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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 6852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6852 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 29110 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del 7 maggio 2025
mediante lettura del dispositivo e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv.ti Paolo Giovannelli e Alessandro Bianconi) opponenti
E
CP_1
(funz. del. Piero Garofalo) opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – e la società hanno proposto Parte_1 Parte_3 opposizione alle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive n. 8656/2023/8/1/1 del
17.4.2023 e n. 8370/2023/8/1/1 del 17.4.2023, emesse da
[...]
Parte_4
, con era stato
[...] Pt_5 ingiunto loro il pagamento dell'importo di € 1.228,50 per ciascuna di esse
(comprensivo di spese), a titolo di sanzioni amministrative per avere violato l'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 193/2007 e gli artt. 11 e 20 della LR Lazio n. Part 21/2006, per non avere comunicato alla l'aggiornamento della registrazione in quanto, in possesso dell'autorizzazione per laboratorio di gastronomia e per vicinato alimentare, aveva di fatto attrezzato ed esercitato un servizio di somministrazione, come esposto nel verbale di accertamento di violazione n. 81160037454 del 5.6.2018, redatto a seguito del sopralluogo TRIBUNALE ORDINARIO DI CP_1
eseguito il 17.5.2018, dal quale derivavano entrambe le determinazioni ingiuntive opposte.
I ricorrenti hanno sostenuto che l'attività svolta era costituita soltanto da un lavoratorio di gastronomia che non effettuava somministrazione, non faceva servizio al tavolo, nè apparecchiava i tavoli con stoviglie di vetro e posate in acciaio e offriva bevande alla mescita, ovvero facesse uso di qualsivoglia altro elemento che richiamasse un servizio di somministrazione ma, conformemente alla legge, consentiva il consumo sul posto dei prodotti artigianali e non ivi preparati, con arredi minimali.
e società hanno formulato i seguenti Parte_1 Parte_3 motivi di opposizione:
a) omessa notifica del verbale di accertamento n. 81160037454 del 5.6.2018;
b) violazione del giudicato, formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, n. 6818 del 30.5.2019, emessa tra la società opponente, e il CP_1 [...]
, a seguito dell'impugnazione della Determinazione Controparte_2
Dirigenziale del 12.10.2018 n. CA/3075/2018, con cui era stata disposta la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sulla base del rapporto amministrativo n. VA/18/87286 del 14/06/2018 della Part Polizia Locale capitolina, derivante dall'accertamento a cui si riferivano i n. 81160037453 e 81160037454, entrambi del 5.6.2018;
c) la violazione dell'art. 8 della legge n. 689/1981, in materia di determinazione dell'entità della sanzione in caso di pluralità di violazioni;
d) l'incompetenza degli agenti accertatori, deducendo la violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, dell'art. 6, comma 3, del d.lgs n. 193/2007 e dell'art. 6, par. 2, Reg. CE 29.4.2004, n. 852;
e) la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per mancanza dei requisiti essenziali, deducendo la violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, per non avere descritto la condotta del presunto trasgressore che avrebbe Part comportato l'obbligo di comunicare alla tramite il Suap competente per territorio, ogni variazione o aggiornamento al titolo autorizzativo (fatto da cui era stata desunta la violazione dell'art. 6, comma 3, del D.LGS 193/07);
f) l'insussistenza del fatto costituente illecito amministrativo, deducendo la presenza, nel locale, di attrezzature, oltre al bancone (sgabelli alti e alcuni piani d'appoggio, alti e stretti e non apparecchiati), idonee a consentire soltanto condizioni di fruizione e di accesso minimo agli avventori ai fini del consumo sul posto, ma non in grado di generare il richiamo quantitativo di clientela assimilabile ad un'attività di somministrazione.
Gli opponenti hanno concluso chiedendo di dichiarare nulla e/o annullare e/o disapplicare e/o archiviare le Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive opposte e, in subordine, di ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ha eccepito l'incompetenza per valore del tribunale, in favore CP_1 del Giudice di Pace di Nel merito, ha contestato la fondatezza dei CP_1 motivi fondanti l'opposizione, chiedendo di rigettarla.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova per testimoni e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 7.5.2025.
2 – L'eccezione di incompetenza per valore è infondata.
Una delle due violazioni contestate concerne l'art. 6 del D.Lgs n. 193/2007, Part e sarebbe consistita nella mancata notifica all tramite SUAP, dell'aggiornamento della registrazione dell'attività commessa mediante servizio di somministrazione, la quale avrebbe comportato l'impossibilità per Part l di eseguire i controlli igienici obbligatoriamente previsti per le attività di somministrazione.
Si tratta pertanto di una violazione di norme in materia di igiene degli alimenti e delle bevande che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. d), del D.Lgs n.
150/2011, è attribuita alla competenza per materia del tribunale. In tale competenza è attratta la contestazione relativa alla violazione degli artt. 11 e
20 della LR Lazio n. 21/2006.
3 – Le sanzioni amministrative irrogate e fatte oggetto di opposizione sono scaturite dall'accertamento eseguito il 17.5.2018 dagli agenti della Polizia
Locale di presso il locale gestito dalla società , i CP_1 Parte_3 quali avevano constatato che la società, benchè fosse titolare di un'autorizzazione per laboratorio di gastronomia e vicinato alimentare, aveva attivato un esercizio di somministrazione privo di ulteriore autorizzazione amministrativa o apposita S.C.I.A. Gli operanti avevano riferito che, al momento del controllo, il locale era ingombro di arredi e caratterizzato da modalità di utilizzo tipiche della somministrazione, quali piani di appoggio, tavoli alti, sedute abbinabili che consentivano la consumazione seduti al tavolo, con caratteristiche di richiamo qualitativo e quantitativo per la clientela e permanenza nel luogo di consumo;
avevano inoltre riscontrato che i prezzi non erano indicati per unità di misura e che la bilancia non era ben visibile perché posta alle spalle del banco di vendita. In base a tali constatazioni era stata ritenuta l'abusività, in quanto priva di autorizzazione o di SCIA, dell'attività di ristorazione e somministrazione esercitata.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che la società aveva Parte_3 impugnato, innanzi al giudice amministrativo, la Determinazione Dirigenziale del 12.10.2018 n. CA/3075/2018, con cui era stata disposta la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il provvedimento amministrativo impugnato aveva quale presupposto le risultanze dell'attività accertativa descritta nei VAV n. 81160037453 e
81160037454, entrambi del 5.6.2018 (al secondo dei quali aveva fatto
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seguito l'adozione delle Determinazioni dirigenziali opposte in questa sede), poi trasfusa nel rapporto amministrativo n. VA/18/87286 del 14.6.2018 della
Polizia di . CP_1
La sentenza del TAR Lazio n. 6818 del 30.5.2019 – passata in giudicato (v. attestazione prodotta dagli opponenti quale doc. 13) – aveva accolto il ricorso e annullato “il provvedimento di cui alla d.d. del 12.10.2018”.
In particolare, il giudice amministrativo, nel valutare se la situazione di fatto rilevata dagli agenti accertatori configurasse in concreto la fattispecie della somministrazione di alimenti, quale rilevante ai fini della necessità di acquisire un'apposita autorizzazione amministrativa, si è espresso in tal modo: “In tale contesto, certamente, assume valenza indiziaria la circostanza che l'esercente di vicinato alimentare sia anche abilitato alla produzione e trasformazione alimentare (id est: detenga anche una licenza, oggi Scia, di laboratorio di gastronomia). Ma tanto non consente di dare per scontato, sic et simpliciter, che il solo riscontro di tavoli e sedie abbinati da parte di un titolare di Scia di laboratorio e di vicinato alimentare (e tanto è accaduto nel caso di specie) sia indice inequivoco della presenza di un servizio di somministrazione. Nulla, difatti, autorizza a ritenere che i prodotti di laboratorio vengono, oltre che legittimamente venduti per asporto, anche
(illegittimamente) consumati sul posto;
e, si aggiunge, nulla esclude che, per ventura, detto titolare sia anche un artigiano iscritto all'Albo. Dunque la sola presenza di 'tavoli e sedie abbinabili' costituenti 'arredi e modalità di utilizzo che consentono le consumazioni seduti al tavolo con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela e permanenza nel luogo di consumo'
(come riportato nel provvedimento avversato) non concretizza, in maniera univoca, (anche se il titolare dell'esercizio sia un esercente di laboratorio di gastronomia) quel contesto organizzativo comprovante, secondo la giurisprudenza in precedenza indicata, lo svolgimento dell'attività di somministrazione specie se si considera che gli organi accertatori non hanno specificato il numero di tavoli e sedie utilizzati per il consumo sul posto, la tipologia degli stessi, l'entità della superficie destinata al consumo sul posto rispetto a quella complessiva, la presenza o meno di avventori, la presenza di un menù di tipo ristorativo (che è quello, ovviamente, che indica anche le pietanze preparate e cotte sul posto prima di essere consumate) e la presenza di altri elementi (ad es. vino ed alcolici di varia gradazione messi disposizione per il consumo) comprovanti un contesto organizzativo funzionale ad una vera e propria somministrazione più che ad un consumo sul posto. E solo con riguardo a detta doglianza di eccesso di potere il ricorso va condiviso, rivelandosi tutte le altre censure chiaramente infondate”.
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il tribunale ritiene che l'accertamento, svolto dal giudice amministrativo, in merito alla non configurabilità del presupposto – lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande – per disporre la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande fondi anche la valutazione negativa, nella presente sede processuale, in ordine all'insussistenza dell'identico presupposto dell'irrogazione delle sanzioni amministrative opposte, le quali devono perciò essere annullate.
4 – All'accoglimento del motivo di opposizione con cui era stata contestata la sussistenza dell'illecito amministrativo consegue che non occorre esaminare anche la fondatezza degli altri motivi.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento in CP_1 favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente all'importo delle sanzioni amministrative opposte e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalla parte non soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione alle Determinazioni Dirigenziali
Ingiuntive n. 8656/2023/8/1/1 del 17.4.2023 e n. 8370/2023/8/1/1 del
17.4.2023 emesse da , proposta da CP_1 Parte_1
e così provvede: Parte_2
a) accoglie l'opposizione e annulla le determinazioni dirigenziali opposte;
b) condanna al pagamento in favore degli opponenti delle CP_1 spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 2.552,00 per compensi e € 125,00 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Così deciso in Roma, il 7.5.2025
Il Giudice Federico Salvati
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 29110 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del 7 maggio 2025
mediante lettura del dispositivo e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv.ti Paolo Giovannelli e Alessandro Bianconi) opponenti
E
CP_1
(funz. del. Piero Garofalo) opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – e la società hanno proposto Parte_1 Parte_3 opposizione alle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive n. 8656/2023/8/1/1 del
17.4.2023 e n. 8370/2023/8/1/1 del 17.4.2023, emesse da
[...]
Parte_4
, con era stato
[...] Pt_5 ingiunto loro il pagamento dell'importo di € 1.228,50 per ciascuna di esse
(comprensivo di spese), a titolo di sanzioni amministrative per avere violato l'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 193/2007 e gli artt. 11 e 20 della LR Lazio n. Part 21/2006, per non avere comunicato alla l'aggiornamento della registrazione in quanto, in possesso dell'autorizzazione per laboratorio di gastronomia e per vicinato alimentare, aveva di fatto attrezzato ed esercitato un servizio di somministrazione, come esposto nel verbale di accertamento di violazione n. 81160037454 del 5.6.2018, redatto a seguito del sopralluogo TRIBUNALE ORDINARIO DI CP_1
eseguito il 17.5.2018, dal quale derivavano entrambe le determinazioni ingiuntive opposte.
I ricorrenti hanno sostenuto che l'attività svolta era costituita soltanto da un lavoratorio di gastronomia che non effettuava somministrazione, non faceva servizio al tavolo, nè apparecchiava i tavoli con stoviglie di vetro e posate in acciaio e offriva bevande alla mescita, ovvero facesse uso di qualsivoglia altro elemento che richiamasse un servizio di somministrazione ma, conformemente alla legge, consentiva il consumo sul posto dei prodotti artigianali e non ivi preparati, con arredi minimali.
e società hanno formulato i seguenti Parte_1 Parte_3 motivi di opposizione:
a) omessa notifica del verbale di accertamento n. 81160037454 del 5.6.2018;
b) violazione del giudicato, formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, n. 6818 del 30.5.2019, emessa tra la società opponente, e il CP_1 [...]
, a seguito dell'impugnazione della Determinazione Controparte_2
Dirigenziale del 12.10.2018 n. CA/3075/2018, con cui era stata disposta la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sulla base del rapporto amministrativo n. VA/18/87286 del 14/06/2018 della Part Polizia Locale capitolina, derivante dall'accertamento a cui si riferivano i n. 81160037453 e 81160037454, entrambi del 5.6.2018;
c) la violazione dell'art. 8 della legge n. 689/1981, in materia di determinazione dell'entità della sanzione in caso di pluralità di violazioni;
d) l'incompetenza degli agenti accertatori, deducendo la violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, dell'art. 6, comma 3, del d.lgs n. 193/2007 e dell'art. 6, par. 2, Reg. CE 29.4.2004, n. 852;
e) la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per mancanza dei requisiti essenziali, deducendo la violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, per non avere descritto la condotta del presunto trasgressore che avrebbe Part comportato l'obbligo di comunicare alla tramite il Suap competente per territorio, ogni variazione o aggiornamento al titolo autorizzativo (fatto da cui era stata desunta la violazione dell'art. 6, comma 3, del D.LGS 193/07);
f) l'insussistenza del fatto costituente illecito amministrativo, deducendo la presenza, nel locale, di attrezzature, oltre al bancone (sgabelli alti e alcuni piani d'appoggio, alti e stretti e non apparecchiati), idonee a consentire soltanto condizioni di fruizione e di accesso minimo agli avventori ai fini del consumo sul posto, ma non in grado di generare il richiamo quantitativo di clientela assimilabile ad un'attività di somministrazione.
Gli opponenti hanno concluso chiedendo di dichiarare nulla e/o annullare e/o disapplicare e/o archiviare le Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive opposte e, in subordine, di ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ha eccepito l'incompetenza per valore del tribunale, in favore CP_1 del Giudice di Pace di Nel merito, ha contestato la fondatezza dei CP_1 motivi fondanti l'opposizione, chiedendo di rigettarla.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova per testimoni e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 7.5.2025.
2 – L'eccezione di incompetenza per valore è infondata.
Una delle due violazioni contestate concerne l'art. 6 del D.Lgs n. 193/2007, Part e sarebbe consistita nella mancata notifica all tramite SUAP, dell'aggiornamento della registrazione dell'attività commessa mediante servizio di somministrazione, la quale avrebbe comportato l'impossibilità per Part l di eseguire i controlli igienici obbligatoriamente previsti per le attività di somministrazione.
Si tratta pertanto di una violazione di norme in materia di igiene degli alimenti e delle bevande che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. d), del D.Lgs n.
150/2011, è attribuita alla competenza per materia del tribunale. In tale competenza è attratta la contestazione relativa alla violazione degli artt. 11 e
20 della LR Lazio n. 21/2006.
3 – Le sanzioni amministrative irrogate e fatte oggetto di opposizione sono scaturite dall'accertamento eseguito il 17.5.2018 dagli agenti della Polizia
Locale di presso il locale gestito dalla società , i CP_1 Parte_3 quali avevano constatato che la società, benchè fosse titolare di un'autorizzazione per laboratorio di gastronomia e vicinato alimentare, aveva attivato un esercizio di somministrazione privo di ulteriore autorizzazione amministrativa o apposita S.C.I.A. Gli operanti avevano riferito che, al momento del controllo, il locale era ingombro di arredi e caratterizzato da modalità di utilizzo tipiche della somministrazione, quali piani di appoggio, tavoli alti, sedute abbinabili che consentivano la consumazione seduti al tavolo, con caratteristiche di richiamo qualitativo e quantitativo per la clientela e permanenza nel luogo di consumo;
avevano inoltre riscontrato che i prezzi non erano indicati per unità di misura e che la bilancia non era ben visibile perché posta alle spalle del banco di vendita. In base a tali constatazioni era stata ritenuta l'abusività, in quanto priva di autorizzazione o di SCIA, dell'attività di ristorazione e somministrazione esercitata.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che la società aveva Parte_3 impugnato, innanzi al giudice amministrativo, la Determinazione Dirigenziale del 12.10.2018 n. CA/3075/2018, con cui era stata disposta la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il provvedimento amministrativo impugnato aveva quale presupposto le risultanze dell'attività accertativa descritta nei VAV n. 81160037453 e
81160037454, entrambi del 5.6.2018 (al secondo dei quali aveva fatto
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seguito l'adozione delle Determinazioni dirigenziali opposte in questa sede), poi trasfusa nel rapporto amministrativo n. VA/18/87286 del 14.6.2018 della
Polizia di . CP_1
La sentenza del TAR Lazio n. 6818 del 30.5.2019 – passata in giudicato (v. attestazione prodotta dagli opponenti quale doc. 13) – aveva accolto il ricorso e annullato “il provvedimento di cui alla d.d. del 12.10.2018”.
In particolare, il giudice amministrativo, nel valutare se la situazione di fatto rilevata dagli agenti accertatori configurasse in concreto la fattispecie della somministrazione di alimenti, quale rilevante ai fini della necessità di acquisire un'apposita autorizzazione amministrativa, si è espresso in tal modo: “In tale contesto, certamente, assume valenza indiziaria la circostanza che l'esercente di vicinato alimentare sia anche abilitato alla produzione e trasformazione alimentare (id est: detenga anche una licenza, oggi Scia, di laboratorio di gastronomia). Ma tanto non consente di dare per scontato, sic et simpliciter, che il solo riscontro di tavoli e sedie abbinati da parte di un titolare di Scia di laboratorio e di vicinato alimentare (e tanto è accaduto nel caso di specie) sia indice inequivoco della presenza di un servizio di somministrazione. Nulla, difatti, autorizza a ritenere che i prodotti di laboratorio vengono, oltre che legittimamente venduti per asporto, anche
(illegittimamente) consumati sul posto;
e, si aggiunge, nulla esclude che, per ventura, detto titolare sia anche un artigiano iscritto all'Albo. Dunque la sola presenza di 'tavoli e sedie abbinabili' costituenti 'arredi e modalità di utilizzo che consentono le consumazioni seduti al tavolo con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela e permanenza nel luogo di consumo'
(come riportato nel provvedimento avversato) non concretizza, in maniera univoca, (anche se il titolare dell'esercizio sia un esercente di laboratorio di gastronomia) quel contesto organizzativo comprovante, secondo la giurisprudenza in precedenza indicata, lo svolgimento dell'attività di somministrazione specie se si considera che gli organi accertatori non hanno specificato il numero di tavoli e sedie utilizzati per il consumo sul posto, la tipologia degli stessi, l'entità della superficie destinata al consumo sul posto rispetto a quella complessiva, la presenza o meno di avventori, la presenza di un menù di tipo ristorativo (che è quello, ovviamente, che indica anche le pietanze preparate e cotte sul posto prima di essere consumate) e la presenza di altri elementi (ad es. vino ed alcolici di varia gradazione messi disposizione per il consumo) comprovanti un contesto organizzativo funzionale ad una vera e propria somministrazione più che ad un consumo sul posto. E solo con riguardo a detta doglianza di eccesso di potere il ricorso va condiviso, rivelandosi tutte le altre censure chiaramente infondate”.
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il tribunale ritiene che l'accertamento, svolto dal giudice amministrativo, in merito alla non configurabilità del presupposto – lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande – per disporre la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande fondi anche la valutazione negativa, nella presente sede processuale, in ordine all'insussistenza dell'identico presupposto dell'irrogazione delle sanzioni amministrative opposte, le quali devono perciò essere annullate.
4 – All'accoglimento del motivo di opposizione con cui era stata contestata la sussistenza dell'illecito amministrativo consegue che non occorre esaminare anche la fondatezza degli altri motivi.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento in CP_1 favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente all'importo delle sanzioni amministrative opposte e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalla parte non soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione alle Determinazioni Dirigenziali
Ingiuntive n. 8656/2023/8/1/1 del 17.4.2023 e n. 8370/2023/8/1/1 del
17.4.2023 emesse da , proposta da CP_1 Parte_1
e così provvede: Parte_2
a) accoglie l'opposizione e annulla le determinazioni dirigenziali opposte;
b) condanna al pagamento in favore degli opponenti delle CP_1 spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 2.552,00 per compensi e € 125,00 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Così deciso in Roma, il 7.5.2025
Il Giudice Federico Salvati
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