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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/07/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 124/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 luglio 2025 ad ore 9.38 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. ALIANO JODY JOSEPH oggi sostituito dall'avv. Parte_1
GIANLORENZO DI SEBASTIANO, il quale si riporta alle difese spiegate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Si contestano le avverse difese anche con riferimento alla comparsa conclusionale, davvero temeraria, rilevando brevemente quanto segue:
1. le norme che tutelano l'affidamento dei minori ed impongono il massimo della diligenza e dello scrupolo in capo agli adulti affidatari non possono essere in alcun modo sacrificate o diversamente interpretate in ragione del mercato assicurativo, come sostenuto da parte avversa (tra l'altro da anni in crescita costante nel ramo danni); l'attenzione deve essere incentrata sul minore, che nel caso di specie ha subito una serie di fratture per negligenza di altri e contro il parere dei genitori che avevano comunicato ai suoi custodi i problemi motori, tra l'altro in un luogo in cui detta attività era vietata.
2. Controparte continua a confondere l'organizzazione interna dell'associazione con quanto portato a conoscenza dei genitori del minore, i quali hanno chiesto, come ammesso da parte avversa, solamente di aiutarlo nello svolgimento dei compiti e nient'altro. Nulla ha dimostrato controparte su informative mai viste e mai consegnate ai genitori, mentre ha confessato sin dal principio di essere stato portato a conoscenza dei suoi problemi fisici.
3. Il fatto che il bambino, a volte, veniva portato al parco ove attendeva i suoi genitori, significa solamente che il luogo in cui doveva essere prelevato era quello e non il centro. La circostanza poteva pagina 1 di 10 rilevare se l'infortunio fosse occorso nel tragitto dal centro al parco, ma non è evidentemente il caso di specie. Ecco perché il padre ha dichiarato di non sapere nulla del parco, riferendosi ovviamente al fatto che ivi il figlio giocava con la palla contro il suo consenso, mentre ha confermato che a volte lo andava a riprendere in quel luogo.
4. Non è credibile che un adulto dia ad un bimbo di 8 anni un pallone con gli amichetti presenti ad un metro di distanza e sforniti del gioco, e che ciò non sia accaduto per farlo giocare con loro, purtroppo per il minore in un luogo insicuro.
5. Nulla di repentino, tantomeno di imprevedibile, è accaduto, poiché se fornisco una palla ad un bambino in un parco non attrezzato per il gioco con la palla, è naturale che questi corra o comunque si distragga e possa cadere a causa di buche altrettanto prevedibilmente presenti proprio per il fatto che in quel luogo non si gioca, ma si cammina o ci si siede sulle panchine o sull'erba. Se poi lo faccio contro la volontà dei genitori, e sapendo dei problemi di motricità del minore, me ne devo assumere le responsabilità. Il bambino non doveva essere tenuto per mano costantemente come si chiede parte avversa, ma semplicemente non doveva essere portato nel parco per attendere i genitori nel mentre gli amici giocavano ad un metro, e non gli si doveva fornire per giunta un pallone, in un luogo non predisposto per tale attività (vietata), con la consapevolezza dei suoi problemi fisici.
Fermo e richiamato il resto si chiede che la causa sia decisa.
Per la l'avv. DURANTE STEFANO, il quale si riporta ai CP_1 Controparte_1 propri scritti difensivi ed alle note conclusionali da ultimo depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni vi formulate, contrariis rejectis.
In particolare, impugna e contesta la memoria difensiva conclusionale di controparte in quanto del tutto strumentale nella lettura delle emergenze istruttorie e totalmente infondata sul piano del diritto.
Chiede che la causa sia decisa.
Evidenzia che lo stesso medico legale di parte ricorrente ha riferito nella sua relazione che il minore
“ha sempre vissuto in maniera dinamica ed attiva”, con ciò contraddicendo le deduzioni del ricorrente in tema di particolare limitazione nella motricità del minore ER
Fa altresì rilevare che il piccolo al momento della caduta era ad un metro di distanza ER dall'educatrice e non dal gruppo che giocava al pallone, arrivato nel parco e sistematosi sul prato, diverse ore prima perché non impegnato nelle attività di rinforzo pre-scolastico.
Ogni altra deduzione oggi incarcata da parte ricorrente, trova già piena risposta negli atti già depositati.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_2
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 124/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIANO JODY Parte_1 C.F._1 JOSEPH, elettivamente domiciliato in VIA CHIETI N. 20 65121 PESCARA, presso il difensore avv. ALIANO JODY JOSEPH RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DURANTE STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA RINASCITA 65 65122 PESCARA presso il difensore avv. DURANTE STEFANO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2024 , padre del minore Parte_1 Per_3 nato il [...], ha chiesto che il Tribunale condanni la
[...] Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dal figlio, a seguito dell'infortunio avvenuto il 09/09/2019 alle
[...] ore 16.00, mentre il minore era affidato a personale dipendente della , che lo doveva CP_2 seguire nello svolgimento dei compiti.
A sostegno della domanda ha dedotto che il figlio era stato condotto, senza autorizzazione dei genitori,
a giocare a palla in un luogo inadatto, dove era presente erba alta, che non consentiva di comprendere lo stato del terreno e dove era vietato giocare a palla e calpestare il prato.
Considerato che, a seguito del sinistro, il minore aveva riportato la frattura bilaterale distale dell'avambraccio ed era stato sottoposto ad intervento chirurgico ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno riportato dal figlio a seguito delle lesioni sopra indicate, la somma di € 31.785,00, aumentata a titolo di personalizzazione ad € 42.413,00.
pagina 3 di 10 2. Con comparsa depositata il 6.3.2024 si è costituita la Controparte_1 evidenziando che i genitori di non avevano mai iscritto il figlio al Centro Estivo, SO organizzato dalla PE EL OR (doc. 1 programma Centro Estivo 2019) e neppure versato la relativa quota di iscrizione.
La mamma di altro minore, regolarmente iscritto per le attività estive, aveva chiesto ai referenti della di coinvolgere nelle attività svolte dall'Associazione. CP_2 SO
Questo primo contatto del minore con la era avvenuto in data 28 agosto 2019 e CP_2 successivamente i responsabili della avevano invitato i genitori del a CP_2 Pt_1 sottoscrivere e compilare le schede di iscrizione (doc. 2 e 3) ed a versare la quota di abbonamento ed il premio assicurativo, senza però ottenere alcun riscontro. aveva quindi frequentato il Centro Estivo, dal 29 agosto al 9 settembre 2019, come membro ER esterno, non iscritto.
Nei primi giorni per poche ore poi, dal 2 al 9 settembre, dalle 9 circa del mattino fino alla sera, quando veniva ripreso dai genitori, a volte anche dopo le 19.00, presso il Parco della Libertà di Montesilvano, dove di norma si concludeva la giornata di attività del Centro Estivo, nel periodo di fine agosto inizio settembre.
Contestava che fosse applicabile, alla fattispecie in esame, l'art. 1218 cc, richiamato dal ricorrente, in quanto l'assunzione dell'obbligo di sorveglianza, da parte della , presupponeva la CP_2 preventiva iscrizione del minore.
Contestava poi che il minore avesse frequentato la solo il pomeriggio e solo per il CP_2 dopo scuola, considerato che veniva accompagnato dai genitori al mattino, andava al mare con gli ER educatori, pranzava nella sede della e, dopo un tempo di riposo pomeridiano in sede, CP_2 si recava presso il Parco Pubblico per le attività ludiche, previste nel programma del Centro Estivo.
Precisava che i genitori del minore, che non avevano iscritto il figlio e non avevano versato nulla per il pranzo ed il lavoro degli Educatori, erano stati sempre regolarmente avvisati del programma giornaliero al mattino o durante la giornata, in caso di variazioni, mediante applicazione di messaggistica di uso comune.
Considerato che il minore veniva accompagnato al mattino e ripreso la sera, presso il Parco della
Libertà, i genitori di sapevano benissimo che il programma prevedeva giochi al parco al ER pomeriggio, non essendo più stagione di mare pomeridiano.
Evidenziava che il sinistro si era verificato su un prato che, come risulta dalle fotografie allegate (cfr doc. 5) si presenta con normale superficie praticabile, erba bassa e ottima visibilità del terreno. era stato immediatamente soccorso dalla Sig.ra subito raggiunta dal Sig. ER Parte_2 Pt_3
pagina 4 di 10 e dopo pochi minuti dall'allora presidente della PE Sig. Pt_4 Persona_4
I genitori di contattati telefonicamente, erano arrivati sul posto nel giro di 15/20 minuti ed ER avevano autonomamente trasportato il figlio al Pronto Soccorso.
Assumendo che i divieti, raffigurati nelle foto prodotte dal ricorrente, riguardassero esclusivamente l'area attrezzata, posta nelle immediate adiacenze del bar del Parco e non il prato dove era caduto, ER concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, considerata l'omessa regolare iscrizione del minore e la natura imprevedibile dell'infortunio.
3. All'udienza del 4.10.2024 si è proceduto all'assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente e del legale rappresentante della resistente ed all'esame dei testi indicati dalle parti.
4. Acquisita in data 4.10.2024 la relazione redatta dal dott. medico fiduciario della Persona_5
Compagnia di , la causa è stata rinviata all'udienza del 4.7.2025 per la Controparte_3 discussione, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di memorie difensive.
*******
A. Sulla disciplina applicabile al caso in esame.
a.1 Come già chiarito con ordinanza del 16.4.2024, la struttura ricreativa o scolastica che accoglie un minore, inserendolo nelle attività dalla medesima svolte, è tenuta ad assolvere gli obblighi di cura e tutela del minore, a prescindere dall'effettivo pagamento dell'importo dovuto per la regolare iscrizione del minore.
L'omesso pagamento, da parte dei genitori del minore, della quota di iscrizione e della retta dovuta per la frequenza alle attività svolte dal Centro estivo, non esclude quindi la responsabilità della resistente che, inserendo il minore nelle attività svolte dal Centro Diurno, aveva con tale condotta assunto l'obbligo di provvedere alla cura ed alla tutela del minore.
a.2 La giurisprudenza ha precisato che, in tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non pagina 5 di 10 imputabile né alla scuola, né all'insegnante (cfr Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.36723. Nella specie, il minore frequentante la scuola materna, richiamato dall'insegnante per recarsi in bagno, sfuggì al suo controllo e subì un incidente riportando un taglio sul mento, causato dal violento impatto con un oggetto dalla forma tagliente ed affilata;
la Corte territoriale aveva accertato che l'insegnante non si era avvicinata per prendere la mano del minore, né si era attivata prontamente per fermare la sua corsa, a fronte di un comportamento del bambino altamente prevedibile in considerazione della sua età e delle sue condizioni psico -fisiche).
È stato inoltre precisato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
a.3 L'accertata applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 1218 cc, determina a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso in esame, attesa la natura contrattuale della responsabilità, l'omesso pagamento, da parte dei genitori del minore, della quota di iscrizione e della retta dovuta per la frequenza al Centro estivo, potrà essere esaminata solo in sede di quantificazione del danno eventualmente spettante.
B. Sulle modalità di verificazione del fatto
b.1 La resistente ha dedotto che aveva frequentato il Centro Estivo, gestito dalla SO
, dal 29 agosto al 9 settembre, come membro esterno, non iscritto. CP_2
Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente che ha dedotto di aver affidato il figlio alla
PE EL OR, solo per lo svolgimento dei compiti estivi, quindi per attività di dopo scuola.
Dall'esame del registro delle presenze (doc.4) emerge che dopo aver frequentato il Centro ER
Estivo, gestito dalla , per poche ore nel mese di agosto del 2019, successivamente, dal CP_2
2 al 9 settembre del 2019, vi era rimasto dalle ore 9 del mattino fino alle 18/19 della sera presso la
. CP_2
Considerato che è del tutto inverosimile che un bambino di otto anni possa trascorrere una giornata di quasi dieci sempre impegnato nello svolgimento di compiti estivi, va evidenziato che la resistente ha dedotto e dimostrato che, nel periodo sopra indicato, non essendo ancora iniziata la scuola, i bambini pagina 6 di 10 venivano portati al mare la mattina e poi al parco nel pomeriggio.
Sentita all'udienza del 4.10.2024 la teste , all'epoca dei fatti dipendente della Parte_2 [...]
ha dichiarato di non ricordare se la mattina, andava al mare, in Controparte_1 ER quanto in quel periodo faceva il turno pomeridiano.
Confermava però che dopo aver fatto i compiti presso la , andava al parco, dove ER CP_2
i genitori venivano a prenderlo alla fine della giornata.
Precisava che, in quel periodo, non si andava più al mare nel pomeriggio ed i genitori erano stati avvisati del diverso programma.
b.2 Accertato, sulla base di quanto sopra precisato, che i genitori di erano al corrente delle attività ER anche ludiche svolte dal figlio presso il Centro Estivo gestito dalla e che il ricorrente CP_2 non ha in alcun modo provato di aver comunicato alla resistente l'esistenza di specifiche problematiche del figlio, che non gli consentivano di partecipare a tali attività, deve essere esaminata la dinamica del sinistro, allo scopo di accertare se la tipologia delle attività, svolte dal minore presso il Parco della
Libertà di Via Aldo Moro, sito in Montesilvano potesse comportare o meno un pericolo di danno per il medesimo.
b.3 Come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, all'interno del Parco della Libertà di
Via Aldo Moro, sono presenti cartelli che precisano che è vietato “in questo spazio pubblico” giocare a palla o altri giochi che possano arrecare molesta, pericolo o danno a cose o persone.
Sulla base del dedotto divieto, parte ricorrente ha addebitato il sinistro alla , che aveva CP_2 consentito al minore di giocare a palla in un luogo in cui tale gioco era vietato, in quanto nell'area del parco è presente erba alta, radici sporgenti e buche.
Ha inoltre allegato una dichiarazione sottoscritta in data 12.9.2019 dal legale rappresentante della nella quale si precisa che mentre i bambini stavano giocando a pallone, era CP_2 ER caduto a terra in prossimità di una buca.
b.4 Sentita, sulle modalità di verificazione del sinistro, la teste (cfr udienza del Parte_2
4.10.2024) ha dichiarato che l'area del Parco della Libertà, dove venivano portati a giocare i bambini, non è quella vicina al bar dove sono presenti i cartelli di divieto, ma quella in fondo, vicino alla ferrovia, dove è “tutto prato ed è pianeggiante”.
Ha precisato di non aver visto inciampare, ma di averlo visto a terra e che prima di cadere, ER ER non stava giocando a palla con gli altri bambini, ma aveva una palla in mano che lei gli aveva dato, perché potesse giocare con gli altri bambini.
Ha dichiarato che era caduto a circa un metro di distanza da lei che, in quel momento, gli dava le ER spalle, in quanto impegnata a sistemare, sulla panchina, gli zainetti dei bambini. pagina 7 di 10 Aveva soccorso dopo la caduta, bagnandogli i polsi e gli avambracci con l'acqua della fontana. ER
Aveva fatto sedere sulla panchina e, direttamente o tramite l'altro operatore, aveva chiamato la ER
, che aveva provveduto ad avvisare i genitori del minore. CP_2
I genitori di erano giunti poco dopo ed avevano accompagnato il figlio in ospedale. ER
b.5. Considerato che tenere la palla in mano o giocare con la palla costituiscono azioni del tutto equivalenti emerge, dall'esame della cartellonistica presente all'interno del Parco della Libertà di
Montesilvano che, in quello “spazio pubblico” adibito a parco, quindi, nell'intero spazio del parco è vietato giocare a palla ed effettuare altri giochi che possano arrecare molestia o pericolo di danni a cose e persone.
Può quindi ritenersi configurabile una responsabilità della che non solo aveva CP_2 consentito al minore di effettuare un'attività di gioco non consentita all'interno del Parco, ma aveva anche aggravato con tale condotta gli effetti lesivi della caduta.
In relazione alle lesioni riportate da emerge, dall'esame della relazione redatta dal dott. ER
medico fiduciario della (Compagnia che Persona_5 Controparte_4 assicura la resistente) che il bambino aveva già riportato, all'età di cinque anni, la frattura del piede destro, a causa di un precedente infortunio avvenuto in un parco.
A seguito del sinistro avvenuto il 9.9.2019, aveva riportato la rottura del radio dx e dell'ulna ER sinistra, nella parte più vicina al polso, detta estremità distale (cfr doc.1).
Trattasi di lesione che presuppone un trauma ad alta energia, come un incidente stradale o la caduta da una posizione elevata.
Considerato che è caduto mentre camminava con una palla in mano, su un terreno relativamente ER pianeggiante (cfr fotografie allegate dalla resistente sub doc. 5) nel quale potevano comunque esserci avvallamenti o buche, può verosimilmente ritenersi che la particolare lesività dell'evento, che aveva comportato le lesioni sopra descritte, vada ricondotta al fatto che il bambino, avendo le mani impegnate nel sorreggere la palla, non solo aveva omesso di controllare il terreno sul quale procedeva, ma anche di attutire la caduta, mettendo le mani avanti.
b.6 Accertata la responsabilità della , che aveva consentito al minore di svolgere CP_2 un'attività di gioco non consentita presso il Parco della Libertà di Montesilvano, va evidenziato che la natura contrattuale della responsabilità consente di valutare, ai fini della quantificazione del danno, anche la condotta inadempiente assunta dai genitori del minore, che avevano omesso di iscrivere il figlio presso la e di versare la retta dovuta per la frequenza alle attività svolte dal CP_2
Centro Estivo.
Tale condotta, che aveva inoltre impedito alla di conoscere quali attività il minore CP_2
pagina 8 di 10 poteva o non poteva svolgere, consente di ritenere configurabile una corresponsabilità paritaria del ricorrente, nella determinazione dell'evento lesivo subito dal figlio.
C. Sulla quantificazione del danno
La causa va quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di una perizia medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dal minore in data 9.9.2019.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima dell'eventuale conferimento dell'incarico ad un perito, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis cpc: risarcimento del danno riportato dal minore e così quantificato:
- a titolo di invalidità temporanea giorni 60 di cui 30 al 100% e 30 al 50% (danno da liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
- a titolo di danno alla salute permanente € 26.470,00 determinato quantificando l'invalidità nella misura del 9 %, danno liquidato secondo le Tabelle di Milano, senza alcuna personalizzazione;
- a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, della somma di € 138,33.
Riconoscimento al ricorrente degli interessi legali sulla somma complessiva di cui sopra, come via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 9.11.2019 (data di stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali dovuti dall'eventuale accordo sulla proposta al saldo.
Riduzione del risarcimento come sopra determinato nella misura del 50% considerata la ritenuta corresponsabilità del ricorrente nella determinazione del sinistro.
Rimborso al ricorrente, da parte della del 50% delle spese di lite, liquidate secondo CP_2 parametri medi, considerando il valore della controversia come sopra determinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 124/2024,
ACCERTATA la parziale fondatezza del ricorso,
pagina 9 di 10 DICHIARA che il sinistro subito dal minore in data 09.9.2019 è da ascrivere nella misura del 50% SO alla resistente e per la quota residua al ricorrente.
RIMETTE la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 124/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 luglio 2025 ad ore 9.38 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. ALIANO JODY JOSEPH oggi sostituito dall'avv. Parte_1
GIANLORENZO DI SEBASTIANO, il quale si riporta alle difese spiegate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Si contestano le avverse difese anche con riferimento alla comparsa conclusionale, davvero temeraria, rilevando brevemente quanto segue:
1. le norme che tutelano l'affidamento dei minori ed impongono il massimo della diligenza e dello scrupolo in capo agli adulti affidatari non possono essere in alcun modo sacrificate o diversamente interpretate in ragione del mercato assicurativo, come sostenuto da parte avversa (tra l'altro da anni in crescita costante nel ramo danni); l'attenzione deve essere incentrata sul minore, che nel caso di specie ha subito una serie di fratture per negligenza di altri e contro il parere dei genitori che avevano comunicato ai suoi custodi i problemi motori, tra l'altro in un luogo in cui detta attività era vietata.
2. Controparte continua a confondere l'organizzazione interna dell'associazione con quanto portato a conoscenza dei genitori del minore, i quali hanno chiesto, come ammesso da parte avversa, solamente di aiutarlo nello svolgimento dei compiti e nient'altro. Nulla ha dimostrato controparte su informative mai viste e mai consegnate ai genitori, mentre ha confessato sin dal principio di essere stato portato a conoscenza dei suoi problemi fisici.
3. Il fatto che il bambino, a volte, veniva portato al parco ove attendeva i suoi genitori, significa solamente che il luogo in cui doveva essere prelevato era quello e non il centro. La circostanza poteva pagina 1 di 10 rilevare se l'infortunio fosse occorso nel tragitto dal centro al parco, ma non è evidentemente il caso di specie. Ecco perché il padre ha dichiarato di non sapere nulla del parco, riferendosi ovviamente al fatto che ivi il figlio giocava con la palla contro il suo consenso, mentre ha confermato che a volte lo andava a riprendere in quel luogo.
4. Non è credibile che un adulto dia ad un bimbo di 8 anni un pallone con gli amichetti presenti ad un metro di distanza e sforniti del gioco, e che ciò non sia accaduto per farlo giocare con loro, purtroppo per il minore in un luogo insicuro.
5. Nulla di repentino, tantomeno di imprevedibile, è accaduto, poiché se fornisco una palla ad un bambino in un parco non attrezzato per il gioco con la palla, è naturale che questi corra o comunque si distragga e possa cadere a causa di buche altrettanto prevedibilmente presenti proprio per il fatto che in quel luogo non si gioca, ma si cammina o ci si siede sulle panchine o sull'erba. Se poi lo faccio contro la volontà dei genitori, e sapendo dei problemi di motricità del minore, me ne devo assumere le responsabilità. Il bambino non doveva essere tenuto per mano costantemente come si chiede parte avversa, ma semplicemente non doveva essere portato nel parco per attendere i genitori nel mentre gli amici giocavano ad un metro, e non gli si doveva fornire per giunta un pallone, in un luogo non predisposto per tale attività (vietata), con la consapevolezza dei suoi problemi fisici.
Fermo e richiamato il resto si chiede che la causa sia decisa.
Per la l'avv. DURANTE STEFANO, il quale si riporta ai CP_1 Controparte_1 propri scritti difensivi ed alle note conclusionali da ultimo depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni vi formulate, contrariis rejectis.
In particolare, impugna e contesta la memoria difensiva conclusionale di controparte in quanto del tutto strumentale nella lettura delle emergenze istruttorie e totalmente infondata sul piano del diritto.
Chiede che la causa sia decisa.
Evidenzia che lo stesso medico legale di parte ricorrente ha riferito nella sua relazione che il minore
“ha sempre vissuto in maniera dinamica ed attiva”, con ciò contraddicendo le deduzioni del ricorrente in tema di particolare limitazione nella motricità del minore ER
Fa altresì rilevare che il piccolo al momento della caduta era ad un metro di distanza ER dall'educatrice e non dal gruppo che giocava al pallone, arrivato nel parco e sistematosi sul prato, diverse ore prima perché non impegnato nelle attività di rinforzo pre-scolastico.
Ogni altra deduzione oggi incarcata da parte ricorrente, trova già piena risposta negli atti già depositati.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_2
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 124/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIANO JODY Parte_1 C.F._1 JOSEPH, elettivamente domiciliato in VIA CHIETI N. 20 65121 PESCARA, presso il difensore avv. ALIANO JODY JOSEPH RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DURANTE STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA RINASCITA 65 65122 PESCARA presso il difensore avv. DURANTE STEFANO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2024 , padre del minore Parte_1 Per_3 nato il [...], ha chiesto che il Tribunale condanni la
[...] Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dal figlio, a seguito dell'infortunio avvenuto il 09/09/2019 alle
[...] ore 16.00, mentre il minore era affidato a personale dipendente della , che lo doveva CP_2 seguire nello svolgimento dei compiti.
A sostegno della domanda ha dedotto che il figlio era stato condotto, senza autorizzazione dei genitori,
a giocare a palla in un luogo inadatto, dove era presente erba alta, che non consentiva di comprendere lo stato del terreno e dove era vietato giocare a palla e calpestare il prato.
Considerato che, a seguito del sinistro, il minore aveva riportato la frattura bilaterale distale dell'avambraccio ed era stato sottoposto ad intervento chirurgico ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno riportato dal figlio a seguito delle lesioni sopra indicate, la somma di € 31.785,00, aumentata a titolo di personalizzazione ad € 42.413,00.
pagina 3 di 10 2. Con comparsa depositata il 6.3.2024 si è costituita la Controparte_1 evidenziando che i genitori di non avevano mai iscritto il figlio al Centro Estivo, SO organizzato dalla PE EL OR (doc. 1 programma Centro Estivo 2019) e neppure versato la relativa quota di iscrizione.
La mamma di altro minore, regolarmente iscritto per le attività estive, aveva chiesto ai referenti della di coinvolgere nelle attività svolte dall'Associazione. CP_2 SO
Questo primo contatto del minore con la era avvenuto in data 28 agosto 2019 e CP_2 successivamente i responsabili della avevano invitato i genitori del a CP_2 Pt_1 sottoscrivere e compilare le schede di iscrizione (doc. 2 e 3) ed a versare la quota di abbonamento ed il premio assicurativo, senza però ottenere alcun riscontro. aveva quindi frequentato il Centro Estivo, dal 29 agosto al 9 settembre 2019, come membro ER esterno, non iscritto.
Nei primi giorni per poche ore poi, dal 2 al 9 settembre, dalle 9 circa del mattino fino alla sera, quando veniva ripreso dai genitori, a volte anche dopo le 19.00, presso il Parco della Libertà di Montesilvano, dove di norma si concludeva la giornata di attività del Centro Estivo, nel periodo di fine agosto inizio settembre.
Contestava che fosse applicabile, alla fattispecie in esame, l'art. 1218 cc, richiamato dal ricorrente, in quanto l'assunzione dell'obbligo di sorveglianza, da parte della , presupponeva la CP_2 preventiva iscrizione del minore.
Contestava poi che il minore avesse frequentato la solo il pomeriggio e solo per il CP_2 dopo scuola, considerato che veniva accompagnato dai genitori al mattino, andava al mare con gli ER educatori, pranzava nella sede della e, dopo un tempo di riposo pomeridiano in sede, CP_2 si recava presso il Parco Pubblico per le attività ludiche, previste nel programma del Centro Estivo.
Precisava che i genitori del minore, che non avevano iscritto il figlio e non avevano versato nulla per il pranzo ed il lavoro degli Educatori, erano stati sempre regolarmente avvisati del programma giornaliero al mattino o durante la giornata, in caso di variazioni, mediante applicazione di messaggistica di uso comune.
Considerato che il minore veniva accompagnato al mattino e ripreso la sera, presso il Parco della
Libertà, i genitori di sapevano benissimo che il programma prevedeva giochi al parco al ER pomeriggio, non essendo più stagione di mare pomeridiano.
Evidenziava che il sinistro si era verificato su un prato che, come risulta dalle fotografie allegate (cfr doc. 5) si presenta con normale superficie praticabile, erba bassa e ottima visibilità del terreno. era stato immediatamente soccorso dalla Sig.ra subito raggiunta dal Sig. ER Parte_2 Pt_3
pagina 4 di 10 e dopo pochi minuti dall'allora presidente della PE Sig. Pt_4 Persona_4
I genitori di contattati telefonicamente, erano arrivati sul posto nel giro di 15/20 minuti ed ER avevano autonomamente trasportato il figlio al Pronto Soccorso.
Assumendo che i divieti, raffigurati nelle foto prodotte dal ricorrente, riguardassero esclusivamente l'area attrezzata, posta nelle immediate adiacenze del bar del Parco e non il prato dove era caduto, ER concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, considerata l'omessa regolare iscrizione del minore e la natura imprevedibile dell'infortunio.
3. All'udienza del 4.10.2024 si è proceduto all'assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente e del legale rappresentante della resistente ed all'esame dei testi indicati dalle parti.
4. Acquisita in data 4.10.2024 la relazione redatta dal dott. medico fiduciario della Persona_5
Compagnia di , la causa è stata rinviata all'udienza del 4.7.2025 per la Controparte_3 discussione, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di memorie difensive.
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A. Sulla disciplina applicabile al caso in esame.
a.1 Come già chiarito con ordinanza del 16.4.2024, la struttura ricreativa o scolastica che accoglie un minore, inserendolo nelle attività dalla medesima svolte, è tenuta ad assolvere gli obblighi di cura e tutela del minore, a prescindere dall'effettivo pagamento dell'importo dovuto per la regolare iscrizione del minore.
L'omesso pagamento, da parte dei genitori del minore, della quota di iscrizione e della retta dovuta per la frequenza alle attività svolte dal Centro estivo, non esclude quindi la responsabilità della resistente che, inserendo il minore nelle attività svolte dal Centro Diurno, aveva con tale condotta assunto l'obbligo di provvedere alla cura ed alla tutela del minore.
a.2 La giurisprudenza ha precisato che, in tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non pagina 5 di 10 imputabile né alla scuola, né all'insegnante (cfr Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.36723. Nella specie, il minore frequentante la scuola materna, richiamato dall'insegnante per recarsi in bagno, sfuggì al suo controllo e subì un incidente riportando un taglio sul mento, causato dal violento impatto con un oggetto dalla forma tagliente ed affilata;
la Corte territoriale aveva accertato che l'insegnante non si era avvicinata per prendere la mano del minore, né si era attivata prontamente per fermare la sua corsa, a fronte di un comportamento del bambino altamente prevedibile in considerazione della sua età e delle sue condizioni psico -fisiche).
È stato inoltre precisato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
a.3 L'accertata applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 1218 cc, determina a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso in esame, attesa la natura contrattuale della responsabilità, l'omesso pagamento, da parte dei genitori del minore, della quota di iscrizione e della retta dovuta per la frequenza al Centro estivo, potrà essere esaminata solo in sede di quantificazione del danno eventualmente spettante.
B. Sulle modalità di verificazione del fatto
b.1 La resistente ha dedotto che aveva frequentato il Centro Estivo, gestito dalla SO
, dal 29 agosto al 9 settembre, come membro esterno, non iscritto. CP_2
Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente che ha dedotto di aver affidato il figlio alla
PE EL OR, solo per lo svolgimento dei compiti estivi, quindi per attività di dopo scuola.
Dall'esame del registro delle presenze (doc.4) emerge che dopo aver frequentato il Centro ER
Estivo, gestito dalla , per poche ore nel mese di agosto del 2019, successivamente, dal CP_2
2 al 9 settembre del 2019, vi era rimasto dalle ore 9 del mattino fino alle 18/19 della sera presso la
. CP_2
Considerato che è del tutto inverosimile che un bambino di otto anni possa trascorrere una giornata di quasi dieci sempre impegnato nello svolgimento di compiti estivi, va evidenziato che la resistente ha dedotto e dimostrato che, nel periodo sopra indicato, non essendo ancora iniziata la scuola, i bambini pagina 6 di 10 venivano portati al mare la mattina e poi al parco nel pomeriggio.
Sentita all'udienza del 4.10.2024 la teste , all'epoca dei fatti dipendente della Parte_2 [...]
ha dichiarato di non ricordare se la mattina, andava al mare, in Controparte_1 ER quanto in quel periodo faceva il turno pomeridiano.
Confermava però che dopo aver fatto i compiti presso la , andava al parco, dove ER CP_2
i genitori venivano a prenderlo alla fine della giornata.
Precisava che, in quel periodo, non si andava più al mare nel pomeriggio ed i genitori erano stati avvisati del diverso programma.
b.2 Accertato, sulla base di quanto sopra precisato, che i genitori di erano al corrente delle attività ER anche ludiche svolte dal figlio presso il Centro Estivo gestito dalla e che il ricorrente CP_2 non ha in alcun modo provato di aver comunicato alla resistente l'esistenza di specifiche problematiche del figlio, che non gli consentivano di partecipare a tali attività, deve essere esaminata la dinamica del sinistro, allo scopo di accertare se la tipologia delle attività, svolte dal minore presso il Parco della
Libertà di Via Aldo Moro, sito in Montesilvano potesse comportare o meno un pericolo di danno per il medesimo.
b.3 Come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, all'interno del Parco della Libertà di
Via Aldo Moro, sono presenti cartelli che precisano che è vietato “in questo spazio pubblico” giocare a palla o altri giochi che possano arrecare molesta, pericolo o danno a cose o persone.
Sulla base del dedotto divieto, parte ricorrente ha addebitato il sinistro alla , che aveva CP_2 consentito al minore di giocare a palla in un luogo in cui tale gioco era vietato, in quanto nell'area del parco è presente erba alta, radici sporgenti e buche.
Ha inoltre allegato una dichiarazione sottoscritta in data 12.9.2019 dal legale rappresentante della nella quale si precisa che mentre i bambini stavano giocando a pallone, era CP_2 ER caduto a terra in prossimità di una buca.
b.4 Sentita, sulle modalità di verificazione del sinistro, la teste (cfr udienza del Parte_2
4.10.2024) ha dichiarato che l'area del Parco della Libertà, dove venivano portati a giocare i bambini, non è quella vicina al bar dove sono presenti i cartelli di divieto, ma quella in fondo, vicino alla ferrovia, dove è “tutto prato ed è pianeggiante”.
Ha precisato di non aver visto inciampare, ma di averlo visto a terra e che prima di cadere, ER ER non stava giocando a palla con gli altri bambini, ma aveva una palla in mano che lei gli aveva dato, perché potesse giocare con gli altri bambini.
Ha dichiarato che era caduto a circa un metro di distanza da lei che, in quel momento, gli dava le ER spalle, in quanto impegnata a sistemare, sulla panchina, gli zainetti dei bambini. pagina 7 di 10 Aveva soccorso dopo la caduta, bagnandogli i polsi e gli avambracci con l'acqua della fontana. ER
Aveva fatto sedere sulla panchina e, direttamente o tramite l'altro operatore, aveva chiamato la ER
, che aveva provveduto ad avvisare i genitori del minore. CP_2
I genitori di erano giunti poco dopo ed avevano accompagnato il figlio in ospedale. ER
b.5. Considerato che tenere la palla in mano o giocare con la palla costituiscono azioni del tutto equivalenti emerge, dall'esame della cartellonistica presente all'interno del Parco della Libertà di
Montesilvano che, in quello “spazio pubblico” adibito a parco, quindi, nell'intero spazio del parco è vietato giocare a palla ed effettuare altri giochi che possano arrecare molestia o pericolo di danni a cose e persone.
Può quindi ritenersi configurabile una responsabilità della che non solo aveva CP_2 consentito al minore di effettuare un'attività di gioco non consentita all'interno del Parco, ma aveva anche aggravato con tale condotta gli effetti lesivi della caduta.
In relazione alle lesioni riportate da emerge, dall'esame della relazione redatta dal dott. ER
medico fiduciario della (Compagnia che Persona_5 Controparte_4 assicura la resistente) che il bambino aveva già riportato, all'età di cinque anni, la frattura del piede destro, a causa di un precedente infortunio avvenuto in un parco.
A seguito del sinistro avvenuto il 9.9.2019, aveva riportato la rottura del radio dx e dell'ulna ER sinistra, nella parte più vicina al polso, detta estremità distale (cfr doc.1).
Trattasi di lesione che presuppone un trauma ad alta energia, come un incidente stradale o la caduta da una posizione elevata.
Considerato che è caduto mentre camminava con una palla in mano, su un terreno relativamente ER pianeggiante (cfr fotografie allegate dalla resistente sub doc. 5) nel quale potevano comunque esserci avvallamenti o buche, può verosimilmente ritenersi che la particolare lesività dell'evento, che aveva comportato le lesioni sopra descritte, vada ricondotta al fatto che il bambino, avendo le mani impegnate nel sorreggere la palla, non solo aveva omesso di controllare il terreno sul quale procedeva, ma anche di attutire la caduta, mettendo le mani avanti.
b.6 Accertata la responsabilità della , che aveva consentito al minore di svolgere CP_2 un'attività di gioco non consentita presso il Parco della Libertà di Montesilvano, va evidenziato che la natura contrattuale della responsabilità consente di valutare, ai fini della quantificazione del danno, anche la condotta inadempiente assunta dai genitori del minore, che avevano omesso di iscrivere il figlio presso la e di versare la retta dovuta per la frequenza alle attività svolte dal CP_2
Centro Estivo.
Tale condotta, che aveva inoltre impedito alla di conoscere quali attività il minore CP_2
pagina 8 di 10 poteva o non poteva svolgere, consente di ritenere configurabile una corresponsabilità paritaria del ricorrente, nella determinazione dell'evento lesivo subito dal figlio.
C. Sulla quantificazione del danno
La causa va quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di una perizia medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dal minore in data 9.9.2019.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima dell'eventuale conferimento dell'incarico ad un perito, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis cpc: risarcimento del danno riportato dal minore e così quantificato:
- a titolo di invalidità temporanea giorni 60 di cui 30 al 100% e 30 al 50% (danno da liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
- a titolo di danno alla salute permanente € 26.470,00 determinato quantificando l'invalidità nella misura del 9 %, danno liquidato secondo le Tabelle di Milano, senza alcuna personalizzazione;
- a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, della somma di € 138,33.
Riconoscimento al ricorrente degli interessi legali sulla somma complessiva di cui sopra, come via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 9.11.2019 (data di stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali dovuti dall'eventuale accordo sulla proposta al saldo.
Riduzione del risarcimento come sopra determinato nella misura del 50% considerata la ritenuta corresponsabilità del ricorrente nella determinazione del sinistro.
Rimborso al ricorrente, da parte della del 50% delle spese di lite, liquidate secondo CP_2 parametri medi, considerando il valore della controversia come sopra determinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 124/2024,
ACCERTATA la parziale fondatezza del ricorso,
pagina 9 di 10 DICHIARA che il sinistro subito dal minore in data 09.9.2019 è da ascrivere nella misura del 50% SO alla resistente e per la quota residua al ricorrente.
RIMETTE la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
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