Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4808 del 2025, proposto da TA Correale, LE TA e AV TA, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Soprano e Nello Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sez. Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza n. 660/2025, pubblicata in data 25/02/2025 (resa sulla causa iscritta al n. 1057/2021) e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti espongono che:
- con sentenza n. 660/2025, pubblicata il 25 febbraio 2025, la Corte di Appello di Napoli- Sezione Lavoro dichiarava il diritto degli appellanti, in qualità di eredi di TA EP, nei limiti delle rispettive quote, al risarcimento del danno differenziale pari all’82%, per il periodo dall’aprile 2006 al 13.01.2023 e, per l’effetto, condannava l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento in loro favore del danno non patrimoniale nella misura di € 218.274,22, oltre interessi di legge e rivalutazione dal dì della maturazione sino all’effettivo soddisfo;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 5 marzo 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta , nonché la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Si è costituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che ha domandato il rigetto del ricorso, allegando di aver provveduto, sebbene successivamente al suo deposito, al pagamento di quanto dovuto.
Con memoria depositata in data 12.01.2026, parte ricorrente, nel dare atto che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha intanto provveduto al pagamento in favore degli aventi diritto di complessivi € 240.546,60 (di cui € 218.274,22 per la sorte capitale ed € 22.272,38 per interessi e rivalutazione: cfr. mandato di pagamento del 2.10.2025 in atti), rappresenta che l’importo liquidato a titolo di interessi e rivalutazione è insufficiente. Invero, secondo il calcolo di parte ricorrente in merito agli accessori, l’importo complessivo dovuto in forza del titolo esecutivo azionato ammonterebbe ad euro 391.905,15 (incluso capitale, rivalutazione e interessi), e, pertanto, l’Amministrazione sarebbe tenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti la somma residua pari ad euro 151.358,55 (€ 391.905.15 - € 240.546,60).
All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva che la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento delle pretese vantate dagli eredi del sig. TA EP, condannava l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento in favore dei ricorrenti del danno non patrimoniale nella misura di € 218.274,22, oltre interessi di legge e rivalutazione dal dì della maturazione sino all’effettivo soddisfo.
L’amministrazione intimata, ad oggi, ha corrisposto in favore dei ricorrenti, peraltro solo successivamente alla proposizione del presente giudizio, la somma pari ad euro 240.546,60, nei termini sopra descritti.
Tale somma, tuttavia, non estingue integralmente la pretesa creditoria di parte ricorrente. Infatti, correttamente calcolando la rivalutazione e gli interessi, con decorrenza dal 1°.4.2006, sulla sorte capitale di € 218.274,22, risulta che la pretesa creditoria ammonta ad euro € 389.037.99 (comprensiva di sorta capitale, rivalutazione fino all’ultimo indice disponibile -31.12.2025- e interessi fino al 6.2.2026), con la conseguenza che agli aventi diritto sono ancora dovuti euro 148.491,39, in quanto l’Amministrazione ha provveduto ad un pagamento solo parziale degli interessi e della rivalutazione, nei termini sopra descritti.
Di conseguenza, per quanto attiene alla somma pari ad euro 240.546,60 già versata dall’Amministrazione resistente, va dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse.
Con riguardo alla parte di credito non ancora estinto, pari ad euro 148.491,39, il ricorso va invece accolto, considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96;
- l’Amministrazione intimata non risulta aver dato esecuzione integrale al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di Napoli, di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe per la somma di euro 148.491,39, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2021).
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse, e per la restante parte lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto ordina all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di dare esecuzione alla sentenza azionata nella parte in cui le ordina il pagamento di euro 148.491,39, adempiendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento:
- delle penalità di mora, secondo quanto precisato in parte motiva;
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
EP Esposito, Consigliere
IO Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di OR | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO