Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato in [...] Parte_1 C.F._1
(Brasile), il 06/01/1988, residente in [...]3, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre n. 32/11, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Maria Galiberti, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]14, elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Distacco di Piazza Marsala n. 4/9, presso lo studio dell'Avv. Sabina Castagnetta, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da verbale di udienza del 10/02/2025.
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, il Sig. ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la separazione dalla moglie Sig.ra con cui aveva Controparte_1
contratto matrimonio civile in Rapallo (GE) in data 13/06/2015 e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, confermata dalla Sig.ra la quale, nel costituirsi in giudizio con CP_1
comparsa del 10/01/2025, ha aderito alla domanda di separazione.
Alla prima udienza del 10/02/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le stesse.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
CP_1
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Rapallo (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 13/06/2015 in Rapallo
(GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 13 Parte I Serie
Anno 2015; OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. la casa coniugale sita in Genova Via Bologna 35/14 resta assegnata alla Sig.ra
[...]
Parte_2
2. la stessa si impegna a consegnare e/o a consentire al Sig. di recuperare Parte_1
i propri effetti personali ancora giacenti nell'immobile coniugale.
3. per il resto le parti dichiarano si essere, rebus sic stantibus, economicamente non in grado di garantire un reciproco contributo e, pertanto, rinunciano ad avanzare qualunque pretesa
a titolo di mantenimento personale ed a qualunque altra eventuale pretesa derivante dal loro coniugio, dandosi reciprocamente atto di nulla ad avere o a che pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, ad alcun titolo e ragione.”
Spese di lite giudizio integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni