver ritualmente notificato all' indirizzo pec di parte ricorrente tutte le cartelle prodromiche, esibendo in atti sia le cartelle, sia le ricevute di avvenuta consegna
Dalla documentazione esibita si evince che:
1. n. 07120180023203415000 regolarmente notificata il 06/04/2018, relativa a contravvenzioni al Codice della strada, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli;
2. n. 07120210015849783000 regolarmente notificata il 17/03/2022, relativa a TARI, anno 2014, Ente impositore Comune di Napoli;
3. n. 07120210092901402000 regolarmente notificata il 22/06/2022, relativa a TARES, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli;
4. n. 07120220022428510000 regolarmente notificata 07/07/2022 relativa a TARI, anno 2015, Ente impositore Comune di Napoli;
5. n. 07120220116434526000 regolarmente notificata il 24/10/2022, relativa a Addizionale comunale
IRPEF, anno 2018, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale
Napoli 3;
6. n. 07120220116434627000 regolarmente notificata il 24/10/2022, relativa a TARI, anno 2018, Ente impositore Comune di Napoli;
7. n. 07120230101150662000 regolarmente notificata il 18/10/2023, relativa a Quota Avvocato anno
2022, Ente impositore Nominativo_1 dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
8. n. 07120240054359921000 regolarmente notificata il 29/03/2024, relativa a Imposta sostitutiva sul regime forfettario, anno 2020, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Amministrazione Finanziaria Dir.
Provinciale Napoli 3.
Dalla ritualità delle notifiche richiamate, tutte effettuate tramite pec e mai impugnate, discende l' infondatezza del ricorso che va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La violazione del codice stadale cartella n. 07120180023203415000 va demandata alla contendenza del
Giudice orinario presso il quale si dispone la riassunzione nel termine di leggew, rigetta per il resto il ricorso condanna parte ricorrente alle spese di lite all'AD che vengono liquidate in € 500,00, oltre accessori con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13033/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015901259000 4535,54
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 953/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 12.064.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, l'avv. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' AD al fine di impugnare l'intimazione di pagamento n.
07120259015901259000 notificata in data 15/04/2025, con cui veniva intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 4.535,54 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 07120180023203415000 relativa a contravvenzioni al Codice della strada, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli per Euro 39.51;
2. n. 07120210015849783000 relativa a TARI, anno 2014, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
635.10;
3. n. 07120210092901402000 relativa a TARES, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
671,64
4. n. 07120220022428510000 relativa a TARI, anno 2015, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
1.326,00
5. n. 07120220116434526000 relativa a Addizionale comunale IRPEF, anno 2018, Ente impositore
Agenzia delle Entrate - Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale Napoli 3 per Euro 81,72
6. n. 07120220116434627000 relativa a TARI, anno 2018, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
605,14
7. n. 07120230101150662000 relativa a Quota Avvocato anno 2022, Ente impositore Nominativo_1 dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per Euro 189. 89
8. n. 07120240054359921000 relativa a Imposta sostitutiva sul regime forfettario, anno 2020, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale Napoli 3 per Euro 986,38
Parte ricorrente eccepisce l' omessa notifica degli atti prodromici e l' intervenuta prescrizione quinquennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l' AD che esibisce e deposita copia delle notifiche degli atti prodromici regolarmente effettuate a mezzo pec all' indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente
Evidenzia poi il difetto di giurisdizione della CGT di Napoli in favore del giudice ordinario in relazione alla cartella n. 07120180023203415000 relativa a contravvenzioni al Codice della strada, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' avv.
Difensore_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente questo giudice rileva il difetto di giurisdizione dell' adita Corte Tributaria in favore del Giudice Ordinario territorialmente competente in relazione alla cartella n. 07120180023203415000 relativa a contravvenzioni al Codice della strada, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli per Euro
39.51
Nel merito il ricorso è infondato
L' Ufficio ha dato prova di aver ritualmente notificato all' indirizzo pec di parte ricorrente tutte le cartelle prodromiche, esibendo in atti sia le cartelle, sia le ricevute di avvenuta consegna
Dalla documentazione esibita si evince che:
1. n. 07120180023203415000 regolarmente notificata il 06/04/2018, relativa a contravvenzioni al Codice della strada, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli;
2. n. 07120210015849783000 regolarmente notificata il 17/03/2022, relativa a TARI, anno 2014, Ente impositore Comune di Napoli;
3. n. 07120210092901402000 regolarmente notificata il 22/06/2022, relativa a TARES, anno 2013, Ente impositore Comune di Napoli;
4. n. 07120220022428510000 regolarmente notificata 07/07/2022 relativa a TARI, anno 2015, Ente impositore Comune di Napoli;
5. n. 07120220116434526000 regolarmente notificata il 24/10/2022, relativa a Addizionale comunale
IRPEF, anno 2018, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale
Napoli 3;
6. n. 07120220116434627000 regolarmente notificata il 24/10/2022, relativa a TARI, anno 2018, Ente impositore Comune di Napoli;
7. n. 07120230101150662000 regolarmente notificata il 18/10/2023, relativa a Quota Avvocato anno
2022, Ente impositore Nominativo_1 dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
8. n. 07120240054359921000 regolarmente notificata il 29/03/2024, relativa a Imposta sostitutiva sul regime forfettario, anno 2020, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Amministrazione Finanziaria Dir.
Provinciale Napoli 3.
Dalla ritualità delle notifiche richiamate, tutte effettuate tramite pec e mai impugnate, discende l' infondatezza del ricorso che va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La violazione del codice stadale cartella n. 07120180023203415000 va demandata alla contendenza del
Giudice orinario presso il quale si dispone la riassunzione nel termine di leggew, rigetta per il resto il ricorso condanna parte ricorrente alle spese di lite all'AD che vengono liquidate in € 500,00, oltre accessori con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2.