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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7595/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036341920000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036341920000 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento 0342024 0036341920000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata il 25.10.2024,con cui è stato chiesto il pagamento in favore del Comune di Amantea di € 1.076,88 per il mancato versamento della TARI-TEFA 2017 e 2022,
e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo 1) decadenza dal diritto ad agire;
2) mancata notifica dell'atto presupposto;
3) intervenuta prescrizione del credito vantato a titolo di tari 2017; 4) violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990, art.7 legge 210/2000 – carenza di motivazione – violazione del diritto di difesa.
Agenzia Entrate riscossione ha resistito al ricorso.
Il comune di Amantea non si è costituito.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito tra l'altro l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguenziale prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle.
Il motivo è fondato.
L'art.71 del D.Lgs. n.507/1993 prevede l'emissione dell'avviso di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani soltanto quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui l'Ufficio comunale ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta: di conseguenza qualora la denuncia sia stata presentata, legittimamente l'ente che ritenga di non contestarla, procede, attraverso la notificazione di una cartella esattoriale e senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente (Cass. 19255/2003; 19181/2004; 20646/2007). Il primo comma dell'art. 72 del medesimo D.Lgs., inoltre, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU ed alla conseguente iscrizione a ruolo, quando questa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti. Da tali norme di desume che il rapporto giuridico tributario relativo a detta tassa è connesso ad una dichiarazione. Di conseguenza (Cass. n. 9433 del 2005):
a) L'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, deve ritenersi legittimo quante volte esso è conforme al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione;
b) L'ente, invece, deve esercitare il potere di accantonamento sostanziale quando intende far valere una qualche modificazione di uno degli elementi strutturali del rapporto che non si possa considerare voluto dal contribuente dichiarante.
Questo principio risulta applicabile anche alla TARI, non essendoci incompatibilità di nessun genere, in relazione alla struttura, identica, dei due tributi (Cass. 22/07/2024, n.20037).
Ciò posto e premesso che nel caso in esame deve ritenersi, in difetto di prova contraria da parte del comune di Amantea, che l'avviso di accertamento non sia stato emesso, la validità della cartella impugnata risulta inficiata, atteso che da un lato il ricorrente ha asserito di non avere mai presentato la prescritta denunzia e dall'altro lato che il comune, rimanendo contumace, non ha dimostrato la sussistenza delle condizioni che gli consentano di procedere direttamente alla liquidazione dell'imposta ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base del ruolo dell'anno precedente.
La cartella suddetta, pertanto, deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
condanna il comune di Amantea al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per esborsi ed
€ 233,00 per compensi professionali, oltre acceso di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7595/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036341920000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036341920000 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento 0342024 0036341920000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata il 25.10.2024,con cui è stato chiesto il pagamento in favore del Comune di Amantea di € 1.076,88 per il mancato versamento della TARI-TEFA 2017 e 2022,
e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo 1) decadenza dal diritto ad agire;
2) mancata notifica dell'atto presupposto;
3) intervenuta prescrizione del credito vantato a titolo di tari 2017; 4) violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990, art.7 legge 210/2000 – carenza di motivazione – violazione del diritto di difesa.
Agenzia Entrate riscossione ha resistito al ricorso.
Il comune di Amantea non si è costituito.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito tra l'altro l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguenziale prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle.
Il motivo è fondato.
L'art.71 del D.Lgs. n.507/1993 prevede l'emissione dell'avviso di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani soltanto quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui l'Ufficio comunale ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta: di conseguenza qualora la denuncia sia stata presentata, legittimamente l'ente che ritenga di non contestarla, procede, attraverso la notificazione di una cartella esattoriale e senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente (Cass. 19255/2003; 19181/2004; 20646/2007). Il primo comma dell'art. 72 del medesimo D.Lgs., inoltre, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU ed alla conseguente iscrizione a ruolo, quando questa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti. Da tali norme di desume che il rapporto giuridico tributario relativo a detta tassa è connesso ad una dichiarazione. Di conseguenza (Cass. n. 9433 del 2005):
a) L'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, deve ritenersi legittimo quante volte esso è conforme al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione;
b) L'ente, invece, deve esercitare il potere di accantonamento sostanziale quando intende far valere una qualche modificazione di uno degli elementi strutturali del rapporto che non si possa considerare voluto dal contribuente dichiarante.
Questo principio risulta applicabile anche alla TARI, non essendoci incompatibilità di nessun genere, in relazione alla struttura, identica, dei due tributi (Cass. 22/07/2024, n.20037).
Ciò posto e premesso che nel caso in esame deve ritenersi, in difetto di prova contraria da parte del comune di Amantea, che l'avviso di accertamento non sia stato emesso, la validità della cartella impugnata risulta inficiata, atteso che da un lato il ricorrente ha asserito di non avere mai presentato la prescritta denunzia e dall'altro lato che il comune, rimanendo contumace, non ha dimostrato la sussistenza delle condizioni che gli consentano di procedere direttamente alla liquidazione dell'imposta ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base del ruolo dell'anno precedente.
La cartella suddetta, pertanto, deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
condanna il comune di Amantea al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per esborsi ed
€ 233,00 per compensi professionali, oltre acceso di legge e distrazione se richiesta.