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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RC FR, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 993/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00099 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00099 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente si riporta interamente a quanto indicato nell'atto di appello.
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'Ufficio si richiama.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 16/2025 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Belluno, Sez. 1, pronunciata in data 21/01/2025 e depositata il 24/02/2025, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. T6Q01BB00099/2024 per IRPEF e addizionali, periodo di imposta 2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Belluno.
L'atto impositivo trae origine dalla più vasta indagine che aveva interessato la società Società_1
, con sede in Venezia-Marghera, sottoposta a verifica fiscale generale relativamente ai periodi di imposta compresi fra il 2010 e il 2015.
Nei confronti dell'appellante la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, aveva iniziato il 24 luglio 2020 un controllo ai fini delle imposte sui redditi e della normativa in materia di c.
d. monitoraggio fiscale, di cui al d.l. n. 167 del 1990, relativamente ai periodi d'imposta dal 2011 al 2018, che si concludeva con il processo verbale di constatazione notificato il 29 luglio 2020, posto a fondamento dell'avviso di accertamento.
Col l'atto impositivo sono stati contestati sostanzialmente due rilievi:
1. la percezione di una retribuzione mensile lorda di Fr. 6500 svizzeri per 13 mensilità, pari a Fr. 84.500 svizzeri annui, in qualità di amministratore unico della società Società_2 AG, con sede in Svizzera, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato datato 23 marzo 2017, mentre il compenso percepito per detto incarico, proveniente da due conti correnti accesi presso un istituto di credito svizzero, è confluito su un conto corrente intrattenuto dal Ricorrente_1 presso la Banca_1 di Treviso e Venezia, mediante una serie di bonifici per l'importo complessivo di euro 88.000,00, dei quali euro 10.000 riferibili all'annualità in contestazione, qualificati come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi degli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, d.p.r. 917/1986; 2. un reddito di pensione da parte dell'Inps pari ad euro 21.
607,89 e non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia.
Dunque, l'Agenzia ha ripreso a tassazione i redditi evidenziati per un ammontare complessivo di euro
31.608,00, e, previo riconoscimento delle ritenute e trattenute operate sul reddito da pensione, ha rideterminato l'Irpef dovuta nella misura di euro 3.422,00, con l'ulteriore aggiunta delle addizionali regionale e provinciale, ed irrogazione della sanzione di euro 5.660,80, ricompresa nel cumulo materiale per le violazioni contestate in precedenti annualità.
Con la sentenza impugnata n. 16/2025 la Corte tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.474,40 oltre al rimborso forfetario delle spese generali.
Il sig. Ricorrente_1 ha interposto appello, eccependo i seguenti motivi:
1. Erroneità e infondatezza della sentenza poiché il contribuente non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 in quanto residente in [...]. Infondatezza dell'impianto accusatorio;
2. Illegittimità del provvedimento impositivo per difetto di motivazione nonché per inammissibile delegazione dell'attività accertativa alla Guardia di Finanza;
3. Illegittimità del provvedimento impositivo per difetto di prova;
4.
Erroneità della sentenza poiché il contribuente non avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi in Italia le somme percepite dalla società Società_2 a titolo di lavoro dipendente e le somme percepite a titolo di pensione;
5. Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto l'assunto accusatorio si fonda su dati, informazioni e documenti acquisiti non in sede di controllo, ma di soggetti terzi, nonché illegittimità e/o invalidità dell'autorizzazione all'utilizzo e trasmissione ai fini fiscali dei dati e degli elementi acquisiti durante le indagini di P.G.; 6. Illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale;
7. Illegittimità degli atti impositivi per carenza di sottoscrizione;
8. Illegittimità delle statuizioni concernenti le sanzioni;
9.
Infondatezza della sentenza in punto di spese di lite.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento;
in subordine, ridurre al minimo la pretesa impositiva;
in ulteriore subordine, dichiarare non dovute le sanzioni. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado.
L'Agenzia delle Entrate di Belluno si è costituita in giudizio e contesta ogni assunto di parte appellante, atteso che la sentenza impugnata è conforme a legge e congruamente motivata, e che non vi è ragione di dubitare della legittimità della fondatezza degli atti impositivi. Conclude per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e la condanna alle spese di giudizio.
Alla trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti. Successivamente alle conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, preliminarmente, che questa Corte ha trattato le controversie analoghe, scaturenti dal medesimo processo verbale di costatazione e relative agli di anni di imposta dal 2012 al 2016 che si sono concluse con le sentenze n. 785/2025, n. 786/2025, n. 787/2025, n. 788/2025, n. 789/2025, tutte depositate il 1° dicembre 2025, a cui principi e motivazioni si vuole dare continuità, posto che non vi sono motivi per discostarsene.
Per quanto all'eccezione che il Ricorrente_1 nel periodo d'imposta 2018 non fosse tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essendo all'epoca residente in [...], in base all'iscrizione dal 29 marzo
2017 all'anagrafe degli italiani residenti all'estero del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), correttamente il
Giudice di prime cure ha evidenziato che secondo quanto dispone l'art. 2, comma 2, DPR 27 dicembre 1986,
n. 917 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2023, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 27 dicembre
2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024), ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in
Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sul punto, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, vigente ratione temporis prima della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass., Sez. 5^, sent. n. 19843, del 18 luglio 2024). l successivo comma 2-bis del TUIR (nel testo introdotto dall'art. 10 della l. 23 dicembre 1998, n. 443, rimasto in vigore dal 1° gennaio
1999 al 31 dicembre 2023) stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nell'anno in questione la Svizzera (oggi esclusa dalla c.d. black list dal d. MEF 20 luglio 2023) rientrava nell'ambito dei Paesi a regime fiscale privilegiato (in forza del d. MEF 4 maggio 1999), rendendo di conseguenza operativa la suddetta presunzione;
dunque, le circostanze addotte dal ricorrente non risultano idonee ad integrare l'anzidetta prova contraria. L'Agenzia delle Entrate ha allegato molteplici riscontri dai quali si evince che l'appellante, nell'annualità per cui è causa, pur essendo iscritto all'AIRE del Comune di
Cortina d'Ampezzo in quanto residente in [...], ad Agno, dal 29/03/2017, essendo fino a tale data residente a [...]d'Ampezzo, fraz. Mortisa n. 3, in realtà manteneva il centro dei propri interessi economici e della propria vita, oltre a soggiornarvi stabilmente, in Italia. Oltre ad individuare una serie di elementi univoci e concordanti che comprovano il mantenimento in Italia della sede principale degli interessi del contribuente, menzionando alcune delle risultanze emerse nel procedimento penale che svelano senza possibilità di equivoco il carattere fittizio, per non dire fraudolento, dell'apparente trasferimento di residenza in Svizzera.
Infondata risulta, anche, l'eccezione sulla motivazione dei provvedimenti impositivi posto che gli avvisi di accertamento indicano correttamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'atto impositivo. La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18160 depositata il 6 giugno 2022, ha affermato che in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, né pregiudica il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'interessato.
Di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024, in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ha osservato che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio
2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)".
Sull'eccezione riguardante l'asserita illegittimità dei provvedimenti impositivi per difetto di prova. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29878 del 30.12.2020 ha ribadito il distinguo tra onere di motivazione e onere della prova, il primo relativo all'avviso di accertamento, il secondo al processo. La giurisprudenza di legittimità distingue l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto)
e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre, infatti, la motivazione dell'avviso di accertamento, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa, come avvenuto nel caso concreto, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze;
la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi
è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo. Nel caso in esame, nessun vizio motivazionale può dunque intravedersi nell'atto impugnato che risulta invece perfettamente aderente a quanto prescritto dagli artt. 42 del DPR 600/73 e 7 della L. 212/2000.
Nel caso concreto, è stato evidenziato anche dal Collegio di prime cure, il cui convincimento è pienamente condivisibile, che l'imposizione delle somme corrisposte al Ricorrente_1 per l'attività di amministratore della società svizzera Società_2 (delle quali € 10.000 imputabili all'anno 2018) spetta al Paese di effettiva residenza fiscale del contribuente, ossia – come s'è visto – l'Italia, anche perché il ricorrente non ha neppure provato di aver svolto le prestazioni durante la propria (puramente sporadica) permanenza nel territorio dello
Stato estero. La maggiore imposta dovuta è stata calcolata sul reddito complessivo, incluso quello da pensione, previo scomputo delle ritenute operate alla fonte.
E' bene ricordare che l'atto impositivo trae da una verifica fiscale effettuata a carico della società GG Trasporti Combinati S.p.A., da cui emergeva l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da svariate società estere riconducibili al sig. Ricorrente_1 ed in particolare Società_3 Sa, Società_7 Sa, Società_1, Società_4 (v. pagg. da 3 a 6 dell'avviso di accertamento).
Inoltre, era stato rilevato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di oltre
6 milioni di euro emesse da società estere ritenute riconducibili anche a Ricorrente_1 ... Il capitale sociale della Società_1 S.p.A. era detenuto per il 50% dalla Società_5 Srl unipersonale (alla quale sopra si è fatto più volte riferimento come beneficiaria delle movimentazioni da parte di Società_8 AG), per il 45% dalla società fiduciaria Società_6 Srl e per il 5% da tale Nominativo_1. […] la Società_5 Srl fosse il socio di maggioranza della Società_1 S.p.A., il soggetto giuridico principale della costellazione di società che ruotava intorno alla figura Ricorrente_1.
A sua volta, la Società_8 AG deteneva il 100% della partecipazione in Società_5 Srl, per cui in buona sostanza può affermarsi come a controllare indirettamente la Società_1 S.p.A. fosse proprio la società costituita in Liechtenstein. La logica conclusione che Società_8 AG, al di là della formale intestazione del capitale sociale, appartenesse di fatto a Ricorrente_1 nell'intero arco temporale cui si riferiscono gli accertamenti può considerarsi a questo punto raggiunta con ragionevole certezza.
Non può condividersi la tesi del contribuente, atteso che i Giudici di primo grado non hanno errato nell'applicare i principi in tema di onere della prova, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale del rigetto del ricorso. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo al rigetto del motivo di ricorso, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante di non aver preso in esame tutti i singoli elementi evidenziati, costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente.
Ad ulteriore riprova, appare significativa la circostanza che in data 8 novembre 2017 la Società_8 AG cedette l'intero capitale sociale di Società_5 Srl non già ad un acquirente qualsiasi, bensì a Nominativo_2, figlio di Ricorrente_1 (p. 16 del citato pvc).
Lungi dal costituire un insieme di circostanze inconferenti rispetto ai rilievi contestati per l'annualità in esame
(2018), il collegamento tra Ricorrente_1, Ricorrente_1, Società_8 AG, Società_5 Srl e Società_1 SpA rappresenta la cornice di riferimento all'interno della quale devono essere collocate le svariate attività italiane ed estere che ruotano intorno alla figura dell'odierno ricorrente, fra le quali rientra anche l'avviso di accertamento impugnato.
Dalla combinazione di tali elementi (quello positivo, rappresentato dalle circostanze accertate dai verificatori,
e quello negativo, costituito dalla mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'interessato) non può che ricavarsi una conclusione favorevole alla tesi dell'Ufficio, fondata sulle somme percepite da Società_2 a titolo di lavoro dipendente e le somme percepite a titolo di pensione.
E' anche infondata l'eccezione di illegittimità degli atti fondanti su dati e informazione di terzi e delle autorizzazioni all'utilizzo di dati acquisiti durante le indagini di P.G., atteso che nell'ambito dell'accertamento delle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 2408/2019 ha statuito che l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, richiesta dal comma 3 dell'articolo 33 del Dpr 600/1973 ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate di documentazione, dati e notizie acquisite dalla Gdf nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o dei terzi e, pertanto, la mancata produzione o riproduzione testuale della suddetta autorizzazione, della quale si riportano gli estremi, non determina in alcun modo la nullità dell'accertamento anche nel caso in cui l'attività di polizia giudiziaria riguardi soggetti differenti dal contribuente.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 8452 depositata il 31 marzo 2025, ha affermato che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Il fondamento dell'inutilizzabilità potrebbe rinvenirsi solo ove la stessa riguardasse un diritto fondamentale di rango istituzionale. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui l'irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale,
l'inutilizzabilità si verifica soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.
Non è fondata nemmeno l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis d.p.r. 600/1973, trattandosi di una modalità procedurale rapida e mirata con cui il fisco può contestare le irregolarità senza avere “elementi certi” ma in base a presunzioni gravi, precise e concordanti è quanto recentemente ribadito dall'ordinanza n. 27039/2025 della Cassazione. La pronuncia della Suprema corte offre un'ampia e articolata disamina sulla disciplina dell'accertamento parziale ex articolo 41-bis Dpr n. 600/1973. La pronuncia ribadisce che l'accertamento parziale non configura un metodo autonomo, ma una modalità procedurale finalizzata alla sollecita emersione della materia imponibile. Esso può fondarsi su qualsiasi elemento, anche induttivo, e non esige il possesso di “elementi certi” ma semplicemente presunzioni gravi, precise e concordanti. Il recupero a tassazione può avvenire anche con una sola verifica di qualsiasi natura, senza limitazioni dettate dall'esigenza di completezza dell'accertamento.
Anche la pretesa nullità degli atti per difetto di sottoscrizione in violazione del CAD, atteso che ciascun atto di accertamento è stato formato come “documento informatico”, nella definizione dell'art. 1, comma 1, lett.
p) del CAD come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Allo stesso è stata apposta la prescritta firma digitale e, l'Ufficio ha provveduto alla notifica di una copia analogica dello stesso, come previsto dall'art.
3-bis del medesimo CAD. In calce all'atto impugnato è riportata la sottoscrizione mediante l'indicazione sostitutiva stampa del nominativo del soggetto responsabile ed è presente l'indicazione che “Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente”. Pertanto, il documento analogico ricevuto dalla parte soddisfa i criteri previsti dall'art.
3-bis del CAD per la corretta comunicazione dei provvedimenti impositivi.
Anche le sanzioni risultano correttamente irrogate poiché sono legittime anche in assenza di una prova concreta del dolo o colpa, applicando una presunzione di colpa “in re ipsa” e possono essere irrogate indipendentemente dall'eventuale procedimento penale, stante il chiaro disposto dell'art. 21, comma 1, d. lgs. cit., che impone in ogni caso l'irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti le violazioni tributarie oggetto di notizia di reato. Tanto meno risulta fondata l'eccezione di asserita sproporzione delle sanzioni irrogate, la cui rigidità trova ragionevole giustificazione nella gravità del fenomeno che la legge mira a reprimere sulla base di accordi internazionali.
Infine, il nuovo sistema sanzionatorio tributario di cui all'art. 2, comma 1, n. 6), della l. 87/2024 può trovare applicazione soltanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in forza di quanto stabilito dall'art. 5,
l. cit., che deroga al criterio della retroattività della disciplina più favorevole sancito dall'art. 3, comma 2, d. lgs. 472/1997
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato poiché la sentenza risulta essere priva di censure. Le spese di giudizio di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in
3.000,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 20 gennaio
2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RC FR, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 993/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00099 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00099 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente si riporta interamente a quanto indicato nell'atto di appello.
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'Ufficio si richiama.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 16/2025 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Belluno, Sez. 1, pronunciata in data 21/01/2025 e depositata il 24/02/2025, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. T6Q01BB00099/2024 per IRPEF e addizionali, periodo di imposta 2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Belluno.
L'atto impositivo trae origine dalla più vasta indagine che aveva interessato la società Società_1
, con sede in Venezia-Marghera, sottoposta a verifica fiscale generale relativamente ai periodi di imposta compresi fra il 2010 e il 2015.
Nei confronti dell'appellante la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, aveva iniziato il 24 luglio 2020 un controllo ai fini delle imposte sui redditi e della normativa in materia di c.
d. monitoraggio fiscale, di cui al d.l. n. 167 del 1990, relativamente ai periodi d'imposta dal 2011 al 2018, che si concludeva con il processo verbale di constatazione notificato il 29 luglio 2020, posto a fondamento dell'avviso di accertamento.
Col l'atto impositivo sono stati contestati sostanzialmente due rilievi:
1. la percezione di una retribuzione mensile lorda di Fr. 6500 svizzeri per 13 mensilità, pari a Fr. 84.500 svizzeri annui, in qualità di amministratore unico della società Società_2 AG, con sede in Svizzera, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato datato 23 marzo 2017, mentre il compenso percepito per detto incarico, proveniente da due conti correnti accesi presso un istituto di credito svizzero, è confluito su un conto corrente intrattenuto dal Ricorrente_1 presso la Banca_1 di Treviso e Venezia, mediante una serie di bonifici per l'importo complessivo di euro 88.000,00, dei quali euro 10.000 riferibili all'annualità in contestazione, qualificati come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi degli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, d.p.r. 917/1986; 2. un reddito di pensione da parte dell'Inps pari ad euro 21.
607,89 e non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia.
Dunque, l'Agenzia ha ripreso a tassazione i redditi evidenziati per un ammontare complessivo di euro
31.608,00, e, previo riconoscimento delle ritenute e trattenute operate sul reddito da pensione, ha rideterminato l'Irpef dovuta nella misura di euro 3.422,00, con l'ulteriore aggiunta delle addizionali regionale e provinciale, ed irrogazione della sanzione di euro 5.660,80, ricompresa nel cumulo materiale per le violazioni contestate in precedenti annualità.
Con la sentenza impugnata n. 16/2025 la Corte tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.474,40 oltre al rimborso forfetario delle spese generali.
Il sig. Ricorrente_1 ha interposto appello, eccependo i seguenti motivi:
1. Erroneità e infondatezza della sentenza poiché il contribuente non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 in quanto residente in [...]. Infondatezza dell'impianto accusatorio;
2. Illegittimità del provvedimento impositivo per difetto di motivazione nonché per inammissibile delegazione dell'attività accertativa alla Guardia di Finanza;
3. Illegittimità del provvedimento impositivo per difetto di prova;
4.
Erroneità della sentenza poiché il contribuente non avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi in Italia le somme percepite dalla società Società_2 a titolo di lavoro dipendente e le somme percepite a titolo di pensione;
5. Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto l'assunto accusatorio si fonda su dati, informazioni e documenti acquisiti non in sede di controllo, ma di soggetti terzi, nonché illegittimità e/o invalidità dell'autorizzazione all'utilizzo e trasmissione ai fini fiscali dei dati e degli elementi acquisiti durante le indagini di P.G.; 6. Illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale;
7. Illegittimità degli atti impositivi per carenza di sottoscrizione;
8. Illegittimità delle statuizioni concernenti le sanzioni;
9.
Infondatezza della sentenza in punto di spese di lite.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento;
in subordine, ridurre al minimo la pretesa impositiva;
in ulteriore subordine, dichiarare non dovute le sanzioni. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado.
L'Agenzia delle Entrate di Belluno si è costituita in giudizio e contesta ogni assunto di parte appellante, atteso che la sentenza impugnata è conforme a legge e congruamente motivata, e che non vi è ragione di dubitare della legittimità della fondatezza degli atti impositivi. Conclude per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e la condanna alle spese di giudizio.
Alla trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti. Successivamente alle conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, preliminarmente, che questa Corte ha trattato le controversie analoghe, scaturenti dal medesimo processo verbale di costatazione e relative agli di anni di imposta dal 2012 al 2016 che si sono concluse con le sentenze n. 785/2025, n. 786/2025, n. 787/2025, n. 788/2025, n. 789/2025, tutte depositate il 1° dicembre 2025, a cui principi e motivazioni si vuole dare continuità, posto che non vi sono motivi per discostarsene.
Per quanto all'eccezione che il Ricorrente_1 nel periodo d'imposta 2018 non fosse tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essendo all'epoca residente in [...], in base all'iscrizione dal 29 marzo
2017 all'anagrafe degli italiani residenti all'estero del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), correttamente il
Giudice di prime cure ha evidenziato che secondo quanto dispone l'art. 2, comma 2, DPR 27 dicembre 1986,
n. 917 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2023, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 27 dicembre
2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024), ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in
Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sul punto, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, vigente ratione temporis prima della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass., Sez. 5^, sent. n. 19843, del 18 luglio 2024). l successivo comma 2-bis del TUIR (nel testo introdotto dall'art. 10 della l. 23 dicembre 1998, n. 443, rimasto in vigore dal 1° gennaio
1999 al 31 dicembre 2023) stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nell'anno in questione la Svizzera (oggi esclusa dalla c.d. black list dal d. MEF 20 luglio 2023) rientrava nell'ambito dei Paesi a regime fiscale privilegiato (in forza del d. MEF 4 maggio 1999), rendendo di conseguenza operativa la suddetta presunzione;
dunque, le circostanze addotte dal ricorrente non risultano idonee ad integrare l'anzidetta prova contraria. L'Agenzia delle Entrate ha allegato molteplici riscontri dai quali si evince che l'appellante, nell'annualità per cui è causa, pur essendo iscritto all'AIRE del Comune di
Cortina d'Ampezzo in quanto residente in [...], ad Agno, dal 29/03/2017, essendo fino a tale data residente a [...]d'Ampezzo, fraz. Mortisa n. 3, in realtà manteneva il centro dei propri interessi economici e della propria vita, oltre a soggiornarvi stabilmente, in Italia. Oltre ad individuare una serie di elementi univoci e concordanti che comprovano il mantenimento in Italia della sede principale degli interessi del contribuente, menzionando alcune delle risultanze emerse nel procedimento penale che svelano senza possibilità di equivoco il carattere fittizio, per non dire fraudolento, dell'apparente trasferimento di residenza in Svizzera.
Infondata risulta, anche, l'eccezione sulla motivazione dei provvedimenti impositivi posto che gli avvisi di accertamento indicano correttamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'atto impositivo. La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18160 depositata il 6 giugno 2022, ha affermato che in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, né pregiudica il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'interessato.
Di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024, in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ha osservato che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio
2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)".
Sull'eccezione riguardante l'asserita illegittimità dei provvedimenti impositivi per difetto di prova. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29878 del 30.12.2020 ha ribadito il distinguo tra onere di motivazione e onere della prova, il primo relativo all'avviso di accertamento, il secondo al processo. La giurisprudenza di legittimità distingue l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto)
e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre, infatti, la motivazione dell'avviso di accertamento, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa, come avvenuto nel caso concreto, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze;
la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi
è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo. Nel caso in esame, nessun vizio motivazionale può dunque intravedersi nell'atto impugnato che risulta invece perfettamente aderente a quanto prescritto dagli artt. 42 del DPR 600/73 e 7 della L. 212/2000.
Nel caso concreto, è stato evidenziato anche dal Collegio di prime cure, il cui convincimento è pienamente condivisibile, che l'imposizione delle somme corrisposte al Ricorrente_1 per l'attività di amministratore della società svizzera Società_2 (delle quali € 10.000 imputabili all'anno 2018) spetta al Paese di effettiva residenza fiscale del contribuente, ossia – come s'è visto – l'Italia, anche perché il ricorrente non ha neppure provato di aver svolto le prestazioni durante la propria (puramente sporadica) permanenza nel territorio dello
Stato estero. La maggiore imposta dovuta è stata calcolata sul reddito complessivo, incluso quello da pensione, previo scomputo delle ritenute operate alla fonte.
E' bene ricordare che l'atto impositivo trae da una verifica fiscale effettuata a carico della società GG Trasporti Combinati S.p.A., da cui emergeva l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da svariate società estere riconducibili al sig. Ricorrente_1 ed in particolare Società_3 Sa, Società_7 Sa, Società_1, Società_4 (v. pagg. da 3 a 6 dell'avviso di accertamento).
Inoltre, era stato rilevato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di oltre
6 milioni di euro emesse da società estere ritenute riconducibili anche a Ricorrente_1 ... Il capitale sociale della Società_1 S.p.A. era detenuto per il 50% dalla Società_5 Srl unipersonale (alla quale sopra si è fatto più volte riferimento come beneficiaria delle movimentazioni da parte di Società_8 AG), per il 45% dalla società fiduciaria Società_6 Srl e per il 5% da tale Nominativo_1. […] la Società_5 Srl fosse il socio di maggioranza della Società_1 S.p.A., il soggetto giuridico principale della costellazione di società che ruotava intorno alla figura Ricorrente_1.
A sua volta, la Società_8 AG deteneva il 100% della partecipazione in Società_5 Srl, per cui in buona sostanza può affermarsi come a controllare indirettamente la Società_1 S.p.A. fosse proprio la società costituita in Liechtenstein. La logica conclusione che Società_8 AG, al di là della formale intestazione del capitale sociale, appartenesse di fatto a Ricorrente_1 nell'intero arco temporale cui si riferiscono gli accertamenti può considerarsi a questo punto raggiunta con ragionevole certezza.
Non può condividersi la tesi del contribuente, atteso che i Giudici di primo grado non hanno errato nell'applicare i principi in tema di onere della prova, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale del rigetto del ricorso. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo al rigetto del motivo di ricorso, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante di non aver preso in esame tutti i singoli elementi evidenziati, costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente.
Ad ulteriore riprova, appare significativa la circostanza che in data 8 novembre 2017 la Società_8 AG cedette l'intero capitale sociale di Società_5 Srl non già ad un acquirente qualsiasi, bensì a Nominativo_2, figlio di Ricorrente_1 (p. 16 del citato pvc).
Lungi dal costituire un insieme di circostanze inconferenti rispetto ai rilievi contestati per l'annualità in esame
(2018), il collegamento tra Ricorrente_1, Ricorrente_1, Società_8 AG, Società_5 Srl e Società_1 SpA rappresenta la cornice di riferimento all'interno della quale devono essere collocate le svariate attività italiane ed estere che ruotano intorno alla figura dell'odierno ricorrente, fra le quali rientra anche l'avviso di accertamento impugnato.
Dalla combinazione di tali elementi (quello positivo, rappresentato dalle circostanze accertate dai verificatori,
e quello negativo, costituito dalla mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'interessato) non può che ricavarsi una conclusione favorevole alla tesi dell'Ufficio, fondata sulle somme percepite da Società_2 a titolo di lavoro dipendente e le somme percepite a titolo di pensione.
E' anche infondata l'eccezione di illegittimità degli atti fondanti su dati e informazione di terzi e delle autorizzazioni all'utilizzo di dati acquisiti durante le indagini di P.G., atteso che nell'ambito dell'accertamento delle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 2408/2019 ha statuito che l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, richiesta dal comma 3 dell'articolo 33 del Dpr 600/1973 ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate di documentazione, dati e notizie acquisite dalla Gdf nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o dei terzi e, pertanto, la mancata produzione o riproduzione testuale della suddetta autorizzazione, della quale si riportano gli estremi, non determina in alcun modo la nullità dell'accertamento anche nel caso in cui l'attività di polizia giudiziaria riguardi soggetti differenti dal contribuente.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 8452 depositata il 31 marzo 2025, ha affermato che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Il fondamento dell'inutilizzabilità potrebbe rinvenirsi solo ove la stessa riguardasse un diritto fondamentale di rango istituzionale. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui l'irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale,
l'inutilizzabilità si verifica soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.
Non è fondata nemmeno l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis d.p.r. 600/1973, trattandosi di una modalità procedurale rapida e mirata con cui il fisco può contestare le irregolarità senza avere “elementi certi” ma in base a presunzioni gravi, precise e concordanti è quanto recentemente ribadito dall'ordinanza n. 27039/2025 della Cassazione. La pronuncia della Suprema corte offre un'ampia e articolata disamina sulla disciplina dell'accertamento parziale ex articolo 41-bis Dpr n. 600/1973. La pronuncia ribadisce che l'accertamento parziale non configura un metodo autonomo, ma una modalità procedurale finalizzata alla sollecita emersione della materia imponibile. Esso può fondarsi su qualsiasi elemento, anche induttivo, e non esige il possesso di “elementi certi” ma semplicemente presunzioni gravi, precise e concordanti. Il recupero a tassazione può avvenire anche con una sola verifica di qualsiasi natura, senza limitazioni dettate dall'esigenza di completezza dell'accertamento.
Anche la pretesa nullità degli atti per difetto di sottoscrizione in violazione del CAD, atteso che ciascun atto di accertamento è stato formato come “documento informatico”, nella definizione dell'art. 1, comma 1, lett.
p) del CAD come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Allo stesso è stata apposta la prescritta firma digitale e, l'Ufficio ha provveduto alla notifica di una copia analogica dello stesso, come previsto dall'art.
3-bis del medesimo CAD. In calce all'atto impugnato è riportata la sottoscrizione mediante l'indicazione sostitutiva stampa del nominativo del soggetto responsabile ed è presente l'indicazione che “Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente”. Pertanto, il documento analogico ricevuto dalla parte soddisfa i criteri previsti dall'art.
3-bis del CAD per la corretta comunicazione dei provvedimenti impositivi.
Anche le sanzioni risultano correttamente irrogate poiché sono legittime anche in assenza di una prova concreta del dolo o colpa, applicando una presunzione di colpa “in re ipsa” e possono essere irrogate indipendentemente dall'eventuale procedimento penale, stante il chiaro disposto dell'art. 21, comma 1, d. lgs. cit., che impone in ogni caso l'irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti le violazioni tributarie oggetto di notizia di reato. Tanto meno risulta fondata l'eccezione di asserita sproporzione delle sanzioni irrogate, la cui rigidità trova ragionevole giustificazione nella gravità del fenomeno che la legge mira a reprimere sulla base di accordi internazionali.
Infine, il nuovo sistema sanzionatorio tributario di cui all'art. 2, comma 1, n. 6), della l. 87/2024 può trovare applicazione soltanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in forza di quanto stabilito dall'art. 5,
l. cit., che deroga al criterio della retroattività della disciplina più favorevole sancito dall'art. 3, comma 2, d. lgs. 472/1997
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato poiché la sentenza risulta essere priva di censure. Le spese di giudizio di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in
3.000,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 20 gennaio
2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi