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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1935 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...] – SP (Brasile) il 28.10.1976, Parte_1
CPF: ; C.F._1
nato a [...] – SP (Brasile) il 06.07.1983, CPF: Controparte_1
; C.F._2
, nata a [...] il [...], CPF: Controparte_2
; C.F._3
, nata a [...] – SP (Brasile) il 15.01.2000, CPF: ; Controparte_3 C.F._4
, nato a [...] – SP (Brasile) il 03.12.1995, CPF: ; Controparte_4 C.F._5
, nata a [...] – SP (Brasile) il 17.03.1997, CPF: ; Controparte_5 C.F._6
, nata a [...] –SP (Brasile), il 15.12.1977, CPF n. ; Controparte_6 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Nardella, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
Email_1
1 -RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_7 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano _1
, nato in Italia, a [...], il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non aveva
[...]
mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 24/09/1902, a Persona_1
Jacui/MG - Brasile, sposava e da tale unione, in data 25/10/1907, a Persona_2
Jacui/MG (Brasile), nasceva Quest'ultimo, in data 30.12.1952 si Persona_3
univa in matrimonio a Perdizes (SP) con e dalla loro unione, Controparte_8 in data 15/11/1947, a Ipiranga/SP - Brasile, nasceva Quest'ultimo, in Persona_4
data 30/11/1971, a LA Do SO/SP (Brasile), sposava . Da tale unione Persona_5
nasceva in data 16/11/1972, a Santo Amaro/SP (Brasile), odierna CP_2 Parte_1 ricorrente. Quest'ultima si univa in matrimonio in data 08/03/2008 a Jardim IS (SP) con
[...]
Sempre dall'unione tra e Controparte_9 Persona_4 Persona_5
nascevano: in data 28/10/1976 a Santo Amaro (SP) Brasile, Parte_1
odierno ricorrente e in data 06/07/1983 a Santo Amaro (SP) Controparte_1 odierno ricorrente. Invece, dall'unione tra e Persona_3 Persona_6
nasceva anche, in data 25/10/1951, a DO RU (SP), Persona_7
Quest'ultimo si univa in matrimonio con a LA Do SO (SP), dalla Persona_8
loro unione nasceva in data 23/11/1974 a San PA (SP) Parte_2
Dall'unione extraconiugale di quest'ultima con nasceva a LA Do Controparte_10
SO (SP) il 15/01/2000 IS , odierna ricorrente. Invece, sempre dall'unione Controparte_3
coniugale tra e nasceva a AR (MG) il Persona_1 Persona_2
09/05/1910 Quest'ultimo si univa in matrimonio a Concecao De Persona_9
AP (MG) il 30.05.1932 con . Dall'unione coniugale di questi ultimi Controparte_11
nasceva a AX (MG) il 19/09/1950 la quale si univa in Persona_10
matrimonio a AN (SP) il 05/06/1977 con . Da tale unione nasceva in Persona_11
data 15/12/1977 a BE (SP) , odierna ricorrente. Controparte_6
2 Dall'unione extraconiugale tra e nasceva in Controparte_6 Controparte_12 data 03/12/1995 a UR (SP) , odierno ricorrente. Quest' ultimo si univa in Controparte_4 matrimonio a AS (SP) il 28/05/2022 con Dall'unione di questi Parte_3 ultimi nasceva in data 04/02/2019 a San PA (SP) Rafael Correia Carozzi. Sempre dall'unione extraconiugale tra e nasceva a UR (SP) Controparte_6 Controparte_12
, odierna ricorrente. Dall'unione extraconiugale di quest'ultima con Controparte_5 [...]
nasceva a San PA (SP) la loro figlia Invece, da Persona_12 Persona_13 un'altra unione extra coniugale tra e nasceva a San Controparte_6 Parte_4
PA (SP) il loro figlio . Persona_14
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_5
d'Italia di San PA (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_5
fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_7
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 15 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di BE (CZ), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
3 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_1
agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il
4 procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_7 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 5.06.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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