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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa LA RA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203/2024 R.G., promossa
DA
c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. GAVELLI STEFANO pec Email_1
attore
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania pec Email_2
convenuta
Conclusioni per parte attrice:
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alle premesse sia in fatto che in diritto dell'atto di citazione del 20/05/2024, nonché per quanto eccepito e dedotto in tutti gli atti di causa, la grave responsabilità della in persona del suo Controparte_2
Presidente P.T. nella causazione del sinistro di cui è causa avvenuto in data 05/03/2023 in
AV sul Rubicone sulla Via Della Resistenza e PER condannare il predetto CP_3
Ente a risarcire all'attore tutti i danni subiti dallo stesso, in conseguenza del sinistro suddetto alla propria autovettura TG. FR 572 DT, quantificati in complessivi EURO 14.956,62. oltre interessi dal giorno del sinistro al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre al rimborso forfettario ai sensi del D M 55/2014, nonché Iva e CPA come per
Legge 1 Conclusioni per la Provincia convenuta: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto;
in subordine, contenere la domanda attorea nei limiti di quanto rigorosamente dedotto e provato, riducendo il risarcimento dovuto all'attore anche in proporzione al concorso di colpa allo stesso imputabile ex art. 1227 c.c.; in ogni caso, ritenere rinunciato, in quanto non dedotto né richiesto in questa sede l'eventuale risarcimento di danni psico-fisici e/o comunque di natura non patrimoniale… Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 24 maggio 2024,
l'attore in epigrafe, , conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_4
e - dopo aver esposto di aver subito un sinistro in data 5 marzo 2023 alle ore 2,30 del mattino circa, mentre stava procedendo alla guida della propria autovettura targata FR 572 DT, a velocità ridotta nei limiti di velocità consentiti, in AV sul Rubicone con direzione
Borghi sulla Via Della Resistenza, in prossimità dello Stadio Comunale SE Capanni – chiedeva la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura, quantificati in € 14.952,72. Esponeva in particolare l'attore che quel giorno urtava la ruota anteriore destra contro un cordolo, di color bianco, poco visibile nelle ore notturne e non segnalato, posto a ridosso della corsia di marcia, caratterizzata peraltro da scarsa illuminazione e pessima manutenzione.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva depositata il 4 luglio 2024, si è costituito l' , concludendo Controparte_5 come in epigrafe.
3. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. già fissata per il giorno 24 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questo
Tribunale ha deciso la causa come da presente sentenza.
4. Giova allora ricordare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza
2 causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento (v. Cass. Civ. ord.
n.2149/2025). La suddetta forma di responsabilità trova applicazione anche con riferimento all'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, che si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (v. Cass. Civ. ord. n. 12988/2024).
Il criterio di imputazione della responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati prescinde quindi da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord. n.
11122/2021).
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. Civ. ord. n.
1064/2018: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” ; Cass. Civ. n. 12744/2016: “In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della
3 cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.”).
La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità: il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ. ord. n. 14930/2023: “la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).
5. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, incontestato il nesso di custodia fra l'amministrazione appellata e la strada teatro del sinistro, parte attrice non ha dimostrato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno subito.
Ed invero, da un lato le ritrazioni fotografiche hanno ad oggetto, alcune, il cordolo addosso al quale l'autovettura condotta da arebbe andata ad impattare e, altre, una Parte_1 ruota dell'autovettura in parola, visibilmente danneggiata, ma nessuna ritrae l'impatto.
Dall'altro, la prova per testi articolata da parte attrice non aveva in nessun caso ad oggetto il verificarsi dell'evento dannoso nel suo dinamismo: tutti i testi addotti sono infatti sopraggiunti sul luogo dell'addotto sinistro soltanto dopo il verificarsi di questo (circa 10 minuti dopo) e non hanno quindi pacificamente assistito all'impatto. Del resto, sul luogo del sinistro non è neppure intervenuta la Polstrada, che avrebbe potuto offrire una qualificata ricostruzione della dinamica del sinistro.
6. Deve quindi escludersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova che sullo stesso gravava e tanto per non aver addotto prove idonee e conducenti a provare il nesso di causalità, tra il bene in custodia all'amministrazione provinciale convenuta e il danno riportato dall'autovettura di proprietà della parte attrice stessa.
4 7. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata da Parte_1
nei confronti della . Controparte_4
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Forlì, lì 30 novembre 2025
Il Giudice
LA RA
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