TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc ella causa n. 18469/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
− Difesa: Avv.to FALCO COSIMO ANTONIO;
− Domicilio: VIA DI MEZZO 33 47921 RIMINI presso lo studio dell'Avv.to Cosimo Antonio Falco
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta ZAPPA PAOLA
− Domicilio: VIA CARLO ZIMA 2/4 25122 BRESCIA presso lo studio dell'Avv.ta Paola Zappa
Decisa a Bologna il 06/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Accertare l'indebito arricchimento di e la natura abusiva delle Controparte_1 clausole contrattuali. Condannare la convenuta al pagamento della somma di € 21.623,70, oltre interessi legali. Condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento per il danno biologico subito dal Sig. da quantificarsi in via equitativa da parte del Pt_2
Giudice”
Parte Convenuta:
1 “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento proposta da parte attrice;
nel merito: rigettare comunque ogni domanda azionata dai sigg.ri e nei confronti di Pt_2 Pt_1 Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
e allegano: Parte_1 Parte_2
- di aver concluso in data 4/3/2009 un contratto con Enel Distribuzione Spa di costituzione a favore di quest'ultima una servitù di elettrodotto;
- nell'ambito di questo regolamento contrattuale, di aver subito un impoverimento di euro 21.623,70 avendo costruito a proprie spese una cabina di trasformazione elettrica e avendo acquistato il terreno su cui questa è stata costruita;
- che, grazie all'utilizzo di tale cabina, Enel distribuzione Spa si è arricchita potendo distribuire energia elettrica ai propri utenti senza aver dovuto sostenere i costi per la costruzione della cabina;
- di aver subito un danno alla salute a causa delle immissioni elettromagnetiche.
Pertanto, e chiedono la condanna di Enel Parte_1 Parte_2 distribuzione Spa al pagamento di euro 21.623,70 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc, nonché a titolo di risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.
si difende eccependo l'insussistenza dei requisiti che integrano la Controparte_1 fattispecie di arricchimento senza causa e il difetto di prova del danno.
Pertanto, chiede, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento proposta da parte attrice e, nel merito, che siano rigettate tutte le domande attoree.
2.
La domanda è infondata.
2.1.
Premesso che parte attrice non indica quali clausole del contratto sarebbero vessatorie, per quanto riguarda la spesa di costruzione della cabina di trasformazione elettrica, il Tribunale osserva:
2 1) il contratto prevedeva che parte attrice avrebbe potuto chiedere un contributo a parte convenuta per le spese sostenute per la realizzazione della cabina;
2) ciò implica che ogni pretesa di pagamento sotto questo profilo rientra nel perimetro delle azioni contrattuali e, dunque, difetta il requisito della residualità per l'azione di arricchimento;
3) la circostanza per cui originariamente era prevista una dimensione inferiore della cabina, quindi un costo inferiore da sostenere per costruirla rispetto a quello poi effettivamente sostenuto, manca di riscontro istruttorio, poichè parte attrice si limita ad allegare una mail di Enel dove non c'è un accordo sulle caratteristiche della cabina da costruire ma la risposta ad una richiesta di informazioni sull'ampiezza dei campi elettromagnetici generati dalla cabina già realizzata.
2.2.
Parte attrice afferma di aver sostenuto anche altri costi, quali l'acquisto della porzione di terreno dove è stata costruita la cabina e spese collegate, che vengono conteggiati nella cifra finale.
Sul punto, il Tribunale osserva:
1) manca la prova del pagamento;
2) anche a superare questo ostacolo, l'acquisto di un bene immobile non costituisce un impoverimento, necessario presupposto per l'indennizzo ex art. 2041 cc, perché il patrimonio di parte attrice si è ampliato di un cespite (dal valore, deve ritenersi, corrispondente all'ipotetico esborso economico) in ipotesi cedibile a terzi a titolo oneroso.
2.3.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è in parte tardiva (sotto il profilo del danno alla salute), in parte non collegata a situazioni soggettive di rilievo costituzionale (patemi d'animo, stress), in ogni caso priva di riscontro istruttorio e non derivante da un fatto illecito.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo conformemente ai criteri previsti dal DM. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice a rifondere a le spese di lite, liquidate Controparte_1 in euro 4.237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 06/10/2025
Il giudice
LO IR
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc ella causa n. 18469/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
− Difesa: Avv.to FALCO COSIMO ANTONIO;
− Domicilio: VIA DI MEZZO 33 47921 RIMINI presso lo studio dell'Avv.to Cosimo Antonio Falco
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta ZAPPA PAOLA
− Domicilio: VIA CARLO ZIMA 2/4 25122 BRESCIA presso lo studio dell'Avv.ta Paola Zappa
Decisa a Bologna il 06/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Accertare l'indebito arricchimento di e la natura abusiva delle Controparte_1 clausole contrattuali. Condannare la convenuta al pagamento della somma di € 21.623,70, oltre interessi legali. Condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento per il danno biologico subito dal Sig. da quantificarsi in via equitativa da parte del Pt_2
Giudice”
Parte Convenuta:
1 “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento proposta da parte attrice;
nel merito: rigettare comunque ogni domanda azionata dai sigg.ri e nei confronti di Pt_2 Pt_1 Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
e allegano: Parte_1 Parte_2
- di aver concluso in data 4/3/2009 un contratto con Enel Distribuzione Spa di costituzione a favore di quest'ultima una servitù di elettrodotto;
- nell'ambito di questo regolamento contrattuale, di aver subito un impoverimento di euro 21.623,70 avendo costruito a proprie spese una cabina di trasformazione elettrica e avendo acquistato il terreno su cui questa è stata costruita;
- che, grazie all'utilizzo di tale cabina, Enel distribuzione Spa si è arricchita potendo distribuire energia elettrica ai propri utenti senza aver dovuto sostenere i costi per la costruzione della cabina;
- di aver subito un danno alla salute a causa delle immissioni elettromagnetiche.
Pertanto, e chiedono la condanna di Enel Parte_1 Parte_2 distribuzione Spa al pagamento di euro 21.623,70 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc, nonché a titolo di risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.
si difende eccependo l'insussistenza dei requisiti che integrano la Controparte_1 fattispecie di arricchimento senza causa e il difetto di prova del danno.
Pertanto, chiede, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento proposta da parte attrice e, nel merito, che siano rigettate tutte le domande attoree.
2.
La domanda è infondata.
2.1.
Premesso che parte attrice non indica quali clausole del contratto sarebbero vessatorie, per quanto riguarda la spesa di costruzione della cabina di trasformazione elettrica, il Tribunale osserva:
2 1) il contratto prevedeva che parte attrice avrebbe potuto chiedere un contributo a parte convenuta per le spese sostenute per la realizzazione della cabina;
2) ciò implica che ogni pretesa di pagamento sotto questo profilo rientra nel perimetro delle azioni contrattuali e, dunque, difetta il requisito della residualità per l'azione di arricchimento;
3) la circostanza per cui originariamente era prevista una dimensione inferiore della cabina, quindi un costo inferiore da sostenere per costruirla rispetto a quello poi effettivamente sostenuto, manca di riscontro istruttorio, poichè parte attrice si limita ad allegare una mail di Enel dove non c'è un accordo sulle caratteristiche della cabina da costruire ma la risposta ad una richiesta di informazioni sull'ampiezza dei campi elettromagnetici generati dalla cabina già realizzata.
2.2.
Parte attrice afferma di aver sostenuto anche altri costi, quali l'acquisto della porzione di terreno dove è stata costruita la cabina e spese collegate, che vengono conteggiati nella cifra finale.
Sul punto, il Tribunale osserva:
1) manca la prova del pagamento;
2) anche a superare questo ostacolo, l'acquisto di un bene immobile non costituisce un impoverimento, necessario presupposto per l'indennizzo ex art. 2041 cc, perché il patrimonio di parte attrice si è ampliato di un cespite (dal valore, deve ritenersi, corrispondente all'ipotetico esborso economico) in ipotesi cedibile a terzi a titolo oneroso.
2.3.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è in parte tardiva (sotto il profilo del danno alla salute), in parte non collegata a situazioni soggettive di rilievo costituzionale (patemi d'animo, stress), in ogni caso priva di riscontro istruttorio e non derivante da un fatto illecito.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo conformemente ai criteri previsti dal DM. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice a rifondere a le spese di lite, liquidate Controparte_1 in euro 4.237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 06/10/2025
Il giudice
LO IR
4