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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2402/2025 R.G. avente ad oggetto: “interdizione”
TRA
, e (nato il [...]) rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Pasquale Ragozzino e Vincenzo Ronga, presso il cui studio elett.mente domiciliano in
Sant'Antimo, alla via Dei Platani n. 6
RICORRENTI
E
(nato il [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli, presso il Parte_3
cui studio elett.mente domicilia in Villaricca, alla via Dante Alighieri n. 3
INTERDICENDO RESISTENTE
E
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Sascha Ferrillo, presso il cui studio elett.mente domiciliano in
Calvizzano, alla via del Tiglio n. 4
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.3.2025, gli odierni attori deducevano che l'interdicendo
[...]
(nato il [...]) risultava affetto, tra le diverse patologie, da un grave deficit intellettivo, Pt_3
che lo rendeva incapace di provvedere ai propri interessi, e pertanto ne chiedevano pronunciarsi l'interdizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'interdicendo si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a Parte_3
mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
, e si costituivano in giudizio con CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale, in adesione alla comparsa di costituzione dell'interdicendo, contestavano in fatto e in diritto l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 22.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Nel caso di specie va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto nel corso del giudizio si è verificato il decesso dell'interdicendo, come risulta dal relativo certificato di morte ritualmente prodotto in atti.
Ed invero, l'evento morte, ove comunque risultante in giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa qualora, come nella specie, la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima e intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare (Cass. n. 6588/2003). In questi casi detto evento vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della contesa, con la conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass. n. 13109/2012).
Le spese di lite, attesa la natura della controversia, che coinvolge diritti e interessi di natura personale, e considerato altresì il carattere controverso della questione trattata, anche in ragione del contrasto esistente tra la documentazione medica versata in atti e le dichiarazioni rese dall'interdicendo all'udienza del 9.6.2025, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 29.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2402/2025 R.G. avente ad oggetto: “interdizione”
TRA
, e (nato il [...]) rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Pasquale Ragozzino e Vincenzo Ronga, presso il cui studio elett.mente domiciliano in
Sant'Antimo, alla via Dei Platani n. 6
RICORRENTI
E
(nato il [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli, presso il Parte_3
cui studio elett.mente domicilia in Villaricca, alla via Dante Alighieri n. 3
INTERDICENDO RESISTENTE
E
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Sascha Ferrillo, presso il cui studio elett.mente domiciliano in
Calvizzano, alla via del Tiglio n. 4
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.3.2025, gli odierni attori deducevano che l'interdicendo
[...]
(nato il [...]) risultava affetto, tra le diverse patologie, da un grave deficit intellettivo, Pt_3
che lo rendeva incapace di provvedere ai propri interessi, e pertanto ne chiedevano pronunciarsi l'interdizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'interdicendo si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a Parte_3
mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
, e si costituivano in giudizio con CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale, in adesione alla comparsa di costituzione dell'interdicendo, contestavano in fatto e in diritto l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 22.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Nel caso di specie va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto nel corso del giudizio si è verificato il decesso dell'interdicendo, come risulta dal relativo certificato di morte ritualmente prodotto in atti.
Ed invero, l'evento morte, ove comunque risultante in giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa qualora, come nella specie, la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima e intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare (Cass. n. 6588/2003). In questi casi detto evento vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della contesa, con la conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass. n. 13109/2012).
Le spese di lite, attesa la natura della controversia, che coinvolge diritti e interessi di natura personale, e considerato altresì il carattere controverso della questione trattata, anche in ragione del contrasto esistente tra la documentazione medica versata in atti e le dichiarazioni rese dall'interdicendo all'udienza del 9.6.2025, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 29.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro