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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8338 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. AURICCHIO MARTINA presso cui elettivamente domicilia in
Napoli in via Monte Rosa n.62,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. POMPILIO STEFANIA presso cui elettivamente domicilia in
Napoli al viale Maria Bakunin n.43,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio a Parte_2
NAPOLI il 29/05/2010 e che dall'unione nascevano il 2.3.2011 e Per_1
il 12.5.2015, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione Per_2
innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 6.2.20, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 862 del 13.2.20, reso nel procedimento RG n. 34481/2019, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc.
Per l'udienza del 13.2.25, disposta in seguito a rinvio finalizzato ad ottenere integrazione delle condizioni di divorzio dalle parti, in particolare in relazione alla disciplina di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario e all'assegno di mantenimento per i minori, pervenivano patti integrati sottoscritti dai ricorrenti e dai rispettivi difensori, nei quali peraltro le parti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiaravano di non volersi riconciliare. Il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla
L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
2 Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, che di seguito si riportano, come modificate da ultimo con i patti depositati in data 5.2.25, per l'udienza del 13.2.25.
Nel proprio ricorso, le parti hanno pattuito le seguenti condizioni:
“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo del mutuo e reciproco rispetto, e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. CASA CONIUGALE
Ciascun coniuge ha già stabilito la propria residenza, fin dalla separazione di fatto avvenuta nel corso dell'anno 2012, avendo già regolato i rapporti in essere relativamente all'immobile, alle imposte e ai relativi arredi, e pertanto dichiarano di non dover più nulla stabilire in merito;
3. RINUNZIA RECIPROCA AL MANTENIMENTO
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di disporre ciascuno di mezzi propri per provvedere al proprio sostentamento. Pertanto, non vi è necessita di regolare i rapporti economici tra i coniugi in quanto i medesimi sono l'un l'altro autosufficienti e rinunziano espressamente e reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
il sig. si obbliga a sostenere ogni spesa relativa all'autovettura tg. EV214LX Pt_1
intestata alla suocera, sig.ra e a sostenere tutti gli oneri (multe, bolli e Persona_3
quant'altro necessario) relativi al predetto veicolo, atteso che il bene è nel suo esclusivo utilizzo e possesso, fino a quando non sarà perfezionato il passaggio di proprietà,
3 adempimento che dovrà effettuare il entro e non oltre la data dell'udienza di Pt_1
comparizione del presente giudizio, a proprie cure e spese.
4. FIGLI
Il sig. verserà alla sig.ra in quanto Parte_1 Parte_2
collocataria un assegno di mantenimento per le spese dei figli e pari ad Per_1 Per_2
euro 550,00 mensili, per entrambi i figli rivalutabile ai sensi dell'Istat, oltre all'esclusiva fruizione, da parte della madre, dell' ; Parte_3
Le parti determinano, altresì, che le spese straordinarie (scolastiche ed extra scolastiche), saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno, come da Protocollo
Avvocali-Magistrati del 7 marzo 2018 del Tribunale di Napoli;
I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero è si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra parte eventuali variazioni di residenza (anche al fine di poter reperire sempre i minori nei giorni di alterno pernotto).
I coniugi inoltre concordano nell'affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi con la madre presso l'immobile sito in
Napoli alla via Piedigrotta 34 di esclusiva proprietà della signora;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. il giovedì e Parte_1
la domenica dalle 16.30 alle 20.30, e sosteranno dal padre a weekend alterni.
Per quanto concerne, invece, la regolamentazione delle visite durante le festività, ad anni alterni si indica che:
i giorni del 24, 25 e 26 dicembre i bambini saranno con e presso la madre;
i giorni del 30-31 dicembre e 1° gennaio i bambini saranno con e presso il padre;
4 la santa Pasqua con la madre;
il lunedì in Albis con il padre;
per le vacanze si alterneranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. Con obbligo di preventiva comunicazione al genitore in quel periodo non collocatario del luogo
e dei giorni effettivi di permanenza della prole con il genitore di turno.
5 MEDIAZIONE FAMILIARE
Le parti si dichiarano, sin d'ora, disponibili ad intraprendere quanto prima un percorso di mediazione familiare per giungere alla risoluzione dei possibili conflitti, attraverso la riorganizzazione dei rapporti familiari ed allo scopo di cercare di trovare delle soluzioni condivise a determinate questioni relazionali e organizzative della famiglia. I coniugi si impegnano a scegliere congiuntamente (nel settore pubblico o nel privato) la figura professionale che dovrà rivestire detto incarico.
Le parti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non percepire redditi ulteriori rispetto a quelli di cui alle dichiarazioni allegate.
6. CAMBIO DI RESIDENZA E DOMICILIO
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, 'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 8, c.12,
L.1/12/70, n. 898).”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le
5 altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 29/05/2010 (atto n. 81, parte II, s. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2010);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
6 Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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