Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 62. Esecuzione 1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e' immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato e' tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessita' di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione e' competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro e' iscritto l'incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutivita' della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse e' data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
6. Copia della comunicazione e' affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento e' divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne da' comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto e' stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare gia' scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione e' immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
10. Il professionista radiato puo' chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutivita' del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato e' tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessita' di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione e' competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro e' iscritto l'incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutivita' della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse e' data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
6. Copia della comunicazione e' affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento e' divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne da' comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto e' stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare gia' scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione e' immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
10. Il professionista radiato puo' chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutivita' del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.
Commentari • 6
- 1. L’organo disciplinare non difetta di imparzialità se afferma che l’avvocato merita una ''sanzione esemplare''Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2023 · 8.970402
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Monza, sentenza 28/07/2021, n. 1537Provvedimento: […] a stretto rigore, nessuno dei due difensori Email_1 era in quel momento abilitato all'esercizio della professione forense. 2 Tali le inequivocabili locuzioni riportate nel provvedimento emesso: “Ai sensi dell'art. 62 Legge 247/2012 e dell'art. 35 Regolamento CNF n.2 del 21/02/2014 si comunica che il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Milano con decisione disciplinare del 16/07/2019 ha inflitto all'Avv. […] - letti l'art. 62 della Legge 247/2012 e gli artt. 34 e 35 del Regolamento CNF n. 2 del 21/02/2014;Leggi di più...
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