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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1111/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4918/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28
e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071418747 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7615/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli presenta appello contro il signor Resistente_1 al fine di ottenere la riforma della sentenza n,. 14/28/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli depositata il 02/01/2025. Con ricorso presentato in data 20/06/2024 il signor Resistente_1
impugnava una cartella di pagamento notificata in data 24/04/2024 che scaturiva dall'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio a seguito di sentenza di rinvio alla CTR della Corte di Cassazione. La Corte di
Giustizia di secondo grado della Campania si è pronunciata con sentenza n. 4479/18/23 con la quale ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado ed ha determinato l'imponibile da assoggettare ad IVA in euro 68.424,88 ed il reddito complessivo in euro 64.409,88. A seguito della citata sentenza l'Ufficio provvedeva ad effettuare lo sgravio parziale della cartella oggetto di ricorso. In data 8/10/2024 l'Ufficio si costituiva contestando le doglianze avverse e concludeva per il rigetto del ricorso. Ciò nonostante la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite. Con il presente atto l'Ufficio appellante richiede la riforma della sentenza in quanto i giudici di primae curae hanno ritenuto erroneamente di accogliere il ricorso nella considerazione che la cartella opposta non richiama la ordinanza della Cassazione nè in essa risulta specificata la indicazione della rideterminazione dell'imposta. Viceversa l'Ufficio con la cartella impugnata provvedeva ad iscrivere a ruolo a titolo provvisorio a seguito della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione sul giudizio proposto avverso l'avviso di accertamento e non sulla base della presistente situazione alla sentenza di primo grado.
Successivamente ha provveduto ad iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme residue dovute a seguito della liquidazione della sentenza della CGT della Campania depositata il 20/07/2023 precisando che il titolo provvisorio risulta già iscritto a ruolo a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione che rinviava ad altra sezione della CGT di II grado. Ne chiede pertanto l'accoglimento. Si costituisce con proprie controdeduzioni il sig. Resistente_1 che ribadisce che la cartella di pagamento impugnata non reca alcuna menzione nè dell'ordinanza della Cassazione nè della successiva sentenza della CGT di II grado risultando emessa sulla base di una pretesa non rideterminata secondo le statuizioni giurisdizionali.
Inoltre l'appello sarebbe inammissiibile in quanto l'Ufficio avrebbe mutato in corso di causa le ragioni fondanti la propria pretesa. Sostiene poi che l'Ufficio avrebbe già emesso una nuova cartella con la quale ha inteso sostituire quella oggetto del presente ricorso. In ogni caso la cartella di pagamento è stata emessa senza tenere conto nè dell'Ordinanza della Cassazione nè tantomeno della successiva sentenza della CGT di II grado della Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato e pertanto lo accoglie. Esaminando la cartella oggetto del presente contenzioso, quella notificata il 24/04/2024 di euro 18.527,30 si osserva che essa è ben motivata a differenza di quanto sostiene parte resistente in quanto è testualmente riportato che gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. L a successiva cartella non oggetto di questo contenzioso prodotta dalla parte resistente notificata in data 17/01/2025 conferma la tesi dell'Ufficio in quanto riporta la dizione importi dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Pertanto formalmente la motivazione della cartella consente al contribuente di essere edotto della pretesa tributaria e della sua fonte. Fra l'altro il contribuente non contesta l'importo in essa contenuto ma si limita a proporre eccezioni di carattere formale che vengono superate nel momento in cui nelle proprie controdeduzioni parte resistente riconosce l'intero iter che ha portato all'emissione della cartella che viene impugnata nell'odierno giudizio. Che poi l'Ufficio abbia emesso una nuova cartella che tenga conto o meno della somma già iscritta a ruolo il contribuente che ha già proposto ricorso contro la nuova cartella in primo grado, potrà provare nel conseguente giudizio la duplicazione della stessa o l'emissione del nuovo ruolo per differenza. Si rigetta infine le eccezioni sollevate da parte resistente sul fatto che Ufficio in secondo grado abbia modificato la domanda. La Corte osserva che sin dal primo grado l'Ufficio ha sempre sostenuto che la cartella veniva emessa a titolo provvisorio a seguito della conclusione del primo grado di giudizio salvo integrazioni o rettifiche a conclusione del contenzioso. Pertanto tale eccezione è priva di fondamento. Le spese dell'odierno giudizio e del precedente vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4918/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28
e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071418747 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7615/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli presenta appello contro il signor Resistente_1 al fine di ottenere la riforma della sentenza n,. 14/28/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli depositata il 02/01/2025. Con ricorso presentato in data 20/06/2024 il signor Resistente_1
impugnava una cartella di pagamento notificata in data 24/04/2024 che scaturiva dall'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio a seguito di sentenza di rinvio alla CTR della Corte di Cassazione. La Corte di
Giustizia di secondo grado della Campania si è pronunciata con sentenza n. 4479/18/23 con la quale ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado ed ha determinato l'imponibile da assoggettare ad IVA in euro 68.424,88 ed il reddito complessivo in euro 64.409,88. A seguito della citata sentenza l'Ufficio provvedeva ad effettuare lo sgravio parziale della cartella oggetto di ricorso. In data 8/10/2024 l'Ufficio si costituiva contestando le doglianze avverse e concludeva per il rigetto del ricorso. Ciò nonostante la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite. Con il presente atto l'Ufficio appellante richiede la riforma della sentenza in quanto i giudici di primae curae hanno ritenuto erroneamente di accogliere il ricorso nella considerazione che la cartella opposta non richiama la ordinanza della Cassazione nè in essa risulta specificata la indicazione della rideterminazione dell'imposta. Viceversa l'Ufficio con la cartella impugnata provvedeva ad iscrivere a ruolo a titolo provvisorio a seguito della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione sul giudizio proposto avverso l'avviso di accertamento e non sulla base della presistente situazione alla sentenza di primo grado.
Successivamente ha provveduto ad iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme residue dovute a seguito della liquidazione della sentenza della CGT della Campania depositata il 20/07/2023 precisando che il titolo provvisorio risulta già iscritto a ruolo a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione che rinviava ad altra sezione della CGT di II grado. Ne chiede pertanto l'accoglimento. Si costituisce con proprie controdeduzioni il sig. Resistente_1 che ribadisce che la cartella di pagamento impugnata non reca alcuna menzione nè dell'ordinanza della Cassazione nè della successiva sentenza della CGT di II grado risultando emessa sulla base di una pretesa non rideterminata secondo le statuizioni giurisdizionali.
Inoltre l'appello sarebbe inammissiibile in quanto l'Ufficio avrebbe mutato in corso di causa le ragioni fondanti la propria pretesa. Sostiene poi che l'Ufficio avrebbe già emesso una nuova cartella con la quale ha inteso sostituire quella oggetto del presente ricorso. In ogni caso la cartella di pagamento è stata emessa senza tenere conto nè dell'Ordinanza della Cassazione nè tantomeno della successiva sentenza della CGT di II grado della Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato e pertanto lo accoglie. Esaminando la cartella oggetto del presente contenzioso, quella notificata il 24/04/2024 di euro 18.527,30 si osserva che essa è ben motivata a differenza di quanto sostiene parte resistente in quanto è testualmente riportato che gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. L a successiva cartella non oggetto di questo contenzioso prodotta dalla parte resistente notificata in data 17/01/2025 conferma la tesi dell'Ufficio in quanto riporta la dizione importi dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Pertanto formalmente la motivazione della cartella consente al contribuente di essere edotto della pretesa tributaria e della sua fonte. Fra l'altro il contribuente non contesta l'importo in essa contenuto ma si limita a proporre eccezioni di carattere formale che vengono superate nel momento in cui nelle proprie controdeduzioni parte resistente riconosce l'intero iter che ha portato all'emissione della cartella che viene impugnata nell'odierno giudizio. Che poi l'Ufficio abbia emesso una nuova cartella che tenga conto o meno della somma già iscritta a ruolo il contribuente che ha già proposto ricorso contro la nuova cartella in primo grado, potrà provare nel conseguente giudizio la duplicazione della stessa o l'emissione del nuovo ruolo per differenza. Si rigetta infine le eccezioni sollevate da parte resistente sul fatto che Ufficio in secondo grado abbia modificato la domanda. La Corte osserva che sin dal primo grado l'Ufficio ha sempre sostenuto che la cartella veniva emessa a titolo provvisorio a seguito della conclusione del primo grado di giudizio salvo integrazioni o rettifiche a conclusione del contenzioso. Pertanto tale eccezione è priva di fondamento. Le spese dell'odierno giudizio e del precedente vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese del doppio grado di giudizio compensate.