Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere allo scadere, alla data del 11 marzo 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 242/2024 r.g. vertente tra: in persona del Parte_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv.to M.
Fazio…………………………………………..…………………………………....…..APPELLANTE
CONTRO
nato a Tortorici (Messina) in [...] OP
27 febbraio 1963, c.f. rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv.to G. Damiri……………….…..….…..APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 789/2024 pubblicata in data 9 maggio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Patti aveva accolto la domanda di OP
volta al riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2007 al 2013 alle dipendenze della (per n. 102 giornate in Parte_3
ciascun anno), con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia, meglio specificate in parte motiva e ne chiedeva l'integrale riforma, spese vinte per il doppio grado.
Si costituiva contestando i motivi di OP
impugnazione e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado, spese vinte.
Istruita la causa mediante acquisizione da parte dell'istituto previdenziale delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado contenente le prove testimoniali, all'udienza odierna la causa viene trattata in modalità in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle note da entrambe le parti, decisa con la presente pronunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto non scrutinabile l'eccezione di decadenza formulata dall' ai sensi del decreto-legge n.7/70, in quanto Pt_2
generica e in ordine alla relativa motivazione l' non ha Parte_4
proposto appello, sicché la questione è ormai coperta da giudicato.
Pag. 2 di 16 Il decidente monocratico dichiarava, in motivazione, che l' non avesse Pt_2
fornito alcuna copia del verbale ispettivo dal quale era scaturita la cancellazione del dagli elenchi dei lavoratori agricoli, non OP
avendo l'istituto, come dichiarato, reperito alcunché nei propri archivi.
Deduceva, tuttavia che, in apparenza, l'esito del verbale riguardasse solo l'obbligazione contributiva e non l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e, infine, valorizzava la prova circa la sussistenza del rapporto lavorativo in quanto affidata a due testimoni di parte ricorrente che, sebbene ricorrenti in analoghi giudizi, riteneva credibile in ragione della diretta conoscenza dei fatti di causa e tenendo conto della mancanza di prova offerta dall' . Pt_1
L'appellante, prima di esplicitare i motivi di impugnazione, evidenziava che, essendosi il giudizio di primo grado protrattosi per circa nove anni e con oltre venti rinvii, per lo più non motivati e mai chiesti dall' della Pt_2
questione fosse disposta segnalazione alla Procura regionale della Corte dei
Conti per l'ipotesi di danno erariale. L'istanza appare formulata in maniera oltremodo generica, nulla essendo stato esplicitato al fine di motivare il danno erariale conseguente alla lunga durata del procedimento.
Con il primo motivo di impugnazione si eccepiva la nullità della sentenza in quanto frutto della reiterazione del medesimo format di pronuncia adottato in altre sentenze, che allegava, riproducendo il medesimo errore, ossia quello di ritenere che l' non avesse fornito copia del verbale ispettivo Pt_2
posto a fondamento della cancellazione, per giunta dichiarando in sentenza che lo stesso avesse ammesso di non averlo reperito nei propri archivi, Pt_2
Pag. 3 di 16 circostanza del tutto falsa. A riprova di ciò evidenziava anche i medesimi errori ortografici già presenti nelle altre pronunzie.
L'eccezione di nullità non trova fondamento nell'attuale normativa, potendosi esclusivamente valutare le circostanze allegate dall'impugnante attraverso una rivalutazione di tutto il materiale probatorio già presente sin dal primo grado di giudizio e del tutto ignorato dal giudice di prime cure poiché risulta, effettivamente, che già unitamente alla memoria costitutiva di primo grado l' avesse prodotto il verbale di accertamento ispettivo Pt_2
riguardante la ditta La questione si Parte_3
intreccia con il secondo motivo di impugnazione con cui l' si duole della Pt_2
mancata ricerca della “verità reale” essendosi a quest'ultima sovrapposta una verità processuale del tutto avulsa dai reali accadimenti in fatto e procedurali che avevano portato il primo giudice a compiere un'attività istruttoria a senso unico, pretermettendo completamente la valutazione dell'impianto probatorio articolato dall' . Ripercorreva a tal fine il Pt_1
contenuto del verbale ispettivo e le relative risultanze, anche alla luce dei riscontri contabili operati.
Con il terzo motivo contestava l'attendibilità dei testimoni escussi in primo grado, adusi alle c.d. testimonianze incrociate reciproche e cointeressati all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro. Si doleva, ancora, della violazione del diritto di difesa di esso , rimasto inascoltato Pt_1
nonostante le richieste di ammissione dei propri testi. Lamentava, infine, il fatto che l'atto introduttivo non contenesse l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, in particolare quelli afferenti la sussistenza di un valido rapporto lavorativo di natura subordinata e, in proposito, rilevava
Pag. 4 di 16 come non fosse sufficiente definire la prestazione “di lavoro subordinato” bensì avrebbero dovuto essere poste in rilievo le circostanze di fatto da cui ricavare detta subordinazione (osservanza di un orario predeterminato, sottoposizione a direttive, corresponsione della retribuzione etc…).
Evidenziava la sussistenza di pronunciamenti di questa Corte d'Appello che più volte si sarebbe espressa circa la rilevanza decisiva, al fine di negare la pretesa del presunto lavoratore, dell'impossibilità di provare l'avvenuta erogazione della retribuzione nonché la preponderanza probatoria degli accertamenti ispettivi a fronte di testimonianze rese da soggetti Pt_2
coinvolti e interessati alle sorti della pronunzia. Chiedeva, conseguentemente, anche la riforma in punto di spese e, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Prima di affrontare il merito della questione va rilevato, in accoglimento delle doglianze mosse dall' , che contrariamente a Parte_4
quanto dichiarato in sentenza, l' aveva allegato al proprio fascicolo Pt_2
telematico, contestualmente al deposito della propria costituzione in primo grado, il verbale di accertamento ispettivo nei confronti della
[...]
. Anzi v'è di più. Il contenuto del verbale era stato Parte_3
pedissequamente trascritto nella propria memoria costitutiva e, dunque, ancor più occorre stigmatizzare il comportamento del giudice di primo grado che, addirittura, giunge a imputare allo stesso il mancato reperimento Pt_2
di copia del verbale nei propri archivi, assai probabilmente facendo uso di file già utilizzati in altri pronunciamenti di pari tenore, e senza vagliare con la dovuta attenzione, non solo la documentazione prodotta ma addirittura il contenuto della memoria costitutiva.
Pag. 5 di 16 Di conseguenza tutta la sentenza appare carente del necessario contemperamento di tutto il materiale probatorio offerto dalle parti al fine di consentire all'organo decidente un convincimento compiuto ed articolato, unicamente affidato, nella pronunzia impugnata, alla prova testimoniale offerta dalla parte ricorrente sul falso presupposto che l' non avesse Pt_2
prodotto il verbale ispettivo riguardante la società in oggetto dal quale era scaturita la cancellazione dagli elenchi anagrafici del OP
Non ravvisa, invece, questa Corte alcuna concreta violazione del diritto di difesa dell' dal momento che le circostanze di prova testimoniale Pt_1
dedotte dell' riguardavano, in larga prevalenza, circostanze oggetto di Pt_2
fede privilegiata in quanto relative a fatti obiettivamente verificati nel corso dell'accertamento ispettivo e, per il resto, le relative deduzioni restano comunque oggetto di valutazione giudiziale. Per questa ragione non si reputa necessario istruire ulteriormente la causa.
L'oggetto dell'odierno contendere, come quello di primo grado, è rappresentato esclusivamente dell'accertamento inerente la sussistenza di un valido rapporto in agricoltura per gli anni dal 2007 al 2013, contestato dall' . E a fronte di siffatta contestazione è comunque Parte_4
onere del presunto lavoratore fornire la prova di aver effettivamente lavorato in regime di subordinazione (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).
Pag. 6 di 16 Occorre, dunque, scendere nel merito della questione, non avendo il giudice di prime cure operato alcuna doverosa comparazione di tutti gli elementi probatori presenti in atti e, anzitutto, prendere le mosse dal verbale di accertamento ispettivo del 29 ottobre 2014, eseguito nei confronti della con sede in Tortorici, riguardante il Parte_3
periodo dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2013. La società, il cui legale rappresentante era , era formalmente iscritta Persona_1
alla CCIAA ME quale “allevamento di bovini” da esercitarsi nei terreni di proprietà della Regione Sicilia, Assessorato Risorse Agricole Alimentari
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali in virtù di plurimi contratti di affitto.
Gli Ispettori verbalizzanti prendevano visione della documentazione riguardante le denunce aziendali e le dichiarazioni trimestrali di manodopera, i titoli di possesso dei terreni agricoli e relative visure catastali, le buste paga - LUL, il modello unico, le fatture fornitori e clienti ed i registri Iva, i modelli UNILAV e documentazione di assunzione, il registro cespiti, i registri stalla, la documentazione AGEA.
L'accertamento era finalizzato al contrasto del fenomeno della costituzione di fittizi rapporti lavorativi in agricoltura e, in particolare, sui terreni in agro di Tortorici e Randazzo. La società risultava costituita in data 7 febbraio 2006 fra i soci: (legale Persona_1
rappresentante e fratello dell'odierno appellato), , moglie Controparte_2
del predetto, ed annoverava altresì fra i propri soci: il Controparte_3
medesimo odierno appellato, nipote del legale Controparte_4
rappresentante, cognata del legale rappresentante e Controparte_5
Pag. 7 di 16 , nipote dell'amministratore unico. Si trattava in sostanza, Controparte_6
di soci tutti legati da rapporti di parentela e/o affinità.
Già prima della istituzione della società Persona_1
possedeva un allevamento di 336 capi di bovini che cedeva alla ditta
Dalle denunce trimestrali di manodopera allegate al verbale Parte_3
ispettivo per tutti gli anni interessati dalla presente controversia emerge che l'assunzione era motivata per l'allevamento di bovini allo stato brado e riguardava un'entità di personale variabile in ciascun anno dai 4 ai 13 lavoratori (O.T.D.), in essi compreso lo stesso legale rappresentante.
Riscontravano gli ispettori verbalizzanti che nessuna contribuzione risultava versata in favore dei propri dipendenti né da parte della società, né dei lavoratori medesimi per la quota a loro carico, nonostante la compensazione parziale operata dalla società con i crediti AGEA.
Il legale rappresentante veniva sentito sia presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Tortorici, che presso la sede di Sant'Agata di Pt_2
Militello. Riferiva di avere lavorato prima del 2006 quale bracciante per aziende agricole come Faraci di Tortorici e , suo cognato, Persona_2
senza tuttavia essere in grado di riferire chi fossero i suoi colleghi di lavoro né l'ammontare della paga mensile percepita. Riferiva, ancora, che nel settembre 2014 vendeva alla amministrata dalla madre Controparte_7
la ditta di allevamento oggetto del presente Controparte_8
accertamento, per l'importo di € 60.000,00 in contanti, passando alle dipendenze della madre quale bracciante agricolo unitamente ad altri operai familiari (la moglie il figlio , il fratello , la CP_2 CP_9 CP_1
cognata la cognata ). Dichiarava le Persona_3 CP_5
Pag. 8 di 16 vendite mediamente eseguite in ciascun anno e il personale assunto (più o meno sempre circa 13 operai in ciascun anno). Riferiva, altresì, di avere sempre retribuito i propri dipendenti in contanti, di non avere mai posseduto attrezzi agricoli, di avere sempre ricevuto comunicazioni verbali da parte dei propri familiari per eventuali assenze effettuate a vario titolo e in caso di malattia nessun certificato medico veniva prodotto. Dai riscontri contabili (documentazione fiscale, fatture di acquisto e vendita) emergeva come la società avesse sostenuto spese quasi esclusivamente per acquisto di gasolio, pur non avendo mezzi aziendali (circostanza quest'ultima riferita in sede ispettiva anche dalla presunta lavoratrice ) Persona_4
nè risultassero costi per il personale dipendente. Nessun riscontro documentale è emerso in relazione alle operazioni di vendita e/o acquisto
(neppure nell'estratto conto bancario) e neppure in relazione al pagamento delle retribuzioni. Quanto sin qui evidenziato mette certamente in rilievo l'illogicità fra il volume di affari dichiarato, le spese per il personale e gli altri costi aziendali (non documentati, se non in minima parte) sicché può certamente trarsi il convincimento, assistito dalla fede privilegiata del verbale ispettivo, di assenza di redditività d'impresa. Del pari non è stata dimostrata l'onerosità delle prestazioni lavorative rese dai familiari e neppure l'effettivo passaggio di denaro (non riscontrabile documentalmente) fra e la propria madre. Persona_1
Tutti i superiori elementi, fra i quali va anche considerata la mancata dimostrazione di elementi di subordinazione dei rapporti in oggetto, hanno condotto gli ispettori verbalizzanti a dubitare fortemente dell'effettiva legittimità della stessa, creata al fine di eludere gli obblighi Parte_3
Pag. 9 di 16 previdenziali derivanti dall'iscrizione di sè stesso e dei propri familiari alla
Gestione CD/CM gestita dall' Pt_2
Quanto alle dichiarazioni rese da tutti i presunti lavoratori, questi ultimi dichiaravano concordemente di non aver mai fatto parte della cooperativa, di non avere sottoscritto alcun documento inerente la gestione della stessa, di non aver mai versato quote di partecipazione, né fatto parte di assemblee, tanto da non essere in grado di riferire circa eventuali perdite o utili annuali, non avendo mai interferito nella gestione concreta dell'attività autonomamente curata dal . Persona_1
Il presunto lavoratore nel dichiarare di avere lavorato OP0
dal 13 luglio al 31 dicembre 2013, non era in grado di riferire né le giornate lavorate in ciascun mese, e addirittura neppure l'entità della paga ricevuta, circostanze queste sulle quali non erano in grado di riferire neppure le presunte lavoratrici , , Persona_5 Testimone_1 Controparte_4
nipote del datore di lavoro - - figlio
[...] OP1
dell'appellato - e OP2 OP3
, moglie del datore di lavoro - precisando quest'ultima che Controparte_2
sul posto di lavoro prestavano attività solo familiari e di non avere mai visto alcun soggetto estraneo alla famiglia, e non essendo altresì in grado di precisare quanti animali ci fossero nell'azienda. , peraltro, Controparte_2
non era in grado di riferire il motivo per cui non avesse lavorato nel 2009 e nel 2010 (annualità in relazione alle quali riferiva di aver lavorato con
[...]
) nell'azienda del marito iniziando a Persona_1 Parte_5
lavorare nell'azienda del marito soltanto negli anni 2011 e 2012. La nipote del datore di lavoro ha dichiarato di aver lavorato Controparte_4
Pag. 10 di 16 nell'anno 2012 manifestando incertezza circa gli anni 2011 e 2010.
Dichiarava, altresì, che lavoravano anche altri operai fuori dall'ambito familiare non essendo tuttavia in grado di indicare alcun nominativo. La presunta lavoratrice , nipote dell'appellato, nel dichiarare di Persona_6
avere lavorato per la ditta nell'anno 2013, riferiva di non avere mai visto durante la sua attività lo zio TI OP
, nipote del datore di lavoro nulla riferiva circa la OP4
presenza sul posto di lavoro dell'odierno appellato. Lo stesso dicasi in relazione alla dichiarante che riferiva di avere OP2
lavorato negli anni 2009 e 2010.
Ma v'è di più. Lo stesso , titolare della ditta fino Persona_1
all'anno 2013 e successivamente assunto dalla madre Controparte_8
cui avrebbe (il condizionale è d'obbligo) venduto l'attività, riferiva a sua volta di aver lavorato, nell'anno 2013 (da ottobre a novembre) per la Forace
Luis di Tortorici e nell'anno 2012 (da ottobre a dicembre) da Per_2
di Tortorici. Ammetteva, inoltre, di avere avuto sempre quali
[...]
dipendenti, i propri familiari.
Lo stesso odierno appellato, ascoltato in sede ispettiva, riferiva di avere sempre lavorato, nei periodi di occupazione tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, anche col cattivo tempo ghiaccio, neve o pioggia, aggiungendo che lo stesso facevano gli altri lavoratori. Quelli, tuttavia, sentiti in sede ispettiva hanno tutti congiuntamente dichiarato che in caso di maltempo non prestavano attività in azienda. Riferiva, altresì, di essere stato sempre pagato prevalentemente con assegni bancari, circostanza
Pag. 11 di 16 quest'ultima smentita dai riscontri contabili eseguiti in sede ispettiva proprio sulla base dell'estratto conto bancario della ditta.
Risultano, ancora, contraddizioni fra quanto riferito da e da Testimone_2
avendo la prima riferito che gli animali erano allo stato OP0
brado e il secondo che non esistevano animali allo stato brado, bensì tutti ben ricoverati nel recinto (pur affermando che non vi erano attrezzature per fare il latte, per mungere o fare formaggi e che non vi erano neppure stalle).
Inoltre in sede ispettiva veniva accertata, la mancata costituzione del collegio sindacale, quale organo necessario in quanto preposto nella cooperativa al controllo sull'amministrazione della società e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché al controllo sulla regolarità della tenuta contabile.
Concludevano, pertanto, gli ispettori ritenendo che i terreni destinati all'allevamento fossero stati condotti in maniera diretta e autonoma esclusivamente dal , effettivo proprietario dei Persona_1
capi di bestiame, con l'aiuto del proprio nucleo familiare, e non dalla
Tramontana Soc. Coop.. Ne conseguiva la fittizietà della denuncia di manodopera e il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro instaurati dal luglio 2006 al dicembre 2013. Gli Ispettori procedevano, infatti, a redigere separato verbale di accertamento per la contestazione della posizione contributiva del e dei suoi familiari quali Persona_1
lavoratori autonomi Gestione CD/CM.
Pag. 12 di 16 In sostanza ciò che emerge dall'accurata indagine ispettiva è l'impiego
“fittizio” di manodopera da parte, esclusivamente, di familiari le cui dichiarazioni, in particolar modo relativamente agli indici tipici della subordinazione, appaiono piuttosto lacunose non essendo stati tutti in grado di riferire quanto percepissero per il lavoro svolto. L'illogicità tra il volume di affari e le spese per il personale, nonché gli altri costi aziendali, costituisce altro rilevante indice di fittizietà dei rapporti così come il mancato riscontro rispetto le risultanze bancarie di gran parte delle operazioni di vendita. Il fatto, poi, che i soggetti assunti quali soci avessero riferito di non avere mai sottoscritto alcun documento inerente la gestione della cooperativa, di non avere mai versato alcuna quota per far parte della società, di non aver mai partecipato ad alcuna assemblea, di non sapere se la cooperativa fosse in perdita o avesse degli utili e di non avere mai gestito in concreto la cooperativa, rende ragione dell'accertata illegittimità circa la costituzione stessa della Cooperativa, dovendosi ritenere carente il fine
“mutualistico” dell'impresa ai sensi dell'articolo 1 della legge 842/2001 come modificato dall'art. 9 della L. n. n. 30/2003.
Infine, passando al vaglio la prova testimoniale condotta nel primo grado di giudizio, affidata esclusivamente all'audizione di due testi,
[...]
e vi è da rappresentare che, al di là Testimone_3 Testimone_1
del fatto che entrambe le testimoni risultano portatrici di un interesse, quantomeno in via di fatto, a sostenere le ragioni del ricorrente in primo grado, essendo stato parimenti contestato il loro rapporto lavorativo con la medesima ditta, tanto che entrambe dichiaravano in sede giudiziale di avere analogo contenzioso nei confronti dell' che Pt_2 Testimone_3
Pag. 13 di 16 nulla ha riferito circa l'attività svolta dal Tes_3 OP
, sicché non è dato comprendere come il giudice di primo grado
[...]
abbia potuto ritenere la testimonianza idonea a comprovare la sussistenza del rapporto lavorativo in agricoltura del ricorrente. Quanto a Tes_1
la sua deposizione è ulteriormente infirmata dalla contraddizione,
[...]
rispetto a quanto dichiarato in sede ispettiva, circa l'entità della retribuzione ricevuta. Infatti in sede giudiziale ha dichiarato di essere stata compensata con € 55,00 giornaliere mentre innanzi agli ispettori, in data 23 ottobre 2014 (ossia 3 anni prima dell'audizione giudiziale) aveva dichiarato di non essere in grado di riferire la paga mensile.
Si tratta, con ogni evidenza, di dichiarazione che perde qualsivoglia attendibilità, per le ragioni delle già esposte, e tenuto conto delle risultanze analitiche e significative emergenti dal verbale ispettivo.
Pertanto nel valutare tutto il materiale probatorio versato in atti ritiene questa Corte che le domande formulate dalla parte ricorrente in primo grado vadano rigettate dovendosi ritenere il rapporto di lavoro non adeguatamente provato.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata rigettando le domande proposte da con ricorso depositato in data 21 OP
gennaio 2016.
Quanto alle spese del presente giudizio ne va disposta la condanna a carico di in virtù del principio di soccombenza, per OP
entrambi i gradi di lite. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in favore dell' Deve evidenziarsi al riguardo che oggetto del giudizio è Pt_2
Pag. 14 di 16 l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate non riconosciute dall' e che tale materia, che non può essere Pt_2
considerata di natura strettamente previdenziale riguardando, invero,
l'esistenza stessa del rapporto assicurativo, è sottratta al regime di esonero dalle spese previsto dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., come da ultimo evidenziato dalla Corte di Cassazione n. 16676/2020.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la Pt_2
sentenza del Tribunale di Patti n. 789/2024 pubblicata in data 9 maggio
2024, nei confronti di , OP
così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande avanzate da
[...]
con ricorso depositato in data 21 gennaio 2016; OP
b) condanna dal pagamento delle spese di OP
entrambi i gradi di lite in favore dell' che liquida, per il primo grado di Pt_2
lite, € 2697,00 e in €€ 2906,00 per il presente appello, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, nonché al rimborso di quanto versato dall' Pt_1
previdenziale a titolo di contributo unificato.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Beatrice Catarsini
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