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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/12/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2989/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2989 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
c.c.” vertente tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti dall'Avv. Prof. Francesco Fimmanò (C.F. ) e C.F._1 dall'Avv. Antonio Fico (C.F. ), con i quali elettivamente domicilia in C.F._2
Napoli (NA) al Centro Direzionale, Isola E1, piano II int. 12
- opponente e
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe PA (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3
LE AN PA (C.F. , con i quali elettivamente C.F._4 domicilia in Frattamaggiore (Na) alla Via Vittorio Emanuele n. 66
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, la chiedeva Controparte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo in danno della per l'importo di € Parte_1
801.520,00, quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale dello stabilimento sito in Arzano, alla via Sette Re n. 84, in virtù di contratto di appalto stipulato con la società Controparte_2 Il ricorso veniva rubricato al n. r.g. 730/2024 ed assegnato al Giudice dott.ssa Stefania
ON che, con decreto di accoglimento del 04.03.2024, emetteva ingiunzione di pagamento n. 593/2024, per la somma di € 801.520,00 oltre interessi moratori, nonché di €
870,00 per spese ed € 5.712, ,00 per compenso, oltre iva, cpa. e rimb. forf. spese generali nella misura del 15 %, come per legge.
Il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato alla società in data Parte_1
04.03.2024.
Con citazione ritualmente notificata la società ingiunta proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, sostenendo la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'editio actionis, nonché degli artt. 125 e 638 c.p.c., l'assenza di prova circa l'esistenza, entità
e rango del credito ingiunto, stante la mancanza di contratto o conferimento d'incarico da cui le prestazioni dedotte sarebbero sorte. Instava, inoltre per la condanna della opposta per lite temeraria essendo infondate e pretestuose le pretese azionate.
Tanto premesso l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 593/2024 del 04.03.2024, reso nel procedimento R.G. n.
730/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Stefania ON e notificato in data 04.03.2024 per violazione dell'editio actionis, nonché degli artt. 125 e 638
c.p.c. e/o per assenza di tutti i requisiti di legge;
2) In via principale e nel merito: in accoglimento della presente opposizione, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare nullo, inefficace, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n.
593/2024 del 04.03.2024, reso nel procedimento R.G. n. 730/2024, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Stefania ON e notificato in data 04.03.2024, per tutti i motivi esposti in narrativa accertando come non dovuta dalla la somma Parte_1 ingiunta dalla e che, comunque, nulla è dovuto dalla Controparte_1 opponente, ad alcun titolo, a quest'ultima (per tutte le eccezioni esposte in narrativa ivi compresa, in mero subordine, la prescrizione);
3) In ogni caso: con condanna della controparte al pagamento delle spese, anche generali del presente giudizio, diritti ed onorari gravati da IVA e CPA come per legge, con attribuzione, oltre la condanna per
2 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per le ragioni esplicate in narrativa”.
Costituitasi l'opposta eccepiva l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione;
insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., e per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 593/2024, in linea gradata instava per la quantificazione del corrispettivo ex art. 1657 c.c., a norma del quale, se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice. Ciò in quanto, in materia di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta.
Tanto premesso l'opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“I. In prima istanza, concedere la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo;
II. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 593/2024 emesso il 4.3.2024 dal Tribunale di Napoli
Nord, Giudice dott.ssa Stefania ON e, in ogni caso, condannare la società
[...] di pagare la somma di € 801.520,00 in favore di nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 8.7.1980, titolare della ditta individuale , Controparte_1 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 e rivalutazione;
III. In via gradata, e con riserva di gravame sul punto, anche previo accertamento dell'entità delle opere eseguite, determinare il corrispettivo maturato da , titolare della Controparte_1 [...] di , e, per l'effetto, condannare la al CP_1 Controparte_1 Parte_1 pagamento a tale titolo dell'importo che il Tribunale riterrà, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02
e rivalutazione;
IV. In via di ulteriore subordine, condannare la al pagamento della Parte_1 somma che il Tribunale riterrà, anche a titolo di danno emergente e/o di ingiustificato arricchimento;
V. Condannare la l pagamento delle spese processuali, comprensive di Parte_1 esborsi, competenze, spese generali, i.v.a. e c.p.a., con gli aumenti previsti dal comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022”.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter cpc, disattesa la richiesta di concessione della
3 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione di due testi indicati dalla opposta, la causa ritenuta la supèerfluità della richiesta CTU, veniva rinviata per la decisione con concessione dei termini ex art. 189 cpc.
e decisa con la presente sentenza.
Questioni preliminari
Preliminarmente occorre osservare che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cfr.: Cass., S.U., sent.
927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez.
2, Ord. 13240/2019).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i
4 fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Sul merito
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Parte opponente ha contestato la sussistenza del credito vantato dalla opposta, affermando che tra le parti non era stato stipulato alcun contratto di appalto e che alcuna opera era stata eseguita dalla opposta.
Per quanto attiene alle opere per le quali l'opponente chiede il pagamento di € 801.520,00, deve rilevarsi che, nonostante il notevole importo dell'appalto, agli atti risulta depositato unicamente un “computo metrico” (all. 10 di parte opposta), temporalmente collocabile in un momento successivo all'esecuzione delle presunte lavorazioni, e risalente, secondo la ricostruzione dell'opposta, all'08.03.2018, ossia un anno e mezzo dopo le presunte lavorazioni (terminate secondo la prospettazione della nel presente giudizio ad ottobre 2016, ma Controparte_1 nel ricorso monitorio la ricorrente affermava di aver eseguito le opere “sino all'anno 2018”).
Ciò detto, qualora si controverta, così come nel caso in esame, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione) fornire la prova dell'entità e della consistenza delle medesime, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., come pure richiesto da parte opposta, poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine alle opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ..
Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 07/09/2022; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9768/ 2016; n.
17959/2016; 1511/1989)
Pertanto, sarebbe stato onere dell'appaltatore provare, da un lato, la stipula del contratto di appalto nonché l'effettiva realizzazione delle opere e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la ha Parte_1 contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con riguardo non solo all'entità dei lavori realizzati, ma anche in relazione ad un accordo intervenuto per l'affidamento e la effettiva esecuzione delle opere, quantificate con atto unilaterale dalla società opposta.
A tal riguardo, l'opponente evidenziava che già prima della proposizione del ricorso per decreto
5 ingiuntivo, allorché l'opposta le inviava, a mezzo raccomandata in data 07.08.2023, la sola fattura n. 1/2018 del 15.11.2018 (All. n. 13 produzione opposta), aveva contestato con missiva del 31.08.2023 di avere intrattenuto rapporti con l'opposta affermando: “Con la presente contestiamo formalmente la fattura n. 01/2018 del 15.11.2018, inoltrata a mezzo posta raccomandata in data 7/8/2023, da Voi emessa in data 15.11.2018 e relativa a un asserito credito di € 801.520,00, ed in realtà inesistente.
La infatti, non ha mai intrattenuto rapporti con la Vostra Ditta, né con Parte_1 la stessa ha mai sottoscritto alcun contratto relativo alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale dello stabilimento sito in Arzano (NA) via Sette Re 84.”
Dunque, essendo onere dell'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., Sez. II,
Sent. n. 2303/2017; Cass. CIV., Sez. I, Sent. n. 16530/2016, Cass. Civ., Sent. n. 22616/2009), spettava alla opposta fornire la prova della conclusione di un contratto di appalto, la pattuizione di un prezzo, la congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito la fattura azionata in monitorio, (emessa dopo molto tempo dalla presunta esecuzione dei lavori), trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte richiedente che, come è noto, se costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non può invece costituire prova dell'esistenza del credito nel susseguente giudizio di opposizione, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (tra le tante
Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; Cass. Civ. 17050/2011; 5915/2011;
5071/2009).
In particolare, poi, per quanto concerne il contratto di appalto di specifico interesse in questa sede, si ricordi il principio secondo cui “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un “mero indizio” - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver
6 manifestato la sua accettazione con formule sacramentali oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (v. da ultimo
Cass, Civ., Sez. II, Sent. n. 128 del 4 gennaio 2022;Cass. Civ., nn. 33575/2021; 26517/2018;
10860/2007 e 2333/95).
Pertanto, alla stregua del principio di diritto appena affermato, i documenti prodotti dalla opposta
- fattura e contabilità non approvata dalla committenza - non possono assurgere a prova del contratto, giacché inidonei a fornire la prova circa la effettiva esecuzione delle opere, della loro entità e, correlativamente, del corrispettivo dovuto dalla committenza.
Nello specifico, non vi è agli atti documentazione diversa da quella di natura fiscale prodotta unilateralmente, da cui emerga la prova delle opere eseguite e del riconoscimento del valore di dette opere;
manca, difatti, un contratto di appalto e capitolato sottoscritto, un preventivo concordato e sottoscritto da entrambe le parti, un piano di pagamento, il diario dei lavori, né dalla visura camerale e dalla fattura allegata emerge che l'impresa avesse la capacità di eseguire le lavorazioni indicate senza acconti. Difatti, dalla visura camerale emerge che l'impresa, ditta individuale, al 2017 aveva un solo addetto “indipendente”, la fattura emessa a novembre 2018 reca il n. 1, segno che alcun lavoro era stato eseguito e fatturato fino a tale data.
Né dall'altra parte, dal computo metrico depositato in atti, può dirsi dimostrato alcunché riguardo ai lavori cui si riferirebbe la fattura portata in monitorio.
Premesso, innanzitutto, che tale computo metrico (peraltro non sottoscritto dal presunto committente e nemmeno allo stesso consegnato) non risulta tra i documenti prodotti al momento della richiesta del provvedimento monitorio, ma solo all'esito della costituzione dell'opposto nel presente giudizio, va ricordato che al suo interno sono solo riportate voci di lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, prezzi unitari di ciascuna opera e la quantità, inidoneo a provare il preteso credito.
Dunque, il computo metrico lungi dal provare quali e quanti lavori siano stati effettivamente eseguiti essendo di formazione unilaterale e di oltre un anno successivo alle dette opere, non può essere valorizzato a comprova del credito preteso ed è insufficiente a suffragare la pretesa del creditore non costituendo prova idonea a dimostrare il credito vantato.
Quanto all'ordine di servizio n. 01 allegato, alcuna prova vi è che i lavori siano stati fatti e che la società opponente ne avesse contezza.
7 In merito, poi, alle fatture per materiali, così come quelle per le prestazioni lavorative dei dipendenti della sorella del , si deve rilevare che manca la prova della riferibilità Controparte_1 delle dette fatture a lavori per la società opponente, così come manca la prova del loro pagamento,
a prescindere dalla circostanza inverosimile che l'opposta abbia eseguito opere per oltre €
800.000,00 nel 2016, per le quali abbia emesso fattura nel 2018, inviata solo nel 2023 alla pretesa committente, e che solo nel 2024 si sia attivata per il recupero.
Infine, neanche i risultati dell'istruzione probatoria hanno acclarato che i lavori di cui alle fatture portate in monitorio siano stati effettivamente commissionati alla opposta ed effettivamente eseguiti.
All'udienza del 18.02.2025 sono stati escussi due testi di parte opposta il Sig. Testimone_1 ed il Sig. . Persona_1
Il teste , ha dichiarato: “Sono il padre di , io sono geometra e Testimone_1 Controparte_1 do una mano ai miei figli e nelle loro imprese edili come consulente. Io CP_1 Parte_2 lavoravo saltuariamente con qualche impresa, anche con quella di mio fratello e per i miei figli come consulente. Io ho dato ai miei figli tutto ciò che avevo della mia impresa”. “Ricordo che mio figlio ha ricevuto commissioni di lavoro dalla società opponente in particolare dal Sig.
verso maggio dell'anno 2016. Io sono al corrente dei lavori commissionati dallo Parte_3
in quanto io ero presente. Ci siamo incontrati previo appuntamento sul cantiere del Pt_3
Consorzio Cartiere in Tivoli, dove mio figlio stava eseguendo dei lavori per il Consorzio, credo che lo avesse qualche incarico o era socio del Consorzio, e in tale occasione ci invitò, Pt_3 perché io stavo sempre con mio figlio, a visionare dei disegni per un lavoro ad Arzano, presso lo stabilimento della , bisognava demolire e segare con una sega ad acqua Parte_4 tutto il perimetro in cui dovevano essere montate le macchine in sostituzione di quella vecchia trasferita sul piazzale e realizzare tutte le fondamenta. Posso dire che il perimetro in cui dovevamo operare era superiore a mille metri quadrati circa”. “L'opponente era già stata cliente di mio figlio per un problema al tetto prima del 16 giugno del 2016 e non pagò”; “Preciso che i disegni sono stati visionati presso gli uffici dell'opponente, non ci sono mai stati dati perché di proprietà della ditta costruttrice della macchina per fare i cartoni”; “Quando abbiamo visto i disegni c'era l'Arch. , ed altre persone che non conoscevo. Ricordo Per_2 Parte_3 bene l'Arch. perché poi è stato con noi sul cantiere della opponente”. “tra i lavori Per_2 commissionati c'era anche la sistemazione dei lucernai che perdevano acqua, oltre le fondazioni ed altri;
“direttore dei lavori era l'Arch. ”; “I lavori ebbero inizio nella prima Controparte_3
8 metà dell'anno 2016”; “Io sono sempre stato presente a tutti i lavori di mio figlio come padre e consulente, non ho mai percepito nulla da mio figlio. Sono andato in pensione quest'anno a settant'anni perché, quando lavoravo come imprenditore non mi versavo i contributi. La mia famiglia ha anche una fabbrica di trasformazione della carta e pur non ricevendo un compenso avevo qualche regalo e facevo qualche lavoro con mio fratello. L'impresa familiare della carta,
Royal Paper S.r.l., non ha mai avuto alcun rapporto con la società opponente”; “I lavori commissionati dovevano essere terminati entro settembre del 2016 e noi li finimmo qualche giorno prima”; “a causa della presenza dell'altra macchina per produrre la carta, ci davano degli orari di lavoro;
io quando parte un lavoro nuovo sono sempre presente sul cantiere, poi dopo sono presente ma non con la stessa intensità; io sul cantiere facevo il geometra ed ero a diretto contatto con l'arch. ; sul cantiere lavoravano circa dieci persone dipendenti della ditta Per_2
, compreso il capocantiere ”; “Normalmente Controparte_1 Persona_3 mio figlio ha circa sei dipendenti”; “Una parte di questi lavori sono stati subappaltati a lo lo sapeva perché gli era stato comunicato a voce”; “I grafici delle Parte_2 Pt_3 armature venivano consegnati dall'arch. il giorno prima a me o al capo cantiere”; Per_2
“abbiamo comprato calcestruzzo dalla ditta ”; “non ricordo quando il calcestruzzo è stato Per_1 consegnato sul cantiere, dopo il 16 giugno dopo gli scavi e l'armatura veniva fatto il getto di calcestruzzo;
veniva consegnato a seconda della necessità”; “mio figlio faceva gli ordini per il materiale edile che giungeva sul cantiere e provvedeva al pagamento, secondo gli accordi verbali con lo sarebbe stato pagato tutto alla fine dei lavori;
“Ricordo che sul cantiere sono state Pt_3 utilizzate le seguenti macchine noleggiate presso la ditta Martino: escavatori, martelli demolitori davanti alle macchine demolitrici, seghe ad acqua, i camion per spostare il materiale di risulta che veniva poggiato all'interno del piazzale della opponente e una parte veniva stoccata nei nostri depositi. Alcuni materiali di risulta sono stati macinati, nessun materiale di risulta è stato portato a discarica speciale”; “Non abbiamo informato la società opponente sulla destinazione del materiale di risulta”; “mia figlia aveva circa 6/8 dipendenti a seconda delle situazioni;
per il subappalto presso l'opponente assunse , e;
ed e Per_4 Per_3 Per_5 Pt_5 Per_6
erano già suoi dipendenti”; “Le foto allegate al fascicolo telematico sono state Persona_7 fatte da me dopo il 16 giugno, perché potevano essere utili insieme alla fatturazione per ottenere l'aumento della S.O.A. e sono relative al cantiere di Arzano;
tra le foto vi è anche qualcuna del cantiere di Tivoli”; “Prima del lavoro con l'opponente mio figlio non aveva ancora nessuna SOA, stava preparando tutta la documentazione per ottenere la S.O.A. per partecipare alle gare di
9 appalto pubbliche”; “Normalmente noi prendiamo acconti per i lavori, siccome la società opponente era nota in quanto azienda solida, nonostante le spese onerose per i lavori a farsi, per sopperire alle quali abbiamo dovuto attingere a fondi nostri, non abbiamo chiesto acconti. Anzi preciso che siccome stavamo lavorando anche a Tivoli sul cantiere del Consorzio Cartiere in
Tivoli e ci pagavano regolarmente, anticipando anche i pagamenti, potevamo far fronte alle spese. Preciso che per il cantiere di Tivoli i pagamenti venivano effettuati anche con compensazioni di materiale cartaceo per i nostri soldi, cioè crediti della Controparte_1
”. “Non ricordo che la ditta di mio figlio abbia ricevuto e richiesto documentazione
[...] relativa ai necessari permessi amministrativi ed urbanistici per poter effettuare le opere appaltate.
Il direttore dei lavori ci diceva che era tutto a posto. Ma io non mi occupavo di tali pratiche”. “Il collaudo lo doveva fare la ditta opponente, non lo so se è stato fatto”; “La macchina della carta è stata posizionata sulle fondazioni che abbiamo posto in essere ed è entrata in funzione alla massima velocità; noi facevamo le fondamenta e i montatori della macchina montavano appresso a noi”. “Ad oggi la soa non è stata ancora acquisita dalla ditta di mio figlio”.
Il secondo teste, ha dichiarato: “Io mi occupo della vendita di calcestruzzo, Persona_1 conosco la ditta di da circa quindici anni;
conosco il teste Controparte_1 Controparte_1 che è uscito ora ora dall'aula e si chiama ed è il papà di , il quale prima aveva Tes_1 CP_1 una sua impresa e adesso lavora con il figlio , funge da controllore sui cantieri CP_1 Tes_1 del figlio”; “Conosco la cartiera perché abbiamo fatto forniture di calcestruzzo Parte_4 credo più di dieci anni fa;
io sono stato pagato da Io sono titolare di una attività Controparte_1 per la vendita di prodotti per l'edilizia tra cui il calcestruzzo;
le consegne del materiale vengono fatte dagli autisti e talvolta anche da me personalmente”; “All'epoca dei fatti io avevo circa tre/quattro persone, autisti ed avevo dei camion e poteva capitare che facessi delle consegne io personalmente alla guida del camion”; “Io sono andato sul cantiere della almeno Parte_4 una ventina di volte personalmente, a bordo della betoniera;
ho effettuato consegne in quel periodo anche ad altri cantieri tipo in , abbiamo ed avevamo molti clienti;
le Per_8 Per_9 consegne con la betoniera normalmente le facevo io personalmente”. “Ricordo il nome della perché so che la non è stata pagata per il lavoro fatto come riferitomi da CP_2 CP_1
che mi ha chiesto di testimoniare”; “Io entravo con la betoniera all'interno del capannone CP_1 della e vedevo che stavano facendo lavori a terra perché dovevano poggiare un CP_2 macchinario, ho visto all'interno sia operai dello stabilimento che operai della che io CP_1 conoscevo di vista ed erano sempre 4/5 persone;
quando entravo nello stabilimento dovevamo
10 superare il controllo della guardiania che chiedeva i documenti, altrimenti non si poteva entrare;
quando mi chiedevano a chi appartenevo io rispondevo che dovevo scaricare calcestruzzo per i
; “Quando consegnavo la merce facevo sottoscrivere il DDT e una copia la lasciavo CP_1 all'impresa ed una copia la tenevo io per la contabilità, ma non sempre, a me non interessava”.
Vengono esibite al teste le fatture e ddt depositate da parte opposta all'allegato n. 4 in sede di costituzione ed il teste risponde: “Riconosco le fatture ed i ddt esibiti”. “Io effettuavo le consegne presso la cartiera e versavo il calcestruzzo nelle casseformi realizzate dalla Parte_4
ci sono anche le foto che io ho visto fare agli operai perché in genere gli Controparte_1 operai fanno la documentazione del cantiere;
posso dire di aver visto fare ciò in molti cantieri perché così funziona”. “Non ricordo il costo delle forniture di calcestruzzo che ho fatto alla
è passato troppo tempo dai fatti;
io sono stato pagato subito con assegni o bonifici dopo CP_1 aver emesso la fattura”; “Ricordo la strada della Via Sette Re in Arzano dalla quale CP_2 si accedeva. C'era un cancello con la guardiania, un grande spiazzo e poi il capannone molto grande tipo cinquemila metri se non sbaglio”; “Non ho effettuato alcuna altra consegna per la in quell'anno; io non ho mai fornito calcestruzzo o altri materiali all'impresa Controparte_1 della sorella di;
Io non conosco la sorella di e non ho mai avuto rapporti con la CP_1 CP_1 stessa;
“Le fatture che ho riconosciuto si riferiscono solo al cantiere della . CP_2
In merito alle riportate dichiarazioni dei testi escussi, deve rilevarsene la sostanziale inattendibilità.
L'opposta secondo le dichiarazioni del teste si sarebbe fatta carico di un'onerosa CP_1 prestazione sulla base di un incontro con ” sul cantiere di Tivoli e poi nella Parte_3 sede della società, senza predisporre alcun preventivo, redigere e sottoscrivere un contratto di appalto, con l'intesa che i pagamenti sarebbero stati fatti “alla fine dei lavori”. Tali affermazioni a parere della difesa dell'opposta confortano la domanda monitoria anche sulla base del principio dell'apparenza, in quanto sussisterebbe un “comportamento colposo della Parte_1
e “…che la suddetta debba comunque rispondere in virtù del principio della
[...]
'rappresentanza apparente', anche per ingiustificato arricchimento”. Sul punto deve osservarsi che all'opposta bastava fare una visura camerale per accertarsi che lo non aveva alcun Pt_3 potere per impegnare la società opposta, cautela minima da adottare in considerazione sia del rilevante importo dei lavori a farsi che del precedente omesso pagamento. D'altronde dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli Sezione Specializzata in materia d'impresa, allegata dall'opposta con la comparsa conclusionale, emerge che gli erano entrati come soci nella Pt_3
11 società con contratto del 26 aprile 2016, quindi, poco tempo prima del presunto accordo per i lavori, si rivela, allora, evidente che nessuna apparenza poteva avere lo di poter spendere Pt_3 ed impegnare il nome della società opponente e certamente non potrebbe valutarsi quale affidamento incolpevole del terzo, il non aver verificato i poteri del sedicente “rappresentante”
, avendo il colposamente omesso di verificare l'esistenza dei poteri di Pt_3 CP_1 rappresentanza in capo al soggetto con il quale avrebbe interagito. Difatti, dalla stessa visura allegata dall'opposta già in sede monitoria lo non risulta rivestire alcuna carica tanto Pt_3 meno quella di membro del consiglio di amministrazione.
Proseguendo nella valutazione delle risultanze dell'istruzione probatoria orale, non può non rilevarsi la contraddittorietà delle affermazioni del padre dell'opposto, Testimone_1 geometra già titolare di impresa edile e quindi di consumata esperienza nel settore, il quale dichiara che il figlio aveva già eseguito dei lavori per l'opponente, “L'opponente era già stata cliente di mio figlio per un problema al tetto prima del 16 giugno del 2016 e non pagò”, per poi affermare di aver effettuato i cospicui lavori senza alcun acconto “autofinanziandosi” con i corrispettivi di altro appalto in corso a Tivoli, “siccome la società opponente era nota in quanto azienda solida”, (la società opponente risulta costituita il 19.09.2015); il teste, poi, ha affermato che i lavori venivano terminati qualche giorno prima della data prevista per la consegna, nel settembre 2016, e qui si rileva la contraddittorietà con quanto sostenuto dal ricorrente monitorio il quale ha sostenuto di aver eseguito i lavori fino al 2018, mentre nel presente giudizio di opposizione ha affermato che i lavori terminavano ad ottobre 2016. Inoltre, il teste ha affermato che “sul cantiere lavoravano circa dieci persone dipendenti della ditta Controparte_1
, compreso il capocantiere ”; “Normalmente mio figlio ha circa sei
[...] Persona_3 dipendenti” dalla visura camerale allegata dall'opposta la ditta iscritta con la qualifica CP_1 di piccolo imprenditore, risulta non avere dipendenti.
Dall'esame complessivo della resa testimonianza emerge una concreta partecipazione del teste, padre del , titolare dell'impresa, all'attività imprenditoriale dell'opposto, Controparte_1 circostanza che appare chiara anche dall'esame del teste , il quale ha dichiarato “conosco Per_1 il teste che è uscito ora ora dall'aula e si chiama ed è il papà di , il quale prima Tes_1 CP_1 aveva una sua impresa e adesso lavora con il figlio , funge da controllore sui CP_1 Tes_1 cantieri del figlio”, appare evidente, pertanto, che il teste sia per la qualità soggettiva che per essere portatore di un concreto interesse ad un dato esito della lite, è inattendibile.
In merito, poi, alle ulteriori dichiarazioni del teste , ne va rilevata la sostanziale Per_1
12 inattendibilità. Difatti, va rilevata la discordanza con quanto reso dal teste secondo il CP_1 quale il capannone era di 1.000 metri, mentre per il di 5.000; secondo il le foto Per_1 CP_1 allegate erano da lui state fatte per far conseguire la SOA all'impresa, (così come la fattura), mentre per il “ci sono anche le foto che io ho visto fare agli operai perché in genere gli Per_1 operai fanno la documentazione del cantiere;
posso dire di aver visto fare ciò in molti cantieri perché così funziona”; inoltre il teste afferma di aver visto sul cantiere 4/5 operai della CP_1 conosciuti di vista, mentre il afferma che il figlio ne aveva di solito 6, ma come già CP_1 osservato l'impresa risulta non avere dipendenti dalla visura allegata, né risulta allegato il libro paga e matricola della opposta dal quale rilevare le assunzioni man mano effettuate. Va anche osservato che dei DDT allegati dalla opposta (All. 4 produzione della Controparte_1
impresa facente capo al teste , contrariamente a quanto affermato dal CP_4 CP_5 Per_1 medesimo “Quando consegnavo la merce facevo sottoscrivere il DDT e una copia la lasciavo all'impresa …”, solo 4/5 sono sottoscritti da “destinatario”, dei quali non sempre è intelligibile il contenuto né la sottoscrizione. A parte la dichiarazione compiacente del teste anche in merito ai pagamenti ricevuti, non risultano allegati i bonifici e gli assegni che sarebbero stati corrisposti Co dalla opposta alla . né può ritenersi a giustificazione della omessa documentazione CP_5 il lungo tempo trascorso dai fatti (2016) essendo tale ritardo imputabile alla sola opposta. Tali essendo i risultati della prova testimoniale espletata, deve concludersi per la sostanziale inidoneità delle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi a corroborare la pretesa della opposta.
Appare utile ricordare che l'art. 246 cod. proc. civ. sancisce l'incapacità a testimoniare ove ricorra un interesse nella causa (stabilendo che "Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”). La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente
13 a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019; Cass. n. 26547/2021); in particolare, quanto alla credibilità del teste, va puntualizzato che "In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità." (Cass. n. 7623/2016).
In definitiva, i risultati dell'istruzione probatoria sono del tutto carenti, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso alle fatture, per le ragioni già illustrate, al computo metrico allegato ed alla prova testimoniale espletata.
Né in tale contesto poteva essere disposta C.T.U., pure richiesta dalla difesa dell'opposta, difatti, la C.T.U. non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Difatti, per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cfr.: Cass. Civ. Ord. Sez. 3 num. 26048 del 07/09/2023).
Ne consegue che la domanda dell'opposta è risultata infondata, pertanto, l'opposizione proposta va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 593/2024 del 04.03.2024 emesso nell'ambito del procedimento con n. r.g. 730/2024 va revocato.
Sulla lite temeraria
L'opponente ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria, cui il giudice può provvedere anche d'ufficio ex art. 96 co 3 c.p.c.
14 L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante e va, dunque, contrastato. In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno
2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma
“sanzionatoria” in quanto introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema Giustizia traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio”.
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 16 luglio 2008 n. 19499 hanno rilevato che nell'attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell'Italia”; in particolare, il Supremo Giudice afferma che “tutte le istituzioni del Paese da tempo individuino nella inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) una tra le cause di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della propensione agli investimenti”.
È, dunque, certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all'intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul
Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).
La ratio della disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la opposta va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opponente, nella cui sfera giuridica soggettiva, peraltro, è evidente un danno subito per essersi dovuta difendere da una azione temeraria di notevole importo.
Per i motivi sin qui illustrati, l'opposta va condannata alla pena pecuniaria in favore della controparte, liquidata coma in dispositivo, oltre, al pagamento ex art. 96 co 4 c.p.c. dell'importo di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
15
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 593/2024 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 04.03.2024 nell'ambito del procedimento r.g. n. 730/2024;
2) Condanna , ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., ad Controparte_1 una pena pecuniaria in favore della che liquida in complessivi €. 1.500,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
3) Condanna , ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c., al Controparte_1 pagamento in favore della cassa delle ammende di €. 1.500,00;
4) Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, che liquida in € 870,00 per spese ed €
[...]
18.420,00 per compensi, oltre accessori come prescritti e dovuti per legge, con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 07/12/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2989 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
c.c.” vertente tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti dall'Avv. Prof. Francesco Fimmanò (C.F. ) e C.F._1 dall'Avv. Antonio Fico (C.F. ), con i quali elettivamente domicilia in C.F._2
Napoli (NA) al Centro Direzionale, Isola E1, piano II int. 12
- opponente e
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe PA (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3
LE AN PA (C.F. , con i quali elettivamente C.F._4 domicilia in Frattamaggiore (Na) alla Via Vittorio Emanuele n. 66
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, la chiedeva Controparte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo in danno della per l'importo di € Parte_1
801.520,00, quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale dello stabilimento sito in Arzano, alla via Sette Re n. 84, in virtù di contratto di appalto stipulato con la società Controparte_2 Il ricorso veniva rubricato al n. r.g. 730/2024 ed assegnato al Giudice dott.ssa Stefania
ON che, con decreto di accoglimento del 04.03.2024, emetteva ingiunzione di pagamento n. 593/2024, per la somma di € 801.520,00 oltre interessi moratori, nonché di €
870,00 per spese ed € 5.712, ,00 per compenso, oltre iva, cpa. e rimb. forf. spese generali nella misura del 15 %, come per legge.
Il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato alla società in data Parte_1
04.03.2024.
Con citazione ritualmente notificata la società ingiunta proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, sostenendo la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'editio actionis, nonché degli artt. 125 e 638 c.p.c., l'assenza di prova circa l'esistenza, entità
e rango del credito ingiunto, stante la mancanza di contratto o conferimento d'incarico da cui le prestazioni dedotte sarebbero sorte. Instava, inoltre per la condanna della opposta per lite temeraria essendo infondate e pretestuose le pretese azionate.
Tanto premesso l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 593/2024 del 04.03.2024, reso nel procedimento R.G. n.
730/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Stefania ON e notificato in data 04.03.2024 per violazione dell'editio actionis, nonché degli artt. 125 e 638
c.p.c. e/o per assenza di tutti i requisiti di legge;
2) In via principale e nel merito: in accoglimento della presente opposizione, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare nullo, inefficace, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n.
593/2024 del 04.03.2024, reso nel procedimento R.G. n. 730/2024, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Stefania ON e notificato in data 04.03.2024, per tutti i motivi esposti in narrativa accertando come non dovuta dalla la somma Parte_1 ingiunta dalla e che, comunque, nulla è dovuto dalla Controparte_1 opponente, ad alcun titolo, a quest'ultima (per tutte le eccezioni esposte in narrativa ivi compresa, in mero subordine, la prescrizione);
3) In ogni caso: con condanna della controparte al pagamento delle spese, anche generali del presente giudizio, diritti ed onorari gravati da IVA e CPA come per legge, con attribuzione, oltre la condanna per
2 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per le ragioni esplicate in narrativa”.
Costituitasi l'opposta eccepiva l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione;
insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., e per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 593/2024, in linea gradata instava per la quantificazione del corrispettivo ex art. 1657 c.c., a norma del quale, se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice. Ciò in quanto, in materia di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta.
Tanto premesso l'opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“I. In prima istanza, concedere la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo;
II. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 593/2024 emesso il 4.3.2024 dal Tribunale di Napoli
Nord, Giudice dott.ssa Stefania ON e, in ogni caso, condannare la società
[...] di pagare la somma di € 801.520,00 in favore di nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 8.7.1980, titolare della ditta individuale , Controparte_1 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 e rivalutazione;
III. In via gradata, e con riserva di gravame sul punto, anche previo accertamento dell'entità delle opere eseguite, determinare il corrispettivo maturato da , titolare della Controparte_1 [...] di , e, per l'effetto, condannare la al CP_1 Controparte_1 Parte_1 pagamento a tale titolo dell'importo che il Tribunale riterrà, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02
e rivalutazione;
IV. In via di ulteriore subordine, condannare la al pagamento della Parte_1 somma che il Tribunale riterrà, anche a titolo di danno emergente e/o di ingiustificato arricchimento;
V. Condannare la l pagamento delle spese processuali, comprensive di Parte_1 esborsi, competenze, spese generali, i.v.a. e c.p.a., con gli aumenti previsti dal comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022”.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter cpc, disattesa la richiesta di concessione della
3 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione di due testi indicati dalla opposta, la causa ritenuta la supèerfluità della richiesta CTU, veniva rinviata per la decisione con concessione dei termini ex art. 189 cpc.
e decisa con la presente sentenza.
Questioni preliminari
Preliminarmente occorre osservare che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cfr.: Cass., S.U., sent.
927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez.
2, Ord. 13240/2019).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i
4 fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Sul merito
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Parte opponente ha contestato la sussistenza del credito vantato dalla opposta, affermando che tra le parti non era stato stipulato alcun contratto di appalto e che alcuna opera era stata eseguita dalla opposta.
Per quanto attiene alle opere per le quali l'opponente chiede il pagamento di € 801.520,00, deve rilevarsi che, nonostante il notevole importo dell'appalto, agli atti risulta depositato unicamente un “computo metrico” (all. 10 di parte opposta), temporalmente collocabile in un momento successivo all'esecuzione delle presunte lavorazioni, e risalente, secondo la ricostruzione dell'opposta, all'08.03.2018, ossia un anno e mezzo dopo le presunte lavorazioni (terminate secondo la prospettazione della nel presente giudizio ad ottobre 2016, ma Controparte_1 nel ricorso monitorio la ricorrente affermava di aver eseguito le opere “sino all'anno 2018”).
Ciò detto, qualora si controverta, così come nel caso in esame, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione) fornire la prova dell'entità e della consistenza delle medesime, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., come pure richiesto da parte opposta, poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine alle opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ..
Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 07/09/2022; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9768/ 2016; n.
17959/2016; 1511/1989)
Pertanto, sarebbe stato onere dell'appaltatore provare, da un lato, la stipula del contratto di appalto nonché l'effettiva realizzazione delle opere e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la ha Parte_1 contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con riguardo non solo all'entità dei lavori realizzati, ma anche in relazione ad un accordo intervenuto per l'affidamento e la effettiva esecuzione delle opere, quantificate con atto unilaterale dalla società opposta.
A tal riguardo, l'opponente evidenziava che già prima della proposizione del ricorso per decreto
5 ingiuntivo, allorché l'opposta le inviava, a mezzo raccomandata in data 07.08.2023, la sola fattura n. 1/2018 del 15.11.2018 (All. n. 13 produzione opposta), aveva contestato con missiva del 31.08.2023 di avere intrattenuto rapporti con l'opposta affermando: “Con la presente contestiamo formalmente la fattura n. 01/2018 del 15.11.2018, inoltrata a mezzo posta raccomandata in data 7/8/2023, da Voi emessa in data 15.11.2018 e relativa a un asserito credito di € 801.520,00, ed in realtà inesistente.
La infatti, non ha mai intrattenuto rapporti con la Vostra Ditta, né con Parte_1 la stessa ha mai sottoscritto alcun contratto relativo alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale dello stabilimento sito in Arzano (NA) via Sette Re 84.”
Dunque, essendo onere dell'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., Sez. II,
Sent. n. 2303/2017; Cass. CIV., Sez. I, Sent. n. 16530/2016, Cass. Civ., Sent. n. 22616/2009), spettava alla opposta fornire la prova della conclusione di un contratto di appalto, la pattuizione di un prezzo, la congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito la fattura azionata in monitorio, (emessa dopo molto tempo dalla presunta esecuzione dei lavori), trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte richiedente che, come è noto, se costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non può invece costituire prova dell'esistenza del credito nel susseguente giudizio di opposizione, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (tra le tante
Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; Cass. Civ. 17050/2011; 5915/2011;
5071/2009).
In particolare, poi, per quanto concerne il contratto di appalto di specifico interesse in questa sede, si ricordi il principio secondo cui “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un “mero indizio” - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver
6 manifestato la sua accettazione con formule sacramentali oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (v. da ultimo
Cass, Civ., Sez. II, Sent. n. 128 del 4 gennaio 2022;Cass. Civ., nn. 33575/2021; 26517/2018;
10860/2007 e 2333/95).
Pertanto, alla stregua del principio di diritto appena affermato, i documenti prodotti dalla opposta
- fattura e contabilità non approvata dalla committenza - non possono assurgere a prova del contratto, giacché inidonei a fornire la prova circa la effettiva esecuzione delle opere, della loro entità e, correlativamente, del corrispettivo dovuto dalla committenza.
Nello specifico, non vi è agli atti documentazione diversa da quella di natura fiscale prodotta unilateralmente, da cui emerga la prova delle opere eseguite e del riconoscimento del valore di dette opere;
manca, difatti, un contratto di appalto e capitolato sottoscritto, un preventivo concordato e sottoscritto da entrambe le parti, un piano di pagamento, il diario dei lavori, né dalla visura camerale e dalla fattura allegata emerge che l'impresa avesse la capacità di eseguire le lavorazioni indicate senza acconti. Difatti, dalla visura camerale emerge che l'impresa, ditta individuale, al 2017 aveva un solo addetto “indipendente”, la fattura emessa a novembre 2018 reca il n. 1, segno che alcun lavoro era stato eseguito e fatturato fino a tale data.
Né dall'altra parte, dal computo metrico depositato in atti, può dirsi dimostrato alcunché riguardo ai lavori cui si riferirebbe la fattura portata in monitorio.
Premesso, innanzitutto, che tale computo metrico (peraltro non sottoscritto dal presunto committente e nemmeno allo stesso consegnato) non risulta tra i documenti prodotti al momento della richiesta del provvedimento monitorio, ma solo all'esito della costituzione dell'opposto nel presente giudizio, va ricordato che al suo interno sono solo riportate voci di lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, prezzi unitari di ciascuna opera e la quantità, inidoneo a provare il preteso credito.
Dunque, il computo metrico lungi dal provare quali e quanti lavori siano stati effettivamente eseguiti essendo di formazione unilaterale e di oltre un anno successivo alle dette opere, non può essere valorizzato a comprova del credito preteso ed è insufficiente a suffragare la pretesa del creditore non costituendo prova idonea a dimostrare il credito vantato.
Quanto all'ordine di servizio n. 01 allegato, alcuna prova vi è che i lavori siano stati fatti e che la società opponente ne avesse contezza.
7 In merito, poi, alle fatture per materiali, così come quelle per le prestazioni lavorative dei dipendenti della sorella del , si deve rilevare che manca la prova della riferibilità Controparte_1 delle dette fatture a lavori per la società opponente, così come manca la prova del loro pagamento,
a prescindere dalla circostanza inverosimile che l'opposta abbia eseguito opere per oltre €
800.000,00 nel 2016, per le quali abbia emesso fattura nel 2018, inviata solo nel 2023 alla pretesa committente, e che solo nel 2024 si sia attivata per il recupero.
Infine, neanche i risultati dell'istruzione probatoria hanno acclarato che i lavori di cui alle fatture portate in monitorio siano stati effettivamente commissionati alla opposta ed effettivamente eseguiti.
All'udienza del 18.02.2025 sono stati escussi due testi di parte opposta il Sig. Testimone_1 ed il Sig. . Persona_1
Il teste , ha dichiarato: “Sono il padre di , io sono geometra e Testimone_1 Controparte_1 do una mano ai miei figli e nelle loro imprese edili come consulente. Io CP_1 Parte_2 lavoravo saltuariamente con qualche impresa, anche con quella di mio fratello e per i miei figli come consulente. Io ho dato ai miei figli tutto ciò che avevo della mia impresa”. “Ricordo che mio figlio ha ricevuto commissioni di lavoro dalla società opponente in particolare dal Sig.
verso maggio dell'anno 2016. Io sono al corrente dei lavori commissionati dallo Parte_3
in quanto io ero presente. Ci siamo incontrati previo appuntamento sul cantiere del Pt_3
Consorzio Cartiere in Tivoli, dove mio figlio stava eseguendo dei lavori per il Consorzio, credo che lo avesse qualche incarico o era socio del Consorzio, e in tale occasione ci invitò, Pt_3 perché io stavo sempre con mio figlio, a visionare dei disegni per un lavoro ad Arzano, presso lo stabilimento della , bisognava demolire e segare con una sega ad acqua Parte_4 tutto il perimetro in cui dovevano essere montate le macchine in sostituzione di quella vecchia trasferita sul piazzale e realizzare tutte le fondamenta. Posso dire che il perimetro in cui dovevamo operare era superiore a mille metri quadrati circa”. “L'opponente era già stata cliente di mio figlio per un problema al tetto prima del 16 giugno del 2016 e non pagò”; “Preciso che i disegni sono stati visionati presso gli uffici dell'opponente, non ci sono mai stati dati perché di proprietà della ditta costruttrice della macchina per fare i cartoni”; “Quando abbiamo visto i disegni c'era l'Arch. , ed altre persone che non conoscevo. Ricordo Per_2 Parte_3 bene l'Arch. perché poi è stato con noi sul cantiere della opponente”. “tra i lavori Per_2 commissionati c'era anche la sistemazione dei lucernai che perdevano acqua, oltre le fondazioni ed altri;
“direttore dei lavori era l'Arch. ”; “I lavori ebbero inizio nella prima Controparte_3
8 metà dell'anno 2016”; “Io sono sempre stato presente a tutti i lavori di mio figlio come padre e consulente, non ho mai percepito nulla da mio figlio. Sono andato in pensione quest'anno a settant'anni perché, quando lavoravo come imprenditore non mi versavo i contributi. La mia famiglia ha anche una fabbrica di trasformazione della carta e pur non ricevendo un compenso avevo qualche regalo e facevo qualche lavoro con mio fratello. L'impresa familiare della carta,
Royal Paper S.r.l., non ha mai avuto alcun rapporto con la società opponente”; “I lavori commissionati dovevano essere terminati entro settembre del 2016 e noi li finimmo qualche giorno prima”; “a causa della presenza dell'altra macchina per produrre la carta, ci davano degli orari di lavoro;
io quando parte un lavoro nuovo sono sempre presente sul cantiere, poi dopo sono presente ma non con la stessa intensità; io sul cantiere facevo il geometra ed ero a diretto contatto con l'arch. ; sul cantiere lavoravano circa dieci persone dipendenti della ditta Per_2
, compreso il capocantiere ”; “Normalmente Controparte_1 Persona_3 mio figlio ha circa sei dipendenti”; “Una parte di questi lavori sono stati subappaltati a lo lo sapeva perché gli era stato comunicato a voce”; “I grafici delle Parte_2 Pt_3 armature venivano consegnati dall'arch. il giorno prima a me o al capo cantiere”; Per_2
“abbiamo comprato calcestruzzo dalla ditta ”; “non ricordo quando il calcestruzzo è stato Per_1 consegnato sul cantiere, dopo il 16 giugno dopo gli scavi e l'armatura veniva fatto il getto di calcestruzzo;
veniva consegnato a seconda della necessità”; “mio figlio faceva gli ordini per il materiale edile che giungeva sul cantiere e provvedeva al pagamento, secondo gli accordi verbali con lo sarebbe stato pagato tutto alla fine dei lavori;
“Ricordo che sul cantiere sono state Pt_3 utilizzate le seguenti macchine noleggiate presso la ditta Martino: escavatori, martelli demolitori davanti alle macchine demolitrici, seghe ad acqua, i camion per spostare il materiale di risulta che veniva poggiato all'interno del piazzale della opponente e una parte veniva stoccata nei nostri depositi. Alcuni materiali di risulta sono stati macinati, nessun materiale di risulta è stato portato a discarica speciale”; “Non abbiamo informato la società opponente sulla destinazione del materiale di risulta”; “mia figlia aveva circa 6/8 dipendenti a seconda delle situazioni;
per il subappalto presso l'opponente assunse , e;
ed e Per_4 Per_3 Per_5 Pt_5 Per_6
erano già suoi dipendenti”; “Le foto allegate al fascicolo telematico sono state Persona_7 fatte da me dopo il 16 giugno, perché potevano essere utili insieme alla fatturazione per ottenere l'aumento della S.O.A. e sono relative al cantiere di Arzano;
tra le foto vi è anche qualcuna del cantiere di Tivoli”; “Prima del lavoro con l'opponente mio figlio non aveva ancora nessuna SOA, stava preparando tutta la documentazione per ottenere la S.O.A. per partecipare alle gare di
9 appalto pubbliche”; “Normalmente noi prendiamo acconti per i lavori, siccome la società opponente era nota in quanto azienda solida, nonostante le spese onerose per i lavori a farsi, per sopperire alle quali abbiamo dovuto attingere a fondi nostri, non abbiamo chiesto acconti. Anzi preciso che siccome stavamo lavorando anche a Tivoli sul cantiere del Consorzio Cartiere in
Tivoli e ci pagavano regolarmente, anticipando anche i pagamenti, potevamo far fronte alle spese. Preciso che per il cantiere di Tivoli i pagamenti venivano effettuati anche con compensazioni di materiale cartaceo per i nostri soldi, cioè crediti della Controparte_1
”. “Non ricordo che la ditta di mio figlio abbia ricevuto e richiesto documentazione
[...] relativa ai necessari permessi amministrativi ed urbanistici per poter effettuare le opere appaltate.
Il direttore dei lavori ci diceva che era tutto a posto. Ma io non mi occupavo di tali pratiche”. “Il collaudo lo doveva fare la ditta opponente, non lo so se è stato fatto”; “La macchina della carta è stata posizionata sulle fondazioni che abbiamo posto in essere ed è entrata in funzione alla massima velocità; noi facevamo le fondamenta e i montatori della macchina montavano appresso a noi”. “Ad oggi la soa non è stata ancora acquisita dalla ditta di mio figlio”.
Il secondo teste, ha dichiarato: “Io mi occupo della vendita di calcestruzzo, Persona_1 conosco la ditta di da circa quindici anni;
conosco il teste Controparte_1 Controparte_1 che è uscito ora ora dall'aula e si chiama ed è il papà di , il quale prima aveva Tes_1 CP_1 una sua impresa e adesso lavora con il figlio , funge da controllore sui cantieri CP_1 Tes_1 del figlio”; “Conosco la cartiera perché abbiamo fatto forniture di calcestruzzo Parte_4 credo più di dieci anni fa;
io sono stato pagato da Io sono titolare di una attività Controparte_1 per la vendita di prodotti per l'edilizia tra cui il calcestruzzo;
le consegne del materiale vengono fatte dagli autisti e talvolta anche da me personalmente”; “All'epoca dei fatti io avevo circa tre/quattro persone, autisti ed avevo dei camion e poteva capitare che facessi delle consegne io personalmente alla guida del camion”; “Io sono andato sul cantiere della almeno Parte_4 una ventina di volte personalmente, a bordo della betoniera;
ho effettuato consegne in quel periodo anche ad altri cantieri tipo in , abbiamo ed avevamo molti clienti;
le Per_8 Per_9 consegne con la betoniera normalmente le facevo io personalmente”. “Ricordo il nome della perché so che la non è stata pagata per il lavoro fatto come riferitomi da CP_2 CP_1
che mi ha chiesto di testimoniare”; “Io entravo con la betoniera all'interno del capannone CP_1 della e vedevo che stavano facendo lavori a terra perché dovevano poggiare un CP_2 macchinario, ho visto all'interno sia operai dello stabilimento che operai della che io CP_1 conoscevo di vista ed erano sempre 4/5 persone;
quando entravo nello stabilimento dovevamo
10 superare il controllo della guardiania che chiedeva i documenti, altrimenti non si poteva entrare;
quando mi chiedevano a chi appartenevo io rispondevo che dovevo scaricare calcestruzzo per i
; “Quando consegnavo la merce facevo sottoscrivere il DDT e una copia la lasciavo CP_1 all'impresa ed una copia la tenevo io per la contabilità, ma non sempre, a me non interessava”.
Vengono esibite al teste le fatture e ddt depositate da parte opposta all'allegato n. 4 in sede di costituzione ed il teste risponde: “Riconosco le fatture ed i ddt esibiti”. “Io effettuavo le consegne presso la cartiera e versavo il calcestruzzo nelle casseformi realizzate dalla Parte_4
ci sono anche le foto che io ho visto fare agli operai perché in genere gli Controparte_1 operai fanno la documentazione del cantiere;
posso dire di aver visto fare ciò in molti cantieri perché così funziona”. “Non ricordo il costo delle forniture di calcestruzzo che ho fatto alla
è passato troppo tempo dai fatti;
io sono stato pagato subito con assegni o bonifici dopo CP_1 aver emesso la fattura”; “Ricordo la strada della Via Sette Re in Arzano dalla quale CP_2 si accedeva. C'era un cancello con la guardiania, un grande spiazzo e poi il capannone molto grande tipo cinquemila metri se non sbaglio”; “Non ho effettuato alcuna altra consegna per la in quell'anno; io non ho mai fornito calcestruzzo o altri materiali all'impresa Controparte_1 della sorella di;
Io non conosco la sorella di e non ho mai avuto rapporti con la CP_1 CP_1 stessa;
“Le fatture che ho riconosciuto si riferiscono solo al cantiere della . CP_2
In merito alle riportate dichiarazioni dei testi escussi, deve rilevarsene la sostanziale inattendibilità.
L'opposta secondo le dichiarazioni del teste si sarebbe fatta carico di un'onerosa CP_1 prestazione sulla base di un incontro con ” sul cantiere di Tivoli e poi nella Parte_3 sede della società, senza predisporre alcun preventivo, redigere e sottoscrivere un contratto di appalto, con l'intesa che i pagamenti sarebbero stati fatti “alla fine dei lavori”. Tali affermazioni a parere della difesa dell'opposta confortano la domanda monitoria anche sulla base del principio dell'apparenza, in quanto sussisterebbe un “comportamento colposo della Parte_1
e “…che la suddetta debba comunque rispondere in virtù del principio della
[...]
'rappresentanza apparente', anche per ingiustificato arricchimento”. Sul punto deve osservarsi che all'opposta bastava fare una visura camerale per accertarsi che lo non aveva alcun Pt_3 potere per impegnare la società opposta, cautela minima da adottare in considerazione sia del rilevante importo dei lavori a farsi che del precedente omesso pagamento. D'altronde dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli Sezione Specializzata in materia d'impresa, allegata dall'opposta con la comparsa conclusionale, emerge che gli erano entrati come soci nella Pt_3
11 società con contratto del 26 aprile 2016, quindi, poco tempo prima del presunto accordo per i lavori, si rivela, allora, evidente che nessuna apparenza poteva avere lo di poter spendere Pt_3 ed impegnare il nome della società opponente e certamente non potrebbe valutarsi quale affidamento incolpevole del terzo, il non aver verificato i poteri del sedicente “rappresentante”
, avendo il colposamente omesso di verificare l'esistenza dei poteri di Pt_3 CP_1 rappresentanza in capo al soggetto con il quale avrebbe interagito. Difatti, dalla stessa visura allegata dall'opposta già in sede monitoria lo non risulta rivestire alcuna carica tanto Pt_3 meno quella di membro del consiglio di amministrazione.
Proseguendo nella valutazione delle risultanze dell'istruzione probatoria orale, non può non rilevarsi la contraddittorietà delle affermazioni del padre dell'opposto, Testimone_1 geometra già titolare di impresa edile e quindi di consumata esperienza nel settore, il quale dichiara che il figlio aveva già eseguito dei lavori per l'opponente, “L'opponente era già stata cliente di mio figlio per un problema al tetto prima del 16 giugno del 2016 e non pagò”, per poi affermare di aver effettuato i cospicui lavori senza alcun acconto “autofinanziandosi” con i corrispettivi di altro appalto in corso a Tivoli, “siccome la società opponente era nota in quanto azienda solida”, (la società opponente risulta costituita il 19.09.2015); il teste, poi, ha affermato che i lavori venivano terminati qualche giorno prima della data prevista per la consegna, nel settembre 2016, e qui si rileva la contraddittorietà con quanto sostenuto dal ricorrente monitorio il quale ha sostenuto di aver eseguito i lavori fino al 2018, mentre nel presente giudizio di opposizione ha affermato che i lavori terminavano ad ottobre 2016. Inoltre, il teste ha affermato che “sul cantiere lavoravano circa dieci persone dipendenti della ditta Controparte_1
, compreso il capocantiere ”; “Normalmente mio figlio ha circa sei
[...] Persona_3 dipendenti” dalla visura camerale allegata dall'opposta la ditta iscritta con la qualifica CP_1 di piccolo imprenditore, risulta non avere dipendenti.
Dall'esame complessivo della resa testimonianza emerge una concreta partecipazione del teste, padre del , titolare dell'impresa, all'attività imprenditoriale dell'opposto, Controparte_1 circostanza che appare chiara anche dall'esame del teste , il quale ha dichiarato “conosco Per_1 il teste che è uscito ora ora dall'aula e si chiama ed è il papà di , il quale prima Tes_1 CP_1 aveva una sua impresa e adesso lavora con il figlio , funge da controllore sui CP_1 Tes_1 cantieri del figlio”, appare evidente, pertanto, che il teste sia per la qualità soggettiva che per essere portatore di un concreto interesse ad un dato esito della lite, è inattendibile.
In merito, poi, alle ulteriori dichiarazioni del teste , ne va rilevata la sostanziale Per_1
12 inattendibilità. Difatti, va rilevata la discordanza con quanto reso dal teste secondo il CP_1 quale il capannone era di 1.000 metri, mentre per il di 5.000; secondo il le foto Per_1 CP_1 allegate erano da lui state fatte per far conseguire la SOA all'impresa, (così come la fattura), mentre per il “ci sono anche le foto che io ho visto fare agli operai perché in genere gli Per_1 operai fanno la documentazione del cantiere;
posso dire di aver visto fare ciò in molti cantieri perché così funziona”; inoltre il teste afferma di aver visto sul cantiere 4/5 operai della CP_1 conosciuti di vista, mentre il afferma che il figlio ne aveva di solito 6, ma come già CP_1 osservato l'impresa risulta non avere dipendenti dalla visura allegata, né risulta allegato il libro paga e matricola della opposta dal quale rilevare le assunzioni man mano effettuate. Va anche osservato che dei DDT allegati dalla opposta (All. 4 produzione della Controparte_1
impresa facente capo al teste , contrariamente a quanto affermato dal CP_4 CP_5 Per_1 medesimo “Quando consegnavo la merce facevo sottoscrivere il DDT e una copia la lasciavo all'impresa …”, solo 4/5 sono sottoscritti da “destinatario”, dei quali non sempre è intelligibile il contenuto né la sottoscrizione. A parte la dichiarazione compiacente del teste anche in merito ai pagamenti ricevuti, non risultano allegati i bonifici e gli assegni che sarebbero stati corrisposti Co dalla opposta alla . né può ritenersi a giustificazione della omessa documentazione CP_5 il lungo tempo trascorso dai fatti (2016) essendo tale ritardo imputabile alla sola opposta. Tali essendo i risultati della prova testimoniale espletata, deve concludersi per la sostanziale inidoneità delle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi a corroborare la pretesa della opposta.
Appare utile ricordare che l'art. 246 cod. proc. civ. sancisce l'incapacità a testimoniare ove ricorra un interesse nella causa (stabilendo che "Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”). La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente
13 a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019; Cass. n. 26547/2021); in particolare, quanto alla credibilità del teste, va puntualizzato che "In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità." (Cass. n. 7623/2016).
In definitiva, i risultati dell'istruzione probatoria sono del tutto carenti, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso alle fatture, per le ragioni già illustrate, al computo metrico allegato ed alla prova testimoniale espletata.
Né in tale contesto poteva essere disposta C.T.U., pure richiesta dalla difesa dell'opposta, difatti, la C.T.U. non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Difatti, per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cfr.: Cass. Civ. Ord. Sez. 3 num. 26048 del 07/09/2023).
Ne consegue che la domanda dell'opposta è risultata infondata, pertanto, l'opposizione proposta va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 593/2024 del 04.03.2024 emesso nell'ambito del procedimento con n. r.g. 730/2024 va revocato.
Sulla lite temeraria
L'opponente ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria, cui il giudice può provvedere anche d'ufficio ex art. 96 co 3 c.p.c.
14 L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante e va, dunque, contrastato. In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno
2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma
“sanzionatoria” in quanto introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema Giustizia traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio”.
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 16 luglio 2008 n. 19499 hanno rilevato che nell'attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell'Italia”; in particolare, il Supremo Giudice afferma che “tutte le istituzioni del Paese da tempo individuino nella inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) una tra le cause di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della propensione agli investimenti”.
È, dunque, certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all'intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul
Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).
La ratio della disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la opposta va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opponente, nella cui sfera giuridica soggettiva, peraltro, è evidente un danno subito per essersi dovuta difendere da una azione temeraria di notevole importo.
Per i motivi sin qui illustrati, l'opposta va condannata alla pena pecuniaria in favore della controparte, liquidata coma in dispositivo, oltre, al pagamento ex art. 96 co 4 c.p.c. dell'importo di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
15
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 593/2024 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 04.03.2024 nell'ambito del procedimento r.g. n. 730/2024;
2) Condanna , ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., ad Controparte_1 una pena pecuniaria in favore della che liquida in complessivi €. 1.500,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
3) Condanna , ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c., al Controparte_1 pagamento in favore della cassa delle ammende di €. 1.500,00;
4) Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, che liquida in € 870,00 per spese ed €
[...]
18.420,00 per compensi, oltre accessori come prescritti e dovuti per legge, con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 07/12/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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