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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6788 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU DA Presidente;
2) Dr. ES SU RI LM Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 1054/2021, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025, tra:
- P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato MARIANO DI MONACO (C.F.: ) C.F._1
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato PAOLA
1 PARENTE (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa C.F._2
Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_2
con il quale ha premesso:
[...]
- di essere proprietaria e coltivatrice di fondi agricoli siti nel Comune di Alvignano (Ce), località San Giacomo, riportati in catasto al foglio 12, p.lla 133 per intero e p.lla 5103 in parte, foglio 24, p.lla 5114 e p.lla 5051, nonché proprietaria del mulino storico e dell'annessa nuova struttura molitoria ivi presenti;
- che tali fondi sono coltivati a grano;
- che in data 21.12.2019 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale il rivo Tella ha tracimato ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quelli di essa ricorrente, che sono stati invasi da acque putride e maleodoranti, materiale melmoso e liquami (causati dagli scarichi immessi nel predetto alveo), causando la perdita delle coltivazioni presenti;
- che tale esondazione ha causato, altresì, ingenti danni alla struttura molitoria in legno e al nuovo mulino (in cui l'acqua ha raggiunto il livello di 27 cm), nonché alle attrezzature, ai macchinari ed al grano stoccato in big bags presenti al suo interno;
- che in data 13.01.2020, in seguito alla missiva del 24.12.2019 inoltrata a mezzo pec, è stato effettuato un sopralluogo da un tecnico agronomo all'uopo incaricato dalla CP_2
[...]
- che la detta esondazione è dovuta allo stato di degrado assoluto in cui versa il rivo Tella, con la sezione quasi completamente occlusa da vegetazione spontanea, rifiuti di ogni genere e detriti, che impediscono il normale deflusso delle acque e che hanno provocato l'innalzamento complessivo del letto del corso d'acqua, tanto da non riuscire a contenere l'ingente massa d'acqua generatasi a seguito delle piogge di stagione.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_2
patrimoniali subiti per la perdita delle colture in atto e per spese per il ripristino dello status quo ante.
…
2 In data 24.10.2023 si è costituita in giudizio la , la quale, in via Controparte_2 preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e l'eccezionalità dell'evento e, nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva del
[...]
e/o del Comune competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
Controparte_3 ha dedotto, inoltre, la carenza di prova rispetto al nesso di causalità tra la presunta difettosa manutenzione dell'alveo e i danni prospettati;
ha, infine, contestato il “quantum” della domanda richiesto dalla ricorrente perché eccessiva e non sostenuta da documentazioni probanti inequivocabili.
Nella memoria istruttoria di replica depositata in data 06.03.2024 ha dedotto, altresì, il concorso del fatto colposo dell'attore ex art. 1227 comma 1 e comma 2 c.c. per violazione dell'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini e per violazione delle distanze delle coltivazioni dall'argine, evidenziando altresì il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici.
…
Ritenuta la prova per testi richiesta dalla ricorrente in parte irrilevante ed in parte inammissibile, le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato in data
04.02.2025 e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata, in quanto non provata.
La ricorrente non ha, infatti, fornito alcuna prova che lo straripamento del rivo Tella abbia effettivamente interessato le proprie unità immobiliari, allagandole e cagionandole i danni lamentati in ricorso.
Nessuna prova testimoniale è stata in tal senso dedotta.
L'unica prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente con le proprie memorie istruttorie era quella di escutere il consulente tecnico di parte riguardo alle seguenti circostanze:
“A) vero è che su incarico della Lei ha redatto una Relazione Tecnica in CP_1
data 3/2/2020 in relazione all'esondazione del in Alvignano (CE) del 21/12/2019? CP_4
B) vero è che oggetto di tale relazione è stata la stima dei danni arrecati alle colture ed alla proprietà della a seguito della esondazione del in Alvignano CP_1 CP_4
(CE) del 21/12/2019?
3 C) vero è che i danni arrecati alle colture ed alla proprietà della a seguito CP_1
della esondazione del in Alvignano (CE) del 21/12/2019 sono quelli indicati nei CP_4
computi allegati alla Relazione Tecnica in data 3/2/2020 che le viene esibita?”.
Ebbene, come già ritenuto dal consigliere istruttore con la propria ordinanza del 4.6.2024, tale prova testimoniale, così come dedotta, è in parte irrilevante ed in parte inammissibile: i capi di prova sono stati, infatti, formulati o per circostanze di cui nessuno dubita, e cioè che il consulente ha redatto la consulenza di parte e che con tale consulenza ha stimato i danni
(circostanze A e B della memoria istruttoria), ovvero per chiedere la conferma di quella che
è una valutazione di carattere tecnico (circostanza sub C) e che, in quanto tale, non può essere oggetto di testimonianza.
Nulla questio sulla possibilità di chiamare a testimoniare il consulente di parte, purché tale testimonianza abbia ad oggetto fatti e non valutazioni (sul principio che il consulente di parte possa essere chiamato a testimoniare esclusivamente sulle circostanza di fatto da lui accertate, cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997).
Nel caso di specie, invece, non è stato chiesto che il consulente riferisse di avere personalmente constatato il verificarsi dell'esondazione nel giorno indicato nel ricorso, di avere personalmente constatato, nell'immediatezza, che tale esondazione aveva interessato anche le unità immobiliari della ricorrente, di essere personalmente a conoscenza delle coltivazioni, dei beni e dei macchinari ivi presenti prima dell'inondazione e del loro stato, di avere personalmente constatato, nell'immediatezza, la presenza dei danni che poi ha successivamente stimato nel quantum nella sua consulenza (redatta oltre un mese dopo i fatti).
In assenza di tutto questo non resta, quindi, che valutare la portata delle prove documentali prodotte.
Orbene quanto alle foto, in assenza di dichiarazioni testimoniali che le collochino spazialmente e temporalmente, esse non sono riferibili con certezza agli immobili della ricorrente.
Lo stesso vale per l'unica fattura esibita, relativa ad interventi di ripristino del mulino
, non quietanzata, né firmata, la quale nulla prova circa l'effettiva eziologia delle CP_5
spese in essa documentate.
4 Quanto alla consulenza di parte, essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass., sez. 6, n°
9483 del 09/04/2021), la quale, in mancanza di prove testimoniali che la supportino, non può essere posta a base dell'accertamento dell'an dei danni lamentati (come si è già detto, non è nemmeno chiaro se e quando il consulente si sia recato personalmente sui luoghi).
Quanto infine alla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, volta all'“accertamento del nesso di causalità tra l'evento per cui vi è causa ed i danni conseguenti nonché l'ammontare degli stessi danni”, essa sarebbe stata del tutto inutile ed esplorativa in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso.
….
La domanda di parte ricorrente va, in conclusione, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della , in persona del Presidente pro tempore, della somma di Controparte_2
euro 4.995,50 per onorari (fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: euro 1.522,50; fase decisionale: euro 1.735,00), così determinata attenendosi ai valori minimi (attesa la semplicità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n°
147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento a favore della resistente di spese ed onorari di Controparte_2
giudizio, che liquida in euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
ES SU RI LM FU DA
5
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU DA Presidente;
2) Dr. ES SU RI LM Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 1054/2021, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025, tra:
- P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato MARIANO DI MONACO (C.F.: ) C.F._1
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato PAOLA
1 PARENTE (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa C.F._2
Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_2
con il quale ha premesso:
[...]
- di essere proprietaria e coltivatrice di fondi agricoli siti nel Comune di Alvignano (Ce), località San Giacomo, riportati in catasto al foglio 12, p.lla 133 per intero e p.lla 5103 in parte, foglio 24, p.lla 5114 e p.lla 5051, nonché proprietaria del mulino storico e dell'annessa nuova struttura molitoria ivi presenti;
- che tali fondi sono coltivati a grano;
- che in data 21.12.2019 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale il rivo Tella ha tracimato ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quelli di essa ricorrente, che sono stati invasi da acque putride e maleodoranti, materiale melmoso e liquami (causati dagli scarichi immessi nel predetto alveo), causando la perdita delle coltivazioni presenti;
- che tale esondazione ha causato, altresì, ingenti danni alla struttura molitoria in legno e al nuovo mulino (in cui l'acqua ha raggiunto il livello di 27 cm), nonché alle attrezzature, ai macchinari ed al grano stoccato in big bags presenti al suo interno;
- che in data 13.01.2020, in seguito alla missiva del 24.12.2019 inoltrata a mezzo pec, è stato effettuato un sopralluogo da un tecnico agronomo all'uopo incaricato dalla CP_2
[...]
- che la detta esondazione è dovuta allo stato di degrado assoluto in cui versa il rivo Tella, con la sezione quasi completamente occlusa da vegetazione spontanea, rifiuti di ogni genere e detriti, che impediscono il normale deflusso delle acque e che hanno provocato l'innalzamento complessivo del letto del corso d'acqua, tanto da non riuscire a contenere l'ingente massa d'acqua generatasi a seguito delle piogge di stagione.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_2
patrimoniali subiti per la perdita delle colture in atto e per spese per il ripristino dello status quo ante.
…
2 In data 24.10.2023 si è costituita in giudizio la , la quale, in via Controparte_2 preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e l'eccezionalità dell'evento e, nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva del
[...]
e/o del Comune competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
Controparte_3 ha dedotto, inoltre, la carenza di prova rispetto al nesso di causalità tra la presunta difettosa manutenzione dell'alveo e i danni prospettati;
ha, infine, contestato il “quantum” della domanda richiesto dalla ricorrente perché eccessiva e non sostenuta da documentazioni probanti inequivocabili.
Nella memoria istruttoria di replica depositata in data 06.03.2024 ha dedotto, altresì, il concorso del fatto colposo dell'attore ex art. 1227 comma 1 e comma 2 c.c. per violazione dell'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini e per violazione delle distanze delle coltivazioni dall'argine, evidenziando altresì il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici.
…
Ritenuta la prova per testi richiesta dalla ricorrente in parte irrilevante ed in parte inammissibile, le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato in data
04.02.2025 e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata, in quanto non provata.
La ricorrente non ha, infatti, fornito alcuna prova che lo straripamento del rivo Tella abbia effettivamente interessato le proprie unità immobiliari, allagandole e cagionandole i danni lamentati in ricorso.
Nessuna prova testimoniale è stata in tal senso dedotta.
L'unica prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente con le proprie memorie istruttorie era quella di escutere il consulente tecnico di parte riguardo alle seguenti circostanze:
“A) vero è che su incarico della Lei ha redatto una Relazione Tecnica in CP_1
data 3/2/2020 in relazione all'esondazione del in Alvignano (CE) del 21/12/2019? CP_4
B) vero è che oggetto di tale relazione è stata la stima dei danni arrecati alle colture ed alla proprietà della a seguito della esondazione del in Alvignano CP_1 CP_4
(CE) del 21/12/2019?
3 C) vero è che i danni arrecati alle colture ed alla proprietà della a seguito CP_1
della esondazione del in Alvignano (CE) del 21/12/2019 sono quelli indicati nei CP_4
computi allegati alla Relazione Tecnica in data 3/2/2020 che le viene esibita?”.
Ebbene, come già ritenuto dal consigliere istruttore con la propria ordinanza del 4.6.2024, tale prova testimoniale, così come dedotta, è in parte irrilevante ed in parte inammissibile: i capi di prova sono stati, infatti, formulati o per circostanze di cui nessuno dubita, e cioè che il consulente ha redatto la consulenza di parte e che con tale consulenza ha stimato i danni
(circostanze A e B della memoria istruttoria), ovvero per chiedere la conferma di quella che
è una valutazione di carattere tecnico (circostanza sub C) e che, in quanto tale, non può essere oggetto di testimonianza.
Nulla questio sulla possibilità di chiamare a testimoniare il consulente di parte, purché tale testimonianza abbia ad oggetto fatti e non valutazioni (sul principio che il consulente di parte possa essere chiamato a testimoniare esclusivamente sulle circostanza di fatto da lui accertate, cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997).
Nel caso di specie, invece, non è stato chiesto che il consulente riferisse di avere personalmente constatato il verificarsi dell'esondazione nel giorno indicato nel ricorso, di avere personalmente constatato, nell'immediatezza, che tale esondazione aveva interessato anche le unità immobiliari della ricorrente, di essere personalmente a conoscenza delle coltivazioni, dei beni e dei macchinari ivi presenti prima dell'inondazione e del loro stato, di avere personalmente constatato, nell'immediatezza, la presenza dei danni che poi ha successivamente stimato nel quantum nella sua consulenza (redatta oltre un mese dopo i fatti).
In assenza di tutto questo non resta, quindi, che valutare la portata delle prove documentali prodotte.
Orbene quanto alle foto, in assenza di dichiarazioni testimoniali che le collochino spazialmente e temporalmente, esse non sono riferibili con certezza agli immobili della ricorrente.
Lo stesso vale per l'unica fattura esibita, relativa ad interventi di ripristino del mulino
, non quietanzata, né firmata, la quale nulla prova circa l'effettiva eziologia delle CP_5
spese in essa documentate.
4 Quanto alla consulenza di parte, essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass., sez. 6, n°
9483 del 09/04/2021), la quale, in mancanza di prove testimoniali che la supportino, non può essere posta a base dell'accertamento dell'an dei danni lamentati (come si è già detto, non è nemmeno chiaro se e quando il consulente si sia recato personalmente sui luoghi).
Quanto infine alla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, volta all'“accertamento del nesso di causalità tra l'evento per cui vi è causa ed i danni conseguenti nonché l'ammontare degli stessi danni”, essa sarebbe stata del tutto inutile ed esplorativa in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso.
….
La domanda di parte ricorrente va, in conclusione, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della , in persona del Presidente pro tempore, della somma di Controparte_2
euro 4.995,50 per onorari (fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: euro 1.522,50; fase decisionale: euro 1.735,00), così determinata attenendosi ai valori minimi (attesa la semplicità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n°
147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento a favore della resistente di spese ed onorari di Controparte_2
giudizio, che liquida in euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
ES SU RI LM FU DA
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