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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 205/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2025 depositato il 25/11/2025 la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 15/11/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Campobasso.
Trattasi di intimazione di pagamento notificata dall'AdeR al sig. Resistente_1 per l'importo di € 20.704,87, emessa in materia di IRAP, IRPEF ed IVA, sulla base di cartella di pagamento ed altri atti precedenti.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento n.
02720180003252501000, precisando di aver avuto conoscenza della pretesa fiscale solo a seguito della notifica della gravata intimazione. Eccepiva, altresì, la irrituale notifica dell'intimazione opposta in quanto notificata ad omonimo residente in [...]anziché Indirizzo_2.
In prima istanza il ricorso veniva accolto poiché i primi giudici ritenevano l'irregolarità e l'assenza della notifica della cartella di pagamento.
Nel proporre appello l'AdeR eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per: Erroneità ed illogicità della sentenza appellata nella parte in cui i Giudici di prime cure non hanno dichiarato la inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 D.lgs. 546/92; Erroneità ed illogicità della sentenza appellata nella parte in cui i Giudici di prime cure non hanno dichiarato la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 546/92;
Erroneità ed illogicità della sentenza appellata nella parte in cui i Giudici di prime cure hanno dichiarato la irregolarità della notifica della intimazione di pagamento n. 02720229001048521000.
Fa presente l'Ufficio che il ricorso di parte è inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 546/92, questo perché l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 15.04.2022, quindi il termine ultimo per proporre impugnazione scadeva il 14.06.2022, mentre il ricorso è stato notificato in data 24.07.2023. Eccepisce poi di aver fornito piena prova della notifica al contribuente della proposta di compensazione ex art. 28-ter
DRP 602/73 avvenuta in data 15.07.2022, atto conseguente e ricollegabile alla cartella di cui si eccepisce la mancata notifica (cartella n. 02720180003252501000). Nello specifico, la proposta di compensazione ex art. 28-ter DRP 602/73 è stata notificata presso la residenza del contribuente e dal certificato storico di residenza del Resistente_1 emerge che la residenza è sita in Indirizzo_1 San Giuliano di Puglia (CB) e non, come affermato dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, in Indirizzo_3 Infine ribadisce che laddove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata e che l'avviso di ricevimento che indica che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto (ancorché con grafia illeggibile) comporta l'attestazione, facente fede fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto.
Per questi motivi
chiede l'accoglimento dell'atto di appello con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Di contro la parte nel presentare controdeduzioni sostiene l'infondatezza dell'atto di appello, poiché relativamente al primo motivo di appello, fa presente che lo stesso è chiaramente infondato atteso che è stata dedotta, e provata, la irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta e la conoscenza acquisita
“aliunde” dell'atto invalidamente notificato non obbliga il contribuente all'impugnazione, essendo quest'ultima meramente facoltativa. Infine sottolinea che per la validità della notificazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 139 comma 2 cpc, mediante consegna di copia a familiari del contribuente, occorre la prova dell'invio della raccomandata informativa, così come prescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento. Sottolinea la Corte che l'invalida notifica dell'atto tributario impedisce il decorso del termine di cui all'art. 21
Decreto Legislativo n. 546/1992, difatti la conoscenza dell'atto acquisita “aliunde” ne consente, in via meramente facoltativa, l'impugnazione. Tale fondamento recepisce i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19704/2015, quest'ultima, nell'affrontare la questione dell'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si è occupata anche del termine d'impugnazione di un atto tributario invalidamente notificato ma conosciuto, di fatto, dal contribuente. Più in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che soltanto la regolare notifica dell'atto tributario obbliga il contribuente a impugnarlo nel termine di sessanta giorni: la conoscenza dell'atto acquisita “aliunde”, invece, rende l'impugnazione meramente facoltativa. Pertanto ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo occorre la piena conoscenza dello stesso. Pertanto questa Corte si uniforma a quanto stabilito dai primi giudici.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite per € 1.000 oltre accessori.
Così deciso in Campobasso lì, 24/11/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US Discenza Dott. Antonio Clemente
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 205/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001048521000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2025 depositato il 25/11/2025 la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 15/11/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Campobasso.
Trattasi di intimazione di pagamento notificata dall'AdeR al sig. Resistente_1 per l'importo di € 20.704,87, emessa in materia di IRAP, IRPEF ed IVA, sulla base di cartella di pagamento ed altri atti precedenti.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento n.
02720180003252501000, precisando di aver avuto conoscenza della pretesa fiscale solo a seguito della notifica della gravata intimazione. Eccepiva, altresì, la irrituale notifica dell'intimazione opposta in quanto notificata ad omonimo residente in [...]anziché Indirizzo_2.
In prima istanza il ricorso veniva accolto poiché i primi giudici ritenevano l'irregolarità e l'assenza della notifica della cartella di pagamento.
Nel proporre appello l'AdeR eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per: Erroneità ed illogicità della sentenza appellata nella parte in cui i Giudici di prime cure non hanno dichiarato la inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 D.lgs. 546/92; Erroneità ed illogicità della sentenza appellata nella parte in cui i Giudici di prime cure non hanno dichiarato la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 546/92;
Erroneità ed illogicità della sentenza appellata nella parte in cui i Giudici di prime cure hanno dichiarato la irregolarità della notifica della intimazione di pagamento n. 02720229001048521000.
Fa presente l'Ufficio che il ricorso di parte è inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 546/92, questo perché l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 15.04.2022, quindi il termine ultimo per proporre impugnazione scadeva il 14.06.2022, mentre il ricorso è stato notificato in data 24.07.2023. Eccepisce poi di aver fornito piena prova della notifica al contribuente della proposta di compensazione ex art. 28-ter
DRP 602/73 avvenuta in data 15.07.2022, atto conseguente e ricollegabile alla cartella di cui si eccepisce la mancata notifica (cartella n. 02720180003252501000). Nello specifico, la proposta di compensazione ex art. 28-ter DRP 602/73 è stata notificata presso la residenza del contribuente e dal certificato storico di residenza del Resistente_1 emerge che la residenza è sita in Indirizzo_1 San Giuliano di Puglia (CB) e non, come affermato dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, in Indirizzo_3 Infine ribadisce che laddove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata e che l'avviso di ricevimento che indica che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto (ancorché con grafia illeggibile) comporta l'attestazione, facente fede fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto.
Per questi motivi
chiede l'accoglimento dell'atto di appello con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Di contro la parte nel presentare controdeduzioni sostiene l'infondatezza dell'atto di appello, poiché relativamente al primo motivo di appello, fa presente che lo stesso è chiaramente infondato atteso che è stata dedotta, e provata, la irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta e la conoscenza acquisita
“aliunde” dell'atto invalidamente notificato non obbliga il contribuente all'impugnazione, essendo quest'ultima meramente facoltativa. Infine sottolinea che per la validità della notificazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 139 comma 2 cpc, mediante consegna di copia a familiari del contribuente, occorre la prova dell'invio della raccomandata informativa, così come prescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento. Sottolinea la Corte che l'invalida notifica dell'atto tributario impedisce il decorso del termine di cui all'art. 21
Decreto Legislativo n. 546/1992, difatti la conoscenza dell'atto acquisita “aliunde” ne consente, in via meramente facoltativa, l'impugnazione. Tale fondamento recepisce i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19704/2015, quest'ultima, nell'affrontare la questione dell'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si è occupata anche del termine d'impugnazione di un atto tributario invalidamente notificato ma conosciuto, di fatto, dal contribuente. Più in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che soltanto la regolare notifica dell'atto tributario obbliga il contribuente a impugnarlo nel termine di sessanta giorni: la conoscenza dell'atto acquisita “aliunde”, invece, rende l'impugnazione meramente facoltativa. Pertanto ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo occorre la piena conoscenza dello stesso. Pertanto questa Corte si uniforma a quanto stabilito dai primi giudici.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite per € 1.000 oltre accessori.
Così deciso in Campobasso lì, 24/11/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US Discenza Dott. Antonio Clemente