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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3043 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Parte_1
Naso e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1447/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 24/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 20/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , docente di ruolo dal 01/09/2005, premesso di aver svolto servizio Parte_1 pre-ruolo dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2004/2005 fino al 31/08/2005 e di aver chiesto all'Amministrazione il riconoscimento di tutti gli anni di servizio indicati ai fini dell'esatto inquadramento ed ai fini della corretta valutazione della propria anzianità di servizio al momento dell'assunzione in ruolo, ha agito in giudizio contro il
[...]
[..
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione e/o Controparte_2 annullamento del decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non si riconosce l'intero servizio pregresso prestato dalla ricorrente a tutti i fini economici della progressione di carriera, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato prima della immissione in ruolo per 5 anni e 8 mesi ai fini del corretto inquadramento stipendiale al momento dell'assunzione in ruolo avvenuta il 1 settembre 2005 e per i successivi inquadramento al maturare delle successive anzianità di servizio;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero secondo i criteri dettati dalla suprema Corte di Cassazione e non ai sensi dell'art. 485 D.Lg.s 297/1994 del servizio prestato al momento della assunzione in ruolo quale docente di scuola media avvenuto in data 1 settembre 2005, con diritto della ricorrente di partire da una anzianità ai fini economici e giuridici di 5 anni e 8 mesi di servizio e dunque direttamente al sesto anno di servizio dal 1 settembre 2005 e nella fascia stipendiale 3-8 anni e non con zero anni come fatto dall'Amministrazione; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, mediante ricostruzione di carriera dei predetti periodi di servizio a tutti i fini, ivi compreso quello all'inserimento del medesimo nella 3^-8^ fascia di anzianità dei docenti di scuola media a far tempo dal 1 settembre 2005, nella fascia stipendiale 9^-14^ dal 1 settembre 2008 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. 23 agosto 1988, nella fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio a decorrere dal 1 settembre 2014 e nella fascia corrispondente a 21-27 anni a decorrere dal 1 settembre 2020; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla conservazione del miglior trattamento economico derivante dalla applicazione degli scaglioni stipendiali previsti in data antecedente al 4 agosto 2011 e ad essere inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente a 3-8 anni di servizio a decorrere dal 1 settembre 2005 senza applicazione retroattiva delle penalizzazioni previste per la nuova rimodulazione della fasce stipendiali previste a decorrere dal 4 agosto 2011. Ordinare al di CP_1 provvedere alla emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in favore della ricorrente considerando ad ogni effetto di carriera il periodo di servizio pre-ruolo prestato per 5 anni e 8 mesi. Per l'effetto, condannare l'Amministrazione ad inserire la ricorrente nella posizione retributiva corrispondente alla fascia di anzianità 9^-14^ dei docenti di scuola media dal 1 settembre 2008, nella fascia 15-20 dal 1 settembre 2014 e nella fascia 21-27 a decorrere dal 1 settembre 2020. Condannare l'Amministrazione al pagamento della somma di € 17.686,36 il tutto a titolo di differenze retributive maturate in corrispondenza delle relative anzianità di servizio, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia tenuto conto della Tabella allegata al CCNL Scuola qui allegata, oltre alle differenze sulla tredicesima mensilità e sugli altri istituti contrattuali previsti dal CCNL Scuola vigente. Condannare l'Amministrazione al riconoscimento del miglior trattamento derivante dalla applicazione degli scaglioni stipendiali così come previsti precedentemente al 4 agosto 2011, in particolare condannare l'Amministrazione ad inquadrare la ricorrente a decorrere dal 1 settembre 2005 nella fascia stipendiale corrispondente a 3-8 anni di servizio. Condannare 2 l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di un aumento di € 182,30 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Velletri ha così Controparte_1 statuito: “dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate nella misura di 1686,40 Controparte_1
€ per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione - sollevata dal convenuto CP_1
- di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 1, comma 56, legge n. 662/1996, essendo il difensore e procuratore della parte ricorrente anche un dipendente pubblico, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di ius postulandi in capo al procuratore della ricorrente, e chiedendo la valutazione delle domande già proposte nel giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale.
2.1. Il non si è costituito in giudizio, pur avendo Controparte_1 ricevuto regolare notifica telematica del ricorso in appello in data 11/1272023, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. Richiesti nuovi conteggi all'appellante all'esito della prima udienza di discussione, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con l'unico motivo di gravame, parte appellante lamenta l'errata affermazione del difetto di rappresentanza della originaria parte ricorrente, cui è conseguita la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
4.1. Sul punto, il giudice di prime cure ha ritenuto configurabile, nel caso che occupa, la violazione dell'art. 1, comma 56 bis, legge n. 662/1992 (“Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche;
gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione”), essendo l'avv. Domenico Naso un pubblico dipendente che esercita la professione forense, e potendo ravvisarsi nella fattispecie una incompatibilità al patrocinio del presente giudizio per potenziale conflitto di interessi, legislativamente presunto iuris et de iure dalla richiamata norma.
4.2. Osserva la Corte che, da un lato, l'art. 1 legge n. 339/2003 ha escluso che l'art. 1, comma 56 bis, cit. si applichi all'iscrizione agli albi degli avvocati;
dall'altro, come ritenuto da un orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato, “eventuali 3 situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, non incidono sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto, come nella specie, all'albo e munito di procura;
tali incompatibilità, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione”(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25900 del 2021, Cass. S.U. Sentenza n. 5035 del 11/03/2004, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29462 del 07/12/2017).
4.3. A ciò si aggiunga che “l'art. 19 L. 247/2012, testo contenente la «nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», dispone che, nonostante l'incompatibilità con il lavoro autonomo, l'attività di impresa e il lavoro subordinato (art. 18 della stessa legge), l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9660 del 13/04/2021).
5. Dovendosi ritenere, pertanto, fondato il motivo di appello, deve essere esaminata nel merito la domanda originariamente proposta da , che lamentava, in Parte_1 sostanza, sia una errata ricostruzione della carriera ad opera del Ministero datore di lavoro, sia l'errato computo dei cc.dd. gradoni con riguardo al periodo di precariato.
5.1. Difatti, pur avendo l'appellante concluso chiedendo formalmente, oltre all'accertamento ed alla declaratoria di sussistenza dello ius postulandi del difensore, la rimessione degli atti al giudice di primo grado ai fini della decisione della causa nel merito – remissione che tuttavia è circoscritta alle solo tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. -, le conclusioni volte ad ottenere una pronuncia nel merito possono essere legittimamente desunte da una lettura complessiva dell'atto di appello, che espressamente chiede l'integrale riforma della gravata sentenza “al fine di consentire una valutazione nel merito delle censure già promosse con il ricorso di primo grado”, e dettagliatamente riporta tutte le argomentazioni in punto di diritto, già svolte a sostegno delle originarie domande, oltre ai conteggi analitici con cui sono state quantificate le differenze retributive asseritamente spettanti.
5.2. In definitiva, il gravame è ammissibile poiché l'appellante ha dedotto ritualmente non soltanto la questione di rito quanto anche le questioni di merito oggetto della causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015).
6. Nel merito, tuttavia, le proposte domande devono ritenersi infondate.
6.1. Come è noto, con riguardo alla progressione stipendiale, sin dalle note pronunce del 2016, la Corte di cassazione ha affermato che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (ex plurimis Cass. n. 22558/2016, 4 Cass. n. 23868/2016, Cass. n. 20918/2019 e numerose successive conformi alle cui ampie motivazioni per brevità si rinvia).
6.2. Va sul punto precisato, sempre in ossequio all'interpretazione dei giudici di legittimità, che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n. 15231/2020).
6.3. Ne consegue, pertanto, che, per quanto riguarda i c.d. gradoni, possono essere valutati anche i contratti a termine anteriori al 10/07/2001 e, quindi, nel caso di specie i periodi di servizio pre-ruolo dal 27/10/1993 al 10/07/2001. 6.4. Non può, inoltre, ritenersi applicabile al presente caso di specie l'accorpamento dei gradoni di anzianità 0-2 e 3-8 in un unico gradone 0-8, disposto dall'art. 2 del CCNL del 2011. La suddetta disposizione contrattuale ha infatti previsto che: “2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
6.4.1. Ciò premesso, al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche ai lavoratori precari, quali l'odierna appellante, che alla data del 01/09/2010 avessero maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2, atteso che gli stessi avevano comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata anche nel corso del “precariato” ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali.
6.5. Quanto alla domanda di corretta ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo, la questione di diritto posta dall'appellante può ritenersi risolta dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro con l'affermazione di principi differenti applicabili al personale docente ed al personale ATA, e, sul punto, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie (cfr. ex multiis sentenza n. 4403/2021, sentenza n. 3497/2021, sentenza n. 857/2022, sentenza n. 3471/2021,
5 sentenza n. 1459/2022, sentenza n. 670/2022), con motivazioni del tutto condivisibili e da intendersi in questa sede richiamate.
6.6. La Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31149 del 28/11/2019), ha opportunamente chiarito che: a) “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato”; b) “il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 3474 del 12/02/2020).
6.7. In particolare, in motivazione la Suprema Corte ha spiegato che: “… L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, …, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. 6 9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione…”.
6.8. Tali ragioni oggettive, peraltro, non possono identificarsi né con la natura non di ruolo del rapporto di impiego, né con la novità di ogni singolo contratto, né con le modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico né con le esigenze che il sistema mira ad assicurare (Cass. n. 31349 cit.), perché le differenze di trattamento possono essere giustificate solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 05/06/2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
07/03/2013, causa C-393/11, Bertazzi).
6.9. Non vi è dubbio poi che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscano condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 09/07/2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44), con il corollario che il lavoratore a tempo determinato ben può rivendicare in base al divieto di discriminazione il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione (Corte di Giustizia 09/07/2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 42). 7 6.10. Applicando al caso di specie i riportati principi – ai quali il Collegio ritiene di aderire in quanto espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (confermato anche dalle successive sentenze n. 2924 del 07/02/2020, n. 3472 del 12/02/2020 e n. 15231 del 16/07/2020, e che, tra l'altro, ha affermato l'applicabilità di tali principi anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina) – occorre, al fine di verificare la fondatezza o meno del gravame, procedere all'accertamento in fatto demandato dalla Suprema Corte al giudice di merito, ossia alla verifica, con riferimento specifico alla posizione di , Parte_1 della sussistenza in concreto della discriminazione, comparando il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dall'art. 489 d.lgs. n. 297/1994. 6.11. Esaminando il decreto di ricostruzione della carriera n. 2475 del 04/06/2010, si evince che alla docente , assunta in ruolo con decorrenza 01/09/2006, è Parte_1 stata riconosciuta un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 10 mesi 4 ai fini giuridici ed economici e di anni 2 mesi 8 ai soli fini economici.
6.12. Applicando il criterio - dettato dalla Suprema Corte - del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, il totale dei soli giorni di effettivo servizio prestato in ciascun anno scolastico relativamente a tutti i periodi di servizio pre-ruolo è pari, tenuto conto anche dei periodi di servizio pre-ruolo relativi ad annualità scolastiche in cui quest'ultimo non ha superato i 180 giorni di servizio, ad anni 9 mesi 3 e giorni 14, con la conseguenza che, nel caso specifico, non sussiste discriminazione, perché la ricostruzione della carriera effettuata sulla base della normativa nazionale non conduce a trattare il lavoratore in misura deteriore rispetto al trattamento riservato al docente assunto a tempo indeterminato comparabile.
7. Alla stregua di tali valutazioni, la parte appellante, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18/09/2025, è stata invitata dalla Corte a “depositare un conteggio alternativo, che calcoli le differenze retributive eventualmente dovute alla docente unicamente a titolo di scatti stipendiali (c.d. gradoni) in corrispondenza di una anzianità effettiva pre ruolo di anni 9 mesi 3 e giorni 14, considerando la progressione economica prevista dalla contrattazione collettiva vigente ante 2011e tenendo conto delle disposizioni in materia di blocco degli scatti di anzianità per l'anno 2013 ai fini economici”.
7.1. Tuttavia, in data 11/11/2025, il procuratore della parte appellante ha depositato una nota con cui ha dichiarato che è stata correttamente inquadrata, Parte_1 nelle more del giudizio, nella fascia stipendiale spettante, avendo conseguito la fascia stipendiale 28/34 con scadenza 31/08/2029, con ciò lasciando intendere il sostanziale venir meno dell'interesse ad agire tranne che per la somma di € 492,63.
7.2. La predetta somma, difatti, viene indicata dalla parte come differenza retributiva tuttora dovuta asseritamente per l'a.s. 2004/2005 “scatto fascia 9/14 dal 17.05.2005”,
8 senza che sia possibile comprendere a che titolo tale somma venga richiesta (anche in ragione della mancata produzione di ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione datrice di lavoro) e, soprattutto, allegando lo scatto 9/14 come conseguito dal 2005 in contrasto con quanto dedotto in ricorso, laddove si legge che dal 01/09/2005 doveva ritenersi maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia 3/8. Tanto impedisce l'accoglimento della domanda, seppur unicamente per l'indicata somma residua.
8. Pertanto, quanto finora esposto conduce, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, al rigetto nel merito del ricorso di primo grado con riferimento specifico alla somma residua rispetto alla quale permane l'interesse alla decisione in capo all'appellante.
9. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, rigetta nel merito il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3043 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Parte_1
Naso e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1447/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 24/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 20/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , docente di ruolo dal 01/09/2005, premesso di aver svolto servizio Parte_1 pre-ruolo dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2004/2005 fino al 31/08/2005 e di aver chiesto all'Amministrazione il riconoscimento di tutti gli anni di servizio indicati ai fini dell'esatto inquadramento ed ai fini della corretta valutazione della propria anzianità di servizio al momento dell'assunzione in ruolo, ha agito in giudizio contro il
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[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione e/o Controparte_2 annullamento del decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non si riconosce l'intero servizio pregresso prestato dalla ricorrente a tutti i fini economici della progressione di carriera, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato prima della immissione in ruolo per 5 anni e 8 mesi ai fini del corretto inquadramento stipendiale al momento dell'assunzione in ruolo avvenuta il 1 settembre 2005 e per i successivi inquadramento al maturare delle successive anzianità di servizio;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero secondo i criteri dettati dalla suprema Corte di Cassazione e non ai sensi dell'art. 485 D.Lg.s 297/1994 del servizio prestato al momento della assunzione in ruolo quale docente di scuola media avvenuto in data 1 settembre 2005, con diritto della ricorrente di partire da una anzianità ai fini economici e giuridici di 5 anni e 8 mesi di servizio e dunque direttamente al sesto anno di servizio dal 1 settembre 2005 e nella fascia stipendiale 3-8 anni e non con zero anni come fatto dall'Amministrazione; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, mediante ricostruzione di carriera dei predetti periodi di servizio a tutti i fini, ivi compreso quello all'inserimento del medesimo nella 3^-8^ fascia di anzianità dei docenti di scuola media a far tempo dal 1 settembre 2005, nella fascia stipendiale 9^-14^ dal 1 settembre 2008 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. 23 agosto 1988, nella fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio a decorrere dal 1 settembre 2014 e nella fascia corrispondente a 21-27 anni a decorrere dal 1 settembre 2020; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla conservazione del miglior trattamento economico derivante dalla applicazione degli scaglioni stipendiali previsti in data antecedente al 4 agosto 2011 e ad essere inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente a 3-8 anni di servizio a decorrere dal 1 settembre 2005 senza applicazione retroattiva delle penalizzazioni previste per la nuova rimodulazione della fasce stipendiali previste a decorrere dal 4 agosto 2011. Ordinare al di CP_1 provvedere alla emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in favore della ricorrente considerando ad ogni effetto di carriera il periodo di servizio pre-ruolo prestato per 5 anni e 8 mesi. Per l'effetto, condannare l'Amministrazione ad inserire la ricorrente nella posizione retributiva corrispondente alla fascia di anzianità 9^-14^ dei docenti di scuola media dal 1 settembre 2008, nella fascia 15-20 dal 1 settembre 2014 e nella fascia 21-27 a decorrere dal 1 settembre 2020. Condannare l'Amministrazione al pagamento della somma di € 17.686,36 il tutto a titolo di differenze retributive maturate in corrispondenza delle relative anzianità di servizio, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia tenuto conto della Tabella allegata al CCNL Scuola qui allegata, oltre alle differenze sulla tredicesima mensilità e sugli altri istituti contrattuali previsti dal CCNL Scuola vigente. Condannare l'Amministrazione al riconoscimento del miglior trattamento derivante dalla applicazione degli scaglioni stipendiali così come previsti precedentemente al 4 agosto 2011, in particolare condannare l'Amministrazione ad inquadrare la ricorrente a decorrere dal 1 settembre 2005 nella fascia stipendiale corrispondente a 3-8 anni di servizio. Condannare 2 l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di un aumento di € 182,30 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Velletri ha così Controparte_1 statuito: “dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate nella misura di 1686,40 Controparte_1
€ per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione - sollevata dal convenuto CP_1
- di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 1, comma 56, legge n. 662/1996, essendo il difensore e procuratore della parte ricorrente anche un dipendente pubblico, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di ius postulandi in capo al procuratore della ricorrente, e chiedendo la valutazione delle domande già proposte nel giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale.
2.1. Il non si è costituito in giudizio, pur avendo Controparte_1 ricevuto regolare notifica telematica del ricorso in appello in data 11/1272023, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. Richiesti nuovi conteggi all'appellante all'esito della prima udienza di discussione, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con l'unico motivo di gravame, parte appellante lamenta l'errata affermazione del difetto di rappresentanza della originaria parte ricorrente, cui è conseguita la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
4.1. Sul punto, il giudice di prime cure ha ritenuto configurabile, nel caso che occupa, la violazione dell'art. 1, comma 56 bis, legge n. 662/1992 (“Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche;
gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione”), essendo l'avv. Domenico Naso un pubblico dipendente che esercita la professione forense, e potendo ravvisarsi nella fattispecie una incompatibilità al patrocinio del presente giudizio per potenziale conflitto di interessi, legislativamente presunto iuris et de iure dalla richiamata norma.
4.2. Osserva la Corte che, da un lato, l'art. 1 legge n. 339/2003 ha escluso che l'art. 1, comma 56 bis, cit. si applichi all'iscrizione agli albi degli avvocati;
dall'altro, come ritenuto da un orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato, “eventuali 3 situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, non incidono sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto, come nella specie, all'albo e munito di procura;
tali incompatibilità, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione”(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25900 del 2021, Cass. S.U. Sentenza n. 5035 del 11/03/2004, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29462 del 07/12/2017).
4.3. A ciò si aggiunga che “l'art. 19 L. 247/2012, testo contenente la «nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», dispone che, nonostante l'incompatibilità con il lavoro autonomo, l'attività di impresa e il lavoro subordinato (art. 18 della stessa legge), l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9660 del 13/04/2021).
5. Dovendosi ritenere, pertanto, fondato il motivo di appello, deve essere esaminata nel merito la domanda originariamente proposta da , che lamentava, in Parte_1 sostanza, sia una errata ricostruzione della carriera ad opera del Ministero datore di lavoro, sia l'errato computo dei cc.dd. gradoni con riguardo al periodo di precariato.
5.1. Difatti, pur avendo l'appellante concluso chiedendo formalmente, oltre all'accertamento ed alla declaratoria di sussistenza dello ius postulandi del difensore, la rimessione degli atti al giudice di primo grado ai fini della decisione della causa nel merito – remissione che tuttavia è circoscritta alle solo tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. -, le conclusioni volte ad ottenere una pronuncia nel merito possono essere legittimamente desunte da una lettura complessiva dell'atto di appello, che espressamente chiede l'integrale riforma della gravata sentenza “al fine di consentire una valutazione nel merito delle censure già promosse con il ricorso di primo grado”, e dettagliatamente riporta tutte le argomentazioni in punto di diritto, già svolte a sostegno delle originarie domande, oltre ai conteggi analitici con cui sono state quantificate le differenze retributive asseritamente spettanti.
5.2. In definitiva, il gravame è ammissibile poiché l'appellante ha dedotto ritualmente non soltanto la questione di rito quanto anche le questioni di merito oggetto della causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015).
6. Nel merito, tuttavia, le proposte domande devono ritenersi infondate.
6.1. Come è noto, con riguardo alla progressione stipendiale, sin dalle note pronunce del 2016, la Corte di cassazione ha affermato che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (ex plurimis Cass. n. 22558/2016, 4 Cass. n. 23868/2016, Cass. n. 20918/2019 e numerose successive conformi alle cui ampie motivazioni per brevità si rinvia).
6.2. Va sul punto precisato, sempre in ossequio all'interpretazione dei giudici di legittimità, che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n. 15231/2020).
6.3. Ne consegue, pertanto, che, per quanto riguarda i c.d. gradoni, possono essere valutati anche i contratti a termine anteriori al 10/07/2001 e, quindi, nel caso di specie i periodi di servizio pre-ruolo dal 27/10/1993 al 10/07/2001. 6.4. Non può, inoltre, ritenersi applicabile al presente caso di specie l'accorpamento dei gradoni di anzianità 0-2 e 3-8 in un unico gradone 0-8, disposto dall'art. 2 del CCNL del 2011. La suddetta disposizione contrattuale ha infatti previsto che: “2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
6.4.1. Ciò premesso, al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche ai lavoratori precari, quali l'odierna appellante, che alla data del 01/09/2010 avessero maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2, atteso che gli stessi avevano comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata anche nel corso del “precariato” ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali.
6.5. Quanto alla domanda di corretta ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo, la questione di diritto posta dall'appellante può ritenersi risolta dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro con l'affermazione di principi differenti applicabili al personale docente ed al personale ATA, e, sul punto, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie (cfr. ex multiis sentenza n. 4403/2021, sentenza n. 3497/2021, sentenza n. 857/2022, sentenza n. 3471/2021,
5 sentenza n. 1459/2022, sentenza n. 670/2022), con motivazioni del tutto condivisibili e da intendersi in questa sede richiamate.
6.6. La Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31149 del 28/11/2019), ha opportunamente chiarito che: a) “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato”; b) “il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 3474 del 12/02/2020).
6.7. In particolare, in motivazione la Suprema Corte ha spiegato che: “… L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, …, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. 6 9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione…”.
6.8. Tali ragioni oggettive, peraltro, non possono identificarsi né con la natura non di ruolo del rapporto di impiego, né con la novità di ogni singolo contratto, né con le modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico né con le esigenze che il sistema mira ad assicurare (Cass. n. 31349 cit.), perché le differenze di trattamento possono essere giustificate solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 05/06/2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
07/03/2013, causa C-393/11, Bertazzi).
6.9. Non vi è dubbio poi che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscano condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 09/07/2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44), con il corollario che il lavoratore a tempo determinato ben può rivendicare in base al divieto di discriminazione il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione (Corte di Giustizia 09/07/2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 42). 7 6.10. Applicando al caso di specie i riportati principi – ai quali il Collegio ritiene di aderire in quanto espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (confermato anche dalle successive sentenze n. 2924 del 07/02/2020, n. 3472 del 12/02/2020 e n. 15231 del 16/07/2020, e che, tra l'altro, ha affermato l'applicabilità di tali principi anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina) – occorre, al fine di verificare la fondatezza o meno del gravame, procedere all'accertamento in fatto demandato dalla Suprema Corte al giudice di merito, ossia alla verifica, con riferimento specifico alla posizione di , Parte_1 della sussistenza in concreto della discriminazione, comparando il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dall'art. 489 d.lgs. n. 297/1994. 6.11. Esaminando il decreto di ricostruzione della carriera n. 2475 del 04/06/2010, si evince che alla docente , assunta in ruolo con decorrenza 01/09/2006, è Parte_1 stata riconosciuta un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 10 mesi 4 ai fini giuridici ed economici e di anni 2 mesi 8 ai soli fini economici.
6.12. Applicando il criterio - dettato dalla Suprema Corte - del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, il totale dei soli giorni di effettivo servizio prestato in ciascun anno scolastico relativamente a tutti i periodi di servizio pre-ruolo è pari, tenuto conto anche dei periodi di servizio pre-ruolo relativi ad annualità scolastiche in cui quest'ultimo non ha superato i 180 giorni di servizio, ad anni 9 mesi 3 e giorni 14, con la conseguenza che, nel caso specifico, non sussiste discriminazione, perché la ricostruzione della carriera effettuata sulla base della normativa nazionale non conduce a trattare il lavoratore in misura deteriore rispetto al trattamento riservato al docente assunto a tempo indeterminato comparabile.
7. Alla stregua di tali valutazioni, la parte appellante, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18/09/2025, è stata invitata dalla Corte a “depositare un conteggio alternativo, che calcoli le differenze retributive eventualmente dovute alla docente unicamente a titolo di scatti stipendiali (c.d. gradoni) in corrispondenza di una anzianità effettiva pre ruolo di anni 9 mesi 3 e giorni 14, considerando la progressione economica prevista dalla contrattazione collettiva vigente ante 2011e tenendo conto delle disposizioni in materia di blocco degli scatti di anzianità per l'anno 2013 ai fini economici”.
7.1. Tuttavia, in data 11/11/2025, il procuratore della parte appellante ha depositato una nota con cui ha dichiarato che è stata correttamente inquadrata, Parte_1 nelle more del giudizio, nella fascia stipendiale spettante, avendo conseguito la fascia stipendiale 28/34 con scadenza 31/08/2029, con ciò lasciando intendere il sostanziale venir meno dell'interesse ad agire tranne che per la somma di € 492,63.
7.2. La predetta somma, difatti, viene indicata dalla parte come differenza retributiva tuttora dovuta asseritamente per l'a.s. 2004/2005 “scatto fascia 9/14 dal 17.05.2005”,
8 senza che sia possibile comprendere a che titolo tale somma venga richiesta (anche in ragione della mancata produzione di ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione datrice di lavoro) e, soprattutto, allegando lo scatto 9/14 come conseguito dal 2005 in contrasto con quanto dedotto in ricorso, laddove si legge che dal 01/09/2005 doveva ritenersi maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia 3/8. Tanto impedisce l'accoglimento della domanda, seppur unicamente per l'indicata somma residua.
8. Pertanto, quanto finora esposto conduce, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, al rigetto nel merito del ricorso di primo grado con riferimento specifico alla somma residua rispetto alla quale permane l'interesse alla decisione in capo all'appellante.
9. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, rigetta nel merito il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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