Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41028
CASS
Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione/falsa applicazione degli artt. 152 cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che la remissione tacita della querela per mancata comparizione del querelante, pur ritualmente avvertito, sia ancora possibile ai sensi dell'art. 152, comma 2, cod. pen., norma tuttora vigente e non modificata dal D.Lgs. 150/2022. L'avverbio 'altresì' nel comma 3 dell'art. 152 indica che il legislatore ha aggiunto ipotesi tipizzate di remissione tacita senza eliminare quelle atipiche previste dal comma 2. Inoltre, la modifica all'art. 554-bis cod. proc. pen. va interpretata nel senso che il giudice deve accertare la volontà di remissione solo se la persona offesa è presente, e non deve disporre rinvii in caso di assenza.

  • Rigettato
    Mancata verifica della legittimazione a rimettere la querela in caso di persona giuridica

    La persona citata era la stessa che aveva sporto querela in qualità di legale rappresentante della persona giuridica. Il giudice poteva presumere che tale soggetto fosse ancora legittimato a rimettere la querela, non essendo stata contestata la sua legittimazione durante il procedimento. I principi sulla legittimazione a sporgere querela valgono anche per la remissione, e l'onere di dimostrazione della legittimazione sorge solo in presenza di una specifica contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41028
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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