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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4741 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/09/1963, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Russo Sergio e Russo Francescopaolo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si trascrivono:
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'obbligo di
1 comunicarsi reciprocamente ogni variazione di abitazione di residenza o di mero domicilio;
II. L'immobile sito in Comune di Vicenza alla Via Francesco Pasqualigo n. 10 e così catastalmente censito in Comune di Vicenza, Fg. 9, mapp 522, Sub. 9, Cat. A/2, Cl. 3,
Vani 7, P.2, RC€759,19 e Sub. 1, Cat. C/6, Cl. 7, PT, mq. 28, RC€59,07 siti in Via
Francesco Pasqualigo n. 10, con arredi e corredi, viene assegnato alla IG.ra Parte_1
che la abiterà con i figli e con obbligo e
[...] Per_1 Persona_2
impegno per il IG. a continuare a versare le rate di mutuo e di Parte_2
cedere la propria quota del 50% alla IG.ra entro il 31 dicembre 2025 Parte_1
avanti al Notaio ovvero altro che sarà individuato dalla IG.ra Persona_3
qualora la succitata non potesse rogare l'atto; Parte_1
III. I coniugi sono economicamente autosufficienti, tuttavia il IG. Parte_2
riconosce a favore della IG.ra un assegno di mantenimento pari a Parte_1
€200,00 mensili da rivalutarsi annualmente dal 2026 secondo gli indici ISTAT impegnandosi a eseguire il versamento alle seguenti coordinate bancarie IT51 M030
6911 8941 0000 0018 971 entro il giorno 20 di ciascun mese a far data dal mese di novembre 2024,
IV. Il sig. già versa mensilmente, e precisamente dal giorno 20 di Parte_2
ciascun mese, sul conto corrente IT51 M030 6911 8941 0000 0018 971 intestato alla
IG.ra , la somma di €800,00 mensili, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio – studente non autosufficiente – fino Persona_2
a che questi non sia economicamente autosufficiente;
a tale somma va aggiunto a partire dall'anno 2026 l'incremento Istat famiglie – foi;
per quanto attiene alle spese non ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento i coniugi richiamo il contenuto del “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, nella misura del 50%, che si allega al presente ricorso per costituirne parte integrante e sostanziale;
V. Spese del presente procedimento a carico della IG.ra ; Parte_1
2) Pronunciare sentenza di divorzio tra essi coniugi alle medesime condizioni di cui al capo 1) una volta decorsi i termini di legge ex art. 3 L.898/70 e divenuta cosa giudicata la sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
2 3) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione delle predette sentenze a margine del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vicenza, N. 205, P. II,
Serie A, anno 1993;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza (VI) in data 12/06/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/3/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_2
di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 800,00 Persona_2
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Via Francesco Pasqualigo n. 10 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_2
3 ; Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti, pur dichiarandosi economicamente autosufficienti, hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di Parte_2 Parte_1
assegno di mantenimento la somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Vicenza (VI) in data 12/06/1993 con atto trascritto al n. 205, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4741 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/09/1963, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Russo Sergio e Russo Francescopaolo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si trascrivono:
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'obbligo di
1 comunicarsi reciprocamente ogni variazione di abitazione di residenza o di mero domicilio;
II. L'immobile sito in Comune di Vicenza alla Via Francesco Pasqualigo n. 10 e così catastalmente censito in Comune di Vicenza, Fg. 9, mapp 522, Sub. 9, Cat. A/2, Cl. 3,
Vani 7, P.2, RC€759,19 e Sub. 1, Cat. C/6, Cl. 7, PT, mq. 28, RC€59,07 siti in Via
Francesco Pasqualigo n. 10, con arredi e corredi, viene assegnato alla IG.ra Parte_1
che la abiterà con i figli e con obbligo e
[...] Per_1 Persona_2
impegno per il IG. a continuare a versare le rate di mutuo e di Parte_2
cedere la propria quota del 50% alla IG.ra entro il 31 dicembre 2025 Parte_1
avanti al Notaio ovvero altro che sarà individuato dalla IG.ra Persona_3
qualora la succitata non potesse rogare l'atto; Parte_1
III. I coniugi sono economicamente autosufficienti, tuttavia il IG. Parte_2
riconosce a favore della IG.ra un assegno di mantenimento pari a Parte_1
€200,00 mensili da rivalutarsi annualmente dal 2026 secondo gli indici ISTAT impegnandosi a eseguire il versamento alle seguenti coordinate bancarie IT51 M030
6911 8941 0000 0018 971 entro il giorno 20 di ciascun mese a far data dal mese di novembre 2024,
IV. Il sig. già versa mensilmente, e precisamente dal giorno 20 di Parte_2
ciascun mese, sul conto corrente IT51 M030 6911 8941 0000 0018 971 intestato alla
IG.ra , la somma di €800,00 mensili, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio – studente non autosufficiente – fino Persona_2
a che questi non sia economicamente autosufficiente;
a tale somma va aggiunto a partire dall'anno 2026 l'incremento Istat famiglie – foi;
per quanto attiene alle spese non ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento i coniugi richiamo il contenuto del “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, nella misura del 50%, che si allega al presente ricorso per costituirne parte integrante e sostanziale;
V. Spese del presente procedimento a carico della IG.ra ; Parte_1
2) Pronunciare sentenza di divorzio tra essi coniugi alle medesime condizioni di cui al capo 1) una volta decorsi i termini di legge ex art. 3 L.898/70 e divenuta cosa giudicata la sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
2 3) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione delle predette sentenze a margine del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vicenza, N. 205, P. II,
Serie A, anno 1993;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza (VI) in data 12/06/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/3/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_2
di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 800,00 Persona_2
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Via Francesco Pasqualigo n. 10 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_2
3 ; Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti, pur dichiarandosi economicamente autosufficienti, hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di Parte_2 Parte_1
assegno di mantenimento la somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Vicenza (VI) in data 12/06/1993 con atto trascritto al n. 205, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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