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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2127/2024 R.G.V.G. del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato a [...], il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA), alla via Ignazio Sorrentino n. 24, presso lo studio all'Avv. Laura Anna Picaro, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...], il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via C.F._2
Circumvallazione n. 44/A, presso lo studio dell'Avv. Claudio Terminio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di udienza del 25.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ai patti e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il P.M., in data 14.05.2025 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 25.10.2024, e Parte_1 CP_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario dagli stessi celebrato in Ercolano in data 28.01.2006.
A sostegno della domanda adducevano:
1) che il giorno 28.01.2006 i due avevano contratto matrimonio concordatario in Ercolano;
2) che dalla loro unione era nata, in data 17.05.2006, la figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente;
3) che erano separati sin dal 03.05.2024, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato con sentenza n. 1302/2024 la separazione giudiziale dei coniugi, a seguito della comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 20.02.2020, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 16.12.2024;
4) che il lavorava come operaio con contratti a tempo determinato, con un reddito pari ad Pt_1 euro 7.647,12 per l'anno 2021, euro 4.887,68 per l'anno 2022 ed euro 9.329,25 per l'anno 2023;
5) che la era casalinga e aveva percepito un reddito pari ad euro 8.127,77 per l'anno 2021, CP_1 euro 4.761,00 per l'anno 2022 ed euro 7.970,59 per l'anno 2023, precisando che tali redditi erano scaturiti dall'assegno di mantenimento versato dal coniuge, dal reddito di cittadinanza e, sino alla maggiore età della figlia dall'Assegno Unico INPS;
Persona_2
6) che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tutt'ora;
7) che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non volersi conciliare e chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. All'esito della suddetta udienza, il Giudice delegato dal Presidente riservava la causa in decisione al
Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale concludeva per l'accoglimento del ricorso, come da parere reso in data 14.05.2025.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi
(20.02.2020) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n. 1302/2024 del 03.05.2024, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso, così come specificate con note per l'udienza del 25.02.2025, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, in particolare, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, prevendo la concessione in comodato d'uso gratuito alla figlia per la durata iniziale di anni cinque, dell'unità immobiliare di cui sono comproprietari Per_1
e i suoi germani , , e Parte_1 Parte_2 Persona_3 Parte_3 Per_4
(con condizione risolutiva il raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa),
[...] nonché prevedendo a carico del un assegno di mantenimento in favore della figlia Pt_1 Per_1 di euro 350,00 e a carico della un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1 di euro 150,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie a carico dei coniugi. Per_1
In particolare, dalla documentazione allegata è emerso che il lavora come operaio con Pt_1 contratti a tempo determinato, con un reddito pari ad euro 7.647,12 per l'anno 2021, euro 4.887,68 per l'anno 2022 ed euro 9.329,25 per l'anno 2023 (cfr. Certificazioni Uniche annualità 2022, 2023,
2024). Di contro, la in sede di ricorso ha dedotto di non lavorare e di aver percepito i CP_1 seguenti redditi: euro 8.127,77 per l'anno 2021; euro 4.761,00 per l'anno 2022; euro 7.970,59 per l'anno 2023, precisando che si tratta di redditi legati all'assegno di mantenimento versato dal coniuge, al reddito di cittadinanza e all' Assegno Unico INPS sino alla maggiore età della figlia Per_2
[...]
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 25.10.2024:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
28.01.2006 in Ercolano da e (atto n. 3, parte II, serie A, del Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del comune di Ercolano dell'anno 2006);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. 898/1970 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 ord. Stato civile;
3) dà atto che le parti convengono che la figlia maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente, continuerà a vivere all'interno della casa coniugale sita in Torre del Greco alla via
Nazionale n. 288 di proprietà del signor e dei suoi germani GG.ri , Parte_1 Parte_2
, e . Al fine di garantire la stabilità abitativa della Persona_3 Parte_3 Persona_4 giovane, il IG. nonché i predetti germani, hanno concesso in comodato d'uso Parte_1 gratuito alla signorina l'unità immobiliare di cui sono comproprietari per la durata Persona_2 iniziale di anni cinque (5) prevedendo, quale condizione risolutiva, che la stessa dovrà rilasciare l'immobile in favore di essi proprietari nel momento in cui raggiungerà la piena e dignitosa autosufficienza economica. Parimenti il si è obbligata a restituire ai Parte_4 Parte_5
l'immobile alla prima scadenza contrattuale, con l'impegno dichiarato dai comodanti di proroga e rinnovo automatico per ulteriori cinque (5) anni, e così di cinque anni in cinque anni nel caso in cui il dimostri di non aver raggiunto la piena e dignitosa autosufficienza economica;
Parte_4
4) dà atto che la IG.ra , la quale con la sottoscrizione del presente accordo Controparte_1 trasferirà altrove la propria residenza, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla somma di euro 200,00 posta a carico del signor a titolo di assegno divorzile, a dispetto di Parte_1 quanto stabilito dalla sentenza di separazione n. 1302/24 in ordine al contributo per il mantenimento personale della stessa, ragion per cui ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
5) dà atto che, dato che la figlia da poco divenuta maggiorenne, è ancora economicamente Per_1 non autosufficiente, entrambi i genitori si impegnano a versare direttamente alla stessa un contributo al mantenimento in favore della giovane e, segnatamente, il signor verserà alla figlia Parte_1
l'importo mensile di euro 350,00, la signora verserà l'importo mensile Per_1 Controparte_1 di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia direttamente alla stessa su Per_1 un conto corrente da questa indicato e recante il codice IBAN: [...] fino al momento in cui la ragazza raggiungerà l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a partire dal 01.05.2026, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o preventivamente concordate e/o comunque documentate);
6) gli obblighi patrimoniali a carico dei IG.ri e verso la figlia Parte_1 Controparte_1 potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, la figlia stessa raggiunga un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche dei ricorrenti;
7) dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
8) dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e alla carta d'identità valida per l'espatrio;
9) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato