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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 97/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. Raffaele Dipasquale, elett.te domiciliato in Nocera Parte_1
Inferiore, alla via G.A. Scarano n. 29, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to Controparte_1
Claudia LF, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 10/1/2025, ha adito questo giudice, proponendo Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249008330602/000, notificata in data 11/11/2024, limitatamente avverso i seguenti avvisi di addebito prodromici: n.
40020170003682241000, n. 40020170005902315000, n. 40020180003590941000, n.
40020220007860979000. Ha eccepito la prescrizione dei crediti riportati negli avvisi predetti maturata successivamente alla loro notifica ed ha concluso come da pagine 9 e 10 del ricorso.
Si è costituita l , contrastando le richieste della ricorrente e Controparte_1
concludendo come da pagina 7 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, è da osservare che nell'atto introduttivo del giudizio è formulato un unico motivo di opposizione, ossia la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito prodromici.
Quindi, implicitamente il ricorrente ha riconosciuto che gli avvisi predetti sono stati correttamente notificati alle date indicate nell'intimazione opposta. Ciò a prescindere dall'inciso “A prescindere, per un attimo, della necessaria prova che parte opposta dovrà
fornire in relazione alla rituale notifica degli Avvisi di addebito impugnati” (pagina 2 del ricorso), proprio perché l'unico motivo di opposizione è la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito prodromici. Non vi è nell'atto un'espressa eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Peraltro, la parte opponente non ha nemmeno evocato in giudizio l'ente impositore, ossia il soggetto che ha effettuato la notifica dei predetti atti. Comunque, la formulazione dell'atto introduttivo del giudizio comporta l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza di cui all'art. 25 del D. Lgs. 46/99, avanzate in ricorso.
Pertanto, deve dirsi che, sulla base della prospettazione attorea, l'unico legittimato passivo di questo giudizio è l' . Controparte_2
Tanto premesso, va rilevato che l non ha prodotto eventuali atti Controparte_2
interruttivi della prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie di causa.
Deve tenersi conto anche della normativa emergenziale Covid 19, che ha previsto l'ipotesi di sospensione della prescrizione.
Infatti, bisogna considerare quanto segue: 1) art. 68, commi 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020 cd.
“Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/5/2020; 2) art. 154
D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31/5/2020 al 31/8/2020; 3) art. 99 D.L.
104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31/8/2020 al 15/10/2020; 4)
art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15/1/2020 al
31/12/2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31/12/2020 al 31/1/2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31/1/2021 al 28/2/2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28/2/2021 al 30/4/2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30/4/2021 al 30/6/2021; 9) art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine,
prorogato la sospensione dal 30/6/2021 fino al 31/8/2021. Quindi, vi è stata la sospensione,
per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività riscossione mediante ruolo. Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al
DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31/12/2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28/2/2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30/4/2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio
2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Applicando le disposizioni normative predette al caso di specie, si riscontra che non è
maturata la prescrizione, oltre che per il credito dell'avviso di addebito n.
40020220007860979000, anche per il credito di cui all'avviso di addebito n.
40020180003590941000, che è stato notificato il 13/8/2018.
Invece, anche applicando la sospensione della prescrizione di cui alla normativa emergenziale Covid 19, è da rilevare che i crediti di cui agli avvisi di addebito nn.
40020170003682241000 e 40020170005902315000 erano già prescritti al momento della notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 11/11/2024, poiché gli stessi sono stati comunicati al debitore il 3/1/2018, con scadenza del termine quinquennale il 25/4/2024
tenendo conto della sospensione per 478 giorni della causa estintiva dei crediti.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020249008330602/000 limitatamente agli avvisi di addebito prodromici n. 40020170003682241000 e n. 40020170005902315000;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. Raffaele Dipasquale, elett.te domiciliato in Nocera Parte_1
Inferiore, alla via G.A. Scarano n. 29, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to Controparte_1
Claudia LF, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 10/1/2025, ha adito questo giudice, proponendo Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249008330602/000, notificata in data 11/11/2024, limitatamente avverso i seguenti avvisi di addebito prodromici: n.
40020170003682241000, n. 40020170005902315000, n. 40020180003590941000, n.
40020220007860979000. Ha eccepito la prescrizione dei crediti riportati negli avvisi predetti maturata successivamente alla loro notifica ed ha concluso come da pagine 9 e 10 del ricorso.
Si è costituita l , contrastando le richieste della ricorrente e Controparte_1
concludendo come da pagina 7 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, è da osservare che nell'atto introduttivo del giudizio è formulato un unico motivo di opposizione, ossia la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito prodromici.
Quindi, implicitamente il ricorrente ha riconosciuto che gli avvisi predetti sono stati correttamente notificati alle date indicate nell'intimazione opposta. Ciò a prescindere dall'inciso “A prescindere, per un attimo, della necessaria prova che parte opposta dovrà
fornire in relazione alla rituale notifica degli Avvisi di addebito impugnati” (pagina 2 del ricorso), proprio perché l'unico motivo di opposizione è la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito prodromici. Non vi è nell'atto un'espressa eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Peraltro, la parte opponente non ha nemmeno evocato in giudizio l'ente impositore, ossia il soggetto che ha effettuato la notifica dei predetti atti. Comunque, la formulazione dell'atto introduttivo del giudizio comporta l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza di cui all'art. 25 del D. Lgs. 46/99, avanzate in ricorso.
Pertanto, deve dirsi che, sulla base della prospettazione attorea, l'unico legittimato passivo di questo giudizio è l' . Controparte_2
Tanto premesso, va rilevato che l non ha prodotto eventuali atti Controparte_2
interruttivi della prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie di causa.
Deve tenersi conto anche della normativa emergenziale Covid 19, che ha previsto l'ipotesi di sospensione della prescrizione.
Infatti, bisogna considerare quanto segue: 1) art. 68, commi 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020 cd.
“Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/5/2020; 2) art. 154
D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31/5/2020 al 31/8/2020; 3) art. 99 D.L.
104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31/8/2020 al 15/10/2020; 4)
art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15/1/2020 al
31/12/2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31/12/2020 al 31/1/2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31/1/2021 al 28/2/2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28/2/2021 al 30/4/2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30/4/2021 al 30/6/2021; 9) art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine,
prorogato la sospensione dal 30/6/2021 fino al 31/8/2021. Quindi, vi è stata la sospensione,
per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività riscossione mediante ruolo. Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al
DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31/12/2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28/2/2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30/4/2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio
2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Applicando le disposizioni normative predette al caso di specie, si riscontra che non è
maturata la prescrizione, oltre che per il credito dell'avviso di addebito n.
40020220007860979000, anche per il credito di cui all'avviso di addebito n.
40020180003590941000, che è stato notificato il 13/8/2018.
Invece, anche applicando la sospensione della prescrizione di cui alla normativa emergenziale Covid 19, è da rilevare che i crediti di cui agli avvisi di addebito nn.
40020170003682241000 e 40020170005902315000 erano già prescritti al momento della notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 11/11/2024, poiché gli stessi sono stati comunicati al debitore il 3/1/2018, con scadenza del termine quinquennale il 25/4/2024
tenendo conto della sospensione per 478 giorni della causa estintiva dei crediti.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020249008330602/000 limitatamente agli avvisi di addebito prodromici n. 40020170003682241000 e n. 40020170005902315000;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo