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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12605 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38320/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 09/02/1967), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MARY DOMINICI;
ricorrente nei confronti di
(GROTTERIA (RC), 26/02/1969), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. FRANCESCA ROMANI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 2 precisando che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati sin dal 2015,
e da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituita senza opporsi alla cessazione Controparte_1
del vincolo ma proponendo diverse soluzioni riguardo ai provvedimenti accessori.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Le parti si manterranno autonomamente;
2) Le parti si impegnano congiuntamente a mettere in vendita l'immobile sito in Roma Via Arnaldo Cantani 8 ed a dividere il ricavato al
50%, conferendo incarico in semi esclusiva a due agenzie immobiliari di loro fiducia, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
3) La sig.ra darà incarico alla CP_1 Parte_2
entre il Sig. alla D.P.R. IMMOBILIARE SAS Nessuna
[...] Parte_1
indennità di mediazione sarà corrisposta dagli stessi agli agenti immobiliari incaricati, i quali dovranno percepire la provvigione esclusivamente dal soggetto acquirente.
4) Il prezzo di partenza per la vendita dell'immobile è fissato in euro
220.000,00 (duecentoventimila/00). In caso di mancata vendita entro 4 mesi dall'incarico, il prezzo sarà ridotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ogni 4
mesi successivi, fino alla conclusione della vendita il cui prezzo limite viene comunque fissato in €. 200.000,00. Eventuali offerte, nel tetto dei 200.000,00
euro saranno comunque valutate dalle parti indipendentemente dai ribassi 3 sopra indicati.
5) La sig.ra continuerà ad abitare nell' immobile di Controparte_1
Roma Via Arnaldo Cantani 8, che verrà da lei rilasciato entro e non oltre la data prevista per il rogito che sarà in ogni caso fissato a 6 mesi dal compromesso, provvedendo che la stessa provveda al pagamento delle utenze di cui gode (luce, acqua, gas, tari, ecc..) ivi compreso il condominio.
6) Le condizioni relative all'immobile di cui al punto 4 e 5 saranno riviste dalle parti tra 24 mesi in caso di mancata vendita.
7) La Sig.ra si impegna a corrispondere direttamente Controparte_1
alla figlia nata a [...] il [...], la somma di €. 175,00 quale Per_1
50% della retta per la scuola professionale già intrapresa dalla stessa,
mediante bonifico bancario sul conto intestato a o su altro conto da Per_1
lei indicato, entro il giorno 5 del mese e sino a quando la figlia frequenterà
tale istituto, dietro presentazione della relativa documentazione attestante la spettanza della quota.
8) Le parti si impegnano a chiudere il c/c postale cointestato entro la fine del mese di settembre 2025.
9) Spese legali compensate. Si precisa che la parte è ammessa CP_1
al patrocinio a spese dello Stato.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/09/1998, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al 4 contenuto tipico del divorzio, di cui il collegio si limita a prendere atto;
Ricorrono giustificati motivi, stante l'esito del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38320/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CHIARAMONTE GULFI in data 12/09/1998 tra Parte_1
(ROMA (RM), 09/02/1967) e (GROTTERIA Controparte_1
(RC), 26/02/1969) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel
Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.
att. cpc
Roma, 09/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38320/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 09/02/1967), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MARY DOMINICI;
ricorrente nei confronti di
(GROTTERIA (RC), 26/02/1969), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. FRANCESCA ROMANI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 2 precisando che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati sin dal 2015,
e da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituita senza opporsi alla cessazione Controparte_1
del vincolo ma proponendo diverse soluzioni riguardo ai provvedimenti accessori.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Le parti si manterranno autonomamente;
2) Le parti si impegnano congiuntamente a mettere in vendita l'immobile sito in Roma Via Arnaldo Cantani 8 ed a dividere il ricavato al
50%, conferendo incarico in semi esclusiva a due agenzie immobiliari di loro fiducia, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
3) La sig.ra darà incarico alla CP_1 Parte_2
entre il Sig. alla D.P.R. IMMOBILIARE SAS Nessuna
[...] Parte_1
indennità di mediazione sarà corrisposta dagli stessi agli agenti immobiliari incaricati, i quali dovranno percepire la provvigione esclusivamente dal soggetto acquirente.
4) Il prezzo di partenza per la vendita dell'immobile è fissato in euro
220.000,00 (duecentoventimila/00). In caso di mancata vendita entro 4 mesi dall'incarico, il prezzo sarà ridotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ogni 4
mesi successivi, fino alla conclusione della vendita il cui prezzo limite viene comunque fissato in €. 200.000,00. Eventuali offerte, nel tetto dei 200.000,00
euro saranno comunque valutate dalle parti indipendentemente dai ribassi 3 sopra indicati.
5) La sig.ra continuerà ad abitare nell' immobile di Controparte_1
Roma Via Arnaldo Cantani 8, che verrà da lei rilasciato entro e non oltre la data prevista per il rogito che sarà in ogni caso fissato a 6 mesi dal compromesso, provvedendo che la stessa provveda al pagamento delle utenze di cui gode (luce, acqua, gas, tari, ecc..) ivi compreso il condominio.
6) Le condizioni relative all'immobile di cui al punto 4 e 5 saranno riviste dalle parti tra 24 mesi in caso di mancata vendita.
7) La Sig.ra si impegna a corrispondere direttamente Controparte_1
alla figlia nata a [...] il [...], la somma di €. 175,00 quale Per_1
50% della retta per la scuola professionale già intrapresa dalla stessa,
mediante bonifico bancario sul conto intestato a o su altro conto da Per_1
lei indicato, entro il giorno 5 del mese e sino a quando la figlia frequenterà
tale istituto, dietro presentazione della relativa documentazione attestante la spettanza della quota.
8) Le parti si impegnano a chiudere il c/c postale cointestato entro la fine del mese di settembre 2025.
9) Spese legali compensate. Si precisa che la parte è ammessa CP_1
al patrocinio a spese dello Stato.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/09/1998, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al 4 contenuto tipico del divorzio, di cui il collegio si limita a prendere atto;
Ricorrono giustificati motivi, stante l'esito del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38320/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CHIARAMONTE GULFI in data 12/09/1998 tra Parte_1
(ROMA (RM), 09/02/1967) e (GROTTERIA Controparte_1
(RC), 26/02/1969) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel
Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.
att. cpc
Roma, 09/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi