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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 769 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Albano
CP_1
[...]
[...]
C.F. , a mezzo la mandataria con rappresentanza Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego D'Ayala Valva;
-APPELLATA-
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito telematico delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.05.2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 144/1996, emesso dal Tribunale di Taranto in data 02.04.1996
e reso provvisoriamente esecutivo, il Credito Italiano (dante causa di Eris Finance S.r.l. e della odierna convenuta con mandataria Controparte_2 Controparte_3
ingiungeva al Sig. in solido con il Sig. il
[...] Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di € 53.955,12, oltre interessi e spese, relativa a debiti derivanti da rapporti bancari (conti correnti, cambiali e assegni).
In data 21.11. 2011, Eris Finance S.r.l., in forza del titolo esecutivo, notificava al Sig.
[...]
un atto di precetto per il pagamento di € 39.064,14, comprensivi di capitale Parte_1
residuo al 13.10.2011 (quanto ad € 19.128,33) e di interessi maturati sul capitale residuo fino al 13.10.2011 (quanto agli ulteriori € 19.935,81).
Non avendo avuto esito positivo l'intimazione di pagamento, Eris Finance s.r.l. promuoveva un'espropriazione mobiliare presso terzi, pignorando le somme dovute dal terzo al debitore esecutato. Controparte_4
proponeva opposizione al pignoramento innanzi al Tribunale di Parte_1
Brindisi, il quale, con provvedimento del 15.05.2012, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnava alla Eris Finance S.r.l. la somma di € 40.356,94, con ordine al terzo pignorato di pagare le somme dovute nei limiti del 1/5 della retribuzione mensile versata al sino all'estinzione del credito e fissava il termine di 60 Parte_1
giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 18.07.2012, instaurava il giudizio di merito, Parte_1
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del pignoramento c/o terzi, e in via subordinata, l'accertamento e la quantificazione del credito della Eris Finance s.r.l. in € 2.680,00 o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
2 Assumeva infatti che in forza del Parte_1 Controparte_5
medesimo decreto ingiuntivo posto a fondamento della procedura esecutiva mobiliare per cui è causa, ha avviato, presso il Tribunale di Taranto, in danno di co- Parte_2
debitore in solido con altra procedura esecutiva immobiliare, Parte_1
recante n.158/2004, nel corso della quale era emerso, dalla relazione del consulente incaricato dal G.E., dott. che il credito di Persona_1 Controparte_6
ammontava ad € 68.617,19 a titolo di sorte capitale ed interessi (oltre € 8.027,53 per spese e competenze di procedura) di cui riceveva, in data 4.07.08, la somma di Controparte_5
€ 65.936,31 a saldo degli interessi ed a parziale soddisfo del capitale, a tale data residuando un importo a saldo di € 2.680,88.
Nelle more, con provvedimento del 27.07.2013, il Tribunale di Brindisi accoglieva il reclamo di avverso l'ordinanza con cui il G.E aveva rigettato l'istanza di Parte_1
sospensione della procedura esecutiva ed assegnato alla Eris Finance S.r.l. la somma di €
40.356,94,, sospendendo l'esecuzione presso terzi.
Successivamente, precisate le conclusioni, il Tribunale con provvedimento depositato il
08.05.2015, rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza per la nomina del CT.
Nel frattempo, (con la mandataria Controparte_2 Controparte_3
quale cessionaria del credito, si costituiva in giudizio.
Espletata la CT, all'udienza del 05.11.2018, le parti precisavano le proprie conclusioni e, concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 593 del 2019, pubblicata il 10.04.2019, il Tribunale di Brindisi ha rigettato l'opposizione e condannato al rimborso, nei confronti di Eris Parte_1
Finance s.r.l., delle spese di lite liquidate in € 7.200,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Con atto di citazione notificato in data 29.08.2019, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento c/o terzi notificato in data 03.01.2012; in via subordinata accertare e quantificare il credito della Eris Finance s.r.l., ora in €.2.680,88 o in Controparte_2
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con condanna della società convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese e competenze,
3 oltre accessori, del doppio grado di giudizio;
in estremo subordine, riformare comunque la sentenza impugnata in ordine alle spese processuali di primo grado, dichiarando le stesse compensate tra le parti stante l'estrema complessità della disciplina applicata e della ricostruzione in fatto delle vicende.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 19.12.2019, si è costituita la quale ha chiesto, di dichiarare Controparte_2
inammissibile/improcedibile l'appello; nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza cartolare del 18.05.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
Con comparsa di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., depositata l'8.09.2023, si è costituita la quale ha chiesto di ammettere il proprio intervento;
Controparte_7
estromettere dal giudizio per intervenuta carenza di legittimazione Controparte_2
attiva; insistendo per l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate dalla appellata/cedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento di in Controparte_7
quanto proposto con comparsa depositata l'8.09.2023, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e, pertanto, dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione.
Naturalmente, attesa la vicenda sostanziale (successione a titolo personale nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.) asseritamente sottesa alla irrituale iniziativa processuale di la presente sentenza spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del Controparte_7
successore a titolo particolare, il quale potrà impugnarla in base al disposto dell'art. 111 co. 4 c.p.c.
2.Tardiva la contestazione della legittimazione di nel presente giudizio quale CP_2
titolare del credito verso il debitore, mossa da quest'ultimo solo con la comparsa conclusionale e dopo aver individuato proprio in il soggetto giuridico Controparte_2
4 legittimato passivamente a resistere nella presente fase di gravame e, pertanto, citato in giudizio.
3. Con la prima sottoarticolazione del primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 616 e 624 cpc. – motivazione errata”, l'appellante censura la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui si legge “…con conseguente revoca della sospensione disposta dal tribunale del reclamo”, osservando “che il giudice designato a decidere il merito dell'opposizione non ha alcun potere di revocare la sospensione del processo esecutivo precedentemente disposta dal Tribunale di Brindisi in sede di reclamo atteso che, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., tale potere appartiene al giudice dell'esecuzione…”.
3.1. Al riguardo, la Corte osserva quanto segue. Il passaggio impugnato - da inquadrare nel contesto della trama argomentativa che esprime la decisione del Tribunale
(“L'opposizione deve essere rigettata, con conseguente revoca della sospensione disposta dal tribunale del
Reclamo”) – ricade effettivamente al di fuori dello spatium deliberandi del giudice chiamato a decidere il merito dell'opposizione, nel senso che la sorte del provvedimento di sospensione del processo esecutivo in senso proprio – emesso in sede di reclamo del provvedimento di rigetto emesso dal giudice dell'esecuzione - non rientra nella
“disponibilità” del giudice dell'opposizione (chiamato a decidere solo sul merito), non essendo tenuto, il giudice del merito, ad adottare provvedimenti al riguardo. Peraltro, proprio in ragione della sua formulazione e della sua “collocazione” nel testo della sentenza, c'è da dubitare che il Tribunale abbia inteso esprimere, con la stessa, un effettivo contenuto decisorio. Ed infatti, non se ne trova traccia nel dispositivo.
Peraltro, in quanto contenuta nella frase (del tenore dianzi riportato) che introduce la sentenza (di contenuto anticipatorio-programmatico), sembra piuttosto assumere il contenuto di una mera prefigurazione delle conseguenze del preannunciato rigetto dell'opposizione, con formulazione che non consente di ravvisarvi un contenuto decisorio. Ed in questo senso, può essere considerata corretta.
Il rapporto fra procedimento esecutivo sospeso e rigetto dell'opposizione all'esecuzione viene “risolto” dall'art. 627 c.p.c. il quale prevede che: “Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi
5 dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione”.
Da ciò deriva che la sospensione del processo esecutivo in senso proprio, cui si riferisce l'art. 627 c.p.c., viene meno dopo il rigetto – totale o parziale – dell'opposizione
(all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) e da questo momento inizia a decorrere il termine per la riassunzione del processo esecutivo.
3.2. Con la seconda sottoarticolazione del motivo in esame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per mancata instaurazione, nei termini di legge, del giudizio di merito successivamente alla sospensione pronunciata in sede di reclamo.
L'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto infondata l'eccezione relativa alla (pretesa) mancata introduzione del giudizio di merito, affermando che proprio il giudizio pendente innanzi a sé aveva ad oggetto il “merito” dell'opposizione, essendo stato introdotto in data 20.07.2012 dall'opponente che – per sua stessa allegazione – aveva ricevuto, in data 29.05.2012 la comunicazione del provvedimento di diniego della sospensiva e di concessione del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito che sarebbe stato, pertanto, tempestivamente introdotto.
Secondo l'appellante, il Tribunale, con tale errata ricostruzione dei fatti di causa, avrebbe, però, omesso di considerare che “Eris Finance s.r.l. non ha istituito, nei modi e termini di legge, il relativo giudizio di merito inerente il provvedimento di sospensione reso dal Tribunale di Brindisi il 2-
27/07/13”, in accoglimento del reclamo proposto dal dal che avrebbe Parte_1
dovuto discendere la declaratoria, anche d'ufficio, dell'estinzione della procedura esecutiva immobiliare c/o terzi per cui è causa.
3.2.1. Il motivo è, all'evidenza, infondato, se non pretestuoso. Dopo che il giudice dell'esecuzione, con provvedimento cautelare del 15.5.2012 aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata da - che aveva Parte_1
proposto opposizione alla procedura esecutiva immobiliare presso terzi istituita in suo danno – assegnando, con detto provvedimento, il termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito e poiché l'opponente risulta aver provveduto ad Parte_1
instaurare tempestivamente detto giudizio, che è quello pendente innanzi a questa Corte,
6 deve senz'altro escludersi che possa ipotizzarsi a carico della creditrice procedente, dopo l'accoglimento del reclamo proposto dal avverso il provvedimento di rigetto Parte_1
della sospensione della procedura esecutiva emesso dal giudice dell'esecuzione, l'onere di instaurare un altro giudizio di merito. La decisione adottata dal Tribunale di Brindisi, adito in sede di reclamo, in data 2-27.7.2013 ha riguardato esclusivamente il provvedimento
“cautelare”, ossia il rigetto dell'istanza di sospensione (deciso dal Tribunale in data
15.5.2012 nell'ambito dell'opposizione proposta dall'appellante) e non altro;
inoltre il
Giudice del reclamo non ha concesso – in mancanza di norme processuali che lo imponessero - alcun termine perentorio per l'introduzione di alcun giudizio di merito.
Come correttamente osservato da parte appellata: “Una volta introdotto il relativo giudizio di merito a cura di parte opponente, non vi era perciò spazio, legittimazione e necessità di introdurre un nuovo giudizio di merito, neppure a seguito della successiva ordinanza cautelare del reclamo”).
4. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli
2733 e 2697 cod. civ., 115, 480 e 596 cpc. – motivazione errata”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha negato rilevanza probatoria alla consulenza, redatta dal dott. posta a fondamento del piano di riparto e Per_1
dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal G.E. di Taranto il 12.12.2007, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti del codebitore solidale (di cui si è detto nella ricostruzione dello svolgimento del processo), Parte_2
affermando che il provvedimento conclusivo di detta procedura esecutiva non ha contenuto decisorio né efficacia di giudicato, con ciò dimostrando di non avere rettamente inteso le tesi dell'opponente (odierno appellante) che aveva voluto piuttosto invocare l'irrevocabilità del provvedimento che ha approvato il progetto di distribuzione nel processo esecutivo richiamato e, pertanto, far valere l'inemendabilità dell'ordinanza di assegnazione di somme resa dal G.E. del Tribunale di Taranto in data 12.12.2007
(peraltro prodotta da entrambe le parti in causa). Secondo l'appellante, in particolare:
“…pur non potendosi parlare di credito soddisfatto, dato che sembrerebbe esistere un credito residuo, appare corretto parlare di improcedibilità di qualsiasi ulteriore azione diretta a contrastare il risultato dell'esecuzione forzata immobiliare. Si deve, perciò, concludere che non esiste possibilità di pervenire per
7 altra via alla soddisfazione di quella parte residua (sempre che vi sia) di credito non precisato in sede di procedura esecutiva”.
Peraltro, sostiene ancora l'appellante, la quantificazione giudiziale del proprio credito in detta sede esecutiva proveniente dalla parte creditrice, avrebbe il valore di confessione giudiziale, ai sensi dell'art. 2733 c.c.
Deduce l'appellante che. “… sebbene l'originario decreto ingiuntivo costituisce titolo certo e liquido, non è automaticamente tale successivamente, laddove, nel tempo trascorso, sia intervenuto, come nel caso di specie, un'esecuzione immobiliare che ha fatto incassare una determinata somma al creditore, ovvero si siano modificati i parametri inziali, tali da necessitare un'attualizzazione del credito ed essa, ai fini dell'intimazione di pagamento, non è desumibile dalla semplice lettura del titolo, come erroneamente statuito dal giudice di primo grado” (“Occorre subito rilevare, quanto alla prima doglianza, che nell'atto di precetto ben si evidenziano – sia pure tramite rinvio al tenore del presupposto decreto ingiuntivo, definitivo e quindi intangibile, ma notevolmente articolato sul punto - i tassi e le decorrenze degli interessi richiesti col medesimo atto di precetto”, così alle p.
1-2 della sentenza impugnata).
Ed aggiunge che poiché “con l'atto di precetto notificato in data 21.11.11, la società Eris Finance
s.r.l. intimava a di pagare, in maniera forfettaria, la somma di € 19.128,33 a Parte_1
titolo di residuo capitale al 13.10.11 e quella di € 19.935,81 a titolo di interessi maturati sul capitale residuo al 134.10.2011, oltre gli ulteriori interessi al soddisfo e le spese e competenze…” in mancanza di indicazioni precise circa “…le operazioni di attivazione del credito che hanno determinato la somma richiesta con il precetto”, quest'ultimo sarebbe nullo per indeterminatezza del credito.
4.1.Ebbene, la Corte ritiene di dover disattendere tutte le riportate censure di parte appellante perché inidonee ad inficiare la decisione del primo giudice in quanto infondate alla stregua dei principi di carattere generale operanti con riferimento all'atteggiarsi della dialettica tra titolo esecutivo fondato sull'accertamento di merito, definitivo, di un credito pecuniario e le vicende esecutive dirette alla riscossione di tale credito avviate nei confronti del debitore (nel caso di specie, accertato come tale sulla base di un decreto ingiuntivo pacificamente irrevocabile).
Infatti, essendo pacifico che il titolo esecutivo fatto valere dalla creditrice consiste nel decreto ingiuntivo n. 144/96 notificato il 22-23/4/1996, divenuto irrevocabile, emesso per l'importo di € 53.955,11 per sorte capitale e che l'atto di precetto con cui è stato
8 intimato ad dalla cessionaria del credito Eris Finance s.r.l. il Parte_1
pagamento della somma di € 19.128,33 quale capitale ingiunto residuo al 13.10.2011 e dell'ulteriore somma di € 19.935,81 a titolo di interessi maturati sul capitale residuo al
13.10.2011 neanche è stato oggetto di opposizione, si ritiene che correttamente il giudice di prime cure abbia individuato nel titolo esecutivo a monte dell'iniziativa esecutiva
(pignoramento presso terzi) qui opposta, il fondamento - necessario e sufficiente - della legittimità della stessa.
L'atto di pignoramento qui opposto risulta pienamente rispondente alla fattispecie legale delineata all'art. 543 c.p.c. in particolare sotto il profilo dell'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto (si ripete, non opposto nella presente vicenda).
Apparendo, ciò nonostante, opportuno ricordare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione (cfr. ex plurimis Cass. n.
8096/2022).
Ciò posto, osserva la Corte che è il debitore opponente la parte che, al fine di contrastare la pretesa creditoria indicata nell'atto di precetto prodromico all'atto di pignoramento presso terzi da lui opposto, sotto il profilo dell'estinzione della stessa per intervenuto pagamento, avrebbe dovuto fornire la prova della allegata vicenda parzialmente estintiva, intervenuta dopo la formazione del titolo esecutivo - essendo gravato del relativo onere - onde contrastare l'efficacia esecutiva di quest'ultimo nei propri confronti.
4.1.1.Senonchè il richiamo delle vicende della procedura esecutiva immobiliare avviata dalla creditrice nei confronti del coobbligato in solido nei termini in cui in Parte_2
9 concreto operato dal debitore esecutato opponente non è idoneo a dimostrare la fondatezza dell'opposizione.
Avendo, infatti, l'opponente, dato atto, con l'atto di opposizione al pignoramento mobiliare presso terzi che ha dato origine al presente procedimento, che la riscossione, da parte della creditrice procedente (all'epoca titolare del credito) in Controparte_6
data 4.07.2008, del complessivo importo di complessivi € 65.936,31 era avvenuta a saldo degli interessi ed a parziale soddisfo del capitale a tale data, indicando come ancora dovuto a tale data un importo in linea capitale di € 2.680,88 non può infatti pretendere di veder accolta la tesi, da lui proposta apoditticamente, in mancanza di qualsivoglia razionale argomento giuridico, della improcedibilità di qualsiasi ulteriore azione diretta a contrastare il risultato dell'esecuzione forzata immobiliare e della impossibilità giuridica di pervenire per altra via alla soddisfazione di quella parte residua di credito.
Non si vede infatti come possa negarsi al creditore munito di titolo esecutivo di perdurante efficacia – sia pure parziale – in conseguenza di eventi sopravvenuti parzialmente estintivi dell'originaria debitoria, il diritto di azionare detto titolo nei limiti della sua perdurante efficacia, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.
E' pertanto appena il caso di osservare che l'efficacia preclusiva dei provvedimenti di assegnazione di somme emessi dal G.E. nella richiamata procedura esecutiva immobiliare invocata dall'odierno appellante e fondati sui conteggi effettuati dal dott. può Per_1
essere ritenuta operante solo entro i limiti della debitoria in quella sede soddisfatta e non certamente per la residua sorte capitale e per i relativi interessi.
4.1.2. Ebbene, l'odierno appellante – essendo gravato dell'onere di provare la parziale sopravvenuta estinzione dell'originario debito portato dal titolo esecutivo - non ha provveduto a dimostrare che la quantificazione delle residue ragioni creditorie azionate da
Eris Finance s.r.l. con il precetto (non opposto) e con l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi qui opposto sia eccedente le legittime residue ragioni di credito della controparte. A tal fine non può rilevare il contenuto della relazione predisposta Per_1
nella procedura di espropriazione immobiliare n. 158/2004 incardinata innanzi al
Tribunale di Taranto, in quanto i conteggi con la stessa sviluppati, come condivisibilmente
10 osservato dal giudice di primo grado contenevano quantificazioni meramente endoprocedimentali del credito azionato in quella procedura, dato che, come chiarito dalla creditrice procedente in mancanza di controdeduzioni della controparte, includevano solo gli interessi privilegiati del triennio antecedente l'espropriazione immobiliare (vale a dire dal 2001 al 2004), con espunzione dal relativo calcolo degli interessi precedenti (dal 1996 al 2001) ed inoltre comprendevano il calcolo dei successivi interessi solo fino alla data del decreto di trasferimento, vale a dire fino all'11.06.2007.
In definitiva, il debitore opponente il quale ha contestato la debenza del quantum di cui gli
è stato intimato il pagamento, essendo gravato, come già detto, dell'onere di provare l'intervento di fatti estintivi sopravvenuti rispetto all'originaria consistenza del credito incorporato dal titolo esecutivo, non ha offerto una specifica e convincente confutazione dei conteggi analitici prodotti dalla creditrice procedente “dai quali…(come da quest'ultima affermato) è possibile desumere i tassi applicati e redatti in forma scalare” e che “…risultano conformi alle statuizioni del titolo esecutivo coperto dal giudicato ed alle previsioni di legge, imputando correttamente
a deconto dal maggior credito vantato le somme incassate medio tempore per effetto di altra procedura di espropriazione nei confronti del coobbligato”. Peraltro, detti conteggi risultano riscontrati dalle risultanze della CT , espletata in primo grado, che, verosimilmente in ragione Per_2
di un diverso metodo di imputazione delle somme assegnate in data 12.12.2007 al creditore privilegiato in esito alla procedura esecutiva immobiliare Controparte_6
n. 158/2004 in danno del debitore in solido sig. ha determinato il residuo Parte_2
debito per sorte capitale al 12.12.2007 in un importo anche superiore rispetto a quello intimato nel precetto prodromico al pignoramento qui opposto. Con l'ulteriore precisazione che detta CT, rispetto alle cui risultanze non risultano mosse osservazioni in primo grado da parte del difensore del e che il Tribunale ha valorizzato Parte_1
nella propria decisione, non risulta essere stata attinta, nella presente sede, da seri argomenti di critica.
5. L'appello va pertanto rigettato, con conseguente assorbimento della richiesta di condanna della società appellata ex art. 96 c.p.c.
5. L'appellante soccombente va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase da nella liquidazione di cui al dispositivo. Controparte_2
11 6. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 593/2019 emessa dal Tribunale Controparte_2
di Brindisi il 10.04.2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1
nella presente fase da che liquida in complessivi € 9.515,00 oltre Controparte_2
rimborso forfettario nella misura del 15 % ed accessori di legge;
- dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il 15.09.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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