TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/08/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 11440/2023 promossa con ricorso depositato da:
nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Fossò (VE), via Bosello n. 77/1, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Menegazzo del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio Email_1
- sito in Dolo, Via Vittorio Veneto, n. 192, - è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in CP_1 C.F._2
Camponogara (VE) Via Napoli n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Mariano del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio - sito in Dolo, Via Email_2
B. Cairoli, n. 83 - è elettivamente domiciliata;
- resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt.
127-ter c.p.c. in data 10.12.2024 e in data 6.12.2024 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 10.12.2024.
Conclusioni del P.M.: il P.M. ha concluso in data 27.06.2025 come segue: “Il P.M. interviene ed esprime parere favorevole alla revoca dell'assegno nei confronti della coniuge e della riduzione dell'assegno nei confronti del figlio”.
* * *
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso presentato da in data 31.07.2023 (dep. il 7.08.2023), volto alla Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 2927/2016 del 18.10.2016 (così come modificata dal decreto di questo Tribunale n. 4650/2019), con il quale lo stesso ha chiesto:
a) la revoca dell'assegno divorzile pari a euro 150 mensili disposto a favore dell'ex moglie in quanto economicamente autosufficiente, percependo la uno CP_1 CP_1 stipendio mensile pari a euro 1.400 mensili, e non sostenendo quest'ultima alcun onere abitativo, risiedendo unitamente al figlio nell'abitazione di proprietà dei genitori, o R_ in subordine la riduzione dello stesso;
b) la revoca dell'assegno di mantenimento dell'importo di euro 400 mensili a carico del padre in favore del figlio oramai maggiorenne, sottolineando come lo stesso – pur avendo R_ abbandonato il percorso scolastico – non avesse intrapreso alcuna attività lavorativa, trascorrendo le sue giornate “oziando e senza la minima intenzione di cercare una occupazione che lo renda autonomo”, o in subordine, la riduzione di tale assegno a euro 150; considerato, altresì, che – a sostegno delle proprie domande – il ricorrente ha rappresentato come, a seguito della crisi economica-lavorativa, nel 2021 fosse stato costretto a cessare la propria attività lavorativa (con chiusura della partita IVA), trovando una nuova occupazione in Spagna meno redditizia (percependo un reddito nel 2022 di euro 11.000, pari a circa 900 euro mensili), con conseguente divario tra le condizioni reddituali degli ex coniugi;
ritenuto che
parte resistente, costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato integralmente le richieste del ricorrente, chiedendo di rigettare il presente ricorso e di confermare integralmente la sentenza di divorzio n. 2927/2016 (così come modificata dal decreto di questo Tribunale n. 4650/2019); in particolare, la ha dedotto che: a) non si era in realtà verificato alcun CP_1 peggioramento della situazione economica/reddituale del il quale aveva Parte_1 deciso semplicemente di liquidare il proprio patrimonio e di trasferirsi in Spagna presso l'abitazione della compagna;
b) che il trasferimento a casa dei propri genitori unitamente al figlio era R_ stata una scelta obbligata, tenuto conto che l'immobile adibito a casa familiare era stato oggetto di esecuzione immobiliare, dovendo la onorare interamente le rate residue del mutuo CP_1 contratto dalle parti in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale (il ricorrente, infatti, aveva arbitrariamente deciso di non rispettare gli accordi conclusi in sede di divorzio e riguardanti, segnatamente, la suddivisione in parti uguali dei ratei residui del mutuo e delle spese straordinarie condominiali); c) che la resistente, il cui stipendio era in realtà pari ad euro 1.000/1.050 mensili, si trovava a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie per il figlio R_ considerata l'assenza di qualsiasi contributo alle stesse da parte del padre;
d) che il figlio R_ per quanto maggiorenne, non disponeva ancora di un'autonomia economica: lo stesso, infatti, pur avendo smesso di studiare per accedere al mondo lavorativo, non era ancora riuscito a reperire un'occupazione stabile anche in considerazione dei problemi di salute riscontrati a seguito di un incidente stradale nel febbraio 2023, che lo avevano in qualche modo limitato;
ritenuto che
, all'udienza del 23.01.2024 sono state sentite le parti e il Giudice delegato – non ravvisando attività istruttorie utili da compiere – ha riservato la decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.; considerato che è noto che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio non siano ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando comunque onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle “complessive risorse economiche”, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata (anche consensualmente) all'atto di determinazione dell'assegno (cfr. in tal senso, Cass. civ. sez. I 7/12/99 n. 13666, nonché Cass. civ., sez. I, 9/12/93 n. 12125, che pure valorizza la necessità di compiere una concreta indagine sull'effettiva situazione economica derivante dalle dedotte mutate circostanze); ritenuto che, nel caso di specie, nulla è stato provato da parte ricorrente in ordine all'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche, non dimostrando il POLETTO le ragioni della chiusura dell'attività imprenditoriale precedentemente svolta in Italia (né in particolare, il fatto che la stessa fosse cessata in quanto si trovasse in perdita) ed apparendo il trasferimento in Spagna una scelta di vita del ricorrente – che attualmente ivi dimora unitamente alla nuova compagna – piuttosto che una scelta necessitata dal reperimento di una nuova attività lavorativa;
peraltro, dalla documentazione reddituale e patrimoniale dimessa in atti, è emersa comunque una situazione finanziaria di maggior floridezza economica rispetto a quella descritta dal ricorrente (dagli estratti conto prodotti si desume, invero, come il percepisca mensilmente la somma di euro Pt_1
1.800,00 e non quella allegata di euro 900,00 per l'attività lavorativa svolta), tale da non poter giustificare una revisione delle statuizioni già adottate in punto di spettanza e determinazione dell'assegno divorzile;
considerato, parimenti, che anche il contributo al mantenimento del figlio non può R_ essere revocato o ridotto;
ricordato in proposito, il noto principio secondo il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli - tenendo conto dei relativi bisogni, non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche – non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02. V. anche Cass. civ., 22/03/05 n. 6197, Cass. civ., 3/04/02 n. 4765 e Cass. civ., 8/11/97 n. 11025, nonché Cass. civ. 2/05/06 n. 10119); la giurisprudenza, infatti, ha più volte precisato che tale obbligo non può essere scisso da quelli di educazione ed istruzione, sicché può considerarsi assolto, e quindi cessato (salvo il residuale obbligo alimentare), quando siano stati assicurati al figlio tutti i mezzi per consentirgli un'adeguata espressione e realizzazione delle proprie personali capacità, propensioni ed aspirazioni, ovvero, quale ipotesi equiparata, nel caso di "mancato svolgimento di un'attività" che dipenda "da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato" dello stesso figlio;
e ciò, alla stregua di una valutazione da compiersi in concreto (cfr. Cass. Civ. sez. I 6/11/06 n. 23673, circa la necessaria "relatività" di ogni accertamento al riguardo, nonché sez. I 7/04/06 n. 8221, che esclude un qualsiasi automatismo); considerato che, nel caso di specie, da un lato, la resistente ha dimostrato come il figlio R_
– una volta abbandonati gli studi prescelti – si sia comunque concretamente attivato per la ricerca di un'occupazione lavorativa (v. tempestiva iscrizione presso il Centro per l'Impiego), sottolineando altresì come l'inserimento nel mondo del lavoro si fosse reso più difficile per a causa di un brutto incidente subito dallo stesso nel febbraio 2023 mentre si trovava R_ alla guida del proprio motoveicolo;
dall'altro lato, l'età tutto sommato ancora giovane del ragazzo (21 anni compiuti) rende legittima la convinzione che lo stesso sia ancora alla ricerca di un lavoro, non ravvisandosi dagli elementi di cui si dispone alcun atteggiamento di colpevole inerzia o cattiva volontà del ragazzo a giustificazione della revoca dell'assegno; ritenuto, pertanto, che le domande proposte in via principale dal ricorrente vanno dunque rigettate, come vanno rigettate anche quelle proposte in via subordinata;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, considerando il valore indeterminabile della causa ed avuto riguardo alla bassa complessità della stessa ed all'effettiva attività defensionale espletata (valori minimi per le fasi di studio, introduzione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- Rigetta le domande del ricorrente;
- Condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 11440/2023 promossa con ricorso depositato da:
nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Fossò (VE), via Bosello n. 77/1, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Menegazzo del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio Email_1
- sito in Dolo, Via Vittorio Veneto, n. 192, - è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in CP_1 C.F._2
Camponogara (VE) Via Napoli n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Mariano del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio - sito in Dolo, Via Email_2
B. Cairoli, n. 83 - è elettivamente domiciliata;
- resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt.
127-ter c.p.c. in data 10.12.2024 e in data 6.12.2024 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 10.12.2024.
Conclusioni del P.M.: il P.M. ha concluso in data 27.06.2025 come segue: “Il P.M. interviene ed esprime parere favorevole alla revoca dell'assegno nei confronti della coniuge e della riduzione dell'assegno nei confronti del figlio”.
* * *
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso presentato da in data 31.07.2023 (dep. il 7.08.2023), volto alla Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 2927/2016 del 18.10.2016 (così come modificata dal decreto di questo Tribunale n. 4650/2019), con il quale lo stesso ha chiesto:
a) la revoca dell'assegno divorzile pari a euro 150 mensili disposto a favore dell'ex moglie in quanto economicamente autosufficiente, percependo la uno CP_1 CP_1 stipendio mensile pari a euro 1.400 mensili, e non sostenendo quest'ultima alcun onere abitativo, risiedendo unitamente al figlio nell'abitazione di proprietà dei genitori, o R_ in subordine la riduzione dello stesso;
b) la revoca dell'assegno di mantenimento dell'importo di euro 400 mensili a carico del padre in favore del figlio oramai maggiorenne, sottolineando come lo stesso – pur avendo R_ abbandonato il percorso scolastico – non avesse intrapreso alcuna attività lavorativa, trascorrendo le sue giornate “oziando e senza la minima intenzione di cercare una occupazione che lo renda autonomo”, o in subordine, la riduzione di tale assegno a euro 150; considerato, altresì, che – a sostegno delle proprie domande – il ricorrente ha rappresentato come, a seguito della crisi economica-lavorativa, nel 2021 fosse stato costretto a cessare la propria attività lavorativa (con chiusura della partita IVA), trovando una nuova occupazione in Spagna meno redditizia (percependo un reddito nel 2022 di euro 11.000, pari a circa 900 euro mensili), con conseguente divario tra le condizioni reddituali degli ex coniugi;
ritenuto che
parte resistente, costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato integralmente le richieste del ricorrente, chiedendo di rigettare il presente ricorso e di confermare integralmente la sentenza di divorzio n. 2927/2016 (così come modificata dal decreto di questo Tribunale n. 4650/2019); in particolare, la ha dedotto che: a) non si era in realtà verificato alcun CP_1 peggioramento della situazione economica/reddituale del il quale aveva Parte_1 deciso semplicemente di liquidare il proprio patrimonio e di trasferirsi in Spagna presso l'abitazione della compagna;
b) che il trasferimento a casa dei propri genitori unitamente al figlio era R_ stata una scelta obbligata, tenuto conto che l'immobile adibito a casa familiare era stato oggetto di esecuzione immobiliare, dovendo la onorare interamente le rate residue del mutuo CP_1 contratto dalle parti in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale (il ricorrente, infatti, aveva arbitrariamente deciso di non rispettare gli accordi conclusi in sede di divorzio e riguardanti, segnatamente, la suddivisione in parti uguali dei ratei residui del mutuo e delle spese straordinarie condominiali); c) che la resistente, il cui stipendio era in realtà pari ad euro 1.000/1.050 mensili, si trovava a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie per il figlio R_ considerata l'assenza di qualsiasi contributo alle stesse da parte del padre;
d) che il figlio R_ per quanto maggiorenne, non disponeva ancora di un'autonomia economica: lo stesso, infatti, pur avendo smesso di studiare per accedere al mondo lavorativo, non era ancora riuscito a reperire un'occupazione stabile anche in considerazione dei problemi di salute riscontrati a seguito di un incidente stradale nel febbraio 2023, che lo avevano in qualche modo limitato;
ritenuto che
, all'udienza del 23.01.2024 sono state sentite le parti e il Giudice delegato – non ravvisando attività istruttorie utili da compiere – ha riservato la decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.; considerato che è noto che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio non siano ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando comunque onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle “complessive risorse economiche”, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata (anche consensualmente) all'atto di determinazione dell'assegno (cfr. in tal senso, Cass. civ. sez. I 7/12/99 n. 13666, nonché Cass. civ., sez. I, 9/12/93 n. 12125, che pure valorizza la necessità di compiere una concreta indagine sull'effettiva situazione economica derivante dalle dedotte mutate circostanze); ritenuto che, nel caso di specie, nulla è stato provato da parte ricorrente in ordine all'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche, non dimostrando il POLETTO le ragioni della chiusura dell'attività imprenditoriale precedentemente svolta in Italia (né in particolare, il fatto che la stessa fosse cessata in quanto si trovasse in perdita) ed apparendo il trasferimento in Spagna una scelta di vita del ricorrente – che attualmente ivi dimora unitamente alla nuova compagna – piuttosto che una scelta necessitata dal reperimento di una nuova attività lavorativa;
peraltro, dalla documentazione reddituale e patrimoniale dimessa in atti, è emersa comunque una situazione finanziaria di maggior floridezza economica rispetto a quella descritta dal ricorrente (dagli estratti conto prodotti si desume, invero, come il percepisca mensilmente la somma di euro Pt_1
1.800,00 e non quella allegata di euro 900,00 per l'attività lavorativa svolta), tale da non poter giustificare una revisione delle statuizioni già adottate in punto di spettanza e determinazione dell'assegno divorzile;
considerato, parimenti, che anche il contributo al mantenimento del figlio non può R_ essere revocato o ridotto;
ricordato in proposito, il noto principio secondo il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli - tenendo conto dei relativi bisogni, non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche – non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02. V. anche Cass. civ., 22/03/05 n. 6197, Cass. civ., 3/04/02 n. 4765 e Cass. civ., 8/11/97 n. 11025, nonché Cass. civ. 2/05/06 n. 10119); la giurisprudenza, infatti, ha più volte precisato che tale obbligo non può essere scisso da quelli di educazione ed istruzione, sicché può considerarsi assolto, e quindi cessato (salvo il residuale obbligo alimentare), quando siano stati assicurati al figlio tutti i mezzi per consentirgli un'adeguata espressione e realizzazione delle proprie personali capacità, propensioni ed aspirazioni, ovvero, quale ipotesi equiparata, nel caso di "mancato svolgimento di un'attività" che dipenda "da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato" dello stesso figlio;
e ciò, alla stregua di una valutazione da compiersi in concreto (cfr. Cass. Civ. sez. I 6/11/06 n. 23673, circa la necessaria "relatività" di ogni accertamento al riguardo, nonché sez. I 7/04/06 n. 8221, che esclude un qualsiasi automatismo); considerato che, nel caso di specie, da un lato, la resistente ha dimostrato come il figlio R_
– una volta abbandonati gli studi prescelti – si sia comunque concretamente attivato per la ricerca di un'occupazione lavorativa (v. tempestiva iscrizione presso il Centro per l'Impiego), sottolineando altresì come l'inserimento nel mondo del lavoro si fosse reso più difficile per a causa di un brutto incidente subito dallo stesso nel febbraio 2023 mentre si trovava R_ alla guida del proprio motoveicolo;
dall'altro lato, l'età tutto sommato ancora giovane del ragazzo (21 anni compiuti) rende legittima la convinzione che lo stesso sia ancora alla ricerca di un lavoro, non ravvisandosi dagli elementi di cui si dispone alcun atteggiamento di colpevole inerzia o cattiva volontà del ragazzo a giustificazione della revoca dell'assegno; ritenuto, pertanto, che le domande proposte in via principale dal ricorrente vanno dunque rigettate, come vanno rigettate anche quelle proposte in via subordinata;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, considerando il valore indeterminabile della causa ed avuto riguardo alla bassa complessità della stessa ed all'effettiva attività defensionale espletata (valori minimi per le fasi di studio, introduzione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- Rigetta le domande del ricorrente;
- Condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero