Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 296
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che le prime tre cartelle di pagamento siano ormai inoppugnabili a seguito della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento ad esse relativa. Per le altre due cartelle, la notifica è risultata regolare. Inoltre, il contribuente ha disconosciuto la conformità delle relate di notifica senza specificare le difformità.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Non specificato nella sentenza, ma implicitamente rigettato in quanto la decisione finale conferma l'avviso.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa erariale

    La Corte ritiene preclusa l'eccezione di prescrizione per le prime tre cartelle di pagamento a causa della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento. Per le altre, non viene specificato ma implicitamente rigettato.

  • Accolto
    Errata valutazione della tardiva costituzione e produzione documentale del primo grado

    La Corte ritiene ammissibile la produzione documentale in appello, anche se tardiva in primo grado, in virtù della normativa applicabile e della tempestività nel rispetto dei termini di appello. Inoltre, rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 296
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 296
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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