Articolo 1259 del Codice civile
Articolo 1258Articolo 1260
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19 aprile 1942
Art. 1259.

(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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