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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2375/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500023431000 CATASTO-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500023431000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500023431000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500023431000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500023431000, notificata in data 28 marzo 2025 dall'Agente della Riscossione, e le cinque cartelle di pagamento presupposte come di seguito indicate:
- cartella di pagamento n. 29620180029205925000 per tasse automobilistiche 2014;
- cartella di pagamento n. 29620190037764332000 per tasse automobilistiche 2014;
- cartella di pagamento n. 29620210068443475000 per tasse automobilistiche 2015;
- cartella di pagamento n. 29620210123746636000 per mancati adempimenti catastali 2015;
- cartella di pagamento n. 29620210123746737000 per TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016.
Parte ricorrente adduceva i seguenti vizi dell'atto impugnato:
- Violazione e vizi del procedimento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi;
- Intervenuta prescrizione delle somme richieste;
- non debenza delle somme richieste per “Territorio -Sanzioni per mancati adempimenti catastali anno
2015”;
- violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi da 222 a 230. L. 197-2022;
- vdell'art.
7.co.1, L. n. 212/2000 per omessa allegazione.
Si costituivano in giudizio sia ADER che l'agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa dell'atto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto le cartelle di pagamento ad essa relative erano stati regolarmente notificati e dagli stessi era poi scaturita l'iscrizione a ruolo e che gli stessi erano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si rileva che per giurisprudenza consolidata il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile, seppure non espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001. Tuttavia detto provvedimento è autonomamente impugnabile solo per vizi del preavviso stesso e non già per censure proprie dei menzionati atti presupposti.
In tal senso con ordinanza n. 28509 del 30 settembre 2022, la Corte di cassazione ha definitivamente chiarito che la mancata previa notifica degli atti sottostanti la intimazione costituisce pur sempre un vizio della stessa che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'opposizione a quest'ultima. Infatti laddove gli atti impositivi presupposti sono diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti.
Ebbene, nel caso di specie tutti gli enti resistenti convenuti in giudizio hanno versato in atti documentazione comprovante la avvenuta notifica degli atti prodromici (vale a dire le cartelle esattoriali) alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo che risultano non impugnate e dunque divenute definitive, poiché eventuali vizi delle stesse e della loro notificazione avrebbero dovuto essere fatte valere in quella sede.
Peraltro risulta in atti che l'Agente della Riscossione ha notificato in data 08.01.2015 intimazione di pagamento n. 29620249037285380/000 emessa per la riscossione dei debiti a cui si riferiscono, tra l'altro, le cartelle di pagamento n. 29620180029205925000 e n. 29620190037764332000 ed in data
03.01.2025 intimazione di pagamento n. 29620249022638082/000 emessa per la riscossione dei debiti a cui si riferisce la cartella di pagamento n. 29620210068443475/000 e che dette intimazioni di pagamento sono state impugnate davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Palermo (rispettivamente r.g.r. n.
1091/2025, assegnato alla sez. 06, e r.g.r. n. 1090/2025, assegnato alla sez. 06). Pertanto i motivi di ricorso relativi alla mancata notifica delle tre indicate cartelle di pagamento e all'estinzione per prescrizione dei crediti sono chiaramente privi di fondamento.
Peraltro sono stati ugualmente versati in giudizio gli atti interruttivi della prescrizione pure notificati dall'Agente della Riscossione come segue.
La cartella n.° 29620180029205925000 risulta notificata il giorno 2 agosto 2018 tramite raccomandata postale per compiuta giacenza cui ha fatto seguito, in data 13 febbraio 2023, la notifica della intimazione
29620229015898452000 per compiuta giacenza, in data 3 gennaio 2025 r l'avviso di intimazione
29620249037285380000 e in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
La cartella n.° 29620190037764332000 risulta notificata il giorno 31 maggio 2019 a mani proprie cui ha fatto seguito in data 13 febbraio 2023 la notifica dell'avviso di intimazione 29620229015898452000 per compiuta giacenza, in data 3 gennaio 2025 la notifica dell'avviso di intimazione 29620249037285380000
e in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
La cartella n.° 29620210068443475000 risulta notificata il giorno 29 agosto 2022 per compiuta giacenza, cui ha fatto seguito in data 14 ottobre 2024 la notifica dell'avviso di intimazione 29620249022638082000
e in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
La cartella n.° 29620210123746636000 risulta notificata il giorno 17 febbraio 2023 per compiuta giacenza cui ha fatto seguito in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
La cartella n.° 29620210123746737000 risulta notificata il giorno 24 febbraio 2023 a mani proprie cui ha fatto seguito in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ogni doglianza inerente la omessa notifica degli atti prodromici appare con tutta evidenza priva di fondamento così come eventuali vizi delle cartelle medesime che avrebbero dovuto essere rilevati con la impugnazione delle medesime.
Conseguentemente è del tutto priva di pregio la doglianza relativa alla illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica degli atti sottesi.
Ugualmente deve essere rigettata ogni eventuale doglianza inerente la prescrizione di crediti risultati ormai cristallizzati e non più suscettibili di contestazione non solo alla luce dei già richiamati atti interruttivi regolarmente notificati ma anche in forza della applicazione al caso di specie della sospensione del termine di prescrizione di cui alla normativa emergenziale.
Come noto, infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni
(art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al
31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione.
In particolare l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.”
Detta previsione va necessariamente letta anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n.
159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, si richiama la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento che stabilisce che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro 250 a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 250,00.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2375/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500023431000 CATASTO-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500023431000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500023431000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500023431000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500023431000, notificata in data 28 marzo 2025 dall'Agente della Riscossione, e le cinque cartelle di pagamento presupposte come di seguito indicate:
- cartella di pagamento n. 29620180029205925000 per tasse automobilistiche 2014;
- cartella di pagamento n. 29620190037764332000 per tasse automobilistiche 2014;
- cartella di pagamento n. 29620210068443475000 per tasse automobilistiche 2015;
- cartella di pagamento n. 29620210123746636000 per mancati adempimenti catastali 2015;
- cartella di pagamento n. 29620210123746737000 per TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016.
Parte ricorrente adduceva i seguenti vizi dell'atto impugnato:
- Violazione e vizi del procedimento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi;
- Intervenuta prescrizione delle somme richieste;
- non debenza delle somme richieste per “Territorio -Sanzioni per mancati adempimenti catastali anno
2015”;
- violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi da 222 a 230. L. 197-2022;
- vdell'art.
7.co.1, L. n. 212/2000 per omessa allegazione.
Si costituivano in giudizio sia ADER che l'agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa dell'atto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto le cartelle di pagamento ad essa relative erano stati regolarmente notificati e dagli stessi era poi scaturita l'iscrizione a ruolo e che gli stessi erano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si rileva che per giurisprudenza consolidata il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile, seppure non espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001. Tuttavia detto provvedimento è autonomamente impugnabile solo per vizi del preavviso stesso e non già per censure proprie dei menzionati atti presupposti.
In tal senso con ordinanza n. 28509 del 30 settembre 2022, la Corte di cassazione ha definitivamente chiarito che la mancata previa notifica degli atti sottostanti la intimazione costituisce pur sempre un vizio della stessa che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'opposizione a quest'ultima. Infatti laddove gli atti impositivi presupposti sono diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti.
Ebbene, nel caso di specie tutti gli enti resistenti convenuti in giudizio hanno versato in atti documentazione comprovante la avvenuta notifica degli atti prodromici (vale a dire le cartelle esattoriali) alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo che risultano non impugnate e dunque divenute definitive, poiché eventuali vizi delle stesse e della loro notificazione avrebbero dovuto essere fatte valere in quella sede.
Peraltro risulta in atti che l'Agente della Riscossione ha notificato in data 08.01.2015 intimazione di pagamento n. 29620249037285380/000 emessa per la riscossione dei debiti a cui si riferiscono, tra l'altro, le cartelle di pagamento n. 29620180029205925000 e n. 29620190037764332000 ed in data
03.01.2025 intimazione di pagamento n. 29620249022638082/000 emessa per la riscossione dei debiti a cui si riferisce la cartella di pagamento n. 29620210068443475/000 e che dette intimazioni di pagamento sono state impugnate davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Palermo (rispettivamente r.g.r. n.
1091/2025, assegnato alla sez. 06, e r.g.r. n. 1090/2025, assegnato alla sez. 06). Pertanto i motivi di ricorso relativi alla mancata notifica delle tre indicate cartelle di pagamento e all'estinzione per prescrizione dei crediti sono chiaramente privi di fondamento.
Peraltro sono stati ugualmente versati in giudizio gli atti interruttivi della prescrizione pure notificati dall'Agente della Riscossione come segue.
La cartella n.° 29620180029205925000 risulta notificata il giorno 2 agosto 2018 tramite raccomandata postale per compiuta giacenza cui ha fatto seguito, in data 13 febbraio 2023, la notifica della intimazione
29620229015898452000 per compiuta giacenza, in data 3 gennaio 2025 r l'avviso di intimazione
29620249037285380000 e in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
La cartella n.° 29620190037764332000 risulta notificata il giorno 31 maggio 2019 a mani proprie cui ha fatto seguito in data 13 febbraio 2023 la notifica dell'avviso di intimazione 29620229015898452000 per compiuta giacenza, in data 3 gennaio 2025 la notifica dell'avviso di intimazione 29620249037285380000
e in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
La cartella n.° 29620210068443475000 risulta notificata il giorno 29 agosto 2022 per compiuta giacenza, cui ha fatto seguito in data 14 ottobre 2024 la notifica dell'avviso di intimazione 29620249022638082000
e in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
La cartella n.° 29620210123746636000 risulta notificata il giorno 17 febbraio 2023 per compiuta giacenza cui ha fatto seguito in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
La cartella n.° 29620210123746737000 risulta notificata il giorno 24 febbraio 2023 a mani proprie cui ha fatto seguito in data 28 marzo 2025 la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ogni doglianza inerente la omessa notifica degli atti prodromici appare con tutta evidenza priva di fondamento così come eventuali vizi delle cartelle medesime che avrebbero dovuto essere rilevati con la impugnazione delle medesime.
Conseguentemente è del tutto priva di pregio la doglianza relativa alla illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica degli atti sottesi.
Ugualmente deve essere rigettata ogni eventuale doglianza inerente la prescrizione di crediti risultati ormai cristallizzati e non più suscettibili di contestazione non solo alla luce dei già richiamati atti interruttivi regolarmente notificati ma anche in forza della applicazione al caso di specie della sospensione del termine di prescrizione di cui alla normativa emergenziale.
Come noto, infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni
(art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al
31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione.
In particolare l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.”
Detta previsione va necessariamente letta anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n.
159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, si richiama la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento che stabilisce che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro 250 a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 250,00.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 13 gennaio 2026.