Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2419/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4207-2024, pubblicata il
18/04/2024 (RG n. 14440-2023), vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Stefano Pellegrino
(C.F.: );PEC: e C.F._2 Email_1
Roberto Pellegrino (C.F.: ) C.F._3
;PEC: , con indicazione di ricevere le Email_2
comunicazioni al numero di fax 081-5544117, ovvero all'indirizzo pec
; Email_3
Appellante
E
, C.F. C.F.: Controparte_1 C.F._4 CP_2
, C.F. , C.F._5 CP_3 C.F._6
, C.F. , tutti elett.te dom.ti in Napoli al CP_4 C.F._7
presso lo studio dell'Avv. Dario Scognamillo C.F.: Controparte_5
, che li rappresenta e li difende in virtù di mandato in atti, con C.F._8
081/19308455
Appellati
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con ricorso ex 281 decies cpc depositato in data 27.06.2023 i ricorrenti
[...]
, e premettevano che: -con atto per notaio CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
del 3/5/2022 (Rep. N. 3936, Racc. n. 3370. registrato a Napoli il 3/5/2022 al n. Per_1
18837/1T) e divenivano usufruttuari, mentre Controparte_1 CP_2 Pt_2
diveniva nuda proprietaria, della unità immobiliare venduta dalla signora
[...]
sita in Napoli alla Via Nabucco n. 36, piano 7°; -solo quando i Parte_1
ricorrenti prendevano materialmente possesso del cespite rilevavano, inaspettatamente, infiltrazioni di acqua e svariate macchie di muffa nere, celate dalla apposizione di cartongesso e dal mobilio in legno in particolare nella zona veranda;
-da ulteriori indagini i ricorrenti riscontravano, inoltre, vizi e difformità catastali rispetto al rogito notarile del 3/5/2022; esperivano, pertanto, il procedimento di atp n. 24849/22 r.g.; -il ctu calcolava la somma necessaria per eliminare i vizi in questione in € 7.043 e riscontrava una serie di abusi sanabili con la spesa di € 1.500, Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale di Napoli condannarsi la resistente
[...]
al pagamento delle somme indicate, con vittoria di spese anche per la fase di Pt_1
atp ed attribuzione.
La resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Parte_1
contumacia.
Il primo giudice, ritenuto che quanto dedotto dai ricorrenti risultava accertato dalla relazione svolta dal ctu nel corso del procedimento di atp, definiva il giudizio pronunciando sentenza con la quale accoglieva la domanda risarcitoria e condannava la resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 8.543,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, oltre al pagamento delle spese del giudizio. Il Giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.05.2024 proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli recante n. 4207/2024, pubblicata il 18/04/2024, convenendo in giudizio , e Controparte_1 CP_2
e quali coeredi di per sentir revocare, CP_3 CP_4 Parte_2
previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la sentenza impugnata per inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, rimettere la presente controversia al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, c. 1, cpc;
in via subordinata per sentir annullare e/o riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda risarcitoria avversa per intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c.; in via ancor più gradata, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda risarcitoria avversa, per difetto dei presupposti di legge e in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e non provata nell'an e nel quantum;
nonché sentir revocare e/o annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante alle spese di lite e compensi(nonché alle spese di ctu), afferenti sia il giudizio di atp (Tribunale di Napoli rg. 24849-2022) sia il successivo giudizio di merito (Tribunale di Napoli, rg. 14440/2023); il tutto con richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese di ctu afferenti il giudizio atp ex art. 696 bis cpc, spese e compensi di lite del suddetto giudizio e di quello di appello, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari.
L'appellante proponeva i motivi di appello di seguito sintetizzati:
I)- Violazione e falsa applicazione degli art. 43 comma 2, c.c., 139 e 140 cpc, nonché dell'art. 24 Cost..
II) – Improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda risarcitoria per intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490, 1494 e 1495 c.c.
III) – Erroneo accoglimento della domanda risarcitoria per difetto dei presupposti di legge - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490, 1491 e 1494 c.c. IV) – Sul governo delle spese di lite - Erronea condanna al pagamento delle spese di lite e di ctu - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cpc.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano gli appellati
[...]
, e e quali coeredi di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Pt_2
che contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e chiedevano l'integrale
[...]
rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese del grado.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza gravata con ordinanza del 25.10.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale con termine alle parti per note conclusionali;
all'esito dell'udienza di discussione orale del
06.02.2025 il collegio riservava la decisione della causa.
I Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è affetta da nullità e non può ritenersi pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Al riguardo, va rilevato che la notificazione del ricorso ex art 281 decies cpc e del relativo decreto di fissazione udienza di cui alla richiesta del 16.11.2023 è stata eseguita dall'ufficiale giudiziario di Napoli con la procedura prevista dall'art. 140
c.p.c.. Non avendo rinvenuto il destinatario presso l'indirizzo indicato nella richiesta di notificazione, ossia in Napoli alla via Nabucco n 36, pi 7, interno 35, Quartiere
Pianura, l'ufficiale giudiziario procedeva all'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale di Napoli. L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita ex art. 140 c.p.c. in data
20.11.2023 reca l'indicazione dell'indirizzo del destinatario come da richiesta iniziale della parte notificante. La missiva poi veniva recapitata all'indirizzo di Via Nabucco
36 e ritornava al notificante per compiuta giacenza.
Ai fini della decisione del caso, giova evidenziare che, in tema di notifica ex art 140 cpc, la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario (o l'agente postale) rilevi di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame e alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione. (così Cassazione civile sez. III, 16/01/2024, n. 1744;
Cassazione civile sez. III, 02/09/2022, n. 25885). Ed ancora la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata (Cassazione civile sez. VI, 13/02/2019, n. 4274).
Nel caso di specie, emergono una pluralità di elementi che consentono univocamente di ritenere che la originaria resistente non aveva la sua residenza Parte_1
effettiva all'indirizzo indicato dal notificante e che questi abbia azionato il procedimento notificatorio senza usare l'ordinaria diligenza nell'individuazione dell'indirizzo della parte notificata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Innanzitutto, per atto notaio del 03-05-2022 (Rep. N. 3936, Racc. n. Persona_1
3370 -registrato a Napoli il 06-05-2022 al n. 18837/1T), vendeva a Parte_1
e , il diritto di usufrutto, in parti uguali tra loro, e a Controparte_1 CP_2
la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Napoli, alla via Parte_2
Nabucco n. 36, e precisamente: “appartamento sito al piano settimo (ed ultimo), contraddistinto con il numero interno 35”. Inoltre, all'art. 6 del citato contratto le parti prevedevano che “Il possesso legale di quanto trasferito passa da questo momento alla parte acquirente. Le parti di comune accordo tra loro convengono che la consegna materiale dell'immobile dovrà avvenire entro il 31-07-2022”. Ciò posto, non è dubbio che la presa di possesso del predetto immobile da parte degli acquirenti sia avvenuta nel predetto termine perché la circostanza de qua, espressamente riportata in atto di appello, non veniva contestata dagli appellati e, in ogni caso, deve darsi per acclarato il possesso esclusivo dell'immobile da parte dei ricorrenti in epoca pregressa al deposito, in data 28.10.2022, del ricorso per accertamento tecnico preventivo poiché circostanza di fatto riportata dagli istanti nella parte narrativa del ricorso medesimo e ribadita anche nel ricorso introduttivo del successivo giudizio di merito.
Deve, pertanto, concludersi che il ricorso introduttivo depositato in data 27.06.2023 è stato notificato ex art 140 cpc in difetto del requisito della temporanea assenza del destinatario poiché l'immobile ad uso abitativo in Napoli, alla via Nabucco n. 36, piano settimo, numero interno 35, corrispondente all'indirizzo di destinazione indicato dal notificante, non costituiva più il luogo di residenza effettiva della in quanto Pt_1
l'immobile era stato già da tempo definitivamente rilasciato dalla venditrice in favore degli acquirenti dell'atto di compravendita del 03.05.2022.
Alle considerazioni che precedono devono aggiungersene altre convergenti al medesimo risultato di escludere che il notificante abbia adempiuto al suo onere di diligenza nella ricerca del luogo di notifica, non potendosi limitare all'individuazione di detto luogo sulla base delle risultanze dei registri anagrafici poiché contrastanti con la situazione reale di cui avevano ben conoscenza i ricorrenti già immessi nel possesso esclusivo dell'abitazione di via Nabucco n. 36.
Invero, , e in data 28.10.2022 depositavano Controparte_1 Parte_3 Parte_2
presso il Tribunale di Napoli “ricorso ex art. 696-bis cpc per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” contro ” e indicavano, Parte_1
proprio nell'epigrafe dello stesso ricorso, che la resistente era “residente, in Napoli alla Via Vicinale Croce di Piperno n. 6, piano 3, scala A, interno 6,”.
Il ricorso in oggetto veniva notificato, unitamente al provvedimento di fissazione udienza del 02.11.2022, presso i seguenti indirizzi indicati dal notificante: Parte_1
, residente in Monteruscello (Na) cap. 80078 alla Via Madonna del Pantano, 170
[...] (Parco Verde); , residente in [...]
6 - piano 3, scala A, interno 6; , residente in [...]
n. 36 (immobile oggetto della vendita) e la notifica risulta essersi perfezionatasi con riguardo all'indirizzo di via Croce del Piperno 6 con consegna dell'atto in data
07.11.2022 “a mani dello zio ”, mentre quella all'indirizzo di via Nabucco Persona_2
veniva eseguita con la procedura ex art 140 cpc essendosi riscontrata l'assenza della destinataria. Nel giudizio di accertamento tecnico preventivo si costituiva, con comparsa di costituzione del 25.11.2022, , la quale precisava, nella Parte_1
stessa comparsa, di essere residente in [...], piano 3, scala A, interno 6”.
L'esito delle raccomandata del 23.06.2023 e degli altri atti inviati alla via Vicinale di
Piperno 6, che ritornavano con l'indicazione della destinataria come “sconosciuta”, non potevano esonerare i ricorrenti da ulteriore ricerche nella individuazione della residenza effettiva della , dovendosi comunque tener conto delle emergenze Pt_1
quanto alla residenza dichiarata dalla medesima in via Croce del Piperno 6 Pt_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo e nella convenzione di negoziazione assistita e, in ogni caso, dell'intervenuto rilascio, tempo prima, dell'immobile di via
Nabucco da parte dell' in favore degli acquirenti. Pt_1
Alla nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado consegue, per violazione del contraddittorio, la nullità anche dei successivi atti processuali, compreso quello finale costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli oggetto di gravame.
Pertanto, ai sensi dell'art. 354 comma 1 cpc, va disposta la rimessione della causa al primo giudice, con onere per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
In applicazione del principio di soccombenza le spese processuali del presente giudizio di appello vanno poste a carico degli appellati in favore dell'appellante e liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 5201 a euro 26.000 e a un importo comunque compreso tra i minimi e i massimi tabellari con maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche e per la presenza di più parti (cfr. Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»). Le spese del grado d'appello vanno attribuite ai procuratori dell'appellante per dichiarazione di fatto anticipo delle spese e mancata riscossione degli onorari. Le spese del primo grado andranno invece liquidate all'esito della definizione dello stesso, stante la rimessione degli atti al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in oggetto, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della gravata sentenza del Tribunale di Napoli;
2) Rimette la causa al primo giudice, fissando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del processo;
3) Condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 355,50 per spese e in € 4068,40 per compenso di avvocato comprensivo degli aumenti ex art 4 comma 2 e art 4 comma 1 bis, oltre rimborso spese generali del 15 %, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Stefano Pellegrino e Roberto Pellegrino per dichiarazione di antistatarietà.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27.02.2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio