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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza dell'11 aprile 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56/2025 r.g. e vertente
tra
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Paola Mesiano per procura in atti, ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, come da procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, ha proposto dinanzi al Tribunale Civile di
Paola istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile. Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che CP_1 escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 9 gennaio 2025, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento della pensione di invalidità civile.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle patologie da questi analiticamente esaminate. Si evidenzia, invero, che l'accertamento effettuato dal dott. persuasivo Persona_1
perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie “Obesità con complicanze artrosiche;
Diabete Mellito lievemente complicato;
Cardiopatia Ipertensiva in I^/II^ Classe NYHA;
Tiroidite di
TO; Sindrome Ansioso-depressiva di grado medio;
Fibromialgia”.
Il consulente ha precisato, nel dettaglio, che “si tratta di un Diabete in attuale trattamento con ipoglicemizzanti orali che, fortunatamente in atto, non ha determinato complicanze particolarmente gravi a carico degli organi bersaglio”. Con riferimento alla Cardiopatia Sclerotico-Ipertensiva ha chiarito che “Sulla base dell'esame obiettivo cui abbiamo sottoposto la signora Pt_1
ma, soprattutto sulla base delle certificazioni in atti risulta che la malattia possa essere inquadrata, in una I^/II^ Classe N.Y.H.A., vale a dire cioè, una condizione di scompenso cardiaco che determina una limitazione dell'attività fisica consentendo, comunque, lo svolgimento di una normale attività”.
Inoltre, in merito alla Tiroidite di TO ha specificato che “nel caso della signora la patologia sembra essere ben controllata dalla terapia Pt_1
farmacologica cui si sottopone e non presenta alcun segno di ipotiroidismo né clinico né laboratoristico”.
Il consulente ha concluso, quindi, ritenendo che l'istante è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 90 %.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 14/04/2024
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos