TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 5278/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO nella causa vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via M. Dalmonte n. 54-54/A, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Colasanti che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe
Ciocca, giusta procura generale alle liti in atti convenuto
all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
- dichiara il diritto di alla pensione anticipata ai Parte_1
sensi dell'art. 14 d.l. n. 4 del 2019 (c.d. “Quota 100”) con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al predetto ricorrente CP_1
i ratei mensili di detta prestazione nella misura di legge e con l'indicata decorrenza, detratto quanto già erogato a titolo di pensione di vecchiaia
1 anticipata a decorrere da maggio 2023, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo;
- condanna l' a rimborsare, in favore di parte ricorrente, le spese CP_1
processuali che liquida in € 4.872,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha presentato, in data 12.9.2022, domanda Parte_1
amministrativa per ottenere il pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 14
d.l. n. 4 del 2019 (c.d. “Quota 100”).
Con nota del 15.3.2023, l' ha respinto la domanda con la seguente CP_1
motivazione: “non sussistono i requisiti richiesti per la pensione anticipata
Quota 100: non risulta perfezionato il requisito contributivo. Al 31.12.2021 risultano n. 1975 contributi. In merito all'allegato da Lei inviato in data
22/11/2022 (richiesta di computo in gestione separata), si precisa che non risulta perfezionato il requisito anagrafico (64 anni)” .
Il premesso di aver infruttuosamente gravame amministrativo Pt_1
avverso detto provvedimento, ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento del suo diritto alla percezione della pensione anticipata “quota
100” con decorrenza dal mese di ottobre 2022, sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti per accedere al trattamento. Con particolare riguardo al requisito contributivo, ha evidenziato che l' avrebbe CP_1
erroneamente omesso di considerare la contribuzione versata alla gestione separata nel 2007 (pari a 13 settimane) che gli consentirebbe di raggiungere il numero di 1988 settimane contributive.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
deducendo che il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza al rigetto amministrativo della domanda poiché egli ha chiesto e ottenuto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere da maggio
2 2013 (domanda del 28.4.2023), trattamento incompatibile con quello qui reclamato;
nel merito, ha ribadito la piena legittimità del suo operato.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che nel contegno dal non è possibile Pt_1
desumere alcuna acquiescenza rispetto al provvedimento del 15.3.2023 CP_1
con il quale è stata respinta la sua istanza di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 4 del 2019.
Ed invero l'assicurato, nel ricorso amministrativo proposto avverso il rigetto, oltre a contestare le ragioni poste alla base de diniego, ha espressamente affermato che “solo perché costretto da tale situazione di emergenza ed in via meramente cautelativa, senza alcun riconoscimento delle motivazioni addotte dall' nel provvedimento di rigetto che si impugna in CP_1
questa sede e con piena ed impregiudicata riserva di ricorrere presso le competenti sedi giudiziarie, ha proposto in data 28.04.2023 la domanda di pensione avente protocollo n. 7014.28/04/2023.0262516 poiché CP_1
rappresentava l'unico modo, stante l'inerzia dell'Ente Previdenziale, per poter aver riconosciuto in modo celere un trattamento pensionistico, seppur meno conveniente per il ricorrente, necessario per il sostentamento della propria famiglia. Si rappresenta dunque che con l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di pensione Quota 100 e la contestuale adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pensione anticipata Quota
100 n. 2157938600101 presentata il 12/09/2022 e avente protocollo
7014.12/09/2022.0455374 verrebbe meno l'interesse del ricorrente alla CP_1
lavorazione ed accoglimento della successiva domanda protocollo n.
7014.28/04/2023.0262516, che pertanto dovrà ritenersi superata e priva CP_1
di interesse e quindi non accoglibile per la presenza di un pregresso trattamento pensionistico” (vedi doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
3 A fronte di tale univoca ed espressa volontà del di riservare il Pt_1
promovimento dell'azione giudiziale in caso di mancato accoglimento dell'istanza di annullamento del provvedimento di rigetto della domanda
“quota 100”, non è certamente possibile predicare l'acquiescenza al diniego amministrativo.
Detto ciò, va osservato che l'art. 14 d.l. n. 4 del 2019 prevede, per quel che rileva nel caso in esame, che “
1. In via sperimentale per il triennio 2019-
2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive
e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata CP_1
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, CP_1
commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della
4 decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal
1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi […]”.
Dunque, in forza della disposizione legislativa appena riportata, coloro che, entro il 31.12.2021, hanno compiuto 62 anni di età e posseggono un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (n. 1976 settimane contributive) possono accedere al trattamento pensionistico.
Ai fini dell'integrazione del requisito contributivo, il comma 2 del cit. art. 14 stabilisce che l'assicurato ha la facoltà di cumulare gratuitamente, ai sensi della legge n. 228 del 2012, i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall' , e la CP_1
Gestione Separata.
Orbene, nel caso concreto in esame, il alla data del 31.12.2021, Pt_1
era sicuramente in possesso del requisito anagrafico, essendo nato il
26.4.1959.
5 Per quanto riguarda l'anzianità contributiva minima, deve rilevarsi che l' ha fondato il rigetto della domanda dell'assicurato deducendo che questi CP_1
vantasse una contribuzione complessiva insufficiente, vale a dire pari a n.
1976 settimane contributive.
Tuttavia, come esattamente osservato dalla difesa del ricorrente, l' CP_1
ha omesso di considerare la contribuzione versata dal presso la Pt_1
gestione separata nell'annualità 2007, pari a 13 settimane, che sommate alle
1975 di contribuzione mista (AGO e gestione commercianti) consente di raggiungere il numero di contributi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico.
Nello specifico, il fatto che nell'anno 2007 siano stati versati contributi per 13 settimane contributive presso la gestione separata risulta dall'estratto contributivo prodotto sub. doc. 7 fascicolo parte ricorrente e dal provvedimento di accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia anticipata che riporta siffatta contribuzione (vedi doc. 11 fascicolo ricorrente).
In ragione di quanto sinora esposto, va affermato che il alla data Pt_1
del 31.12.2021, aveva maturato tutti i requisiti per accedere al pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 4 del 2019 (c.d. “Quota 100”). Deve dichiararsi, pertanto, il diritto del ricorrente alla percezione di tale trattamento con decorrenza dal mese di ottobre 2022 e, di conseguenza, l' va CP_1
condannato a corrispondergli, con l'indicata decorrenza, siffatta prestazione, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo.
Avendo il ricorrente optato, sia in sede amministrativa sia nella presente sede, per la pensione c.d. “Quota 100%”, deve essere revocata, in quanto incompatibile, la pensione di vecchiaia anticipata nelle more riconosciutagli con decorrenza da maggio 2023 e l' è tenuto ad effettuare i dovuti CP_1
conguagli.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo con applicazione della maggiorazione del 30% per la redazione dell'atto con strumenti di collegamento ipertestuale, seguono la soccombenza, tenuto conto della non
6 particolare complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della sua definizione alla prima udienza.
Tivoli, 11.3.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
7
n. 5278/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO nella causa vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via M. Dalmonte n. 54-54/A, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Colasanti che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe
Ciocca, giusta procura generale alle liti in atti convenuto
all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
- dichiara il diritto di alla pensione anticipata ai Parte_1
sensi dell'art. 14 d.l. n. 4 del 2019 (c.d. “Quota 100”) con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al predetto ricorrente CP_1
i ratei mensili di detta prestazione nella misura di legge e con l'indicata decorrenza, detratto quanto già erogato a titolo di pensione di vecchiaia
1 anticipata a decorrere da maggio 2023, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo;
- condanna l' a rimborsare, in favore di parte ricorrente, le spese CP_1
processuali che liquida in € 4.872,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha presentato, in data 12.9.2022, domanda Parte_1
amministrativa per ottenere il pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 14
d.l. n. 4 del 2019 (c.d. “Quota 100”).
Con nota del 15.3.2023, l' ha respinto la domanda con la seguente CP_1
motivazione: “non sussistono i requisiti richiesti per la pensione anticipata
Quota 100: non risulta perfezionato il requisito contributivo. Al 31.12.2021 risultano n. 1975 contributi. In merito all'allegato da Lei inviato in data
22/11/2022 (richiesta di computo in gestione separata), si precisa che non risulta perfezionato il requisito anagrafico (64 anni)” .
Il premesso di aver infruttuosamente gravame amministrativo Pt_1
avverso detto provvedimento, ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento del suo diritto alla percezione della pensione anticipata “quota
100” con decorrenza dal mese di ottobre 2022, sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti per accedere al trattamento. Con particolare riguardo al requisito contributivo, ha evidenziato che l' avrebbe CP_1
erroneamente omesso di considerare la contribuzione versata alla gestione separata nel 2007 (pari a 13 settimane) che gli consentirebbe di raggiungere il numero di 1988 settimane contributive.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
deducendo che il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza al rigetto amministrativo della domanda poiché egli ha chiesto e ottenuto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere da maggio
2 2013 (domanda del 28.4.2023), trattamento incompatibile con quello qui reclamato;
nel merito, ha ribadito la piena legittimità del suo operato.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che nel contegno dal non è possibile Pt_1
desumere alcuna acquiescenza rispetto al provvedimento del 15.3.2023 CP_1
con il quale è stata respinta la sua istanza di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 4 del 2019.
Ed invero l'assicurato, nel ricorso amministrativo proposto avverso il rigetto, oltre a contestare le ragioni poste alla base de diniego, ha espressamente affermato che “solo perché costretto da tale situazione di emergenza ed in via meramente cautelativa, senza alcun riconoscimento delle motivazioni addotte dall' nel provvedimento di rigetto che si impugna in CP_1
questa sede e con piena ed impregiudicata riserva di ricorrere presso le competenti sedi giudiziarie, ha proposto in data 28.04.2023 la domanda di pensione avente protocollo n. 7014.28/04/2023.0262516 poiché CP_1
rappresentava l'unico modo, stante l'inerzia dell'Ente Previdenziale, per poter aver riconosciuto in modo celere un trattamento pensionistico, seppur meno conveniente per il ricorrente, necessario per il sostentamento della propria famiglia. Si rappresenta dunque che con l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di pensione Quota 100 e la contestuale adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pensione anticipata Quota
100 n. 2157938600101 presentata il 12/09/2022 e avente protocollo
7014.12/09/2022.0455374 verrebbe meno l'interesse del ricorrente alla CP_1
lavorazione ed accoglimento della successiva domanda protocollo n.
7014.28/04/2023.0262516, che pertanto dovrà ritenersi superata e priva CP_1
di interesse e quindi non accoglibile per la presenza di un pregresso trattamento pensionistico” (vedi doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
3 A fronte di tale univoca ed espressa volontà del di riservare il Pt_1
promovimento dell'azione giudiziale in caso di mancato accoglimento dell'istanza di annullamento del provvedimento di rigetto della domanda
“quota 100”, non è certamente possibile predicare l'acquiescenza al diniego amministrativo.
Detto ciò, va osservato che l'art. 14 d.l. n. 4 del 2019 prevede, per quel che rileva nel caso in esame, che “
1. In via sperimentale per il triennio 2019-
2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive
e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata CP_1
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, CP_1
commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della
4 decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal
1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi […]”.
Dunque, in forza della disposizione legislativa appena riportata, coloro che, entro il 31.12.2021, hanno compiuto 62 anni di età e posseggono un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (n. 1976 settimane contributive) possono accedere al trattamento pensionistico.
Ai fini dell'integrazione del requisito contributivo, il comma 2 del cit. art. 14 stabilisce che l'assicurato ha la facoltà di cumulare gratuitamente, ai sensi della legge n. 228 del 2012, i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall' , e la CP_1
Gestione Separata.
Orbene, nel caso concreto in esame, il alla data del 31.12.2021, Pt_1
era sicuramente in possesso del requisito anagrafico, essendo nato il
26.4.1959.
5 Per quanto riguarda l'anzianità contributiva minima, deve rilevarsi che l' ha fondato il rigetto della domanda dell'assicurato deducendo che questi CP_1
vantasse una contribuzione complessiva insufficiente, vale a dire pari a n.
1976 settimane contributive.
Tuttavia, come esattamente osservato dalla difesa del ricorrente, l' CP_1
ha omesso di considerare la contribuzione versata dal presso la Pt_1
gestione separata nell'annualità 2007, pari a 13 settimane, che sommate alle
1975 di contribuzione mista (AGO e gestione commercianti) consente di raggiungere il numero di contributi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico.
Nello specifico, il fatto che nell'anno 2007 siano stati versati contributi per 13 settimane contributive presso la gestione separata risulta dall'estratto contributivo prodotto sub. doc. 7 fascicolo parte ricorrente e dal provvedimento di accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia anticipata che riporta siffatta contribuzione (vedi doc. 11 fascicolo ricorrente).
In ragione di quanto sinora esposto, va affermato che il alla data Pt_1
del 31.12.2021, aveva maturato tutti i requisiti per accedere al pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 4 del 2019 (c.d. “Quota 100”). Deve dichiararsi, pertanto, il diritto del ricorrente alla percezione di tale trattamento con decorrenza dal mese di ottobre 2022 e, di conseguenza, l' va CP_1
condannato a corrispondergli, con l'indicata decorrenza, siffatta prestazione, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo.
Avendo il ricorrente optato, sia in sede amministrativa sia nella presente sede, per la pensione c.d. “Quota 100%”, deve essere revocata, in quanto incompatibile, la pensione di vecchiaia anticipata nelle more riconosciutagli con decorrenza da maggio 2023 e l' è tenuto ad effettuare i dovuti CP_1
conguagli.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo con applicazione della maggiorazione del 30% per la redazione dell'atto con strumenti di collegamento ipertestuale, seguono la soccombenza, tenuto conto della non
6 particolare complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della sua definizione alla prima udienza.
Tivoli, 11.3.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
7