Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 25/5/2023
DA
, comparso in causa a mezzo dell'avv. Parte_1
Gianfranco Magalini per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Verona,
Lungadige Capuleti n. 1/a
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 comparsa in causa a mezzo degli avv.ti Claudio Damoli, Chiara Panarotto
e Elena Bissoli per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Verona, Stradone
A. Provolo n. 26
OGGETTO: pagamento somme
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 18/12/2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
1. Condannarsi ( ), con sede in Lung. CP_1 P.IVA_1
Galtarossa n. 8, Verona (VR), indirizzo pec: in Email_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente, per le causali di cui al ricorso, le seguenti somme:
- € 655.117,75 in linea capitale a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza da lui sottoscritto in data 28-07-2009 “rivalutate secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi” alla data del 13.1.2022 oltre ad accessori ex art. 429 cpc al saldo
- € 28.965,63 a titolo di bonus maturato in relazione all'anno 2021, oltre ad accessori ex art. 429 cpc al saldo
2. Con integrale rifusione di spese e compensi di causa, oltre a rimb. forf.,
Iva e Cpa
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
1
In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva e, in particolare, per violazione di norme imperative di legge e per assenza di causa, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del patto di non concorrenza del 28.7.2009 di cui al doc. 3 del ricorso.
In via principale: respingersi, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria, le domande ex adverso formulate in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto, fatto salvo quanto evidenziato in memoria per la specifica richiesta di pagamento del bonus maturato in relazione all'anno 2021 in relazione alla quale si chiederà venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per la parte già oggetto di adempimento. In via subordinata: ridursi comunque tutte le somme eventualmente spettanti al ricorrente alla luce di tutto quanto eccepito, dedotto ed argomentato.
In ogni caso: per tutte le ragioni esposte si eccepisce la prescrizione decennale della domanda correlata al patto di non concorrenza contenuto nel doc. 3 di cui al ricorso.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conviene in giudizio Parte_1
formalizzando le domande riportate testualmente Controparte_1
nell'epigrafe della sentenza e sintetizzabili nella richiesta di condanna al pagamento di € 655.117,75 a titolo di corrispettivo di patto di non concorrenza ed € 28.965,63 a titolo di bonus maturato nell'anno 2021,
oltre ad accessori.
Espone parte ricorrente che in data 28.7.2009 era stato concluso con
AGSM IS s.r.l. un patto di non concorrenza, in base al quale a fronte degli obblighi di concorrenza assunti era riconosciuto al sig.
“alla cessazione del rapporto di lavoro ed indipendentemente Parte_1
dalla durata del rapporto di lavoro stesso e dai motivi della cessazione” un corrispettivo pari al “35%” (trentacinque per cento) delle retribuzioni
2 mensili lorde percepite da quest'ultimo, comprensive anche di eventuali bonus..”.
Nel successivo febbraio 2011 il contratto di lavoro di parte ricorrente veniva ceduto da AGSM IS s.r.l. a AGSM Verona s.p.a. (che, in precedenza, aveva a propria volta ceduto il contratto di lavoro del ricorrente nel marzo 2009 ad AGSM Rete Gas s.r.l. che contestualmente assumeva la denominazione AGSM IS s.r.l.).
Sostiene parte ricorrente che il patto di non concorrenza sottoscritto con la cedente AGSM IS s.r.l. si collocava in un contesto normativo che ne rendeva necessitata la conclusione e ciò in quanto la normativa regolamentare di settore (art. 11 allegato A della delibera 11 del 2007
dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente – ARERA
(pubbl. G.U. 13 febbraio 2007) mirava a tutelare l'indipendenza del gestore della distribuzione e la riservatezza dei suoi componenti,
attraverso la previsione nei contratti di impiego di vincoli di riservatezza,
cosicché il patto in esame si poneva come un imprescindibile strumento di tutela del patrimonio aziendale.
Secondo parte ricorrente, il medesimo testo contrattuale era inscindibilmente connesso al contratto di lavoro con la conseguenza che la vicenda traslativa del rapporto di lavoro doveva intendersi come una cessione dell'intera posizione contrattuale, vale a dire come un'inalterata prosecuzione dell'originario vincolo contrattuale, anche a prescindere dal fatto che il non avesse più rivestito il ruolo di “gestore Parte_1
indipendente” del settore della distribuzione, ma avesse ricoperto altri incarichi per una diversa società e precisamente quello di “Direttore di
Produzione” e in seguito di Direttore Tecnico dell'Impresa, Ingegnere
3 Responsabile Dighe, Energy Manager, Responsabile Tecnico, Direttore
lavori ed altre analoghe funzioni di tipo tecnico.
Parte resistente, ritualmente costituita, argomenta in sintesi come il patto di non concorrenza debba, secondo la lettera e la volontà delle parti,
essere inteso come riferito al precedente rapporto di lavoro con AGSM
distribuzione s.p.a.. In linea con tale impostazione, eccepisce in principalità il difetto di legittimazione passiva. Ne evidenzia inoltre la nullità
sotto plurimi profili (art. 18 comma 2 d.l. 112/2008, art. 11 comma 10 d.
lgs. 175/2016, artt. 1325, 1418 c.c.).
Quanto invece al bonus, sostiene che per mero errore dovuto alla confusione ingenerata dalla pluralità di pagamenti eseguiti, lo stesso non risulta corrisposto e ne segnala la imminente erogazione.
All'udienza del 31 gennaio 2024, parte ricorrente ha formulato ulteriori istanze probatorie, nei termini di cui al verbale di udienza qui di seguito trascritto.
“L'avv. Magalini chiede di produrre: 1) lettera di licenziamento e di contestazione disciplinare, non registrati al protocollo aziendale;
2)
registrazione audio in cui il sig. ammetterebbe l'autenticità della Per_1
firma del patto di non concorrenza;
3) rapporto delle misure adottate da
AGSM IS trasmesso ad ARERA del 28/12/2009 (dai quali risulterebbe il patto ex art. 2125). Insiste inoltre per l'acquisizione della prova testimoniale sulla registrazione audio e sull'utilizzo in azienda del timbro di protocollo.
L'avv. Damoli eccepisce la tardività della produzione documentale richiesta sub 2) e 3); l'irrilevanza della produzione sub 1). “.
4 Le prove non sono state ammesse da questo giudice, in quanto irrilevanti per le ragioni che verranno esplicitate nel prosieguo e quanto alle prove documentali anche in ragione della tardività della istanza.
Nelle successive udienze del 21.11.2024 e 9.12.2024, le parti hanno dato atto del pagamento del bonus maturato in relazione all'anno 2021 e parte ricorrente non ne ha contestato la sua quantificazione. Su tale questione,
quindi, è venuta a cessare la materia del contendere e la virtuale soccombenza è a carico di parte resistente.
***
Parte ricorrente argomenta la validità ed efficacia del patto di non concorrenza sottoscritto il 28.7.2009 con la società datrice di lavoro
AGSM IS s.r.l. anche nei confronti di AGSM Verona s.p.a.,
divenuta a seguito di cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. del
22 febbraio 2011 sua nuova datrice di lavoro con decorrenza dal 1°
marzo 2011. La questione attiene quindi alla ricostruzione della volontà
delle parti e all'esame delle questioni di nullità sollevate.
Secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, l'indagine sull'intento negoziale delle parti deve essere condotta attraverso la disamina delle espressioni letterali usate, nella prospettiva di comprendere alla luce della concreta funzione economica assegnata all'accordo, la concorde volontà contrattuale (pertinente, per i principi che esplicita, anche se afferente ad un differente caso concreto è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 24699 del 14.9.2021, : “…..la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire
5 l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi.”).
Passando quindi all'esame del contratto di lavoro del 22 febbraio 2011
sottoscritto dalle parti in causa, si deve in primo luogo evidenziare che alcun cenno è fatto ad un vincolo di non concorrenza del ricorrente (per inciso, la società resistente a tale riguardo afferma fermamente di non aver saputo dell'esistenza del patto se non dopo il licenziamento).
L'accordo in esame manifesta unicamente la volontà di cedere il contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1406 c.c..
Nel contratto è infatti scritto che “Le confermiamo che il suo contratto di lavoro viene ceduto con decorrenza 1° marzo 2011…rimanendo comunque confermato il trattamento economico in essere…”, che nel prosieguo del testo contrattuale viene riepilogato nei suoi elementi essenziali e viene altresì specificata la nuova mansione di “Direttore
Produzione AGSM Verona s.p.a.”.
La cessione, quindi per espressa previsione delle parti, riguarda unicamente il contratto di lavoro e l'impegno assunto dalla cessionaria attiene unicamente al “trattamento economico in essere”.
6 Non si potrebbe, secondo questo giudice, ritenere che il patto non concorrenza sottoscritto dal precedente datore di lavoro prosegua anche con il nuovo datore di lavoro, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso delle parti: il patto di non concorrenza è funzionalmente collegato al rapporto di lavoro in essere al momento della sua conclusione
(e non a quello successivamente generato attraverso la cessione). Non
sarebbe persuasivo argomentare che il contratto di lavoro, in quanto
“ceduto”, conduca con sé anche il patto di non concorrenza del precedente datore di lavoro non fatto oggetto di specifica volontà
negoziale, poiché si attribuirebbe alle parti una volontà non manifestata,
vincolandoli, nel caso di specie, come si vedrà, ad un accordo privo di causa.
L'analisi del patto di non concorrenza, invero, rivela come lo stesso fosse funzionalmente collegato al precedente rapporto di lavoro, dal punto di vista soggettivo come causale, e che dunque non è ragionevole supporre che le parti, silenti, sul punto, abbiano voluto comunque perpetuarne gli effetti.
Il patto fu concluso testualmente tra “AGSM IS srl, con sede a
Verona, L.ge Galtarossa n. 8, Cod. Fisc. E Part. IVA in P.IVA_2
persona dell'Amministratore Unico sig. nato a [...]_2
l'1.11.1932 (cod. fisc. )” e il “Signor C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...] Garda Parte_1
(VR) (cod. fisc. ”. C.F._2
Nell'ambito della premessa al patto, le parti esponevano che: “tra le parti è
attualmente in corso regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” e che il predetto Signor risulta Parte_1
inquadrato con qualifica di dirigente Direttore Operativo di AGSM
7 IS srl e che risulta componente del Gestore Indipendente ai sensi della delibera AEEG n. 11/07;” (cfr. doc. 3 ricorso).
L' accordo obbligava l'ing. “successivamente alla cessazione del Parte_1
rapporto di lavoro subordinato di cui è detto in premessa” a “non utilizzare,
divulgare e/o comunicare notizie o informazioni apprese durante il rapporto di lavoro in essere, in adempimento dell'obbligo di riservatezza” specificando che egli non avrebbe potuto “esercitare alcuna attività
concorrente inerente al settore della distribuzione e/o vendita di energia e
del gas.
Al punto 2) le parti avevano cura di precisare che “L'oggetto del presente patto di concorrenza (rectius “di non concorrenza) quindi è costituito da qualsiasi attività di distribuzione e/o vendita dell'energia e del gas. Il
Signor potrà pertanto esercitare la propria attività in Parte_1
qualunque altro ramo, con la sola esclusione di quelli surrichiamati.”
Al punto 3) le parti circoscrivevano l'ambito di efficacia del patto nei termini seguenti: “Il presente patto di non concorrenza avrà efficacia durante il rapporto di lavoro già in essere con GSM IS s.r.l. e resterà valido anche a seguito di eventuali successive trasformazioni societarie della società AGS IS s.r.l., in permanenza delle attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o del gas….”.Infine veniva previsto il corrispettivo ponendo a carico della Società “Agsm
IS srl o la società che nascerà da un eventuale trasformazione giuridica di quest'ultima.”
La lettura ermeneutica del patto di non concorrenza secondo i dettami di cui all'art. 1362 c.c. e segnatamente secondo il criterio della volontà delle parti, conduce alla conclusione che le parti espressamente intesero vincolarsi reciprocamente in relazione alla specifica attività di distribuzione
8 di Agsm IS e difatti il vincolo era condizionato alla prosecuzione di tale attività, com'è reso palese dalla seguente espressione: “in permanenza delle attività di distribuzione”, ossia fintanto che la società
avesse svolto in detto ambito la sua attività. Non è superfluo ricordare che
AGSM IS s.r.l. è società tutt'ora esistente e operante nel mercato locale con la denominazione di Parte_2
La volontà delle parti nel senso di limitare sotto il profilo soggettivo e causale l'operatività del patto all'attività di distribuzione di AGSM
IS s.r.l. si desume quindi dalle stesse espressioni usate nel descrivere le rispettive obbligazioni e dal contenuto del patto. L'oggetto del patto è chiaramente individuato nell'attività di “distribuzione” (punto 2)
e l'attività di distribuzione era la specifica ed esclusiva attività di AGSM
IS s.r.l., nel cui ambito il svolgeva le funzioni di Parte_1
Direttore Operativo (come specificato in premessa).
Tanto è vero che l'obbligo di pagamento del corrispettivo era previsto in coincidenza con “la cessazione del rapporto di lavoro” (punto 5) a carico di AGSM IS srl o la società che nascerà da un'eventuale trasformazione giuridica di quest'ultima” ad ulteriore conferma del fatto che le parti intesero prevedere un obbligazione limitamente ad uno specifico rapporto di lavoro, quello con AGSM IS s.p.a., a condizione della “permanenza” dell'attività di distribuzione.
Pare a questo giudice che la chiarezza delle espressioni usate, così come la loro convergenza e coerenza, non lascino spazi ad interpretazioni che svincolino il patto dallo specifico contesto soggettivo e causale ivi previsto,
ossia che lo collochino fuori dai perimetri soggettivi ben delineati e lo indirizzino verso una funzione economico-obiettiva differente rispetto a quella chiaramente prevista di tutela dell'attività di distribuzione di
[...]
[... [...]
. Estendere l'operatività del patto fuori dai circoscritti limiti in Parte_3
esso previsti comporta una deviazione sul piano della “causa concreta” o ragione pratica del contratto che preluderebbe ad una censura di nullità,
come correttamente osservato da parte convenuta. Questa, infatti, si troverebbe vincolata al rispetto di un patto che prevederebbe a suo carico l'erogazione di un ingente somma di denaro, € 655.117,75, a fronte dell'impegno di non operare nel settore della distribuzione, divieto che aveva un senso quando il ricorrente operava come Dirigente operativo in
AGSM IS s.r.l. e che sarebbe stato invece del tutto ultroneo e privo di “ragione pratica”, nel nuovo contesto di AGSM Verona s.p.a. in ragione del differente patrimonio aziendale e del diverso settore di attività.
Tirando quindi le fila del discorso, appare di chiara evidenza a questo giudice che le parti non intesero affatto perpetuare gli effetti del patto di non concorrenza e che tale patto in astratto e per il suo contenuto concreto non può intendersi implicitamente voluto dalle parti ed anzi,
inserito nello specifico e diverso contesto aziendale di AGSM , CP_1
si evidenzierebbe uno squilibrio a tal punto significativo fra i contrapposti interessi contrattuali da incidere sulla stessa esistenza della causa, intesa come ragione pratica o causa concreta del regolamento contrattuale.
Per queste ragioni non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di corresponsione del corrispettivo del patto di non concorrenza.
Le spese sono compensate per un quinto per la virtuale soccombenza di parte convenuta sulla domanda di corresponsione del bonus e sono liquidate sulla base dei valori medi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
10 1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al bonus maturato nell'anno 2021;
2) Rigetta la domanda di corresponsione del corrispettivo del patto di non concorrenza del 28.7.2009;
3) Compensa per un quinto le spese di lite e pone la restante parte a carico di parte ricorrente liquidandola in € 7.953,00 oltre IVA, CPA,
rimb. sp. forf..
Verona, 18 dicembre 2024
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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