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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5011/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230021931886000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Ricorrente_1 presso il cui Studio, in Amantea alla Indirizzo_1, è anche elettivamente domiciliata, ha proposto ricorso avverso la Cartella di pagamento n.03420230021931886000 emessa da GE delle Entrate-OS e notificata l'11.04.2024, in relazione al mancato versamento della tassa sui rifiuti (TARI-TEFA) anno 2021, di competenza del Comune di Amantea.
Ha convenuto in giudizio il Comune e l'GE delle Entrate SS .
Ha posto a motivi, la nullità della cartella opposta per mancata notifica dell'atto presupposto;
la decadenza del diritto ad agire;
il difetto di motivazione della cartella impugnata;
ha disquisito in ordine alla legittimazione passiva “autonoma” , dell'GE e del Comune impositore .
Ha concluso , previa deduzione in ordine i motivi tutti indicati , per l'accoglimento del ricorso .
L'GE delle Entrate si é costituita in giudizio mentre é rimasto assente il Comune di Amantea.
L'GE ha controdedotto sui motivi posti in ricorso , rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa relativamente alla attività precedente la fase di riscossione ed in particolare in merito alla omessa notifica dell'atto presupposto, attività quest'ultima devoluta all'ente impositore .
Ha concluso per il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'attività svolta e compiuta dal
Comune impositore e nel merito perché venga dichiarata la legittimità dell'atto impugnato posto in essere da essa GE .
In ogni caso perché venga ritenuta indenne dall'onere del pagamento delle spese di lite nel caso di accoglimento del ricorso per motivi non attinenti alla propria funzione ed attività.
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato , in accoglimento dell'eccezione in ordine all'omessa notifica dell'atto presupposto .
Non risulta agli atti del giudizio la notifica dell'atto presupposto , l'Avviso di accertamento precedente alla cartella ed in essa indicata .
Per l'effetto , attesa la mancata notifica dell'atto presupposto , la cartella và dichiarata nulla per conseguente vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale, caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. (Cass. S.
U. n. 16412 /2007)
Ed ancora, più specificatamente al caso de quo ma in perfetta aderenza al principio sopra richiamato, Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 18/09/2009, n. 20098. “Secondo l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento può essere impugnata per omessa o invalida notificazione di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento, di rettifica o liquidazione, vizio procedimentale che determina l'invalidità della cartella stessa, anche se non viene impugnato l'atto presupposto;
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata .
Condanna il Comune di Amantea e l'GE delle Entrate OS , in solido, al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in €. 233,00 oltre importo per C.U. , Iva , Cap, rimborso forfettario al 15% come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito .
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5011/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230021931886000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Ricorrente_1 presso il cui Studio, in Amantea alla Indirizzo_1, è anche elettivamente domiciliata, ha proposto ricorso avverso la Cartella di pagamento n.03420230021931886000 emessa da GE delle Entrate-OS e notificata l'11.04.2024, in relazione al mancato versamento della tassa sui rifiuti (TARI-TEFA) anno 2021, di competenza del Comune di Amantea.
Ha convenuto in giudizio il Comune e l'GE delle Entrate SS .
Ha posto a motivi, la nullità della cartella opposta per mancata notifica dell'atto presupposto;
la decadenza del diritto ad agire;
il difetto di motivazione della cartella impugnata;
ha disquisito in ordine alla legittimazione passiva “autonoma” , dell'GE e del Comune impositore .
Ha concluso , previa deduzione in ordine i motivi tutti indicati , per l'accoglimento del ricorso .
L'GE delle Entrate si é costituita in giudizio mentre é rimasto assente il Comune di Amantea.
L'GE ha controdedotto sui motivi posti in ricorso , rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa relativamente alla attività precedente la fase di riscossione ed in particolare in merito alla omessa notifica dell'atto presupposto, attività quest'ultima devoluta all'ente impositore .
Ha concluso per il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'attività svolta e compiuta dal
Comune impositore e nel merito perché venga dichiarata la legittimità dell'atto impugnato posto in essere da essa GE .
In ogni caso perché venga ritenuta indenne dall'onere del pagamento delle spese di lite nel caso di accoglimento del ricorso per motivi non attinenti alla propria funzione ed attività.
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato , in accoglimento dell'eccezione in ordine all'omessa notifica dell'atto presupposto .
Non risulta agli atti del giudizio la notifica dell'atto presupposto , l'Avviso di accertamento precedente alla cartella ed in essa indicata .
Per l'effetto , attesa la mancata notifica dell'atto presupposto , la cartella và dichiarata nulla per conseguente vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale, caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. (Cass. S.
U. n. 16412 /2007)
Ed ancora, più specificatamente al caso de quo ma in perfetta aderenza al principio sopra richiamato, Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 18/09/2009, n. 20098. “Secondo l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento può essere impugnata per omessa o invalida notificazione di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento, di rettifica o liquidazione, vizio procedimentale che determina l'invalidità della cartella stessa, anche se non viene impugnato l'atto presupposto;
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata .
Condanna il Comune di Amantea e l'GE delle Entrate OS , in solido, al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in €. 233,00 oltre importo per C.U. , Iva , Cap, rimborso forfettario al 15% come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito .