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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
OR SA CA, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 428/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07976202200001530000 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riportano alle conclusioni formulate nei relativi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 07976202200001530000 recante il complessivo importo di €. 76.215,81, contestando:
- l'omessa notificazione di cinque cartelle di pagamento richiamate in detto atto, in particolare:
a. cartella di pagamento n° 07920160015016754000 dell'importo di €. 4.139,34, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2012, notificata in data 26.11.2016;
b. cartella di pagamento n° 07920160021237646000 dell'importo di €. 6.916,55, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2013, notificata in data 18.2.2017;
c. cartella di pagamento n° 07920180000243565000 dell'importo di €. 14.612,90, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2014, notificata in data 14.3.2018;
d. cartella di pagamento n° 07920200003064966000 dell'importo di €. 6.638,72, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2016, notificata in data 6.12.2021;
e. cartella di pagamento n° 07920210002073889000 dell'importo di €. 4.187,58, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2017, notificata in data 1.4.2022;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale.
L'udienza di trattazione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia veniva fissata il 4.7.2023.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 27.6.2023 depositando documentazione comprovante, sia la notificazione delle predette cartelle di pagamento, sia l'interruzione della prescrizione verificatasi con l'invio dell'avviso di intimazione del 6.7.2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia accoglieva il ricorso ritenendo che “stante la tardiva costituzione della convenuta non può tenersi conto in questa sede dei documenti depositati” e “i documenti agli atti potranno essere valutati in sede di gravame”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado reso pronuncia sull'eccepita inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente.
All'atto della costituzione in giudizio, avvenuta il 12.2.2024, l'Ufficio produceva nuovamente i documenti già depositati in primo grado. Chiedeva la condanna alle spese del doppio grado, con distrazione a favore del legale.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 che, a sua volta, eccepiva, l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici, essendosi l'Ufficio limitato a produrre la documentazione già offerta in comunicazione nel precedente grado di giudizio, senza censurare la sentenza impugnata. Con riferimento ai documenti prodotti, disconosceva, ai sensi dell'articolo 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie delle relate di notificazione versate in atti, in relazione a due delle quali deduceva anche la nullità per omesso invio della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica. Ribadiva l'avvenuta prescrizione della pretesa erariale.
Con memoria illustrativa l'Ufficio insisteva per l'ammissibilità dei documenti prodotti tardivamente in primo grado, mentre riteneva generico ed inefficace il disconoscimento effettuato dal contribuente.
Con ordinanza n° 1126/2024 del 27.9.2024, il Collegio, a scioglimento della riserva del 3.7.2024, riteneva,
d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 58, comma 3, d.lgs. n° 546/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 30 dicembre
2023, n.° 220 e sospendeva il giudizio.
Con sentenza n° 36/2025 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n°
220/2023 “nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” (4.1.2024).
A seguito della pronuncia costituzionale l'udienza di trattazione veniva fissata per il 28.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici formulata dall'appellato.
La reiterazione delle argomentazioni difensive dedotte in primo grado, non costituisce causa di inammissibilità dell'appello, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992” (ex multis Cass. n° 3218/2024; Cass. n° 6302/2022).
Nella presente fattispecie, peraltro, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non poteva fare altro che riproporre le medesime difese e depositare nuovamente i documenti ritenuti inammissibili, al fine di superare le preclusioni in cui era incorsa a causa della tardiva produzione documentale, correttamente rilevata dalla
Corte, non essendo stato rispettato il termine perentorio di cui all'art. 32 D.lgs. n° 546/1992 (scadenza termine
13.6.2023 - deposito documentale 27.6.2023).
Riguardo alla documentazione prodotta in questo grado di giudizio, si precisa che è pacificamente ammissibile posto che il precedente giudizio di primo grado era stato instaurato precedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. n° 220/2023, ossia il 21.1.2022, con conseguente applicazione dell'art. 58 D.lgs. n°
546/1992 nella sua formulazione ante novella, come stabilito nella citata sentenza della Corte Costituzionale.
Ne consegue che devono essere esaminati i documenti prodotti dall'Ufficio in grado di appello, essendo stati depositati tempestivamente nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza (deposito documenti il
12.2.2024 - udienza di trattazione del 3.7.2024), come costantemente ritenuto dalla Corte di Cassazione:
“In tema di processo tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, consente alle parti la produzione di nuovi documenti in appello al di fuori dei limiti posti dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti, purché entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, del medesimo decreto” (Cass. n° 8089/2023).
Passando all'esame delle prove documentali versate in atti dall'Ufficio, si ritiene che sia stata dimostrata l'avvenuta notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, preceduta dall'intimazione di pagamento n° 07920229002434142000, anch'essa regolarmente notificata, in data
6.7.2022, ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.p.r. n° 602/1973, mediante invio diretto, da parte dell'ente di riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento e relativa consegna del plico a “persona di famiglia” (doc. 8a e relativo avviso di ricevimento -non numerato- fascicolo appellante).
Per completezza espositiva si precisa che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, anziché quelle di cui alla L. n° 890/1982 (Cass. n° 13217/2024;
Cass. n° 10037/2019; Cass. n° 28872/2018).
Detta intimazione di pagamento n° 07920229002434142000, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, reca solo le prime tre cartelle di pagamento contestate da Resistente_1, così identificate:
a) n° 07920160015016754000, notificata in data 26.11.2016 mediante consegna alla moglie e successivo invio di raccomandata ex art. 140 c.p.c. in data 29.11.2016 (doc. 2 fascicolo appellante);
b) n° 07920160021237646000, notificata in data 18.2.2017 con consegna al destinatario (doc. 3 fascicolo appellante);
c) n° 07920180000243565000, notificata in data 14.3.2018 con consegna ad addetto alla casa (documento non numerato fascicolo appellante).
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n° 07920229002434142000 preclude qualsivoglia censura, in questa sede, con riferimento alle tre prodromiche cartelle di pagamento, ad eccezione della facoltà da parte del contribuente, di contestare l'atto successivo (nella specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 07976202200001530000 per cui è causa) unicamente per vizi propri.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n° 20476/2025; Cass. n° 6436/2025 ed anche Cass. n° 23346/2024; Cass. n° 3005/2020).
Per tali ragioni, è precluso al contribuente, eccepire sia l'intervenuta prescrizione con riferimento a dette cartelle di pagamento, sia le eventuali irregolarità di notificazione delle stesse, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte che, in un caso analogo al presente, ha statuito che “In tal guisa, la CTR ha pretermesso di considerare la rilevanza della previa, rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria, conoscenza delle cartelle quale fattore impediente l'impugnazione del preavviso per far valere il vizio di notifica delle cartelle medesime: vizio superato (“ergo” sanato) dall'acquisita conoscenza in sé di queste in un momento che segna il “dies a quo” del termine ad impugnare, spirato il quale un'impugnazione tardiva non è ammessa” (C. Cass. n° 8260/2025).
Per quanto attiene alle altre due cartelle di pagamento, non riportate nella predetta intimazione di pagamento, si rileva che le stesse risultano regolarmente notificate all'appellato:
d) n° 07920200003064966000 in data 6.12.2021 con consegna al destinatario (doc. 5 fascicolo appellante);
e) n° 07920210002073889000 in data 1.4.2022 con consegnata a persona di famiglia (doc. 6 fascicolo appellante). Diversamente da quanto asserito dall'appellato, anche in questo caso, come già sopra specificato riguardo l'intimazione di pagamento, trattandosi di invio diretto della raccomandata da parte dell'ente di riscossione, non era necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa.
Per quanto, infine, attiene il disconoscimento della “conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., per sua totale inesistenza, delle relate di notifica” (pag. 7 controdeduzioni in appello) in relazione alle cinque cartelle di pagamento, deve rilevarsi preliminarmente che esso potrebbe, semmai, riguardare solo le ultime due cartelle di pagamento, essendo per le altre, come detto, ormai preclusa qualsivoglia contestazione.
In ogni caso, nella presente fattispecie, non si tratta di disconoscimento valido ed efficace in quanto, pur essendo specifico riguardo alle singole cartelle di pagamento, non può ritenersi specifico in relazione alle ragioni per le quali sia stato effettuato, avendo sul punto l'appellato addotto la mera inesistenza del documento originale, laddove la specificità deve, invece, riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale (C. Cass. n°
24029/2024).
Alla luce di tutto quanto esposto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
07976202200001530000 deve essere confermata.
Le spese del doppio grado vengono integralmente compensate tra le parti in considerazione del fatto che, solo in questo grado di giudizio, con la tempestiva produzione documentale, l'ente di riscossione ha dato dimostrazione della legittimità del proprio operato.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 19:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado;
- compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 all'esito del differimento per deliberare, disposto il 28 gennaio 2026, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 35, co. 2, del d.l.vo n. 546/1992.
Il Giudice Estensore Il Presidente
LU AR NI RC OL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
OR SA CA, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 428/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07976202200001530000 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riportano alle conclusioni formulate nei relativi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 07976202200001530000 recante il complessivo importo di €. 76.215,81, contestando:
- l'omessa notificazione di cinque cartelle di pagamento richiamate in detto atto, in particolare:
a. cartella di pagamento n° 07920160015016754000 dell'importo di €. 4.139,34, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2012, notificata in data 26.11.2016;
b. cartella di pagamento n° 07920160021237646000 dell'importo di €. 6.916,55, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2013, notificata in data 18.2.2017;
c. cartella di pagamento n° 07920180000243565000 dell'importo di €. 14.612,90, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2014, notificata in data 14.3.2018;
d. cartella di pagamento n° 07920200003064966000 dell'importo di €. 6.638,72, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2016, notificata in data 6.12.2021;
e. cartella di pagamento n° 07920210002073889000 dell'importo di €. 4.187,58, riferita ad Irpef e addizionale comunale e regionale anno 2017, notificata in data 1.4.2022;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale.
L'udienza di trattazione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia veniva fissata il 4.7.2023.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 27.6.2023 depositando documentazione comprovante, sia la notificazione delle predette cartelle di pagamento, sia l'interruzione della prescrizione verificatasi con l'invio dell'avviso di intimazione del 6.7.2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia accoglieva il ricorso ritenendo che “stante la tardiva costituzione della convenuta non può tenersi conto in questa sede dei documenti depositati” e “i documenti agli atti potranno essere valutati in sede di gravame”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado reso pronuncia sull'eccepita inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente.
All'atto della costituzione in giudizio, avvenuta il 12.2.2024, l'Ufficio produceva nuovamente i documenti già depositati in primo grado. Chiedeva la condanna alle spese del doppio grado, con distrazione a favore del legale.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 che, a sua volta, eccepiva, l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici, essendosi l'Ufficio limitato a produrre la documentazione già offerta in comunicazione nel precedente grado di giudizio, senza censurare la sentenza impugnata. Con riferimento ai documenti prodotti, disconosceva, ai sensi dell'articolo 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie delle relate di notificazione versate in atti, in relazione a due delle quali deduceva anche la nullità per omesso invio della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica. Ribadiva l'avvenuta prescrizione della pretesa erariale.
Con memoria illustrativa l'Ufficio insisteva per l'ammissibilità dei documenti prodotti tardivamente in primo grado, mentre riteneva generico ed inefficace il disconoscimento effettuato dal contribuente.
Con ordinanza n° 1126/2024 del 27.9.2024, il Collegio, a scioglimento della riserva del 3.7.2024, riteneva,
d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 58, comma 3, d.lgs. n° 546/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 30 dicembre
2023, n.° 220 e sospendeva il giudizio.
Con sentenza n° 36/2025 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n°
220/2023 “nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” (4.1.2024).
A seguito della pronuncia costituzionale l'udienza di trattazione veniva fissata per il 28.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici formulata dall'appellato.
La reiterazione delle argomentazioni difensive dedotte in primo grado, non costituisce causa di inammissibilità dell'appello, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992” (ex multis Cass. n° 3218/2024; Cass. n° 6302/2022).
Nella presente fattispecie, peraltro, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non poteva fare altro che riproporre le medesime difese e depositare nuovamente i documenti ritenuti inammissibili, al fine di superare le preclusioni in cui era incorsa a causa della tardiva produzione documentale, correttamente rilevata dalla
Corte, non essendo stato rispettato il termine perentorio di cui all'art. 32 D.lgs. n° 546/1992 (scadenza termine
13.6.2023 - deposito documentale 27.6.2023).
Riguardo alla documentazione prodotta in questo grado di giudizio, si precisa che è pacificamente ammissibile posto che il precedente giudizio di primo grado era stato instaurato precedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. n° 220/2023, ossia il 21.1.2022, con conseguente applicazione dell'art. 58 D.lgs. n°
546/1992 nella sua formulazione ante novella, come stabilito nella citata sentenza della Corte Costituzionale.
Ne consegue che devono essere esaminati i documenti prodotti dall'Ufficio in grado di appello, essendo stati depositati tempestivamente nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza (deposito documenti il
12.2.2024 - udienza di trattazione del 3.7.2024), come costantemente ritenuto dalla Corte di Cassazione:
“In tema di processo tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, consente alle parti la produzione di nuovi documenti in appello al di fuori dei limiti posti dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti, purché entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, del medesimo decreto” (Cass. n° 8089/2023).
Passando all'esame delle prove documentali versate in atti dall'Ufficio, si ritiene che sia stata dimostrata l'avvenuta notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, preceduta dall'intimazione di pagamento n° 07920229002434142000, anch'essa regolarmente notificata, in data
6.7.2022, ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.p.r. n° 602/1973, mediante invio diretto, da parte dell'ente di riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento e relativa consegna del plico a “persona di famiglia” (doc. 8a e relativo avviso di ricevimento -non numerato- fascicolo appellante).
Per completezza espositiva si precisa che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, anziché quelle di cui alla L. n° 890/1982 (Cass. n° 13217/2024;
Cass. n° 10037/2019; Cass. n° 28872/2018).
Detta intimazione di pagamento n° 07920229002434142000, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, reca solo le prime tre cartelle di pagamento contestate da Resistente_1, così identificate:
a) n° 07920160015016754000, notificata in data 26.11.2016 mediante consegna alla moglie e successivo invio di raccomandata ex art. 140 c.p.c. in data 29.11.2016 (doc. 2 fascicolo appellante);
b) n° 07920160021237646000, notificata in data 18.2.2017 con consegna al destinatario (doc. 3 fascicolo appellante);
c) n° 07920180000243565000, notificata in data 14.3.2018 con consegna ad addetto alla casa (documento non numerato fascicolo appellante).
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n° 07920229002434142000 preclude qualsivoglia censura, in questa sede, con riferimento alle tre prodromiche cartelle di pagamento, ad eccezione della facoltà da parte del contribuente, di contestare l'atto successivo (nella specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 07976202200001530000 per cui è causa) unicamente per vizi propri.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n° 20476/2025; Cass. n° 6436/2025 ed anche Cass. n° 23346/2024; Cass. n° 3005/2020).
Per tali ragioni, è precluso al contribuente, eccepire sia l'intervenuta prescrizione con riferimento a dette cartelle di pagamento, sia le eventuali irregolarità di notificazione delle stesse, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte che, in un caso analogo al presente, ha statuito che “In tal guisa, la CTR ha pretermesso di considerare la rilevanza della previa, rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria, conoscenza delle cartelle quale fattore impediente l'impugnazione del preavviso per far valere il vizio di notifica delle cartelle medesime: vizio superato (“ergo” sanato) dall'acquisita conoscenza in sé di queste in un momento che segna il “dies a quo” del termine ad impugnare, spirato il quale un'impugnazione tardiva non è ammessa” (C. Cass. n° 8260/2025).
Per quanto attiene alle altre due cartelle di pagamento, non riportate nella predetta intimazione di pagamento, si rileva che le stesse risultano regolarmente notificate all'appellato:
d) n° 07920200003064966000 in data 6.12.2021 con consegna al destinatario (doc. 5 fascicolo appellante);
e) n° 07920210002073889000 in data 1.4.2022 con consegnata a persona di famiglia (doc. 6 fascicolo appellante). Diversamente da quanto asserito dall'appellato, anche in questo caso, come già sopra specificato riguardo l'intimazione di pagamento, trattandosi di invio diretto della raccomandata da parte dell'ente di riscossione, non era necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa.
Per quanto, infine, attiene il disconoscimento della “conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., per sua totale inesistenza, delle relate di notifica” (pag. 7 controdeduzioni in appello) in relazione alle cinque cartelle di pagamento, deve rilevarsi preliminarmente che esso potrebbe, semmai, riguardare solo le ultime due cartelle di pagamento, essendo per le altre, come detto, ormai preclusa qualsivoglia contestazione.
In ogni caso, nella presente fattispecie, non si tratta di disconoscimento valido ed efficace in quanto, pur essendo specifico riguardo alle singole cartelle di pagamento, non può ritenersi specifico in relazione alle ragioni per le quali sia stato effettuato, avendo sul punto l'appellato addotto la mera inesistenza del documento originale, laddove la specificità deve, invece, riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale (C. Cass. n°
24029/2024).
Alla luce di tutto quanto esposto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
07976202200001530000 deve essere confermata.
Le spese del doppio grado vengono integralmente compensate tra le parti in considerazione del fatto che, solo in questo grado di giudizio, con la tempestiva produzione documentale, l'ente di riscossione ha dato dimostrazione della legittimità del proprio operato.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 19:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado;
- compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 all'esito del differimento per deliberare, disposto il 28 gennaio 2026, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 35, co. 2, del d.l.vo n. 546/1992.
Il Giudice Estensore Il Presidente
LU AR NI RC OL