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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 441/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 441/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MIRONE SABRINA, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in VIA BERGAMO
50 15121 ALESSANDRIA, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co. cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 parte appellata
e contro
Controparte_2
in persona del suo Curatore pro tempore, Avv. Ilaria Gioitta, contumace
[...] parte appellata
e con l'intervento di
(C.F. ), quale socia illimitatamente responsabile con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MIRONE SABRINA per procura allegata ex art. 83, 3° co. cpc alla comparsa d'intervento parte interveniente
pagina 1 di 7 nonché del Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“IN VIA ISTRUTTORIA: nel caso in cui non fosse ritenuta sufficiente la documentazione contabile prodotta con il presente reclamo, disporre C.T.U. tecnico-contabile al fine di escludere la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 121
C.C.I.I. in combinato disposto con l'art. 2 C.C.I.I. NEL MERITO: nel contraddittorio tra le parti in designanda udienza, revocare la liquidazione giudiziale della società in persona del legale Parte_1 rappresentante nonché socio accomandatario , riformando in toto la sentenza n. 19/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale di Alessandria in data 18/03/25 per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese e del compenso professionale, I.V.A. e C.P.A. del presente giudizio.”
Parere (in data 28.4.2025) del sig. Procuratore Generale: respingersi il ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La presente controversia origina dalla sentenza n. 19/2025 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 4 marzo 2025 e depositata in cancelleria il 18 marzo 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società nonché lo stato di Parte_1 insolvenza della socia illimitatamente responsabile . Parte_1
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024, aveva chiesto Controparte_1
l'apertura della procedura concorsuale nei confronti della società in ragione di un Parte_1 credito complessivo di Euro 70.038,98, derivante da decreto ingiuntivo n. 7274/2021 emesso dal Tribunale di Milano per un importo capitale di Euro 51.783,23, portato dall'atto di precetto notificato il 26 gennaio
2024.
Con provvedimento del 3 dicembre 2024, il Tribunale di Alessandria aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 14 gennaio 2025. All'udienza, attesa la mancata prova della notifica alla socia accomandataria, il Giudice aveva rinviato per i medesimi incombenti al 4 marzo 2025. A seguito della mancata costituzione della società debitrice, il Tribunale emanava la citata sentenza n. 19/2025.
2. La sentenza del primo grado si fondava sulla constatazione dell'inadempimento del credito vantato dalla società cristallizzato nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, e sulla presunzione di CP_1 sussistenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale aveva rilevato l'assenza di documentazione contabile idonea a dimostrare il contrario, nonché la presenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza, tra cui il mancato pagamento del debito nei confronti del creditore istante e la rilevante esposizione nei confronti dell'Erario. pagina 2 di 7 3. Avverso tale pronuncia, la società proponeva reclamo Parte_1 con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, deducendo l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza per la qualificazione di
"impresa minore" e conseguentemente l'impossibilità di assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Successivamente, con comparsa di intervento adesivo volontario depositata in data 28 aprile 2025, interveniva nel giudizio in qualità di socia illimitatamente responsabile della società, Parte_1 condividendo le difese svolte dalla reclamante.
All'udienza del 3 giugno 2025, si presentavano il difensore della società reclamante e dell'interveniente, mentre risultavano contumaci sia la procedura di liquidazione giudiziale che la società creditrice istante.
4. Nel reclamo, la società deduceva quale unico motivo di impugnazione la Parte_1 sussistenza congiunta in capo alla società dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che definisce l'"impresa minore" come quella che presenta congiuntamente: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti;
ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti;
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
La reclamante rappresentava che la società, operante come negozio monomarca nell'unico punto CP_1 vendita di Alessandria, aveva cessato l'attività nel luglio 2021, quando aveva riconsegnato le chiavi del locale al proprietario nell'ambito di un procedimento per sfratto. Tale circostanza emergeva dalla documentazione prodotta, che attestava la liberazione definitiva dei locali e la successiva occupazione dell'immobile da parte di altra attività commerciale.
La società risultava pertanto inattiva da oltre tre anni, circostanza confermata dalla visura camerale storica che indicava la cessazione dell'attività al 31 dicembre 2021. La reclamante sosteneva che, conseguentemente, negli ultimi tre anni non erano stati registrati attivo patrimoniale né ricavi di alcun genere.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti dimensionali, la reclamante produceva documentazione fiscale relativa all'ultimo anno di attività: modello IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021; modello Unico 2021 per il periodo d'imposta 2020; modello IRAP 2021 per il periodo d'imposta 2020. Dall'analisi di tale documentazione emergeva che nell'ultimo anno di attività l'attivo patrimoniale ammontava a Euro 148.787
e i ricavi a Euro 106.579, mentre dal modello IVA 2022 risultava un volume d'affari di soli Euro 10.000.
La reclamante produceva inoltre estratti conto bancari dal 2018 al febbraio 2023, dai quali emergeva l'assenza di movimenti significativi dalla cessazione dell'attività, e documentazione attestante l'assenza di beni immobili di proprietà. Quanto all'esposizione debitoria, dalla documentazione risultavano debiti per pagina 3 di 7 complessivi Euro 286.915,78, costituiti dal credito (Euro 70.038,98) e dal credito dell'Agenzia CP_1 delle Entrate-Riscossione (Euro 216.876,80).
Nulla quaestio, anche nella prospettiva della reclamante, in ordine alla conclamata insolvenza e all'insussistenza di alcuna azione, pur normativamente doverosa, finalizzata alla tempestiva rilevazione della crisi (o quanto meno dell'insolvenza) e alla conseguente adozione delle azioni volte a porvi rimedio o, in ogni caso, ad evitare il danno conseguente all'aggravamento del dissesto: il quadro fattuale che emerge dagli atti rivela una situazione di grave inadempimento degli obblighi societari e fiscali. La società non aveva presentato dichiarazioni dei redditi dal 2021, non aveva proceduto alla cancellazione dal registro delle imprese nonostante la cessazione dell'attività, e aveva accumulato un rilevante debito tributario. Lo stesso sfratto per morosità costituisce elemento sintomatico di una situazione di difficoltà economica preesistente alla cessazione dell'attività.
5. Ciò premesso, il reclamo proposto dalla società risulta Parte_1 fondato e merita accoglimento, pur nella consapevolezza delle criticità gestionali e contabili che hanno caratterizzato la condotta imprenditoriale della reclamante.
5.1 La questione centrale attiene alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che definisce l'"impresa minore" e ne esclude l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. La ratio della norma è quella di sottrarre alla procedura concorsuale le imprese di dimensioni particolarmente ridotte, per le quali la liquidazione giudiziale risulterebbe sproporzionata.
Sul piano dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale onere grava sul debitore.
Come affermato dalla Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 5011 del 26 febbraio 2025, "l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore, il quale deve dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge".
Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì precisato che la prova può essere fornita con qualunque mezzo idoneo a rappresentare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa. La Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 32441 del 13 dicembre 2024 ha stabilito che il debitore "può assolvere tale onere non solo attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese - che costituiscono una fonte privilegiata ma non una prova legale - ma anche mediante strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, idoneo a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali".
Particolare rilevanza assume l'orientamento giurisprudenziale relativo alle imprese a contabilità semplificata.
La Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 110 del 4 gennaio 2025 ha chiarito che "la documentazione contabile prodotta è soggetta alla valutazione del giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.", ma ha pagina 4 di 7 anche precisato che tale valutazione deve essere condotta con particolare attenzione alle specificità delle imprese non tenute alla redazione del bilancio.
Nel caso di specie, assume particolare significato probatorio la documentazione fiscale prodotta. Le dichiarazioni fiscali, pur non costituendo prova legale, rappresentano documenti di formazione pubblica che attestano i dati economici dell'impresa. Come evidenziato dalla giurisprudenza, tali documenti possono essere utilizzati per la dimostrazione dei requisiti dimensionali, specialmente quando corroborati da ulteriori elementi probatori.
5.1 Per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, la cessazione dell'attività nel 2021 e l'inattività negli anni successivi costituiscono elementi che, unitamente ai dati delle dichiarazioni fiscali, depongono per il mancato superamento della soglia di Euro 300.000. I dati camerali confermano la natura di piccola impresa, priva di dipendenti e con un oggetto sociale limitato al commercio al dettaglio. Lo stesso sfratto per morosità, lungi dal costituire elemento neutro, rappresenta un indice critico che conferma l'assenza di una significativa capienza patrimoniale.
5.2 Quanto ai ricavi, l'inattività documentata dal 2021 esclude la possibilità di conseguimento di ricavi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale (dicembre 2024). I dati delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo anno di attività (Euro 106.579 nel 2020 e Euro 10.000 nel 2021) sono significativamente inferiori alla soglia di Euro 200.000.
5.3 Per l'esposizione debitoria, le risultanze dello stato passivo, pur passibili di integrazione con domande tardive, depongono nel senso di una soglia debitoria (Euro 286.915,78) lontana dai 500.000 Euro previsti dalla legge. Come precisato dalla Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 27444 del 27 settembre 2023, "ai fini della verifica del mancato superamento della soglia dimensionale relativa all'ammontare dei debiti scaduti, assume rilevanza probatoria la dichiarazione resa dal curatore fallimentare circa l'importo complessivo dei debiti ammessi al passivo", cui ben può essere equiparato lo stato passivo definitivo, seppur documentato dal reclamante e non illustrato dal Curatore, neppur informalmente comparso all'udienza di discussione.
L'inventario della procedura, che fa riferimento a "pochissimi oggetti di valore minimo", conferma ulteriormente la modesta dimensione dell'attivo patrimoniale.
5.4 Il Collegio ritiene che, nonostante le gravi carenze nella gestione contabile e societaria della reclamante, la documentazione prodotta sia complessivamente idonea a dimostrare il mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
5.5 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore, benché non costituitosi nel giudizio di primo grado, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova per dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali, in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, la convergenza di più elementi probatori - dichiarazioni fiscali, estratti conto bancari, visure camerali e catastali, documentazione relativa alla cessazione dell'attività, inventario della procedura - fornisce un quadro coerente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, dimostrando la sua qualificazione come "impresa minore" e la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale e della società creditrice istante, pur non costituendo acquiescenza (o tanto meno ammissione), non consente di trarre elementi di fatto o di giudizio di contrario segno rispetto alla ricostruzione fattuale proposta dalla reclamante.
Quanto alle spese processuali, occorre prendere atto che il presente grado di giudizio ha tratto causa dall'inerzia della reclamante nel primo grado, che non si è costituita pur avendo ricevuto regolare notificazione. La società ha infatti "scoperto" in sede di appello di essere sotto soglia, dopo aver omesso di presentare qualsiasi difesa nel primo grado e dopo aver accumulato un rilevante debito tributario senza presentare dichiarazioni fiscali dal 2021. Il presente grado di giudizio, dunque, trae esclusivamente causa dall'inerzia serbata dalla debitrice nel procedimento unitario ritualmente instaurato.
D'altro canto, la prova per i creditori istanti era sostanzialmente impossibile proprio in ragione delle lacune documentali della debitrice che, se non impediscono di accertarne la natura di impresa minore, certamente evidenziano una grave violazione dello statuto di imprenditore commerciale consistente nell'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie e nell'inadempimento degli obblighi fiscali e societari e precludono ai terzi ogni compiuta evidenza e possibile verifica circa la complessione dimensionale della debitrice.
Le spese di lite sostenute dalla reclamante e dall'interveniente, che, di là della tecnicalità difensiva scelta per assicurare il litisconsorzio necessario di società e socio fallito in ripercussione, costituisce sul piano processuale unicum corpus con la società di cui è legale rappresentante ex lege non possono dunque far carico, secondo una formale soccombenza, alle controparti contumaci, ma debbono essere dichiarate irripetibili, a carico di chi le ha anticipate.
Gli obblighi informativi di cui all'art. 52, quarto comma, CCII, come da seguente dispositivo, vanno posti a carico della società, sino al passaggio in giudicato del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 19/2025 del Tribunale di Alessandria,
[...]
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata;
- dispone, ai sensi dell'art. 52 CCII, che Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, depositi presso la cancelleria civile -
[...] procedure concorsuali del Tribunale di Alessandria, con cadenza trimestrale, una situazione patrimoniale aggiornata, l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo di riferimento e una relazione sulla gestione recante le iniziative assunte per il pagamento dei debiti, sino al pagina 6 di 7 passaggio in giudicato della presente sentenza, dandone contestuale comunicazione a mezzo pec al cessato curatore;
- dispone altresì che il Curatore cessato, avv. Ilaria Gioitta, vigili sull'adempimento degli obblighi informativi, riferendo al tribunale eventuali violazioni, e fornisca le informazioni attinenti all'esercizio delle sue funzioni ai creditori che ne facciano richiesta
- nulla in punto spese.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 441/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MIRONE SABRINA, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in VIA BERGAMO
50 15121 ALESSANDRIA, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co. cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 parte appellata
e contro
Controparte_2
in persona del suo Curatore pro tempore, Avv. Ilaria Gioitta, contumace
[...] parte appellata
e con l'intervento di
(C.F. ), quale socia illimitatamente responsabile con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MIRONE SABRINA per procura allegata ex art. 83, 3° co. cpc alla comparsa d'intervento parte interveniente
pagina 1 di 7 nonché del Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“IN VIA ISTRUTTORIA: nel caso in cui non fosse ritenuta sufficiente la documentazione contabile prodotta con il presente reclamo, disporre C.T.U. tecnico-contabile al fine di escludere la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 121
C.C.I.I. in combinato disposto con l'art. 2 C.C.I.I. NEL MERITO: nel contraddittorio tra le parti in designanda udienza, revocare la liquidazione giudiziale della società in persona del legale Parte_1 rappresentante nonché socio accomandatario , riformando in toto la sentenza n. 19/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale di Alessandria in data 18/03/25 per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese e del compenso professionale, I.V.A. e C.P.A. del presente giudizio.”
Parere (in data 28.4.2025) del sig. Procuratore Generale: respingersi il ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La presente controversia origina dalla sentenza n. 19/2025 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 4 marzo 2025 e depositata in cancelleria il 18 marzo 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società nonché lo stato di Parte_1 insolvenza della socia illimitatamente responsabile . Parte_1
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024, aveva chiesto Controparte_1
l'apertura della procedura concorsuale nei confronti della società in ragione di un Parte_1 credito complessivo di Euro 70.038,98, derivante da decreto ingiuntivo n. 7274/2021 emesso dal Tribunale di Milano per un importo capitale di Euro 51.783,23, portato dall'atto di precetto notificato il 26 gennaio
2024.
Con provvedimento del 3 dicembre 2024, il Tribunale di Alessandria aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 14 gennaio 2025. All'udienza, attesa la mancata prova della notifica alla socia accomandataria, il Giudice aveva rinviato per i medesimi incombenti al 4 marzo 2025. A seguito della mancata costituzione della società debitrice, il Tribunale emanava la citata sentenza n. 19/2025.
2. La sentenza del primo grado si fondava sulla constatazione dell'inadempimento del credito vantato dalla società cristallizzato nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, e sulla presunzione di CP_1 sussistenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale aveva rilevato l'assenza di documentazione contabile idonea a dimostrare il contrario, nonché la presenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza, tra cui il mancato pagamento del debito nei confronti del creditore istante e la rilevante esposizione nei confronti dell'Erario. pagina 2 di 7 3. Avverso tale pronuncia, la società proponeva reclamo Parte_1 con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, deducendo l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza per la qualificazione di
"impresa minore" e conseguentemente l'impossibilità di assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Successivamente, con comparsa di intervento adesivo volontario depositata in data 28 aprile 2025, interveniva nel giudizio in qualità di socia illimitatamente responsabile della società, Parte_1 condividendo le difese svolte dalla reclamante.
All'udienza del 3 giugno 2025, si presentavano il difensore della società reclamante e dell'interveniente, mentre risultavano contumaci sia la procedura di liquidazione giudiziale che la società creditrice istante.
4. Nel reclamo, la società deduceva quale unico motivo di impugnazione la Parte_1 sussistenza congiunta in capo alla società dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che definisce l'"impresa minore" come quella che presenta congiuntamente: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti;
ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti;
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
La reclamante rappresentava che la società, operante come negozio monomarca nell'unico punto CP_1 vendita di Alessandria, aveva cessato l'attività nel luglio 2021, quando aveva riconsegnato le chiavi del locale al proprietario nell'ambito di un procedimento per sfratto. Tale circostanza emergeva dalla documentazione prodotta, che attestava la liberazione definitiva dei locali e la successiva occupazione dell'immobile da parte di altra attività commerciale.
La società risultava pertanto inattiva da oltre tre anni, circostanza confermata dalla visura camerale storica che indicava la cessazione dell'attività al 31 dicembre 2021. La reclamante sosteneva che, conseguentemente, negli ultimi tre anni non erano stati registrati attivo patrimoniale né ricavi di alcun genere.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti dimensionali, la reclamante produceva documentazione fiscale relativa all'ultimo anno di attività: modello IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021; modello Unico 2021 per il periodo d'imposta 2020; modello IRAP 2021 per il periodo d'imposta 2020. Dall'analisi di tale documentazione emergeva che nell'ultimo anno di attività l'attivo patrimoniale ammontava a Euro 148.787
e i ricavi a Euro 106.579, mentre dal modello IVA 2022 risultava un volume d'affari di soli Euro 10.000.
La reclamante produceva inoltre estratti conto bancari dal 2018 al febbraio 2023, dai quali emergeva l'assenza di movimenti significativi dalla cessazione dell'attività, e documentazione attestante l'assenza di beni immobili di proprietà. Quanto all'esposizione debitoria, dalla documentazione risultavano debiti per pagina 3 di 7 complessivi Euro 286.915,78, costituiti dal credito (Euro 70.038,98) e dal credito dell'Agenzia CP_1 delle Entrate-Riscossione (Euro 216.876,80).
Nulla quaestio, anche nella prospettiva della reclamante, in ordine alla conclamata insolvenza e all'insussistenza di alcuna azione, pur normativamente doverosa, finalizzata alla tempestiva rilevazione della crisi (o quanto meno dell'insolvenza) e alla conseguente adozione delle azioni volte a porvi rimedio o, in ogni caso, ad evitare il danno conseguente all'aggravamento del dissesto: il quadro fattuale che emerge dagli atti rivela una situazione di grave inadempimento degli obblighi societari e fiscali. La società non aveva presentato dichiarazioni dei redditi dal 2021, non aveva proceduto alla cancellazione dal registro delle imprese nonostante la cessazione dell'attività, e aveva accumulato un rilevante debito tributario. Lo stesso sfratto per morosità costituisce elemento sintomatico di una situazione di difficoltà economica preesistente alla cessazione dell'attività.
5. Ciò premesso, il reclamo proposto dalla società risulta Parte_1 fondato e merita accoglimento, pur nella consapevolezza delle criticità gestionali e contabili che hanno caratterizzato la condotta imprenditoriale della reclamante.
5.1 La questione centrale attiene alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che definisce l'"impresa minore" e ne esclude l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. La ratio della norma è quella di sottrarre alla procedura concorsuale le imprese di dimensioni particolarmente ridotte, per le quali la liquidazione giudiziale risulterebbe sproporzionata.
Sul piano dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale onere grava sul debitore.
Come affermato dalla Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 5011 del 26 febbraio 2025, "l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore, il quale deve dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge".
Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì precisato che la prova può essere fornita con qualunque mezzo idoneo a rappresentare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa. La Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 32441 del 13 dicembre 2024 ha stabilito che il debitore "può assolvere tale onere non solo attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese - che costituiscono una fonte privilegiata ma non una prova legale - ma anche mediante strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, idoneo a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali".
Particolare rilevanza assume l'orientamento giurisprudenziale relativo alle imprese a contabilità semplificata.
La Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 110 del 4 gennaio 2025 ha chiarito che "la documentazione contabile prodotta è soggetta alla valutazione del giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.", ma ha pagina 4 di 7 anche precisato che tale valutazione deve essere condotta con particolare attenzione alle specificità delle imprese non tenute alla redazione del bilancio.
Nel caso di specie, assume particolare significato probatorio la documentazione fiscale prodotta. Le dichiarazioni fiscali, pur non costituendo prova legale, rappresentano documenti di formazione pubblica che attestano i dati economici dell'impresa. Come evidenziato dalla giurisprudenza, tali documenti possono essere utilizzati per la dimostrazione dei requisiti dimensionali, specialmente quando corroborati da ulteriori elementi probatori.
5.1 Per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, la cessazione dell'attività nel 2021 e l'inattività negli anni successivi costituiscono elementi che, unitamente ai dati delle dichiarazioni fiscali, depongono per il mancato superamento della soglia di Euro 300.000. I dati camerali confermano la natura di piccola impresa, priva di dipendenti e con un oggetto sociale limitato al commercio al dettaglio. Lo stesso sfratto per morosità, lungi dal costituire elemento neutro, rappresenta un indice critico che conferma l'assenza di una significativa capienza patrimoniale.
5.2 Quanto ai ricavi, l'inattività documentata dal 2021 esclude la possibilità di conseguimento di ricavi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale (dicembre 2024). I dati delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo anno di attività (Euro 106.579 nel 2020 e Euro 10.000 nel 2021) sono significativamente inferiori alla soglia di Euro 200.000.
5.3 Per l'esposizione debitoria, le risultanze dello stato passivo, pur passibili di integrazione con domande tardive, depongono nel senso di una soglia debitoria (Euro 286.915,78) lontana dai 500.000 Euro previsti dalla legge. Come precisato dalla Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 27444 del 27 settembre 2023, "ai fini della verifica del mancato superamento della soglia dimensionale relativa all'ammontare dei debiti scaduti, assume rilevanza probatoria la dichiarazione resa dal curatore fallimentare circa l'importo complessivo dei debiti ammessi al passivo", cui ben può essere equiparato lo stato passivo definitivo, seppur documentato dal reclamante e non illustrato dal Curatore, neppur informalmente comparso all'udienza di discussione.
L'inventario della procedura, che fa riferimento a "pochissimi oggetti di valore minimo", conferma ulteriormente la modesta dimensione dell'attivo patrimoniale.
5.4 Il Collegio ritiene che, nonostante le gravi carenze nella gestione contabile e societaria della reclamante, la documentazione prodotta sia complessivamente idonea a dimostrare il mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
5.5 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore, benché non costituitosi nel giudizio di primo grado, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova per dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali, in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, la convergenza di più elementi probatori - dichiarazioni fiscali, estratti conto bancari, visure camerali e catastali, documentazione relativa alla cessazione dell'attività, inventario della procedura - fornisce un quadro coerente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, dimostrando la sua qualificazione come "impresa minore" e la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale e della società creditrice istante, pur non costituendo acquiescenza (o tanto meno ammissione), non consente di trarre elementi di fatto o di giudizio di contrario segno rispetto alla ricostruzione fattuale proposta dalla reclamante.
Quanto alle spese processuali, occorre prendere atto che il presente grado di giudizio ha tratto causa dall'inerzia della reclamante nel primo grado, che non si è costituita pur avendo ricevuto regolare notificazione. La società ha infatti "scoperto" in sede di appello di essere sotto soglia, dopo aver omesso di presentare qualsiasi difesa nel primo grado e dopo aver accumulato un rilevante debito tributario senza presentare dichiarazioni fiscali dal 2021. Il presente grado di giudizio, dunque, trae esclusivamente causa dall'inerzia serbata dalla debitrice nel procedimento unitario ritualmente instaurato.
D'altro canto, la prova per i creditori istanti era sostanzialmente impossibile proprio in ragione delle lacune documentali della debitrice che, se non impediscono di accertarne la natura di impresa minore, certamente evidenziano una grave violazione dello statuto di imprenditore commerciale consistente nell'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie e nell'inadempimento degli obblighi fiscali e societari e precludono ai terzi ogni compiuta evidenza e possibile verifica circa la complessione dimensionale della debitrice.
Le spese di lite sostenute dalla reclamante e dall'interveniente, che, di là della tecnicalità difensiva scelta per assicurare il litisconsorzio necessario di società e socio fallito in ripercussione, costituisce sul piano processuale unicum corpus con la società di cui è legale rappresentante ex lege non possono dunque far carico, secondo una formale soccombenza, alle controparti contumaci, ma debbono essere dichiarate irripetibili, a carico di chi le ha anticipate.
Gli obblighi informativi di cui all'art. 52, quarto comma, CCII, come da seguente dispositivo, vanno posti a carico della società, sino al passaggio in giudicato del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 19/2025 del Tribunale di Alessandria,
[...]
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata;
- dispone, ai sensi dell'art. 52 CCII, che Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, depositi presso la cancelleria civile -
[...] procedure concorsuali del Tribunale di Alessandria, con cadenza trimestrale, una situazione patrimoniale aggiornata, l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo di riferimento e una relazione sulla gestione recante le iniziative assunte per il pagamento dei debiti, sino al pagina 6 di 7 passaggio in giudicato della presente sentenza, dandone contestuale comunicazione a mezzo pec al cessato curatore;
- dispone altresì che il Curatore cessato, avv. Ilaria Gioitta, vigili sull'adempimento degli obblighi informativi, riferendo al tribunale eventuali violazioni, e fornisca le informazioni attinenti all'esercizio delle sue funzioni ai creditori che ne facciano richiesta
- nulla in punto spese.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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