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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/09/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1284/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Valentina Mignone, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Leonardo n. 14;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Mauri, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliati in Angri alla via De Pascale n.11;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 338/2025 (r.g. n. Pt_1 CP_2
3608/2024) depositata il 28/02/2025 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva CP_2
d'iscrizione ipotecaria n. 2024/26735 notificata il 20.05.2024 relativa anche alla cartella esattoriale n.
1002023000257412700 emessa e notificata dall' , con la quale si Controparte_3 richiedeva il pagamento € 1.253,26 afferente a verbali di accertamento emessi dalla CP_4 per violazioni delle norme del Codice della Strada del 2021, eccependo l'omessa notifica della
[...] cartella esattoriale, degli avvisi di addebito e dell'atto di accertamento.
1 Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 2024/26735 limitatamente alla cartella esattoriale n. 10020230002574127000 emessa per conto della posta alla base della Controparte_4 comunicazione preventiva d' iscrizione ipotecaria opposta.
In particolare, il giudice a quo ha dichiarato la nullità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, ritenendola viziata per l'omessa indicazione del bene da assoggettare ad ipoteca.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per essersi il giudice a quo pronunciato ultra petitum, laddove il ricorrente in primo grado giammai aveva eccepito l'omessa indicazione del bene da assoggettare ad ipoteca, ed in ogni caso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c
(ciò per omessa valutazione della prova documentale offerta dall' . Pt_1
Con comparsa depositata il 09.07.2025 si è costituito , insistendo per il rigetto CP_2 dell'impugnazione.
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Per quanto concerne il primo motivo, bisogna evidenziare che, come sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha ecceduto i limiti della domanda giudiziale formulata da , non CP_2 avendo quest'ultimo eccepito l'omessa indicazione del bene da assoggettare ad ipoteca, bensì la mera omessa notifica degli atti prodromici.
Ne deriva che il giudice di prime cure ha violato l'art. 112 c.p.c. (ex multis cfr. Cass. civ. n.
8048/2019: “il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso
("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”).
Risulta fondato anche il secondo motivo d'appello, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto della documentazione versata in atti dall'agente per la riscossione, da cui si evince che la cartella di pagamento n. 10020230002574127000 è stata ritualmente notificata il 17.3.2023 mediante invio all'indirizzo riferibile alla ditta "BARONETTO 51" di : (cfr. Email_1 CP_2 documentazione parte appellante).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a Controparte_5
2
[...] di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e si CP_2 liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
CP_2
3) condanna al pagamento in favore dell' delle CP_2 Controparte_1 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' delle CP_2 Controparte_1 spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 24.9.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1284/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Valentina Mignone, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Leonardo n. 14;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Mauri, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliati in Angri alla via De Pascale n.11;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 338/2025 (r.g. n. Pt_1 CP_2
3608/2024) depositata il 28/02/2025 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva CP_2
d'iscrizione ipotecaria n. 2024/26735 notificata il 20.05.2024 relativa anche alla cartella esattoriale n.
1002023000257412700 emessa e notificata dall' , con la quale si Controparte_3 richiedeva il pagamento € 1.253,26 afferente a verbali di accertamento emessi dalla CP_4 per violazioni delle norme del Codice della Strada del 2021, eccependo l'omessa notifica della
[...] cartella esattoriale, degli avvisi di addebito e dell'atto di accertamento.
1 Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 2024/26735 limitatamente alla cartella esattoriale n. 10020230002574127000 emessa per conto della posta alla base della Controparte_4 comunicazione preventiva d' iscrizione ipotecaria opposta.
In particolare, il giudice a quo ha dichiarato la nullità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, ritenendola viziata per l'omessa indicazione del bene da assoggettare ad ipoteca.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per essersi il giudice a quo pronunciato ultra petitum, laddove il ricorrente in primo grado giammai aveva eccepito l'omessa indicazione del bene da assoggettare ad ipoteca, ed in ogni caso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c
(ciò per omessa valutazione della prova documentale offerta dall' . Pt_1
Con comparsa depositata il 09.07.2025 si è costituito , insistendo per il rigetto CP_2 dell'impugnazione.
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Per quanto concerne il primo motivo, bisogna evidenziare che, come sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha ecceduto i limiti della domanda giudiziale formulata da , non CP_2 avendo quest'ultimo eccepito l'omessa indicazione del bene da assoggettare ad ipoteca, bensì la mera omessa notifica degli atti prodromici.
Ne deriva che il giudice di prime cure ha violato l'art. 112 c.p.c. (ex multis cfr. Cass. civ. n.
8048/2019: “il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso
("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”).
Risulta fondato anche il secondo motivo d'appello, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto della documentazione versata in atti dall'agente per la riscossione, da cui si evince che la cartella di pagamento n. 10020230002574127000 è stata ritualmente notificata il 17.3.2023 mediante invio all'indirizzo riferibile alla ditta "BARONETTO 51" di : (cfr. Email_1 CP_2 documentazione parte appellante).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a Controparte_5
2
[...] di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e si CP_2 liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
CP_2
3) condanna al pagamento in favore dell' delle CP_2 Controparte_1 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' delle CP_2 Controparte_1 spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 24.9.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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