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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1300/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16/12/2025 alle ore 11.05, innanzi al giudice MA ZO, sono comparsi:
Per 11 compare l'avv. PELLICCI LAURA oggi sostituito dall'avv. Parte_1
BIG Per nessuno compare CP_1
Parte ricorrente si riporta al ricorso e alle istanze e conclusioni ivi formulate.
Il giudice, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita e non comparsa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte ricorrente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da ricorso. Rinuncia alla discussione orale della causa. Rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
MA ZO
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. PELLICCI LAURA (C.F. Parte_2 P.IVA_1
) C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il in persona Parte_2 dell'Amministratore Arch. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Controparte_2 accertare e dichiarare la qualità di (unico) erede puro e semplice della de cuius Persona_1 nata a [...] il [...], codice fiscale , residente in CodiceFiscale_3 vita in Montecatini Terme, Via Alighieri n.11, e deceduta in data 07/03/2016 a Montecatini Terme, in capo al convenuto , nato in [...] il [...], codice fiscale CP_1 [...]
, residente a [...], per le ragioni tutte esposte in C.F._4 narrativa del presente ricorso, e per l'effetto B) considerato che il Sig. era già titolare CP_1 della quota di 1/2 del diritto di proprietà, accertare e dichiarare che lo stesso è ora divenuto pieno ed pagina 2 di 5 esclusivo proprietario delle seguenti unità immobiliari: ∙ appartamento ad uso civile abitazione posto in fabbricato condominiale al piano 2, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particelle 62 sub10, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 5, rendita catastale euro 438,99; ∙ posto auto/box, posto al piano S1 del fabbricato condominiale, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particella 62 sub44, categoria C/6, classe 5, consistenza 9 mq., rendita catastale euro
55,78. C) conseguentemente, ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Pistoia - Territorio - Servizi Pubblicità Immobiliare di Pescia di procedere alla trascrizione, ai sensi dell'art.2648 c.c., dell'emananda sentenza, con le conseguenti volture catastali, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo, sul bene immobile sopra descritto. D) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno della domanda giudiziale proposta, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere creditrice nei confronti del Sig. , nato in Libia il [...], in [...] CP_1 di n.3 decreto ingiuntivi esecutivi, richiesti ed emessi a seguito del mancato pagamento degli oneri relativi alle unità immobiliari condominiali;
- di aver avviato azione esecutiva immobiliare, sottoponendo a pignoramento i beni, posti all'interno del Condominio stesso, di cui il resistente risulta comproprietario, unitamente alla madre (deceduta nel 2016) e, segnatamente: ∙ appartamento ad uso civile Persona_1 abitazione al piano 2, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini
Terme sul Foglio di mappa 18, particelle 62 sub10; ∙ posto auto/box, posto al piano S1, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particella 62 sub44.del convenuto;
- che detti beni risultano ancora cointestati al debitore ed alla madre di costui,
[...]
deceduta il 07/03/2016 a Montecatini Terme;
Per_1
- che il convenuto , nel possesso dei beni di detti beni immobili, non ha CP_1 rinunciato all'eredità né ha redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, ai sensi del primo comma dell'art.485 c.c., di talché egli deve considerarsi erede puro e semplice di Persona_1
- di avere perciò interesse a vedere accertata in capo a la qualità di erede della de CP_1 cuius trascrivere la relativa sentenza al fine di ripristinare la continuità Persona_1 delle trascrizioni, eseguire il pignoramento sull'intero bene e procedere poi alla vendita forzata di esso-
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto , pur regolarmente citato, non si CP_1
è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza odierna. pagina 3 di 5 Espletata istruttoria documentale, all'udienza odierna la causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che presupposto imprescindibile dall'acquisto, da parte del chiamato, ex art. 485
c.c., della qualità di erede - acquisto non riconducibile ad una accettazione tacita, né ad una presunzione di volontà, dalla quale anzi si prescinde, ma unicamente alla legge che ricollega determinati effetti ad un certo comportamento - è, oltre alla esistenza di beni ereditari, che il chiamato a qualsiasi titolo si trovi nel possesso dei beni di tale natura (cfr. Cass. 7076/1995).
Nel caso di specie parte ricorrente ha provato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.p.c.
Invero, valga a reputare accertata la qualità di erede pura e semplice del de cuius Persona_1 deceduta il 7.3.2016 a Montecatini Terme, in capo al figlio (cfr. doc. 1 – 2 fasc. ric.), la CP_1 circostanza che questi, nel possesso dei beni ereditari sopra descritti, ove risulta essere abitare (cfr. certificato stato di famiglia al decesso di certificato di residenza di , Persona_1 CP_1 certificato storico di residenza di – docc. 7 8 9 fasc. ric.), non abbia provveduto a fare CP_1
l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione (cfr. certificato Direttore Amministrativo
Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Pistoia), come richiesto ai sensi dell'art. 485 c.p.c.
Inoltre, che deve essere valorizzato il comportamento processuale del convenuto, il quale, scegliendo di rimanere contumace in questo processo, non ha inteso fornire una versione dei fatti differente da quella esposta dal ricorrente.
La qualità di erede comporta l'acquisto in proprietà dei beni caduti in successione, fra cui gli immobili oggetto dell'azione esecutiva del Condominio, di seguito indicati: ∙ appartamento ad uso civile abitazione posto in fabbricato condominiale al piano 2, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particelle 62 sub10, categoria A/3, classe
4, consistenza vani 5, rendita catastale euro 438,99; ∙ posto auto/box, posto al piano S1 del fabbricato condominiale, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particella 62 sub44, categoria C/6, classe 5, consistenza 9 mq., rendita catastale euro 55,78
Ne consegue ex lege la trascrizione della presente ordinanza nei pubblici registri immobiliari, cui provvederà il Direttore dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, con esonero da ogni responsabilità.
3. Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'assenza di documentati atti di diniego precedenti all'introduzione del ricorso nonché della necessità dell'accertamento ai fini della procedura esecutiva in corso. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara la sussistenza in capo a della qualità di erede puro e semplice della de cuius CP_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , Persona_1 CodiceFiscale_3 deceduta il 7.3.2016 a Montecatini Terme, comprensiva dei beni oggetto d'esecuzione;
- spese di lite compensate;
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari, cui provvederà il
Direttore dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
MA ZO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16/12/2025 alle ore 11.05, innanzi al giudice MA ZO, sono comparsi:
Per 11 compare l'avv. PELLICCI LAURA oggi sostituito dall'avv. Parte_1
BIG Per nessuno compare CP_1
Parte ricorrente si riporta al ricorso e alle istanze e conclusioni ivi formulate.
Il giudice, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita e non comparsa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte ricorrente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da ricorso. Rinuncia alla discussione orale della causa. Rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
MA ZO
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. PELLICCI LAURA (C.F. Parte_2 P.IVA_1
) C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il in persona Parte_2 dell'Amministratore Arch. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Controparte_2 accertare e dichiarare la qualità di (unico) erede puro e semplice della de cuius Persona_1 nata a [...] il [...], codice fiscale , residente in CodiceFiscale_3 vita in Montecatini Terme, Via Alighieri n.11, e deceduta in data 07/03/2016 a Montecatini Terme, in capo al convenuto , nato in [...] il [...], codice fiscale CP_1 [...]
, residente a [...], per le ragioni tutte esposte in C.F._4 narrativa del presente ricorso, e per l'effetto B) considerato che il Sig. era già titolare CP_1 della quota di 1/2 del diritto di proprietà, accertare e dichiarare che lo stesso è ora divenuto pieno ed pagina 2 di 5 esclusivo proprietario delle seguenti unità immobiliari: ∙ appartamento ad uso civile abitazione posto in fabbricato condominiale al piano 2, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particelle 62 sub10, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 5, rendita catastale euro 438,99; ∙ posto auto/box, posto al piano S1 del fabbricato condominiale, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particella 62 sub44, categoria C/6, classe 5, consistenza 9 mq., rendita catastale euro
55,78. C) conseguentemente, ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Pistoia - Territorio - Servizi Pubblicità Immobiliare di Pescia di procedere alla trascrizione, ai sensi dell'art.2648 c.c., dell'emananda sentenza, con le conseguenti volture catastali, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo, sul bene immobile sopra descritto. D) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno della domanda giudiziale proposta, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere creditrice nei confronti del Sig. , nato in Libia il [...], in [...] CP_1 di n.3 decreto ingiuntivi esecutivi, richiesti ed emessi a seguito del mancato pagamento degli oneri relativi alle unità immobiliari condominiali;
- di aver avviato azione esecutiva immobiliare, sottoponendo a pignoramento i beni, posti all'interno del Condominio stesso, di cui il resistente risulta comproprietario, unitamente alla madre (deceduta nel 2016) e, segnatamente: ∙ appartamento ad uso civile Persona_1 abitazione al piano 2, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini
Terme sul Foglio di mappa 18, particelle 62 sub10; ∙ posto auto/box, posto al piano S1, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particella 62 sub44.del convenuto;
- che detti beni risultano ancora cointestati al debitore ed alla madre di costui,
[...]
deceduta il 07/03/2016 a Montecatini Terme;
Per_1
- che il convenuto , nel possesso dei beni di detti beni immobili, non ha CP_1 rinunciato all'eredità né ha redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, ai sensi del primo comma dell'art.485 c.c., di talché egli deve considerarsi erede puro e semplice di Persona_1
- di avere perciò interesse a vedere accertata in capo a la qualità di erede della de CP_1 cuius trascrivere la relativa sentenza al fine di ripristinare la continuità Persona_1 delle trascrizioni, eseguire il pignoramento sull'intero bene e procedere poi alla vendita forzata di esso-
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto , pur regolarmente citato, non si CP_1
è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza odierna. pagina 3 di 5 Espletata istruttoria documentale, all'udienza odierna la causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che presupposto imprescindibile dall'acquisto, da parte del chiamato, ex art. 485
c.c., della qualità di erede - acquisto non riconducibile ad una accettazione tacita, né ad una presunzione di volontà, dalla quale anzi si prescinde, ma unicamente alla legge che ricollega determinati effetti ad un certo comportamento - è, oltre alla esistenza di beni ereditari, che il chiamato a qualsiasi titolo si trovi nel possesso dei beni di tale natura (cfr. Cass. 7076/1995).
Nel caso di specie parte ricorrente ha provato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.p.c.
Invero, valga a reputare accertata la qualità di erede pura e semplice del de cuius Persona_1 deceduta il 7.3.2016 a Montecatini Terme, in capo al figlio (cfr. doc. 1 – 2 fasc. ric.), la CP_1 circostanza che questi, nel possesso dei beni ereditari sopra descritti, ove risulta essere abitare (cfr. certificato stato di famiglia al decesso di certificato di residenza di , Persona_1 CP_1 certificato storico di residenza di – docc. 7 8 9 fasc. ric.), non abbia provveduto a fare CP_1
l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione (cfr. certificato Direttore Amministrativo
Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Pistoia), come richiesto ai sensi dell'art. 485 c.p.c.
Inoltre, che deve essere valorizzato il comportamento processuale del convenuto, il quale, scegliendo di rimanere contumace in questo processo, non ha inteso fornire una versione dei fatti differente da quella esposta dal ricorrente.
La qualità di erede comporta l'acquisto in proprietà dei beni caduti in successione, fra cui gli immobili oggetto dell'azione esecutiva del Condominio, di seguito indicati: ∙ appartamento ad uso civile abitazione posto in fabbricato condominiale al piano 2, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particelle 62 sub10, categoria A/3, classe
4, consistenza vani 5, rendita catastale euro 438,99; ∙ posto auto/box, posto al piano S1 del fabbricato condominiale, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul Foglio di mappa 18, particella 62 sub44, categoria C/6, classe 5, consistenza 9 mq., rendita catastale euro 55,78
Ne consegue ex lege la trascrizione della presente ordinanza nei pubblici registri immobiliari, cui provvederà il Direttore dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, con esonero da ogni responsabilità.
3. Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'assenza di documentati atti di diniego precedenti all'introduzione del ricorso nonché della necessità dell'accertamento ai fini della procedura esecutiva in corso. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara la sussistenza in capo a della qualità di erede puro e semplice della de cuius CP_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , Persona_1 CodiceFiscale_3 deceduta il 7.3.2016 a Montecatini Terme, comprensiva dei beni oggetto d'esecuzione;
- spese di lite compensate;
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari, cui provvederà il
Direttore dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
MA ZO
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