TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 10289/2025, avente ad oggetto: modifica congiunga delle condizioni di divorzio, promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc con ricorso depositato in data 21/08/2025 da:
, codice fiscale Parte_1 CodiceFiscale_1
codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi da Avv.to BAGATA SILVIA, c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti nuove condizioni di modifica delle condizioni di divorzio:
● Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_2 Parte_3 il mantenimento dei fi gli, la somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi entro il 15 di ogni mese mediante a mezzo bonifico bancario.
● Le spese straordinarie relative ai figli da sostenersi in via esclusiva o congiunta in base alla natura della spesa secondo il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Verona e vigente nel momento del sostenimento della spesa verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno
pagina 1 di 2 unico verrà integralmente percepito e gestito dalla sig.ra Parte_3
● Compensare integralmente tra le parti le spese legali.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 c.pc. depositato in data 21/08/2025 da
[...]
e per la modifica della regolamentazione inerente il Pt_1 Parte_2 mantenimento dei figli;
osservato che in tale caso, come da art. 473 bis - 51, ultimo comma, c.p.c., può procedersi in camera di consiglio (la fissazione di udienza è prevista solo in caso siano necessari chiarimenti o su istanza congiunta dei ricorrenti); rilevato che con sentenza n.2375/2023, pubblicata in data 11.12.2023, RG 5429/2023, è stato pronunciato il divorzio tra le parti con la connessa regolamentazione della genitorialità; rilevato che ora le parti si sono accordate per modificare l'assetto relativamente al mantenimento dei figli ed alle spese straordinarie in ragione del mutamento delle rispettive condizioni economico- patrimoniali;
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti sul punto possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi dei figli;
ritenuto, in base all'art. 473 bis.4, comma 3, cpc, stanti le determinazioni concordate tra i genitori, non vi sia necessità di procedere all'ascolto dei minori;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
ritenuto di compensare le spese del procedimento, come da richiesta;
P.Q.M.
A parziale modifica della sentenza del Tribunale di Verona n. 2375/2023, pubblicata in data
11.12.2023, RG 5429/2023, che per il resto conferma, così provvede:
1. Dispone come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 23.09.2025.
La Presidente est.
Claudia Dal Martello
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 10289/2025, avente ad oggetto: modifica congiunga delle condizioni di divorzio, promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc con ricorso depositato in data 21/08/2025 da:
, codice fiscale Parte_1 CodiceFiscale_1
codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi da Avv.to BAGATA SILVIA, c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti nuove condizioni di modifica delle condizioni di divorzio:
● Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_2 Parte_3 il mantenimento dei fi gli, la somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi entro il 15 di ogni mese mediante a mezzo bonifico bancario.
● Le spese straordinarie relative ai figli da sostenersi in via esclusiva o congiunta in base alla natura della spesa secondo il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Verona e vigente nel momento del sostenimento della spesa verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno
pagina 1 di 2 unico verrà integralmente percepito e gestito dalla sig.ra Parte_3
● Compensare integralmente tra le parti le spese legali.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 c.pc. depositato in data 21/08/2025 da
[...]
e per la modifica della regolamentazione inerente il Pt_1 Parte_2 mantenimento dei figli;
osservato che in tale caso, come da art. 473 bis - 51, ultimo comma, c.p.c., può procedersi in camera di consiglio (la fissazione di udienza è prevista solo in caso siano necessari chiarimenti o su istanza congiunta dei ricorrenti); rilevato che con sentenza n.2375/2023, pubblicata in data 11.12.2023, RG 5429/2023, è stato pronunciato il divorzio tra le parti con la connessa regolamentazione della genitorialità; rilevato che ora le parti si sono accordate per modificare l'assetto relativamente al mantenimento dei figli ed alle spese straordinarie in ragione del mutamento delle rispettive condizioni economico- patrimoniali;
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti sul punto possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi dei figli;
ritenuto, in base all'art. 473 bis.4, comma 3, cpc, stanti le determinazioni concordate tra i genitori, non vi sia necessità di procedere all'ascolto dei minori;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
ritenuto di compensare le spese del procedimento, come da richiesta;
P.Q.M.
A parziale modifica della sentenza del Tribunale di Verona n. 2375/2023, pubblicata in data
11.12.2023, RG 5429/2023, che per il resto conferma, così provvede:
1. Dispone come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 23.09.2025.
La Presidente est.
Claudia Dal Martello
pagina 2 di 2