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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1331/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259021149863000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020110006063309001 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020110006063309001 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Rappresententte DPI si richiama alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 11020259021149863/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 25/6/2024, Direzione
Provinciale di Torino 1, per IVA, interessi e sanzioni relative al periodo d'imposta 1999 (in forza di pregressa cartella di pagamento n. 11020110006063309001) e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Torino, in composizione monocratica, al fine di ottenere la declaratoria di nullità, con vittoria di spese di lite.
Deduce la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché, conseguentemente, la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, posto che la cartella di pagamento n. 11020110006063309001 era stata regolarmente notificata in data 22/10/2011 ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Peraltro, dopo tale notificazione la ricorrente avrebbe ricevuto altri atti esecutivi regolarmente notificati, anch'essi non stati impugnati e divenuti, quindi, definitivi. Concludeva, pertanto, per il rigetto del proposto ricorso.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Innanzitutto l'Ufficio ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 11020110006063309001, prodromica all'intimazione impugnata, mediante deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 26/9/2011 e successivo invio di raccomandata ricevuta dal destinatario in data 25/10/2011.
Indipendentemente dall'avvenuta notifica dell'atto presupposto, risulta documentato agli atti che in data
13/06/2018 la ricorrente notificava all'Ufficio Ricorso/Reclamo ex art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92 avverso l'intimazione di pagamento n. 11020189000886510000 (conseguente anch'essa alla cartella di pagamento n. 11020110006063309001), ricorso al quale non seguiva alcuna costituzione davanti alla Commissione
Tributaria competente nei termini di legge. Una ulteriore intimazione di pagamento (n.
11020239023420317000) - notificata alla ricorrente il 2/11/2023 e veicolante le medesime pretese tributarie oggetto sia della precedente intimazione di pagamento, sia di quella impugnata nel presente giudizio – diveniva definitiva per mancata impugnazione della contribuente.
Rileva questo Giudice che in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018)”
(Cass., 28 gennaio 2020, n. 1901). Più in particolare, è stato precisato che “Il contribuente, una volta notificatagli l'intimazione di pagamento, deve tempestivamente impugnarla, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria in essa manifestata” (Cass., 27 novembre 2019, n. 30911).
Ancora di recente la Suprema Corte ha osservato che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/92 comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 05/08/2024, n. 22108, Cass. 22/04/2024, n.
10736, Cass. Civ., Sez. Trib., 11.03.2025, n. 6436).
L'irretrattabilità del credito per mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento precedenti a quella di cui è controversia implica il consolidamento dello stesso, indipendentemente dall'eventuale prescrizione maturata la prescrizione nella fase antecedente alla notifica, che comincerà a decorrere da quest'ultima ex novo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive E. 300,00 in favore dell'unica parte resistente, non essendosi l'Agenzia delle Entrate Riscossione costituita in giudizio, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Torino le spese di lite che liquida in complessivi Euro
300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1331/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259021149863000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020110006063309001 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020110006063309001 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Rappresententte DPI si richiama alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 11020259021149863/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 25/6/2024, Direzione
Provinciale di Torino 1, per IVA, interessi e sanzioni relative al periodo d'imposta 1999 (in forza di pregressa cartella di pagamento n. 11020110006063309001) e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Torino, in composizione monocratica, al fine di ottenere la declaratoria di nullità, con vittoria di spese di lite.
Deduce la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché, conseguentemente, la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, posto che la cartella di pagamento n. 11020110006063309001 era stata regolarmente notificata in data 22/10/2011 ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Peraltro, dopo tale notificazione la ricorrente avrebbe ricevuto altri atti esecutivi regolarmente notificati, anch'essi non stati impugnati e divenuti, quindi, definitivi. Concludeva, pertanto, per il rigetto del proposto ricorso.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Innanzitutto l'Ufficio ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 11020110006063309001, prodromica all'intimazione impugnata, mediante deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 26/9/2011 e successivo invio di raccomandata ricevuta dal destinatario in data 25/10/2011.
Indipendentemente dall'avvenuta notifica dell'atto presupposto, risulta documentato agli atti che in data
13/06/2018 la ricorrente notificava all'Ufficio Ricorso/Reclamo ex art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92 avverso l'intimazione di pagamento n. 11020189000886510000 (conseguente anch'essa alla cartella di pagamento n. 11020110006063309001), ricorso al quale non seguiva alcuna costituzione davanti alla Commissione
Tributaria competente nei termini di legge. Una ulteriore intimazione di pagamento (n.
11020239023420317000) - notificata alla ricorrente il 2/11/2023 e veicolante le medesime pretese tributarie oggetto sia della precedente intimazione di pagamento, sia di quella impugnata nel presente giudizio – diveniva definitiva per mancata impugnazione della contribuente.
Rileva questo Giudice che in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018)”
(Cass., 28 gennaio 2020, n. 1901). Più in particolare, è stato precisato che “Il contribuente, una volta notificatagli l'intimazione di pagamento, deve tempestivamente impugnarla, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria in essa manifestata” (Cass., 27 novembre 2019, n. 30911).
Ancora di recente la Suprema Corte ha osservato che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/92 comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 05/08/2024, n. 22108, Cass. 22/04/2024, n.
10736, Cass. Civ., Sez. Trib., 11.03.2025, n. 6436).
L'irretrattabilità del credito per mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento precedenti a quella di cui è controversia implica il consolidamento dello stesso, indipendentemente dall'eventuale prescrizione maturata la prescrizione nella fase antecedente alla notifica, che comincerà a decorrere da quest'ultima ex novo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive E. 300,00 in favore dell'unica parte resistente, non essendosi l'Agenzia delle Entrate Riscossione costituita in giudizio, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Torino le spese di lite che liquida in complessivi Euro
300,00 oltre accessori di legge.