TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 – ter, 429 e
442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6208 dell'anno 2024
TRA
, nata a Molfetta il [...], in [...] genitore esercente la Parte_1 responsabilità sul minore , nato a [...] il [...], rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Matteo Di Pierro, Michele Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Tedone e Ilaria De
Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 15.09.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2024 la ricorrente, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore , dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex Persona_1 art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto del minore a beneficiare dell'indennità di frequenza.
Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il CP_1 beneficio richiesto.
*******
1
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda della ricorrente è fondata.
L'indennità di frequenza, istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289, spetta ai minori degli anni
18, in stato di bisogno economico, nei confronti dei quali siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore, che frequentino in maniera continua o anche periodica di centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati oppure scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido o centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. Il beneficiario deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il minore, a causa delle patologie sofferte, abbia una ridotta capacità di svolgere i compiti e le funzioni tipici della propria età e che, pertanto, lo stesso possa beneficiare dell'indennità di frequenza (cfr. CTU in atti, alla quale si rinvia e che le parti non hanno specificamente contestato).
Alla luce della CTU espletata, la domanda proposta dalla ricorrente dev'essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che il minore possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di frequenza a partire dalla data della visita di revisione del 12.04.2023.
Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
07.08.2024 da , nella qualità di genitore del minore , nei confronti Parte_1 Persona_1 dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_1
1) dichiara che il minore possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di Persona_1 frequenza dalla data della visita di revisione del 12.04.2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1
2
dei procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi € 3.867,00 per compensi ai difensori (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani il 15.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
3