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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/07/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1601/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1601/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv.ta Cristina Parte_1 C.F._1
Magnani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Isaac Newton 30/A, in virtù di procura allegata al ricorso e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Parte_2 C.F._2
Porrari presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via della Lirica 61, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
- disporre l'affido condiviso delle tre figlie minorenni, con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita alle figlie liberamente, compatibilmente agli impegni dei genitori e delle minori, con onere di preavvertire la madre, almeno il giorno precedente e con facoltà di pernottamento delle figlie presso il medesimo, se tanto fosse gradito alle stesse;
pagina 1 di 3 - assegnare la ex casa del nucleo familiare, sita in Ravenna via Canalazzo n 179/A, alla sig.ra
, quale collocataria della prole minorenne;
Parte_1
-disporre che il sig. versi alla sig.ra (entro il primo giorno di ogni mese a Parte_2 Parte_1 mezzo bonifico bancario, sulle coordinate iban della stessa) la somma complessiva di euro 800,00
(ottocento) mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre alla rivalutazione annuale di legge, ed oltre al 50% delle spese straordinarie delle minori, come da Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna, da intendersi di seguito integralmente riportato, in parte qua, che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere e di approvare.
Le spese straordinarie saranno dovute sempre come da Protocollo e quindi previo accordo solo nei casi in esso stabiliti e comunque sempre dietro esibizione di regolare documentazione, comprovante le stesse.
- disporre che l'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sia percepito integralmente dalla sig.ra
. Parte_1
- compensare, integralmente, tra le parti le spese della presente procedura”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/4/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale nei confronti delle figlie minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 4/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi delle figlie minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento delle figlie minori, assegnazione della casa familiare, rapporto delle figlie con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento delle minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1601/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento delle figlie minori, assegnazione della casa familiare, rapporto delle figlie con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento delle minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 9/7/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1601/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv.ta Cristina Parte_1 C.F._1
Magnani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Isaac Newton 30/A, in virtù di procura allegata al ricorso e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Parte_2 C.F._2
Porrari presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via della Lirica 61, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
- disporre l'affido condiviso delle tre figlie minorenni, con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita alle figlie liberamente, compatibilmente agli impegni dei genitori e delle minori, con onere di preavvertire la madre, almeno il giorno precedente e con facoltà di pernottamento delle figlie presso il medesimo, se tanto fosse gradito alle stesse;
pagina 1 di 3 - assegnare la ex casa del nucleo familiare, sita in Ravenna via Canalazzo n 179/A, alla sig.ra
, quale collocataria della prole minorenne;
Parte_1
-disporre che il sig. versi alla sig.ra (entro il primo giorno di ogni mese a Parte_2 Parte_1 mezzo bonifico bancario, sulle coordinate iban della stessa) la somma complessiva di euro 800,00
(ottocento) mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre alla rivalutazione annuale di legge, ed oltre al 50% delle spese straordinarie delle minori, come da Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna, da intendersi di seguito integralmente riportato, in parte qua, che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere e di approvare.
Le spese straordinarie saranno dovute sempre come da Protocollo e quindi previo accordo solo nei casi in esso stabiliti e comunque sempre dietro esibizione di regolare documentazione, comprovante le stesse.
- disporre che l'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sia percepito integralmente dalla sig.ra
. Parte_1
- compensare, integralmente, tra le parti le spese della presente procedura”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/4/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale nei confronti delle figlie minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 4/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi delle figlie minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento delle figlie minori, assegnazione della casa familiare, rapporto delle figlie con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento delle minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1601/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento delle figlie minori, assegnazione della casa familiare, rapporto delle figlie con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento delle minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 9/7/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3