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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter cpc
nella controversia iscritta al n° 301 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.2.2023
da
- Parte_1
(avv. ORIONE MAURIZIO)
contro
- Controparte_1
(avv. APRILE SERGIO)
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.2.2023, si è opposta al decreto n. 637/2022 del Tribunale Parte_1
di Venezia – Sezione Lavoro, notificato il 26.1.2023, con cui le è stato ingiunto di pagare all' CP_2 la somma di Euro 9.297,00, in linea capitale, quale conseguenza degli accertamenti contenuti nel
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018009287/502 del 27.11.20218, emesso a fronte Contro di omissioni contributive contestate a asserita appaltatrice dell'opponente. Contro
ha eccepito la natura non retributiva di alcuni emolumenti richiesti a la carenza di Parte_1 prova circa l'ascrivibilità dei debiti contributivi esposti dall' e comunque l'illegittimità del CP_2 metodo di esecuzione dell'attività ispettiva, chiedendo in via principale la revoca del d. i. opposto e Contro l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e del Consorzio GS Albitue Costruzioni.
Il GL non disposto l'integrazione del contraddittorio.
La causa oggi viene decisa, con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
*
Si osserva in via preliminare, quanto alla richiesta integrazione del contraddittorio, che la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le imprese interessate nell'appalto è stata esclusa dalla novella introdotta dal D.L. 17.3.2017 n.25, pubblicato il 22.4.2017 e convertito con modificazioni nella legge n.49/2017. Trattandosi di norma processuale, la stessa è di immediata applicazione a fronte del principio tempus regit actum, a prescindere dal momento in cui è sorta l'asserita responsabilità solidale.
Pacifico che la società opponente abbia “di tempo in tempo” conferito ordini di appalto al solo Contro Consorzio GS Albitue e che solo quest'ultimo abbia intrattenuto rapporti con la responsabilità solidale per i contributi evasi può essere fatta valere dall' in forza dell'art.29 D. Lgs. 276/2003 CP_2 per i soli debiti contributivi relativi a lavoratori che hanno operato all'intero dell'appalto. Il committente risponde in via solidale esclusivamente per i debiti sorti per l'impiego di personale nel cantiere oggetto di appalto e per il periodo di durata dello stesso. L'onere in merito grava interamente sull' , che nel caso di specie ha ritenuto determinanti le indicazioni contenute nelle fatture emesse CP_2
Contro dalla società e nelle dichiarazioni di alcuni lavoratori allegate al verbale. Contro
E' necessario ripercorre brevemente gli addebiti contestati dagli a e quindi verificare CP_4
la pretesa responsabilità solidale di Parte_1
Contro L' ha contestato a CP_1
- la mancata retribuzione e contribuzione, per i periodi e i lavoratori di cui agli allegati n. 8, 9 e 10 del verbale, colonne "rec. diff. Art. 1 L. 389/89", di parte delle ore lavorabili sotto la voce "Perm. pers. non Retrib. ", "Assenza Ingiustificata" ovvero "Aspettativa non Retribuita";
- l'assoggettamento a contribuzioni imponibili inferiori a quelli previsti dal "CC Metalmeccanici
– Aziende Industriali" applicato, a causa del mancato pagamento delle festività, delle ferie, dei " Rol", delle ex festività, dei ratei di 13^ mensilità, ovvero del trattamento economico previsto per i giorni di carenza in caso di evento di malattia, per i lavoratori e i periodi di cui agli allegati n. 8, 9 e 10 del verbale ispettivo, colonne udiff. Retr. CC (ferie- Roi-Fest.Ratei 13°);
- relativamente al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente Parte_2
( ) l'illegittimo esonero contributivo triennale di cui all'articolo unico, commi C.F._1
118 e seguenti, della legge n. 190/2014. Ciò in quanto tra le condizioni per il diritto agli incentivi contributivi è previsto che il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non sia risultato occupato, a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro" (art. l, comma 118, legge n.190/2014): il lavoratore ha cessato un precedente rapporto di lavoro a tempo Parte_2
indeterminato in data 19/01/2015 ed è stato assunto dalla GMA con le agevolazioni in argomento il
05/06/2015;
- l'illegittima erogazione al dipendente ( ) di prestazioni Parte_3 C.F._2
previdenziali a titolo di Assegni al Nucleo Familiare, per importi maggiori rispetto a quanto dovuto in relazione al reddito e al numero dei componenti il nucleo familiare.
In conseguenza dei suddetti rilievi, gli ispettori hanno rideterminato l'imponibile previdenziale recuperando le differenze di imponibile specificate negli allegati a verbale in applicazione dei minimali di cui al "CC Metalmeccanica - Aziende Industriali" applicato, recuperato gli incentivi illegittimamente fruiti (allegati n. 8, 9 e 10, colonne "rec. agev. Ctr.") e, a causa delle violazioni accertate e del mancato rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, recuperato l'importo degli esoneri contributivi di cui all'articolo unico, commi 118 segg. Legge n.
190/2014 e art. l, commi 178 e segg. Legge n. 208/2015 in relazione ai periodi interessati all'accertamento (Circolare INL n. 3 dei 18/07/2017 e Interpello n. 8 del 12 febbraio dei 2016) per i singoli lavoratori e periodi di cui agli allegati n. 8, 9 e 10 del verbale ispettivo (colonne "rec. agev.
Ctr.”).
Come affermato nello stesso verbale di accertamento e riportato testualmente dall' nella CP_2
memoria di costituzione, il recupero contributivo si estende all'obbligato solidale ricorrente ai sensi dell'art. 29, comma 2, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente ai contributi omessi relativi ai lavoratori occupati in esecuzione dei relativi contratti d'appalto e/o assegnazione lavori, come dettagliatamente esposto negli allegati al verbale n. 8, 9 e 10 e sulla base delle indicazioni
Contro contenute nelle fatture emesse dalla società e delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Contro
Gli addebiti a sono stati integralmente confermati dalla Corte territoriale con sentenza n.
163/2023, sentenza a cui questo Giudicante intende conformarsi. La responsabilità di Parte_1
sorge peraltro solo a fronte della dimostrazione che i lavoratori interessati dal verbale abbiano effettivamente prestato la propria attività per l'intero periodo oggetto di ispezione presso Parte_1
Orbene, se è pacifico che abbia stipulato contratti di appalto solo con il Consorzio GS Parte_1 Contro Albitue e che il Consorzio abbia a sua volta appaltato i lavori a non è viceversa provato che per tutte le annualità considerate (2016, 2017, 2018) il Consorzio abbia lavorato in esclusiva per in regime di mono committenza. Dalla stessa documentazione prodotta dall' risulta Parte_1 CP_2 che il Consorzio GS abbia lavorato in regime di mono committenza per solo nell'anno Parte_1
2016, laddove negli anni 2017 e 2018, contrariamente a quanto concluso dagli Ispettori, risultano fatture emesse anche nei confronti di soggetti diversi. Così nell'anno 2017 vi sono 7 fatture, emesse nei mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre ma riferite evidentemente a lavori svolti nei mesi precedenti, nei confronti di altre a società diverse da (OMECA, Metal Costruzioni, Marina Parte_1
Project, Lunito, SOMEC), e così pure nell'anno 2018 vi sono sei fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, aprile che riguardano lavorazioni svolte per imprese diverse (LUNITO, SOMEC, EVM,
Metal Costruzioni).
Come precisato dalla S.C., la responsabilità solidale impone che il credito del lavoratore e dell'Istituto previdenziale sia riferibile all'appalto, per cui in nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del committente crediti, pur relativi al rapporto di lavoro, che non siano in relazione di corrispettività con le prestazioni effettuate per eseguire l'appalto (sul punto da ultimo cfr. Cass. 10.01.2019 n. 444;
Cass. 23489/2010). Nel caso di specie, per gli anni 2017 e 2018, manca la prova certa che i lavoratori indicati negli allegati al verbale abbiano effettivamente sempre lavorato nel periodo oggetto di causa
Contro negli appalti posto che la datrice di lavoro prestava la propria attività per il Parte_1
Consorzio GS, ma il Consorzio ha lavorato anche per società diverse da L'unica Parte_1
eccezione è la posizione del lavoratore di cui gli Ispettori hanno raccolto la dichiarazione, che Per_1
afferma di aver sempre prestato la propria attività presso Le altre dichiarazioni raccolte Parte_1
riguardano altri lavoratori che nulla aggiungono a quanto risultante dalle fatture.
Venendo quindi agli addebiti relativi all'anno 2016 e alla posizione di che risulta provato Per_1 abbia sempre lavorato presso seguendo le indicazioni della Corte d'appello territoriale in Parte_1 materia di rispetto del cd. massimale contributivo, “le sospensioni dal lavoro (e dalla retribuzione) lasciano intatto l'obbligo contributivo laddove siano il frutto di una libera scelta del datore di lavoro o di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non rientrino tra le ipotesi tipiche di sospensione dell'obbligo retributivo”, laddove nel caso di specie “parte delle ore lavorabili” sono state indicate dalla GMA nel libro unico del lavoro come “perm. Pers. Non retrib. “, “assenza ingiustificata” ovvero
“aspettativa non retribuita” senza che la società abbia fornito prova dell'effettività delle decurtazioni rispetto a tali voci. La Corte d'Appello ha ritenuto pertanto fondato il rilievo del verbale ispettivo, addebitando l'intera contribuzione. Analogamente “per i lavoratori e i periodi di cui agli allegati n. 1,
2, 3 e 4 (parti integranti del presente verbale) colonne “diff. retr. CC (ferie -ROL Fest. Ratei 13°), Contro che ha assoggettato a contribuzioni imponibili inferiori a quelli previsti dal “CC metalmeccanici - aziende industriali”, la Corte d'Appello, facendo proprio quanto indicato nel verbale d'accertamento, ha ritenuto legittimo il recupero dei contributi versati in misura inferiore a quanto contrattualmente dovuto a causa dell'erroneo e/o mancato pagamento delle festività, delle ferie, dei
ROL, ex festività, dei ratei di tredicesima mensilità, ovvero del trattamento economico previsto per i giorni di carenza in caso di evento di malattia. Contro Se dunque era tenuta al versamento della contribuzione anche per i periodi di sospensione e per le voci contrattualmente dovute, il medesimo obbligo contributivo grava sull'appaltante per i lavoratori occupati nell'anno 2016, indicati nell'allegato a verbale, e per Parte_1 Per_1 occupato nell'anno 2017, che sicuramente hanno lavorato nell'ambito dell'appalto Parte_1
Contro Quanto al lavoratore per il quale è stato accertato dalla Corte territoriale che Parte_2
avrebbe illegittimamente goduto degli esoneri contributivi, anche in tal caso la responsabilità si estende per l'anno 2016 a in cui il lavoratore era sicuramente adibito all'appalto. Parte_1
L'eccezione di parte opponente, secondo cui gli sgravi contributivi non hanno alcuna correlazione con la retribuzione (e la relativa contribuzione previdenziale) maturata durante la prestazione di lavoro nell'appalto, non coglie nel segno. Ed infatti l'obbligazione previdenziale, fatta valere dagli
Enti previdenziali, ha natura autonoma rispetto a quella retributiva, per cui appurato che il lavoratore ha sicuramente operato presso l'appalto quest'ultima è obbligata in via solidale al Parte_1
versamento di tutti contributi che sarebbero comunque dovuti dal datore di lavoro.
Conclusivamente sono dovuti da i contributi, così come indicati nel verbale di Parte_1 accertamento per l'anno 2016, nonché per il lavoratore (anno 2017). Non sono dovuti Persona_2
i diversi contributi indicati nel verbale di accertamento. Il D.I. deve essere revocato, con integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, accerta come dovuti i contributi così come indicati nel verbale di accertamento per l'anno 2016 e per il lavoratore (anno 2017) e per l'effetto revoca il Persona_2
d.i. opposto.
Spese integralmente compensate.
Venezia, 16.1.2025
Il GL
(dott. Barbara Bortot)
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter cpc
nella controversia iscritta al n° 301 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.2.2023
da
- Parte_1
(avv. ORIONE MAURIZIO)
contro
- Controparte_1
(avv. APRILE SERGIO)
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.2.2023, si è opposta al decreto n. 637/2022 del Tribunale Parte_1
di Venezia – Sezione Lavoro, notificato il 26.1.2023, con cui le è stato ingiunto di pagare all' CP_2 la somma di Euro 9.297,00, in linea capitale, quale conseguenza degli accertamenti contenuti nel
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018009287/502 del 27.11.20218, emesso a fronte Contro di omissioni contributive contestate a asserita appaltatrice dell'opponente. Contro
ha eccepito la natura non retributiva di alcuni emolumenti richiesti a la carenza di Parte_1 prova circa l'ascrivibilità dei debiti contributivi esposti dall' e comunque l'illegittimità del CP_2 metodo di esecuzione dell'attività ispettiva, chiedendo in via principale la revoca del d. i. opposto e Contro l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e del Consorzio GS Albitue Costruzioni.
Il GL non disposto l'integrazione del contraddittorio.
La causa oggi viene decisa, con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
*
Si osserva in via preliminare, quanto alla richiesta integrazione del contraddittorio, che la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le imprese interessate nell'appalto è stata esclusa dalla novella introdotta dal D.L. 17.3.2017 n.25, pubblicato il 22.4.2017 e convertito con modificazioni nella legge n.49/2017. Trattandosi di norma processuale, la stessa è di immediata applicazione a fronte del principio tempus regit actum, a prescindere dal momento in cui è sorta l'asserita responsabilità solidale.
Pacifico che la società opponente abbia “di tempo in tempo” conferito ordini di appalto al solo Contro Consorzio GS Albitue e che solo quest'ultimo abbia intrattenuto rapporti con la responsabilità solidale per i contributi evasi può essere fatta valere dall' in forza dell'art.29 D. Lgs. 276/2003 CP_2 per i soli debiti contributivi relativi a lavoratori che hanno operato all'intero dell'appalto. Il committente risponde in via solidale esclusivamente per i debiti sorti per l'impiego di personale nel cantiere oggetto di appalto e per il periodo di durata dello stesso. L'onere in merito grava interamente sull' , che nel caso di specie ha ritenuto determinanti le indicazioni contenute nelle fatture emesse CP_2
Contro dalla società e nelle dichiarazioni di alcuni lavoratori allegate al verbale. Contro
E' necessario ripercorre brevemente gli addebiti contestati dagli a e quindi verificare CP_4
la pretesa responsabilità solidale di Parte_1
Contro L' ha contestato a CP_1
- la mancata retribuzione e contribuzione, per i periodi e i lavoratori di cui agli allegati n. 8, 9 e 10 del verbale, colonne "rec. diff. Art. 1 L. 389/89", di parte delle ore lavorabili sotto la voce "Perm. pers. non Retrib. ", "Assenza Ingiustificata" ovvero "Aspettativa non Retribuita";
- l'assoggettamento a contribuzioni imponibili inferiori a quelli previsti dal "CC Metalmeccanici
– Aziende Industriali" applicato, a causa del mancato pagamento delle festività, delle ferie, dei " Rol", delle ex festività, dei ratei di 13^ mensilità, ovvero del trattamento economico previsto per i giorni di carenza in caso di evento di malattia, per i lavoratori e i periodi di cui agli allegati n. 8, 9 e 10 del verbale ispettivo, colonne udiff. Retr. CC (ferie- Roi-Fest.Ratei 13°);
- relativamente al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente Parte_2
( ) l'illegittimo esonero contributivo triennale di cui all'articolo unico, commi C.F._1
118 e seguenti, della legge n. 190/2014. Ciò in quanto tra le condizioni per il diritto agli incentivi contributivi è previsto che il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non sia risultato occupato, a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro" (art. l, comma 118, legge n.190/2014): il lavoratore ha cessato un precedente rapporto di lavoro a tempo Parte_2
indeterminato in data 19/01/2015 ed è stato assunto dalla GMA con le agevolazioni in argomento il
05/06/2015;
- l'illegittima erogazione al dipendente ( ) di prestazioni Parte_3 C.F._2
previdenziali a titolo di Assegni al Nucleo Familiare, per importi maggiori rispetto a quanto dovuto in relazione al reddito e al numero dei componenti il nucleo familiare.
In conseguenza dei suddetti rilievi, gli ispettori hanno rideterminato l'imponibile previdenziale recuperando le differenze di imponibile specificate negli allegati a verbale in applicazione dei minimali di cui al "CC Metalmeccanica - Aziende Industriali" applicato, recuperato gli incentivi illegittimamente fruiti (allegati n. 8, 9 e 10, colonne "rec. agev. Ctr.") e, a causa delle violazioni accertate e del mancato rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, recuperato l'importo degli esoneri contributivi di cui all'articolo unico, commi 118 segg. Legge n.
190/2014 e art. l, commi 178 e segg. Legge n. 208/2015 in relazione ai periodi interessati all'accertamento (Circolare INL n. 3 dei 18/07/2017 e Interpello n. 8 del 12 febbraio dei 2016) per i singoli lavoratori e periodi di cui agli allegati n. 8, 9 e 10 del verbale ispettivo (colonne "rec. agev.
Ctr.”).
Come affermato nello stesso verbale di accertamento e riportato testualmente dall' nella CP_2
memoria di costituzione, il recupero contributivo si estende all'obbligato solidale ricorrente ai sensi dell'art. 29, comma 2, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente ai contributi omessi relativi ai lavoratori occupati in esecuzione dei relativi contratti d'appalto e/o assegnazione lavori, come dettagliatamente esposto negli allegati al verbale n. 8, 9 e 10 e sulla base delle indicazioni
Contro contenute nelle fatture emesse dalla società e delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Contro
Gli addebiti a sono stati integralmente confermati dalla Corte territoriale con sentenza n.
163/2023, sentenza a cui questo Giudicante intende conformarsi. La responsabilità di Parte_1
sorge peraltro solo a fronte della dimostrazione che i lavoratori interessati dal verbale abbiano effettivamente prestato la propria attività per l'intero periodo oggetto di ispezione presso Parte_1
Orbene, se è pacifico che abbia stipulato contratti di appalto solo con il Consorzio GS Parte_1 Contro Albitue e che il Consorzio abbia a sua volta appaltato i lavori a non è viceversa provato che per tutte le annualità considerate (2016, 2017, 2018) il Consorzio abbia lavorato in esclusiva per in regime di mono committenza. Dalla stessa documentazione prodotta dall' risulta Parte_1 CP_2 che il Consorzio GS abbia lavorato in regime di mono committenza per solo nell'anno Parte_1
2016, laddove negli anni 2017 e 2018, contrariamente a quanto concluso dagli Ispettori, risultano fatture emesse anche nei confronti di soggetti diversi. Così nell'anno 2017 vi sono 7 fatture, emesse nei mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre ma riferite evidentemente a lavori svolti nei mesi precedenti, nei confronti di altre a società diverse da (OMECA, Metal Costruzioni, Marina Parte_1
Project, Lunito, SOMEC), e così pure nell'anno 2018 vi sono sei fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, aprile che riguardano lavorazioni svolte per imprese diverse (LUNITO, SOMEC, EVM,
Metal Costruzioni).
Come precisato dalla S.C., la responsabilità solidale impone che il credito del lavoratore e dell'Istituto previdenziale sia riferibile all'appalto, per cui in nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del committente crediti, pur relativi al rapporto di lavoro, che non siano in relazione di corrispettività con le prestazioni effettuate per eseguire l'appalto (sul punto da ultimo cfr. Cass. 10.01.2019 n. 444;
Cass. 23489/2010). Nel caso di specie, per gli anni 2017 e 2018, manca la prova certa che i lavoratori indicati negli allegati al verbale abbiano effettivamente sempre lavorato nel periodo oggetto di causa
Contro negli appalti posto che la datrice di lavoro prestava la propria attività per il Parte_1
Consorzio GS, ma il Consorzio ha lavorato anche per società diverse da L'unica Parte_1
eccezione è la posizione del lavoratore di cui gli Ispettori hanno raccolto la dichiarazione, che Per_1
afferma di aver sempre prestato la propria attività presso Le altre dichiarazioni raccolte Parte_1
riguardano altri lavoratori che nulla aggiungono a quanto risultante dalle fatture.
Venendo quindi agli addebiti relativi all'anno 2016 e alla posizione di che risulta provato Per_1 abbia sempre lavorato presso seguendo le indicazioni della Corte d'appello territoriale in Parte_1 materia di rispetto del cd. massimale contributivo, “le sospensioni dal lavoro (e dalla retribuzione) lasciano intatto l'obbligo contributivo laddove siano il frutto di una libera scelta del datore di lavoro o di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non rientrino tra le ipotesi tipiche di sospensione dell'obbligo retributivo”, laddove nel caso di specie “parte delle ore lavorabili” sono state indicate dalla GMA nel libro unico del lavoro come “perm. Pers. Non retrib. “, “assenza ingiustificata” ovvero
“aspettativa non retribuita” senza che la società abbia fornito prova dell'effettività delle decurtazioni rispetto a tali voci. La Corte d'Appello ha ritenuto pertanto fondato il rilievo del verbale ispettivo, addebitando l'intera contribuzione. Analogamente “per i lavoratori e i periodi di cui agli allegati n. 1,
2, 3 e 4 (parti integranti del presente verbale) colonne “diff. retr. CC (ferie -ROL Fest. Ratei 13°), Contro che ha assoggettato a contribuzioni imponibili inferiori a quelli previsti dal “CC metalmeccanici - aziende industriali”, la Corte d'Appello, facendo proprio quanto indicato nel verbale d'accertamento, ha ritenuto legittimo il recupero dei contributi versati in misura inferiore a quanto contrattualmente dovuto a causa dell'erroneo e/o mancato pagamento delle festività, delle ferie, dei
ROL, ex festività, dei ratei di tredicesima mensilità, ovvero del trattamento economico previsto per i giorni di carenza in caso di evento di malattia. Contro Se dunque era tenuta al versamento della contribuzione anche per i periodi di sospensione e per le voci contrattualmente dovute, il medesimo obbligo contributivo grava sull'appaltante per i lavoratori occupati nell'anno 2016, indicati nell'allegato a verbale, e per Parte_1 Per_1 occupato nell'anno 2017, che sicuramente hanno lavorato nell'ambito dell'appalto Parte_1
Contro Quanto al lavoratore per il quale è stato accertato dalla Corte territoriale che Parte_2
avrebbe illegittimamente goduto degli esoneri contributivi, anche in tal caso la responsabilità si estende per l'anno 2016 a in cui il lavoratore era sicuramente adibito all'appalto. Parte_1
L'eccezione di parte opponente, secondo cui gli sgravi contributivi non hanno alcuna correlazione con la retribuzione (e la relativa contribuzione previdenziale) maturata durante la prestazione di lavoro nell'appalto, non coglie nel segno. Ed infatti l'obbligazione previdenziale, fatta valere dagli
Enti previdenziali, ha natura autonoma rispetto a quella retributiva, per cui appurato che il lavoratore ha sicuramente operato presso l'appalto quest'ultima è obbligata in via solidale al Parte_1
versamento di tutti contributi che sarebbero comunque dovuti dal datore di lavoro.
Conclusivamente sono dovuti da i contributi, così come indicati nel verbale di Parte_1 accertamento per l'anno 2016, nonché per il lavoratore (anno 2017). Non sono dovuti Persona_2
i diversi contributi indicati nel verbale di accertamento. Il D.I. deve essere revocato, con integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, accerta come dovuti i contributi così come indicati nel verbale di accertamento per l'anno 2016 e per il lavoratore (anno 2017) e per l'effetto revoca il Persona_2
d.i. opposto.
Spese integralmente compensate.
Venezia, 16.1.2025
Il GL
(dott. Barbara Bortot)