Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 413/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 413 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, tra Part
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv. Cle- Controparte_1 mente Manzo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del di- fensore;
attrice
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Controparte_2
Francesco Migliarotti e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
10.06.2024 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69. Par Con atto di citazione del 4 gennaio 2019, la società Controparte_1 conveniva in giudizio il , adducendo:
1. di Controparte_2 aver stipulato in data 26.04.2016 contratto di appalto con il Comune conve- nuto avente ad oggetto “Lavori di completamento e trasformazione piscina comunale in palazzetto dello sport”;
2. che il termine di esecuzione dei lavo-
1
3. di aver iniziato l'esecuzione dei lavori maturando il primo SAL il quale non è stato mai erogato;
4. che i lavori hanno subito un arresto delle attività per 85 giorni di sospensione dal 7.11.2016 al 30.01.2017 a causa di ritardi nell'acquisizione, da parte del dell'autorizzazione sismica e un ulte- CP_2 riore periodo di sospensione per 120 giorni dal 19.12.2017 al 17.04.2018 a causa del sequestro dell'area disposto su ordine della Procura di Santa Maria
Capua Vetere per presunta violazione dell'art. 256 del D.Lgs 152/2006; 5. che a seguito della ripresa dei lavori successivamente al dissequestro, in varie circostanze aveva richiesto alla Direzione Lavori la contabilità delle opere per il superamento dell'importo di euro 100.000 e la possibilità di una va- riante per le difformità rispetto al progetto, da ultimo con diffida del
25.09.2018; 6. che nella stessa data il D.L. replicava alla diffida sostenendo che la contabilizzazione delle opere è subordinata alla regolare accettazione di quanto fornito e/o prodotto dall'appaltatore;
7. che in data 28.09.2018 Contr l'appaltatore, recatosi presso il cantiere e in contraddittorio con il e il
D.L., contestava l'inadempienza e, con nota del 30.09.2018 comunicava l'eccezione di inadempimento nel caso in cui la stazione appaltante non avesse proceduto alla redazione del SAL di euro 305.000 e a disporre la pe- rizia in variante;
8. che la stazione appaltante si è resa gravemente inadem- piente in ordine alla sequenza dei procedimenti amministrativi relativi alla contabilizzazione delle opere;
9. che con Delibera di Giunta n. 185 del
7.11.2018, il Comune di adottava il provvedimento di ri- Controparte_2 soluzione del contratto di appalto per grave irregolarità e ritardo ex art. 136 del D.Lgs 163/2006; 10. che tale provvedimento è affetto da vizio di in- competenza relativa per materia poiché non emesso dall'Ufficio Tecnico bensì dall'organo giuntale;
11. che il provvedimento impugnato va comun- que disapplicato perché illegittimo in forza delle manifeste illogicità ed in- giustificate infrazioni ascritte all'attrice; 12. di aver incaricato tecnici per quantificare i danni patiti a causa dell'erroneità dei procedimenti ammini- strativi attivati dall'Ente e per l'ottenimento della perizia in variante in quan- to lo stato dei luoghi riscontrato nella fase esecutiva e non evincibile con la sola previsione dichiarata in sede di gara è risultato differente rispetto a quello da progetto;
13. che il danno complessivo ammonta ad euro
2
929.119,77 a titolo di valore venale delle opere eseguite, mancato utile sulla parte di lavori non effettuata, danno curriculare, danni subiti per la sospen- sione dei lavori.
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 322 del 16.04.19 notificato dal (CE) di risoluzione contrattuale disposto Controparte_2 ai sensi dell'art. 136 del d.lgs n. 163/06, successivo alla notificazione dell'atto di cita- zione del 08.01.19 e di sanatoria in ordine alla delibera di giunta comunale n. 185 del Pa 07.11.2018 di risoluzione contrattuale nei confronti della affet- Controparte_1 ta da vizio di incompetenza ai sensi dell'art. 107 del d.lgs n. 267/2000 e per l'effetto di- sporne la disapplicazione. NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del Pa [... provvedimento n. 322 del 16.04.19 di risoluzione del contratto nei confronti della che sostituisce per effetto della sanatoria disposta dal Controparte_1 Controparte_2
la delibera di giunta comunale n. 185 del 07.11.2018 affetta dal vizio di
[...] incompetenza per violazione dell'art. 107 del d.lgs n. 267/2000, e per l'effetto disporne la disapplicazione con condanna dell'Ente convenuto per inadempimento contrattuale al pagamento A) dell'importo contabilizzato dal DL nel 1° SAL, pari a € 235.169,86, nonché della corrispondente quota degli oneri per la sicurezza, da quantificarsi in base al- la percentuale di avanzamento effettiva dei lavori, e delle riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità per l'importo pari ad euro € 560.953,97, di cui € 288.979,64 per maggiori lavori eseguiti rispetto a quelli contabilizzati e € 271.974,33 a titolo di danni per illegittima sospensione dei lavori;
B) le voci di danno espressamente riportate nel libello introduttivo da pagina 7 a pagina 18 per l'importo di euro 132.995,94 (di cui € CP_ 4.799,39 per adeguamento al valore di mercato dei lavori realizzati dalla €
75.000,00 a titolo di danno curriculare, € 50.826,05 a titolo di mancato utile ed €
2.370,50 per aggiornamento della riserva relativa alla sospensione dei lavori dal
25/09/2018 al 07/11/2018), che sommate alle riserve di cui al precedente punto A) ammontano complessivamente ad € 929.119,77 oltre IVA ed interessi sino al soddisfo.
2) Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale del convenuto
e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento Controparte_5 dell'importo relativo al primo SAL, pari a € 235.169,86, nonché al pagamento della corrispondente quota degli oneri per la sicurezza, dei maggiori lavori eseguiti e degli allega- ti danni richiamati nelle riserve iscritte nel registro di contabilità per l'importo di euro
560.953,97 e per le voci elencate da pag. 7 a pag. 18 del presente atto introduttivo per
l'importo di euro 132.995,94 (di cui € 4.799,39 per adeguamento al valore di mercato
3
CP_ dei lavori realizzati dalla € 75.000,00 a titolo di danno curriculare, €
50.826,05 a titolo di mancato utile ed € 2.370,50 per aggiornamento della riserva rela- tiva alla sospensione dei lavori dal 25/09/2018 al 07/11/2018) al pagamento nei Par confronti della per l'importo complessivo di € 929.119,77 oltre Controparte_1
IVA ed interessi sino al soddisfo. 3) Per l'effetto condannare il convenuto
[...] al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma Controparte_5 pari ad € 929.119,77 oltre IVA ed interessi sino al soddisfo di cui ai precedenti punti 1
e 2), ovvero del maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, con maggiora- zione, trattandosi di debito di valore e tenuto conto della qualità di imprenditore dell'istante, di svalutazione monetaria e, sugli importi così rivalutati, condannarsi altresì la convenuta al pagamento degli interessi legali. Il tutto dal verificarsi dell'evento dannoso sino all'integrale ristoro. 4) In ogni caso condannarsi il convenuto Controparte_6 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con di-
[...] strazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto impugnando la domanda e CP_2 adducendo in fatto:
1. che l'appalto oggetto del presente giudizio è del tipo
«integrato», vale a dire quello in cui l'Amministrazione Comunale pone a ba- se di gara un progetto preliminare ed il concorrente, in fase di gara, è onera- to della redazione del progetto definitivo e, dopo la sottoscrizione del con- tratto, di quello esecutivo;
2. che l'appaltatore è responsabile delle scelte progettuali che pone in essere non potendosi dolere della necessità di dover eseguire maggiori quantità di lavorazioni ovvero di lavorazioni diverse ri- spetto a quelle previste in progetto, 3. che le sospensioni, rispetto alle quali l'appaltatore reclama danni, sono, in realtà ascrivibili a sua responsabilità in quanto, con riferimento alla prima, il ritardo nell'approvazione nel rilascio dell'autorizzazione sismica è dipeso da carenze progettuali mentre, la secon- da sospensione, è dipesa dall'incuria con cui l'impresa ha stoccato i rifiuti provenienti dall'appalto;
4. che l'appaltatore non ha mai iscritto riserve né nei verbali di sospensione, né in quelli di ripresa con conseguente decadenza dalla possibilità di richiedere maggiori oneri ai sensi dell'art.190 del D.P.R.
207/2010 applicabile ratione temporis;
5. che l'appaltatore si è poi reso gra- vemente inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni disattendendo agli ordini di servizio impartiti dal DL e accumulando ritardi e penali nella misu- ra massima del 10% dell'importo contrattuale, soglia rispetto alla quale il le- gislatore individua un «allarme» (art. 145 commi 3 e 4) prevedendo che al
4
suo raggiungimento debba seguire l'avvio delle procedure di risoluzione in danno ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 163/2006; 6. che alcun pagamento spetta all'appaltatore posto che la cattiva esecuzione delle opere, in uno all'applicazione di penali, ha determinato la necessità di redigere un conto finale ed un collaudo negativi, emergendo un credito dell'Amministrazione di euro 278.473,86; 7. che l'appaltatore ha anche ricevuto l'anticipazione contrattuale del 20% dell'importo contrattuale per euro € 185.857,60; 8. che in merito alla validità della delibera di risoluzione, la stessa è stata superata in quanto il Dirigente ha adottato la determina di risoluzione in data
16/4/2019; 9. l'infondatezza della domanda di pagamento del valore venale delle opere eseguite e per i maggiori oneri sopportati stante l'inadempimento dell'appaltatore per non aver ottemperato agli ordini di servizio, ha disatteso sistematicamente tutti gli impegni assunti e si è com- portato secondo mala fede nella misura in cui ha realizzato opere senza al- cuna autorizzazione, sottacendolo all'amministrazione, per poi chiederne il pagamento allorquando esse non erano nemmeno più visibili.
Ciò posto, il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via preliminare dichiari cessata la materia del contendere in relazione all'eccezione di incompetenza della Giunta comunale a disporre la risoluzione contrattuale;
Nel merito rigetti tutte le domande formulate dall'appaltatore siccome inammissibili ed infondate;
Con vittoria di spese di causa.
Nel merito le domande sono infondate.
La presente controversia verte essenzialmente sulla domanda di disapplica- zione del provvedimento n. 322 del 16.04.19 di risoluzione del contratto del
Comune di con la quale è stata disposta la risoluzione, Controparte_2 ex art. 136 D.Lgs. n. 163 del 2006, del contratto di appalto stipulato in data
27 aprile 2016, registrato al rep.n.3, e sulla richiesta di pagamento del corri- spettivo di prestazioni erogate dall'attrice in favore del committente CP_7
[...
nonché sulla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla ritardata e mancata esecuzione dei lavori per causa imputabile al committente.
In ordine alla domanda di disapplicazione della delibera impugnata, occorre richiamare gli artt. 4 e 5 all. E, l. n. 2248/1865, che stabiliscono i poteri de- cisori e di cognizione del G.O. nei confronti dell'azione amministrativa. E così, l'art. 4 stabilisce che, nell'ambito della sua cognizione, il G.O. conosce degli effetti degli atti amministrativi, ma è privo del potere di modificare o
5
revocare l'atto e il successivo art. 5 conferisce al G.O. il potere di disapplica- re, in via incidentale, l'atto amministrativo ove ne riscontri l'illegittimità.
La portata dell'art. 4 e quella dell'art. 5 si distinguono in quanto, mentre nell'art. 4 l'atto amministrativo è oggetto di cognizione diretta da parte del
G.O., nell'art. 5 l'atto amministrativo è oggetto di cognizione solo in via in- cidentale in quanto rappresenta uno dei presupposti della decisione.
La Giurisprudenza ha chiarito che il controllo sulla legittimità degli atti am- ministrativi e dei regolamenti devoluto al giudice ordinario, sia pure al solo fine della loro disapplicazione, è consentito per accertare non solo se la p.a. da cui l'atto promana avesse in astratto il potere di emetterlo, ma anche se ricorressero i presupposti di legge per la sua emissione, nonché per accertare l'osservanza della legge durante lo svolgimento del procedimento ammini- strativo, estendendosi così sia alla forma, sia al contenuto degli atti. Al pre- detto potere di controllo va ravvisato un solo limite, quello della impossibili- tà per l'a.g.o. di sindacare le valutazioni della p.a., che involgano apprezza- menti discrezionali (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 1983, n. 4143).
Inoltre, è stato chiarito che “il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministra- tivo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via inci- dentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del pri- vato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospet- tarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale” (Cassazione civile, sez.
III, 22 febbraio 2002, n. 2588).
Si deve altresì rilevare che l'art. 136 D.Lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratio- ne temporis alla fattispecie in esame, individua due ipotesi in cui alla stazione appaltante viene riconosciuta la facoltà di risolvere in via di autotutela il rapporto: il grave inadempimento della impresa appaltatrice alle condizioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, e il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma, causato dal negligente comportamento dell'impresa appaltatrice al di fuori delle fattispe- cie rientranti nella prima ipotesi.
Il negligente ritardo nell'esecuzione dei lavori, pertanto, è sufficiente a giu- stificare la risoluzione, a prescindere dall'entità dei lavori interessati, come è confermato dal combinato disposto della norma in esame con l'art. 117, comma 4, del D.P.R. n. 554 del 1999 sostituito dall'art. 145 del D.P.R. n.
207 del 2010) dal quale si ricava che il procedimento di risoluzione per ri-
6
tardo deve obbligatoriamente essere attuato quando il ritardo comporti l'ap- plicazione della penale in misura eccedente il 10% dell'importo contrattuale, ferma restando, nel caso in cui tale limite non sia superato, la facoltà della stazione appaltante di avviare la procedura quando ritenga maggiormente conveniente la risoluzione rispetto alla possibilità di consentire l'ultimazione tardiva con applicazione della penale.
In entrambe le ipotesi, in ogni caso, come ha rilevato la Suprema Corte, il giudice ordinario nel valutare la legittimità della risoluzione, accertamento che rientra nella sua giurisdizione secondo l'ormai consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto stesso alla luce della loro natura paritaria - tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo - ed attraverso un'indagi- ne globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'u- nitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti (cfr. Cass. Civ. n. 1217/00).
Nel caso di specie, l'allegato vizio di incompetenza all'adozione dell'atto di risoluzione del contratto d'appalto n. 185 del 07.11.2018 è stato sanato con la Determina dirigenziale di risoluzione contrattuale n. 322 del 16.04.19 che ha ratificato la delibera di Giunta, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000.
In relazione al contenuto, si rileva che nel provvedimento di risoluzione adottato dalla stazione appaltante, la committente ha richiamato sia il grave inadempimento della impresa appaltatrice consistito nella mancata realizza- zione delle opere oggetto di ordine di servizio sia il “ritardo nell'esecuzione dei lavori che compromette il rispetto dei tempi, il negligente comportamento tenuto dall'Impresa tale da compromettere irrimediabilmente la buona riuscita dei lavori e
l'impossibilità di definire un plausibile termine per il completamento dei lavori”; inoltre,
“il cantiere risulta praticamente abbandonato e che non si rileva alcuna possibilità di concludere i lavori quand'anche in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali”. Si deve, dunque, ritenere che il solo ritardo nel completamento delle opere, a pre- scindere da ogni ulteriore considerazione, sia sufficiente a giustificare la scel- ta compiuta dall'appaltante, salva la dimostrazione dell'inesistenza dei ritardi addebitati o della loro riconducibilità a cause estranee alla sfera di controllo dell'appaltatrice o, a maggior ragione, ad inadempimenti della stazione ap- paltante.
7
Tale dimostrazione non può dirsi raggiunta all'esito dell'istruttoria espletata, atteso che dalla documentazione in atti, nello specifico dai verbali di so- spensione, verbali di riunione e ordini di servizio redatti dal D.L. è emersa Pa l'imputabilità del ritardo nella consegna dei lavori in capo alla
[...] la quale, a giustificazione del ritardo, ha eccepito delle criticità CP_8 emerse in fase di esecuzione del progetto poiché a seguito dell'attività di escavazione era emersa una condizione dello stato dei luoghi difforme ri- spetto a quella preventivata che in alcun modo poteva essere ravvisata in se- de di sopralluogo.
Tuttavia, dall'analisi dei documenti allegati si rileva che dalla data di conse- gna del cantiere avvenuta il 12.07.2016, la società appaltatrice non ha mai segnalato tali difformità o manifestato la necessità di apportare modifiche al progetto approvato sino al 25.09.2018, data in cui la Parte_2 viava la diffida ad adempiere nella quale per la prima volta richiedeva la va- riante. Al contrario, la stessa ha anche formalmente riconosciuto le proprie inadempienze contrattuali, dichiarando di volersi conformare agli ordini di servizio impartiti dalla D.L.
La società attrice ha, inoltre, richiesto il pagamento dei lavori eseguiti ed il risarcimento dei danni originati dall'inadempimento dell'Ente convenuto il quale - a dire di parte attrice - si sarebbe reso inadempiente per i ritardi nell'acquisizione dell'autorizzazione sismica, per la mancata contabilizzazio- ne delle opere realizzate e per la predisposizione di una perizia tecnica in va- riante.
Circa l'onere della prova, si osserva che la Corte di Cassazione, con la pro- nuncia, resa a Sezioni Unite, n. 13533/2001, nel risolvere un contrasto giuri- sprudenziale insorto in materia, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, ha delineato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il ri- sarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del dirit- to, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n.
13533/2001).
A tale principio va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un
8
Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica Ammini- strazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici de- vono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in materia di contabili- tà generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, Sent. n. 3575;
Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n. 6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon anda- mento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto
2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent. n. 17016; 23 gennaio 2018,
Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631; 13 ottobre 2016, Sent. n.
20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 dicembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 febbraio 2015, ord. n. 3721; 19 settem- bre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile 2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007,
Sent. n. 22537).
A ciò si aggiunga che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, nel rispetto delle regole, in materia di contabilità pubblica di cui agli artt. 191 e 194 d.lgs.
267/2000.
Pertanto, affinché il Comune resti vincolato per il pagamento del compenso per prestazioni rese in suo favore è necessario che sussistano tutti questi elementi: la delibera che autorizza il sindaco a concludere il relativo contrat- to;
la conclusione di detto contratto in forma rigorosamente scritta;
l'esi- stenza di copertura finanziaria - attestata dal responsabile del servizio finan- ziario (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2008, n. 7966; Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13082).
Orbene, il Tribunale, nella fase istruttoria del giudizio, ha ritenuto necessa- rio accertare la fondatezza tecnica delle contestazioni sollevate dall'impresa appaltatrice e, pertanto, ha disposto una CTU con l'ausilio dell'ing. Per_1
[...
al quale è stato affidato il seguente incarico: “
1. II C.t.u. letti gli atti e verba-
9
li di causa, riferisca in ordine alla tipologia di contratto sussistente tra le parti e alle opere pattuite nella convenzione;
2. Riscontri quelle concretamente eseguite e ne riferisca il valore tenendo conto delle eccezioni dell'ente convenuto;
3. Dica quindi se dall'esame degli atti
e/o tramite accesso ai luoghi di causa emerga la prova dei riferiti inadempimenti della convenuta, riferendone in caso positivo l'imputabilità e nel caso il pregiudizio patito dalla società attrice, accertandone l'eventuale inserimento a riserva.
4. Dica inoltre se risultano eseguite dalla attrice opere maggiori rispetto a quelle contrattualmente previste, ne riferisca
l'imputabilità e ne stimi il valore assumendo come parametro il prezzo pattuito tra le par- ti;
5. Dica quant'altro utile ai fini di causa;
ai quali aggiungeva i seguenti quesiti integrativi:
1. Dica, inoltre, il CTU se le cause di sospensione dei lavori verificatesi in corso d'opera, o di prolungamento della stessa, siamo imputabili all'appaltatore, quantifi- cando in caso negativo i danni patiti da quest'ultimo.
2. Dica inoltre, se le variazioni del progetto, ove riscontrate, erano necessarie e se le variazioni apportate abbiano superato il sesto del prezzo.
Il ctu in risposta ai quesiti formulati dal Tribunale ha affermato: “
1. trattasi di
CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO, dove la stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva, il piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di realiz- zazione del palazzetto dello sport, per l'importo netto complessivo di €.1.013.090,96 ol- tre IVA … Che il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016 e degli articoli 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore at- tribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori…”.
2. In relazione alle opere concretamente eseguite e al loro valore il CTU ha riferito “di non poter concretamente procedere al riscontro delle opere effettivamente ese- guite da parte attorea, in quanto l'ente appaltante, in seguito alla risoluzione del contrat- to, ha provveduto ad assegnare il completamento dei lavori ad altra ditta, quindi, il CTU si è attenuto a quanto indicato dalla Direzione Lavori nello “Stato di Consistenza dei
Lavori pre-risoluzione del 05/11/2018”, dove il D.L., riporta che i lavori ad oggi ese- guiti dall'Appaltatore €. 313.597,76. Mentre per quanto riguarda il valore dei lavori ef- fettivamente realizzati e contabilizzati, si è fatto riferimento a quanto indicato nel “Certi- ficato di Collaudo Parziale e Verifica Tecnico-Contabile del 09/04/2019”, redatto dal collaudatore Ing. il quale certifica che i lavori realizzati sono stati re- Persona_2 golarmente eseguiti e ne salda l'importo come segue: Importo stato finale 313.950,66 a
10
detrarre anticipazione Determina Dirigenziale n. 699 del 09/09/2016 - 185.857,60
Importo a pagare 128.093,06.
Le somme da detrarre, in seguito alle inadempienze attuate dalla Controparte_9 in corso di esecuzione di lavori: la penale per la ritardata consegna 31.300,00, la
[...] penale per la mancata attuazione delle proposte migliorative 50.200,00, Cauzione a ga- ranzia sulle opere non completate 225.794,52, Cauzione a garanzia sulle opere ancora da realizzare 12.552,88, Cauzione a garanzia della manutenzione triennale 83.635,92
Importi da detrarre 403.483,32. Restando a debito dell'impresa una somma di - €.
275.390,24 (€. 128.093,06 - €. 403.483,32), a cui aggiungere il costo del collaudo provvisorio e verifica tecnico contabile pari ad €. 3.083,60, per un totale di €.
278.473,84.
3. Circa i riferiti inadempimenti e l'imputabilità “non vi è stata alcuna inadem- pienza da parte dell'ente appaltante, in quanto, durante tutto il periodo in cui il cantiere e stato affidato alla vi sono stati, sia da parte dell'Ente Appaltan- Parte_2
Cont te, sia da parte della Direzione lavori e , continue riunioni ed ordini di servizio per il buon andamento dei lavori, però senza esito. Tanto che, l'appaltatore ha accumulato ri- tardi nell'esecuzione dei lavori, non ha ottemperato agli ordini di servizio, ha omesso tutti gli impegni assunti, e si è comportato in modo non corretto, realizzando opere senza alcu- na autorizzazione, e non mettendo a conoscenza né l'ente, tantomeno la D.L., chiedendo- ne il pagamento solo quanto non erano più visibili.
In merito all'inclusione delle “riserve” non sono da considerarsi, in quanto: 1.
l'appaltatore ha chiesto il pagamento di € 190.128,81 per lavori non previsti in progetto, di cui la D.L. non ha mai riscontrato l'esecuzione, né l'Amministrazione ha mai auto- rizzato l'impresa. Inoltre, trattandosi di appalto integrato complesso con progettazione a carico dell'impresa e prezzo fissato a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, e grava integralmente sull'appaltatore il rischio connesso ad eventuali maggiori quantità di lavori che dovessero occorrere in fase di realizzazione dell'opera.
2. Il periodo di sospen- sione connesso all'autorizzazione sismica è l'effetto di una richiesta di integrazioni perve- nuta dal Genio civile, la quale aveva ad oggetto aspetti progettuali di competenza dell'impresa;
3. La sospensione per l'intervenuto sequestro del cantiere e da imputarsi esclusivamente all'appaltatore, in quanto si è resa responsabile del reato che ha comportato il sequestro del cantiere.
4. l'appaltatore è stato inadempiente nei confronti della D.L. a voler fornire le certificazioni degli elementi prefabbricati.
4. In relazione al quesito circa le maggiori opere eseguite rispetto a quelle contrattualmente previste, il CTU riferisce di non essere stato in grado di ri-
11
levare tale dato “in quanto in atti non vi è né documentazione fotografica, né richiesta di contraddittori con la D.L., relative a suddette maggiori lavorazioni. E né tantomeno è stato emesso ordine di servizio dalla D.L. per opere in variazione a quanto previsto dal progetto esecutivo redatto dall'appaltatore. Inoltre, essendo le dichiarate maggiori opere ese- guite, “strutture in fondazioni di edificio preesistente”, all'attualità le suddette opere non sono più riscontrabili, essendo il cantiere in uno stato avanzato. Si sottolinea, ancora una volta, che trattasi di appalto integrato complesso con progettazione a carico dell'impresa e prezzo fissato a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, e grava integralmente sull'appaltatore il rischio connesso ad eventuali maggiori quantità di lavori che dovessero occorrere in fase di realizzazione dell'opera”.
6. In relazione all'imputabilità delle cause di sospensione dei lavori verifica- tesi in corso d'opera, il CTU ha accertato che “Suddette sospensioni hanno deter- minato il prolungamento dei lavori di 230 gg., portando la data di completamento degli stessi al 24/05/2018. In entrambi i casi, la sospensione dei lavori, non è imputabile al- la stazione appaltante, in quanto relativamente al ritardato rilascio dell'Autorizzazione
Sismica, essa è frutto di una richiesta di integrazioni pervenuta dal Genio civile che aveva ad oggetto aspetti progettuali di competenza dell'impresa. Mentre per quanto concerne il sequestro del cantiere, esso è stato determinato da fatti determinati sempre dall'impresa appaltatrice, essendo il sequestro preventivo disposto per presunta violazione dell'art. 257
(bonifica dei siti) del D.Lvo 152/2006. Ne consegue che nulla è dovuto da parte dell'Ente appaltante per i danni patiti. Ma che i danni, invece, siano stati prodotti alla stazione appaltante, in quanto seppur prolungato il periodo di fine lavori al
24/05/2018, l'impresa non ha ancora provveduto ad ultimare i lavori, come si evince dal verbale di verifica dello stato di consistenza dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 25/05/2018”
7. Dalla lettura dei fascicoli di causa non è emersa alcuna variazione del progetto, pertan- to, non vi sono stati neanche aumenti di prezzo.
Il consulente, infatti, sulla base degli atti dell'appalto e tenuto conto delle os- servazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti, è giunto alle suddette conclusioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, essendo compiuta- mente e congruamente motivate ed immuni da vizi logici.
Sulla base di tali emergenze processuali, il provvedimento di risoluzione adottato dal , pertanto, deve ritenersi legitti- Controparte_2 mo e le richieste formulate dall'attrice al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento dei lavori eseguiti e al risarcimento dei danni cau-
12
sati con la risoluzione, non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte convenuta, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Par
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in
€ 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Santa Maria Capua Vetere, 21.01.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
13